In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l’estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito – dall’ordinario estratto/conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, mentre l’estratto – conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.

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Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 1 marzo 2019, n. 4718

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Diciasettesima Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 77940 del R.G.A.C.C. dell’anno 2016, e vertente

tra

(…) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., (…) e (…) rappresentati e difesi dall’Avv. Ma.Ca., giusta procura in calce all’atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, in piazza (…);

OPPONENTI

e

(…) S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. St.Po., giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, in via (…);

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 11.11.2016, la (…) S.r.l. (di seguito anche solo la Società), (…) e (…) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21913/2016 ((…) 62317/2016), con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla (…), in qualità di debitore principale, e al C. e alla (…), in qualità di fideiussori, il pagamento, in solido, in favore di (…) S.p.A. della somma di 247.617,96 euro, oltre interessi e spese.

Il credito di 247.617,96 euro azionato dalla Banca in sede monitoria traeva origine dall’esposizione debitoria della Società relativa a:

– 50.693,42 Euro quanto al conto corrente n. (…), (doc. n. 9, fasc. mon.);

– 54.080,98 Euro quanto al conto corrente n. (…) (doc. n. 10, fasc. mon.) entrambi aperti dalla società presso (…) S.p.A.;

– 136.692,45 Euro con riferimento al mutuo chirografario n. (…) (doc. n. 14, fasc. monitorio) a titolo di rate scadute e debiti residui;

– 6.151,11 Euro con riferimento al mutuo chirografario n. (…) (doc. n. 17, fasc. monitorio), a titolo di rate scadute e debiti residui.

A garanzia delle suddette obbligazioni bancarie, è stata rilasciata, in data 24.07.2014, idonea garanzia fideiussoria specifica sino alla concorrenza di 50.000,00 Euro da parte del (…) e della (…) (doc. n. 11, fasc. monitorio) e, in data 13.02.2015, fideiussione omnibus sino alla concorrenza di 119.500,00 euro, da parte del solo (…) (doc. n. 12, fasc. monitorio).

Altresì, avuto riguardo alle obbligazioni assunte dalla (…) con il contratto di finanziamento n. n. (…), il (…) e la (…) hanno prestato ideano garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di 200.000,00 euro (doc. n. 15, fasc. monitorio) e, relativamente al finanziamento n. (…), per l’importo di 8.999,95 euro (doc. n. 18, fasc. monitorio).

Con la spiegata opposizione, parte opponente ha eccepito l’inidoneità della documentazione prodotta da (…) in sede monitoria a comprovare il credito azionato e, dunque, ha chiesto di dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata osservanza delle prescrizioni ex artt. 117, 119 e 50 TUB.

Nel merito, ha contestato l’illegittima applicazione, da parte della Banca, della capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie e l’usurarietà degli interessi pattuiti relativamente ai contratti di finanziamento azionati.

Ha inoltre eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate dal (…) e della (…), perché redatte in violazione della normativa antitrust.

In via istruttoria, parte opponente ha chiesto di ordinare ad (…), ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la produzione dell’originale dei contratti di conto corrente nn. (…) e (…), delle lettere di fideiussione del 24.07.2014, del 13.02.2015 e del 30.04.2015, dei contratti di mutuo chirografari nn. (…) e (…), nonché di disporsi CTU contabile al fine di determinare il corretto dare – avere inter partes.

Si è costituita in giudizio (…) S.p.A. che, contestando le avverse deduzioni e argomentazioni, ha richiesto, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; in via principale, ha chiesto il rigetto dell’odierna opposizione e, per l’effetto, la definitiva condanna di parte opponente al pagamento dell’importo ingiunto.

A sostegno delle proprie pretese la Banca, ha prodotto, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, gli estratti conto/scalari relativi sia al conto corrente n. (…), sia al conto n. (…) (doc. n. 26), nonché le lettere di fideiussione del 24.07.2014, del 13.02.2015 e del 30.04.2015 (docc. nn. 11, 12, 15 e 18).

Alla prima udienza di comparizione del 16.03.2017, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 21913/2016 e termine di 15 giorni all’opponente per il deposito della domanda di mediazione.

All’udienza del 13.07.2017, preso atto dell’esito negativo del tentativo di mediazione, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata per l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori.

All’udienza del 07.12.2017, ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 05.12.2018.

A tale udienza, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Le domande di parte opponente sono infondate e, dunque, vanno rigettate per i seguenti motivi.

Innanzitutto, per quanto concerne l’eccezione di carenza di documentazione a sostegno della pretesa creditoria della Banca e, quindi, l’infondatezza nel merito della stessa, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, va rilevato che nel presente giudizio di opposizione, la Banca opposta ha depositato, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, oltre gli estratti conto scalari di entrambi i conti correnti azionati (doc. n. 26), anche le copie dei contratti di conto corrente (docc. nn. 2 e 5), dei contratti di apertura di credito in conto corrente (docc. nn. 6-9), dei contratti di finanziamento chirografario (docc. nn. 13 e 16) e dei contratti di fideiussione (docc. nn. 11, 12, 15 e 18).

Circa la dedotta inutilizzabilità della documentazione contabile prodotta dalla Banca creditrice in fase di opposizione, a sostegno del proprio credito e ad integrazione di quella già prodotta in sede monitoria, è invero pacifico in giurisprudenza che, mentre in fase monitoria l’estratto di saldaconto costituisce prova del credito sufficiente all’emissione del decreto ingiuntivo, in fase di opposizione, si richiede alla Banca di produrre l’estratto conto completo del rapporto di conto corrente.

Sul punto, la S.C. ha costantemente affermato che

“In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l’estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito – dall’ordinario estratto/conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, mentre l’estratto – conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente

(principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui la banca, dopo aver fondato l’istanza di decreto ingiuntivo su di un estratto di saldaconto, aveva poi prodotto, nel successivo giudizio di opposizione, la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze erano -legittimamente – state poste, dal giudice di merito, a fondamento del rigetto dell’opposizione)” (cfr. ex plurimis Cass.,n. 2751 del 25/02/2002).

Ebbene, la Banca, attore sostanziale, ha compiutamente integrato la produzione documentale in fase di opposizione, sicché la censura di inammissibilità, avanzata da parte opponente, risulta infondata, avendo (…), per tal via, assolto l’onere probatorio a suo carico che le imponeva di fornire la prova documentale dei fatti costitutivi della propria pretesa (art. 2697, comma 1, c.c.).

Per le ragioni innanzi illustrate, la doglianza di parte opponente è infondata e non merita accoglimento.

Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla presunta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della Banca.

Al riguardo, va rilevato che i contratti di conto corrente azionati n. (…) e n. (…) sono stati stipulati rispettivamente in data 11.02.2016 (doc n. 2, comparsa di costituzione e risposta) e in data 25.10.2013 (doc. n. 5, comparsa di costituzione e risposta), entrambe successive all’entrata a regime della nuova disciplina dell’anatocismo bancario (D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

La novella in questione dispone espressamente che i rapporti di dare e di avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale e siano produttivi di interessi, sia attivi che passivi, con capitalizzazione trimestrale. Pertanto, la disciplina negoziale che ne risulta è pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 T.U.B. e 2 della Del.CICR del 9 febbraio 2000.

Tale delibera, nel confermare che, nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari, gli interessi possono produrre a loro volta interessi (art. 1), a condizione che nell’ambito di ogni singolo conto corrente sia pattuita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2), ha affermato che, in tali casi, l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità (art. 2 comma 1).

Per quanto riguarda la deduzione relativa alla illegittimità della capitalizzazione degli interessi a decorrere dall’1.1.2014 – data in cui nel mutuato quadro normativo a seguito della modifica dell’art. 120, comma 2, TUB, da parte della L. n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) e fino all’adozione della nuova Del.CICR del 3 agosto 2016 in attuazione del nuovo art. 120, comma 2, TUB, ulteriormente modificato dal D.L. 18 febbraio 2016, n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016, n. 49 deve ritenersi che nessuna capitalizzazione degli interessi possa essere operata – si rileva che, a fronte della contestazione della Banca, la quale ha affermato di non aver applicato, nel caso di specie, alcuna capitalizzazione trimestrale (cfr. comparsa di costituzione, pag. 11), gli opponenti non hanno fornito alcuna circostanziata dimostrazione della effettiva capitalizzazione degli interessi durante tale periodo.

La stessa CTP allegata all’atto di citazione è stata redatta in data 3.11.2014 (rectius, 3.11.2016), in epoca anteriore al deposito degli estratti conto e degli estratti a scalare dei due rapporti di conto corrente (in data 14.03.2017) e dopo aver delineato il quadro normativo in materia ha affermato, anch’egli genericamente, tanto da non aver effettuato alcun riconteggio, sulla base della scarna documentazione contabile disponibile (non viene neppure indicata quale) sarebbe emerso che la Banca ricorrente avrebbe costantemente applicato, nei rapporti di conto corrente per cui è causa, il regime di capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie.

Pertanto, in ordine a tale generica allegazione, priva di qualunque elemento di prova, neppure può essere disposta la richiesta CTU contabile che avrebbe finalità meramente esplorativa, finendo per sopperire all’onere probatorio a carico dell’attore nella ricerca di fatti o circostanze non provati.

Difatti, come univocamente affermato dalla Suprema Corte “La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., sez. III, 06/06/2003, n.9060 – Cass. civ., sez. II, 15/04/2002, n. 5422).

Per questi motivi, anche tale doglianza è infondata e, dunque, va rigettata.

Risulta generica ed assertiva anche la contestazione di parte opponente relativa al superamento del tasso soglia antiusura degli interessi applicati ai contratti di finanziamento per i quali è causa.

Va osservato, infatti, come, ai fini di una valutazione obiettiva, univoca e fondata su criteri certi e obiettivi, il conteggio per il calcolo del TEG, da confrontare con il TSU, debba essere predisposto sulla base delle disposizioni dettate dalla (…), nel rispetto dell’art. 644 c.p. e nei limiti stabiliti dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996.

Difatti, “le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla (…), oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l’attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla (…) è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall’altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all’art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla (…). Le “Istruzioni” in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, c.p.” (Trib. Milano, 21-10-2014).

Il D.M. 1 luglio 2009, inoltre, emanato a seguito della novella di cui alla L. n. 2 del 2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo della commissionaci massimo scoperto.

Il legislatore secondario ha così fornito, ove ritenuto necessario, una chiara indicazione all’organo tecnico per assicurare la conformità a legge delle Istruzioni in parola, senza invece disporre alcunché in ordine alla formula già dedotta dalla (…) per il calcolo del TEG.

Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni in parola, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della nonna primaria di cui all’art. 644, quarto comma c.p.

La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla (…) appare del tutto congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

Ciò posto, i calcoli svolti nella perizia tecnica depositata da parte opponente non possono essere tenuti in considerazione ai fini della decisione, in quanto non svolti conformemente alle Istruzioni della (…).

Pertanto, trova applicazione il principio per cui la perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902).

Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l’allegazione risulta palesemente infondata, di modo che, anche in questo caso, non vi è motivo di disporre C.T.U. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe natura meramente esplorativa.

Dunque, neppure tale doglianza può trovare accoglimento.

Infine, parte opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate da (…) e (…) (docc. nn. 11, 12, 15 e 18, comparsa di costituzione e risposta) per violazione della normativa antitrust, in particolare con dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, con specifico riguardo alla standardizzazione delle condizioni contrattuali predisposte su schemi contrattuali.

A tal fine, ha richiamato il Provv. del 02 maggio 2005, n. 55 con il quale la (…), in qualità di Autorità garante, ha accertato la violazione dell’art. 2, co. 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 si riferisce esclusivamente a tre clausole contrattuali presenti nello schema contrattuale predisposto dall’ABI per le fideiussioni omnibus – vale a dire l’art. 2 (obbligo del fideiussore di rimborsare alla banca somme che quest’ultima fosse obbligata a restituire per qualsiasi motivo); art. 6 (deroga alla disciplina di cui all’art. 1957 c.c.) ed art. 8 (nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione di somme comunque erogate), nella misura in cui tale schema sia applicato in modo uniforme dalle banche.

Sul punto, si era già espressa la Suprema Corte, la quale aveva affermato che “La fideiussione “omnibus”, nella sua forma “standard”, adottata in modo vincolante da tutte le banche, non costituisce il frutto di una intesa limitatrice della concorrenza e di un abuso di posizione dominante, in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, come già chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza 21 gennaio 1999 (nelle cause riunite C-215/96 e 216/96), che ha escluso tale violazione da parte delle norme bancarie uniformi relative a detta fideiussione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 13/04/2000)”.

Più recentemente, la S.C., sempre in materia di fideiussioni omnibus, ha stabilito che “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”.

Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva escluso la violazione della normativa c.d. “antitrust” in relazione ad una fideiussione rilasciata secondo le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI, perché sottoscritta prima che la (…) – quale Autorità garante – avesse accertato l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito.

In sostanza, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, l’illiceità dell’intesa fra gli operatori di mercato rileverebbe anche sui contratti conclusi con i clienti finali da ciascuno di essi, in attuazione dell’intesa medesima.

Ma è importante sottolineare che l’accertamento da parte dell’Autorità non riguarda la legittimità delle singole clausole, bensì l’idoneità dello schema contrattuale in esame ad incidere negativamente sulla concorrenza orientando complessivamente gli operatori all’adozione di una disciplina negoziale meno favorevole della disciplina legale dispositiva.

In tal senso il par. 78 del provvedimento: “Le valutazioni effettuate durante l’istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l’inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall’Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.

Infatti, il provvedimento si fonda su un’istruttoria dalla quale è emersa la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell’ABI e presuppone la attuale vigenza dell’intesa restrittiva, ovvero la sua applicazione in modo uniforme da parte degli operatori e la riconducibilità causale all’intesa dell’adozione delle singole clausole.

Con riferimento alle fideiussione oggetto di causa, stipulate nel 2014 e nel 2015, si deve rilevare invece che non risulta che, successivamente al provvedimento della (…), sia mai stato vigente alcuno schema contrattuale di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, predisposto dall’ABI, e che non è stato offerto alcun elemento in base al quale si possa ritenere che l’adozione del contenuto delle fideiussioni sottoscritta dagli opponenti sia riconducibile, a così lunga distanza di tempo dal provvedimento, all’applicazione uniforme da parte degli operatori del medesimo schema contrattuale che è stato oggetto di esame.

E’ significativo al riguardo che anche la citata la sentenza della Suprema Corte dia rilievo alla data di conclusione della fideiussione, che era di poco anteriore al provvedimento della (…), quindi successiva all’adozione dell’intesa ma ricompresa nel periodo di osservazione e accertamento.

Alla luce di queste considerazioni si deve escludere che il provvedimento della (…) invocato da parte attrice possa equivalere ad una indefinita sanzione di invalidità di clausole negoziali, in assenza dalla violazione di una disposizione imperativa, senza limiti temporali, ed il giudizio di validità deve essere condotto esclusivamente in base alla disciplina normativa codicistica.

Stanti le considerazioni che precedono, anche tale eccezione di parte opponente non merita accoglimento.

In conclusione, per tutti le ragioni innanzi illustrate, l’opposizione è infondata e va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 21913/2016 ((…) 62317/2016).

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 21913/2016 ((…) 62317/2016);

2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in Euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA;

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria l’1 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.