Al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l’esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, secondo comma, cod. civ., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.
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Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 1 marzo 2019, n. 4669
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32506/2014 promossa da:
(…) SRL IN LIQUIDAZIONE ( C.F.(…)) , in persona del legale rapp.te pt, con il patrocinio dell’avv. MA.SA. ed elettivamente domiciliato in Roma c/o Avv. A.FR., in Circ. (…) ROMA;
ATTORE/ OPPONENTE
contro
(…) SPA (C.F.(…) ), in persona del legale rappresentante pt, con il patrocinio dell’avv.ti SC.Fi., con Studio in Roma, via (…) 00196 ROMA, unitamente all’avv. Co.BA. del Foro di Genova;
CONVENUTO/OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 5269/2014, (relativo al procedimento monitorio rg 7677/2014), il Tribunale di Roma emetteva in data 5 Marzo 2014 ingiunzione di pagamento ad istanza della (…) e nei confronti della (…) srl, per l’ importo di Euro 28.102.67, oltre interessi sul capitale come richiesti e spese del procedimento monitorio;
Avverso il suddetto decreto con successivo atto di citazione, ritualmente notificato, la ingiunta (…) srl, proponeva opposizione al citato decreto dinanzi all’ intestato Tribunale e rassegnando le seguenti conclusioni:
revocare il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo insussistenti i presupposti legittimanti il creditore ad avvalersi della garanzia fidejussoria senza la preventiva escussione del debitore principale; con vittoria di spese diritti ed onorari;
A sostegno della spiegata opposizione, la parte opponente deduceva che nel caso in esame fosse chiara la natura fidejussoria della polizza prestata da (…) con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 1936 c.c.
In tal caso riteneva che il creditore principale potesse agire verso il garante solo dopo che fosse spirato il termine per il pagamento e il debitore principale fosse stato inadempiente. Nel caso in esame la (…) srl aveva erroneamente escusso la (…) che aveva pagato, senza che la contraente (…) srl risultasse inadempiente, non essendo venuto a scadere il termine per l’adempimento dell’obbligazione.
Si costituiva in giudizio la (…) la quale impugnata estensivamente l’avversa domanda, eccepiva in via preliminare che la polizza fidejussoria n. (…) dovesse essere esattamente inquadrata nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, sul presupposto di cui alla nota sentenza della SC n. 3947/2010;
Secondo l’opposta, la volontà delle parti espressa nelle clausole contrattuali era chiara in tal senso, in particolare agli artt. 8 ed 11 delle condizioni di polizza. Pertanto, l’opponente quale debitrice principale è obbligata a restituire alla Compagnia a prima e semplice richiesta, senza poter opporre eccezioni. quanto la garante aveva già versato alla (…) srl, in virtù della polizza.
Pertanto, insisteva per il rigetto della domanda azionata dall’opponente in quanto infondata in fatto e in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo, e in ogni caso con la condanna della (…) srl al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza del 4.12.2014, il procuratore della garante chiedeva emettersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto; per l’ opponente, il procuratore chiedeva la concessione dei termini di cui all’art. 183 6 comma c.p.c.; il Tribunale disponeva ex art. 5 comma 1 bis ex D.Lgs. n. 28 del 2010 l’esperimento del procedimento di mediazione e rinviava all’udienza del 21.05.2015; Alla successiva udienza, il procuratore di (…) depositava il verbale negativo di mediazione per mancato raggiungimento dell’accordo e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 16.09.2016, e di poi dopo i rinvii di ufficio all’udienza del 13.11.2018, presente solo il procuratore di (…) che precisava la proprie conclusioni come foglio depositato telematicamente, e chiedeva decidersi la causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 1 dicembre 2018.
Il Tribunale tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
Ciò premesso, l’opposizione è infondata e non merita accoglimento avendo la (…) S.p.A., fornito la prova documentale dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, sia nel procedimento monitorio che nel presente giudizio di opposizione a cognizione piena.
La opposta difatti, ha depositato in atti la polizza fideiussoria n. (…), e successive appendici di voltura e di rinnovo di polizza rilasciata da (…) (oggi (…)) in favore della (…) spa Direzione Movimento Navigazione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla (…) srl, ( prima (…)(…)) per il trasporto di autoveicoli sullo stretto di Messina (doc.n.1 fasc. mon.);
La creditrice opposta ha inoltre prodotto l’azione monitoria con le quale la (…) srl ( società a responsabilità con unico socio e di attività di direzione e coordinamento di (…) spa, subentrata alla (…)- originaria beneficiaria della polizza) ha escusso la predetta polizza ed ha chiesto alla società (…) S.p.A. di provvedere al pagamento degli importi garantiti (doc. n.2, fasc. mon).
E’ altresì dimostrato il fatto che la (…) S.p.A., una volta escussa la garanzia, abbia pagato quanto dovuto alla (…) ( cfr. ricevute pagamento I.I.S.P. del 20.05.2013); in particolare, la società garante ha corrisposto alla beneficiaria la somma di Euro 28.102,67 (doc. 3, fasc. mon.+ ricevute di pagamento + ulteriore lettera racc.ta indirizzata all’ opponente).
Ciò posto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale alla c.d. polizza fideiussoria, caratterizzata dall’assunzione dell’impegno da parte di un assicuratore di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, è applicabile, ove non espressamente derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto (cfr. Cass., Sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1724; Cass., Sez. III, 04 giugno 2009, n. 12871; Cass., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14853; Cass., sez. III, 27 maggio 2005, n. 11261; Cass., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10486).
Ne discende che, ai sensi dell’art. 1950 c.c., a seguito del pagamento del creditore principale sorge in capo al fideiussore l’azione di regresso nei confronti del debitore principale.
Una volta sorto il diritto di regresso nei confronti del contraente/debitore principale e non avendo lo stesso rimborsato la garante, la (…) S.p.A. ha azionato la propria pretesa creditoria in sede monitoria nei confronti dell’opponente (…) srl.
Né ha maggior pregio la difesa dell’opponente dedotta con l ‘atto di citazione ma non confortata da alcun mezzo di prova o istruttoria documentale ( cfr fasc. opponente), che la (…) avrebbe dovuto negare il pagamento alla (…) srl, non essendoci prova dell’inadempimento della attuale opponente, né essendo stata escussa preventivamente la srl (…).
Infatti, nella predetta polizza fideiussoria, la (…) S.p.A. si è impegnata a pagare quanto richiesto dalla (…) spa Direzione Movimento- a semplice richiesta e senza eccezione alcuna, come riportato nell’art. 8 delle condizioni generali della polizza, mentre il contraente di polizza si è obbligato a rimborsare alla Compagnia di assicurazione, a semplice richiesta, tutte le somme versate al beneficiario, con espressa rinuncia ad ogni eccezione in ordine all’effettuato pagamento (art. 11 delle condizioni generali della polizza- rivalsa).
Dunque, dall’esame del contenuto negoziale, emerge la comune intenzione delle parti (contraente, garante e garantito) di recidere il legame di accessorietà e solidarietà esistente tra la garanzia fideiussoria e l’obbligazione principale.
Ciò rende la prima autonoma rispetto alla seconda e preclude al garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell’articolo 1945 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n. 3947/2010).
Tale assunto è stato peraltro confermato dalla stessa Cassazione la quale ha statuito che:
“Al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l’esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, secondo comma, cod. civ., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e rispettosa dei criteri di ermeneutica la motivazione della decisione della corte territoriale, che, in mancanza nel contratto di espresso richiamo alla disciplina tipica della fideiussione, l’aveva qualificato come contratto autonomo di garanzia) (Cass. n. 15108 del 17/06/2013).
Ne discende che, la polizza fideiussoria in esame va qualificata come contratto autonomo di garanzia, con la conseguente l’inopponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni spettanti al debitore principale, con il solo limite dell’exceptio doli, in caso di escussione abusiva e fraudolenta della garanzia.
La giurisprudenza della S.C. in tema di contratto autonomo di garanzia ha infatti stabilito che l’assunzione, da parte del garante, dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e senza possibilità di sollevare eccezioni, comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l’exceptio doli, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 26262/2007).
La Compagnia assicuratrice era quindi obbligata a pagare il beneficiario a prima richiesta e senza eccezioni, a prescindere da qualsiasi preventivo accertamento in ordine all’effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale o dalla prova, da parte del creditore, dell’inadempimento del debitore principale. Eccezione questa infondata, atteso che la (…) aveva depositato nel fascicolo monitorio del Tribunale di Agrigento nota del 21.01.2013, con cui la stessa chiedeva alla attuale contraente di polizza il pagamento delle somme in relazione al rapporto principale garantito dalla polizza in oggetto, e pari ad Euro 25.498,38.
Nella fattispecie in esame, risulta quindi pienamente provato l’adempimento dell’obbligazione di garanzia autonoma da parte della (…) S.p.a. mediante il versamento della somma (doc. n. 3 fasc. mon- ricevute (…)) ed il conseguente diritto di regresso nei confronti della (…) srl quale debitrice principale.
In conclusione, riconosciuto ed accertato il diritto di regresso di (…) S.r.l. nei confronti di della opponente (…) srl, debitrice principale, l’opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell’attività svolta, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5269/2014 (R.G. n. 7677/2014);
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese e competenze di lite a favore di parte opposta, che liquida in Euro 2568,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria l’1 marzo 2019.