Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalita’ rimane quest’ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del danaro paterno e l’acquisto dell’immobile da parte del figlio porta a concludere che si e’ in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non gia’ del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale e’ ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’articolo 179 c.c., lettera b), senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attivita’ tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità. In sostanza, In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell’esclusione di cui all’articolo 179 c.c., comma 1, lettera b) senza che sia necessaria l’espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall’articolo 179 c.c., comma 1, lettera f) ne’ la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell’altro coniuge acquirente ai sensi dell’articolo 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizione non richiamata.
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Eredità e successione ereditaria
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 11 dicembre 2018, n. 31978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1680-2015 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS)
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n.1984/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 23.1.1992 il Tribunale di Venezia, nell’ambito di una esecuzione immobiliare, disponeva il trasferimento a favore di (OMISSIS) della proprieta’ di un fondo con sovrastante fabbricato sito in (OMISSIS).
Con atto di citazione notificato il 15.6.2001 (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente padre e madre di (OMISSIS), evocavano quest’ultimo innanzi il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, allegando che il convenuto era solo formalmente l’intestatario dell’immobile di cui anzidetto, poiche’ i denari per l’acquisto dello stesso erano stati messi a disposizione da essi attori.
Sulla base di tale circostanza, nonche’ della controdichiarazione sottoscritta dal figlio in data 25.1.1992, gli attori chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare la loro proprieta’ esclusiva del bene o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. Con sentenza n. 134/2003 il Tribunale accoglieva la domanda emettendo l’invocata sentenza costitutiva, che veniva notificata al convenuto e trascritta, a cura degli attori, in data 11.11.2003.
Nel frattempo, con atto di citazione del 15.3.2002, (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Venezia il marito (OMISSIS), dal quale si era separata giudizialmente in data 29.11.2000, chiedendo la divisione pro quota, in natura o per equivalente, del bene immobile di cui si discute, sul presupposto che esso appartenesse alla comunione coniugale, nonche’ il risarcimento del danno da mancato godimento.
Il convenuto, costituendosi, eccepiva che il bene era escluso dalla comunione coniugale, poiche’ era stato acquistato con il denaro dei genitori e da essi completamente ristrutturato, ed invocava il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna dell’attrice a contribuire per la meta’ ai debiti gravanti sulla comunione familiare, rappresentati dal rimborso delle somme spese dai genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’acquisto e la ristrutturazione del cespite.
Nel corso della trattazione della causa il Tribunale, preso atto dell’intervenuta pubblicazione della sentenza costitutiva n.134/2003 dianzi richiamata, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori del convenuto.
Dopo l’esecuzione dell’incombente, il giudice della divisione sospendeva il procedimento pendente dinanzi a se’, considerato che con autonomo atto di citazione notificato il 1.10.2004, introduttivo del presente giudizio, (OMISSIS) aveva proposto opposizione di terzo avverso la citata sentenza n.134/2003 deducendo che la domanda inizialmente proposta in quel giudizio da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del figlio (OMISSIS) avrebbe dovuto essere formulata anche nei suoi riguardi, posto il suo diritto di comproprieta’ sul bene derivante dalla inclusione dello stesso nella comunione coniugale.
Inoltre, la stessa (OMISSIS) aveva anche appellato la sentenza n. 134/2003, proponendo censure corrispondenti a quelle formulate nell’opposizione di terzo.
(OMISSIS) e (OMISSIS), costituendosi sia nel giudizio di opposizione di terzo che in quello di appello, avevano invocato il rigetto delle domande dell’attrice, mentre (OMISSIS) era rimasto contumace in ambedue i contesti.
Con sentenza n. 61/2007 il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, accoglieva l’opposizione di terzo svolta da (OMISSIS), annullarlo la sentenza n. 134/2003 e dichiarando l’attrice proprietaria di una quota di comproprieta’ dell’immobile pari al 50% del totale; respingeva invece la domanda di risarcimento del danno ritenendola infondata.
Avverso detta decisione interponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre (OMISSIS), costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame. (OMISSIS) rimaneva invece contumace anche in appello.
Con la sentenza oggi impugnata n. 1984/2014 la Corte di Appello di Venezia respingeva l’impugnazione confermando la sentenza di prime cure.
La Corte territoriale riteneva in particolare che per escludere la comunione coniugale non fosse sufficiente una qualsiasi dichiarazione, ancorche’ avente contenuto confessorio, ma occorresse una specifica manifestazione di volonta’ del coniuge rinunciante, da formulare obbligatoriamente nell’atto di acquisto del bene; inoltre, che l’obbligo di trasferimento dell’immobile oggetto di causa dal figlio ai genitori fosse sorto solo con la proposizione, da parte dei secondi, della domanda costitutiva ex articolo 2932 c.c.
Ricorrono per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) e (OMISSIS) affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS). E’ rimasto intimato (OMISSIS). La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 177 e 179 c.c. e articolo 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perche’ la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disposizione di cui all’articolo 179 c.c., comma 2, relativa alla diversa fattispecie del coniuge in comunione che, partecipando all’atto di acquisto, dichiari in quel contesto di rinunciare al diritto sul cespite.
Al contrario, nel caso di specie si tratterebbe di bene acquistato con denaro proveniente da donazione dei genitori del marito, onde la norma applicabile sarebbe quella di cui all’articolo 179 c.c., comma 1, che prevede una clausola di esclusione della comunione operante a prescindere dalla partecipazione dell’altro coniuge all’atto e dalla sua dichiarazione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 184, 2932, 1987, 1988, 1173, 1321, 1324, 1326 c.c. e articolo 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perche’ la Corte di Appello avrebbe errato:
(1) da un lato, nel non considerare che i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) avevano optato per il regime della separazione dei beni in data 4.9.1992 e che l’azione proposta dalla moglie era stata incardinata dopo il decorso del termine di un anno da tale momento previsto dall’articolo 184 c.c.;
(2) dall’altro lato, nel non considerare che, posta la natura retroattiva della domanda costitutiva ex articolo 2932 c.c., l’obbligo di trasferimento del bene oggetto di causa era sorto non gia’ nel momento in cui l’azione era stata in concreto proposta, bensi’ alla data in cui l’ (OMISSIS) aveva sottoscritto la controdichiarazione in favore dei suoi genitori.
Il primo motivo e’ fondato.
Questa Corte ha affermato che:
“Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalita’ rimane quest’ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione.
In tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del danaro paterno e l’acquisto dell’immobile da parte del figlio porta a concludere che si e’ in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non gia’ del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale e’ ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’articolo 179 c.c., lettera b), senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attivita’ tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalita’”
(Cass. Sez.1, Sentenza n.15778 del 14/12/2000, Rv.542637).
In sostanza, “In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell’esclusione di cui all’articolo 179 c.c., comma 1, lettera b) senza che sia necessaria l’espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall’articolo 179 c.c., comma 1, lettera f) ne’ la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell’altro coniuge acquirente ai sensi dell’articolo 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizione non richiamata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013, Rv. 626632).
Nel caso di specie, e’ pacifico che si configura una donazione indiretta dei genitori a favore del figlio (OMISSIS), posto che i primi hanno messo a disposizione del secondo il danaro occorrente per acquistare in asta il bene conteso e per ristrutturarlo. Il bene e’ quindi da ritenere escluso dalla comunione, giusta la disposizione di cui all’articolo 179 c.c., comma 1, non operando nei caso di specie la diversa norma di cui al comma 2 articolo richiamato.
La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Venezia, diversa sezione, anche per le spese del presente giudizio.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.