La decadenza dalla fideiussione, prevista dall’art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l’obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l’effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima di esse.
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Tribunale Bergamo, Sezione 3 civile Sentenza 23 aprile 2019, n. 953
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n 6930/2017 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all’udienza del 5/3/2019, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da
(…), C.F. (…), (…), C.F. (…), e (…), C.F. (…), rappresentati e difesi dagli avv.ti TE.SI., BR.CA. (…) e FA.BA., ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, sito in Treviglio (BG), viale (?), giusta procure in calce all’atto di citazione,
OPPONENTI,
nei confronti di
(…) SPA, C.F. (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to GA.FL. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in VIA (?) 24100 BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA,
e con
(…) S.R.L., C.F. (…), e, per essa, (…) S.P.A., C.F. (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to LA.AN. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale (?), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
INTERVENIENTE,
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4/7/2017, (…), (…) e (…) promuovevano il presente giudizio nei confronti di (…) SPA, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2072/2017 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, avanzando eccezione di incompetenza e di invalidità o inefficacia del decreto ingiuntivo, sollevando censure inerenti alle garanzie stipulate ed ai rapporti negoziali principali garantiti, con compensazione degli eventuali importi dovuti con i crediti risarcitori asseriti, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio (…) SPA, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell’opposizione e delle domande degli opponenti, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Successivamente interveniva nel presente giudizio (…) S.R.L., e, per essa, (…) S.P.A., che adducendo la cessione del credito azionato monitoriamente, assumeva la medesima posizione di (…) SPA, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all’udienza del 5/3/2019.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti. Premesso che le garanzie azionate monitariamente prevedevano la clausola che individuava in Bergamo il foro competente, tale pattuizione non può intendersi invalida, considerata la qualità anche di soci della debitrice principale in capo agli opponenti e la qualità societaria di quest’ultima (in merito, Corte di Giustizia, ord. del 19/11/2015 nella causa C-74/15 e Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24846 del 05/12/2016, Rv. 641930 – 01). Clausole come quella in esame nemmeno possono ex se configurare l’abuso di dipendenza economica ex art. 9 della L. n. 192 del 1998, né sono il portato di un (diverso) abuso di posizione dominante, anzi riscontrandosi consimili previsioni negoziali nella ordinaria prassi bancaria e – più in generale – commerciale.
2.1. Sempre preliminarmente deve essere esclusa la fondatezza dei rilievi sollevati dagli opponenti a pag. 2-3 della citazione: invero,
– la costituzione e la tempestiva opposizione dei medesimi esclude ogni censura sul profilo del validità della notifica e in ragione del c.d. principio del raggiungimento dello scopo,
– la mancata notifica dell’atto di integrazione depositato nel ricorso monitorio è irrilevante, atteso che tale atto attiene ad una precisazione sottesa a determinare l’accoglimento parziale della domanda monitoria originariamente formulata e già ex se concedibile dal Giudice (così Sez. U, Sentenza n. 4510 del 01/03/2006, Rv. 588882 – 01);
– il raffronto tra la data del “4/5/17” indicata a pag. 3 della citazione e la data di quest’ultima del 30/6/2017 esclude ogni fondatezza circa l’asserita inosservanza del termine ex art. 644 c.p.c..
3. Nel merito, l’opposizione e le domande degli opponenti sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Deve osservarsi che gli opponenti persone fisiche devono qualificarsi come garanti autonomi della debitrice principale, sulla base del tenore dei contratti di garanzia depositati in particolare laddove enunciano che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”.
In senso opposto non rileva la mancanza dell’ulteriore specificazione “senza eccezioni”, in quanto, anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola “”a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”, nondimeno, nel testo della motivazione ed al punto 8.3, assimilano la dicitura “”a semplice” o “a prima richiesta (o domanda)”” a quella “”senza eccezioni””, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di merito che in contratti formulati similmente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre Annunziata, G. dott. Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n.147), e, peraltro, la dizione finale “anche in caso di opposizione del debitore” è sinonimica della espressione “senza eccezioni” (così Cass., ord. n. 9569 del 2018).
3.2. Riconosciuta la qualità di garante autonomo in capo agli opponenti persone fisiche, devono essere rigettate le doglianze fondate sui rapporti principali (ad eccezione di quanto sottospecificato in tema di usura), in quanto (per il resto) prive della formulazione di una rituale exceptio doli evidenziante con prove pronte e liquide sia l’univoca mala fede di parte opposta, sia il perseguimento di risultati in assoluto vietati dall’ordinamento (così, ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20397 del 25/08/2017, Rv. 645219 – 01). In particolare, detta conclusione concerne le doglianze inerenti
1) all’assenza di prova scritta del credito rispetto alla debitrice principale, peraltro in parte smentita dalla documentazione della banca, e circa la quale è comunque sufficiente la produzione di dette sole garanzie;
2) alla applicazione di commissioni, valute, esercizi di ius variandi, spese e interessi ultralegali illegittimi, non motivati o superiori a quelli pattuiti e nei rapporti principali;
3) all’assenza, invalidità per indeterminatezza di pattuizione per iscritto o per inosservanza della disciplina legale di commissioni, valute, ius variandi, spese e interessi ultralegali nei rapporti principali, comunque insuscettibili di censura da parte del garante autonomo e secondo l’orientamento della Suprema Corte (in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3326 del 07/03/2002, Rv. 552880 – 01 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20397 del 25/08/2017, Rv. 645219 – 01);
4) all’asserita indeterminatezza o mancanza di causa della clausola disciplinante la CMS, dovendosi solo aggiungere che circa quest’ultima carenza si è già pronunciata negativamente la Corte d’appello di questo distretto in fattispecie del tutto similari, così valorizzando l’autonomia negoziale (Corte d’appello di Brescia, sent. n. 70 del 2016).
La natura della garanzia in esame esclude poi ogni sindacato degli interessi anatocistici nei rapporti principali, non suscettibili ex se di eccezione da parte del garante autonomo secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5044 del 03/03/2009, Rv. 606997 e Cass., sent. n. 20397 del 2017. A tal proposito, sul punto ed in superamento di quanto da ultimo suesposto non può essere condiviso il recente e isolato precedente di Cass., ord. n. 371 del 2018 che assume l’eccepibilità della nullità del contratto garantito per inosservanza dell’art. 1283 c.c., da parte del garante autonomo e sulla base della natura imperativa di detta disposizione. A ben vedere, infatti, come implicitamente evidenziato dall’opposto avviso della maggioritaria giurisprudenza della Suprema Corte, e come testualmente riportato da Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611835 – 01, l’exceptio doli può essere sollevata dal garante autonomo per inosservanza di norme imperative laddove non solo la “nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa” ma anche e contestualmente si riscontri che “attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta”. Ebbene, tale fattispecie è stata riscontrata dalla giurisprudenza della Suprema Corte laddove si abbia riguardo ad istituti in nessun caso ammessi dall’ordinamento, come – ad esempio – gli interessi usurari, ma laddove si abbia riguardo ad istituti validi se osservate date condizioni normative – come quelle di cui all’art. 1283 c.c. o di cui all’art. 1284, comma 3, c.c. – l’eventuale inosservanza di dette condizioni non può essere ex se sindacata da parte del garante autonomo (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5044 del 03/03/2009, Rv. 606997, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3326 del 07/03/2002, Rv. 552880 – 01, Cass., ord. n. 20397 del 2017). Del resto, diversamente opinando,
a) si giungerebbe ad una interpretatio abrogans dell’espressione aggiuntiva delle Sezioni Unite (e della anteriore giurisprudenza), laddove si richiede che “attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta” cumulativamente all’inosservanza di norme imperative od all’illiceità della causa;
b) verrebbe elisa la natura lato sensu cauzionale della garanzia autonoma, con sostanziale assimilazione di quest’ultima ad una fideiussione legittimante il garante ad eccepire ogni ipotesi di nullità del contratto principale. Quanto suesposto rende ultronea – inoltre – la verifica della sussistenza di “prove pronte e liquide” a fondamento di quanto eccepito dai garanti.
3.3. L’incensurabilità di quanto suesposto anche rispetto ai rapporti di conto corrente oggetto di doglianza esclude che gli odierni opponenti possano altresì fondatamente eccepire l’invalidità dei mutui citati nel ricorso monitorio e prospettati dagli opponenti come funzionali alla copertura di debenze asseritamente insussistenti in detti conti. Ciò esclude di dover rilevare come, al di fuori dell’eccezionale ipotesi in cui vi sia “la sola finalità” dei mutui “di azzeramento del saldo negativo di conto corrente” e formato solamente da debenze promananti da clausole nulle (Tribunale di Brindisi, sentenza del 4 dicembre 2006), resta valido il mutuo funzionale a copertura di esposizioni debitorie e senza che ne venga meno la realità (ex multis, Trib. Agrigento, sent. n. 814 del 2017).
3.4. Nemmeno sono fondate le doglianze in tema di usura. Va premesso che, secondo la giurisprudenza, “è onere della parte che allega” l’asserita pattuizione usuraria “allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia” (Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223 e Cass., ord. n. 2311 del 2018) al punto tale che “È inammissibile una consulenza tecnica d’ufficio volta alla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, quando l’allegata violazione di tale normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule differenti da quella indicata nelle “Istruzioni” della B.D. e quindi l’allegazione risulti palesemente infondata” (ex multis, Trib. Milano, 21-10-2014). Orbene, la giurisprudenza e le formule richiamate da parte attrice anche nella perizia di parte postulano non condivisibilmente il computo della CMS nel TEGM anteriormente al 2010 e comunque la non osservanza della metodologia di calcolo della B.D.. E’ consapevole questo Giudice che esista un orientamento opposto, il quale in base all’unitarietà del criterio di cui all’art. 644, comma 4, c.p. ed in base alla natura provvedimentale e sottordinata dei decreti ministeriali e della rilevazioni della B.D., assume possibile scostarsi da quest’ultima specie per quanto attiene al periodo nel quale è stata rilevata la CMS separatamente dagli interessi. Tuttavia, deve essere osservato in senso opposto che
– è di diverso avviso il più convincente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 12965 del 2016, Cass. sent. n. 22270 del 2016, S.U., sent. n. 16303 del 2018);
– “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usuararietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della B.D., in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. Ed, infatti, la stessa B.D. utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l’utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, n. 3586; Trib. Varese, 10 aprile 2015, n. 194; Trib. Milano, 1 luglio 2014; Trib. Milano 23 dicembre 2014)” (così, ex multis, Trib. Bergamo Sentenza n. 1825/2015 pubbl. il 25/07/2015);
– l’art. 2bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, enuncia che “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la B.D., emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra’ effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”, con ciò sancendo la legittimità delle Istruzioni della B.D. per il periodo anteriore e negandosi l’applicazione retroattiva della medesima disposizione;
– scostarsi dai criteri elaborati dalla B.D. e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche “sostitutivo” e lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconoscibile in sede di elaborazione delle Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso-soglia, con ciò non osservando le plurime enunciazioni della giurisprudenza amministrativa in materia di sindacato sulla discrezionalità tecnica. Sul punto l’orientamento costante del Giudice amministrativo, seguito a partire da Consiglio di stato, Sez. IV, 09 aprile 1999, n. 601, ha portato a concludere che “non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo”. Nel caso di specie deve ritenersi che i criteri adottati dalla B.D. possono sì ritenersi opinabili, ma non sono di certo inattendibili in quanto legittimamente costituiscono una scelta tecnica rientrante nel novero consentito dalle disposizioni legislative;
– la CMS ha in genere presupposti di applicazione e metodologie di calcolo diverse dagli interessi, sicché non appare irragionevole il differente rilievo delle due poste;
– non è vero che l’art. 644, comma 4, c.p. impone e imponeva un parametro necessariamente unitario tal che sarebbe sempre illegittima la rilevazione della CMS separatamente dagli interessi.
Ed invero, ciò non solo appare ragionevole alla stregua di quanto esposto al punto precedente, ma si pone in continuità con deduzioni del tutto simili che la giurisprudenza ha di recente valorizzato in materia di usurarietà degli interessi moratori, ritenendo applicarsi per questi non già tout court il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, ma valorizzando l’aumento per questi ultimi del 2,1% parimenti rilevato dalla B.D. (ex multis, Tribunale Milano 3 dicembre 2014): ciò legittima l’osservazione che l’art. 644, comma 4, c.p. non imponga un parametro unitario e comprensivo di tutte le poste per ogni operazione, dovendosene dare un’interpretazione (almeno) costituzionalmente orientata al criterio di ragionevolezza, che implica diverse soglie a diversi presupposti di applicazione delle poste delle operazioni, non essendo condivisibile sul punto il diverso orientamento di Cass., ord. n. 27442 del 2018 (così, ex multis, Trib. Roma, sent. n. 23603 del 2018 e, per una motivazione più estesa, Trib. Bergamo, sent. n. 895 del 2019).
Per tali ragioni sono infondate le censure inerenti all’usura.
3.5. Occorre evidenziare che non esistono nemmeno fondate doglianze sul piano della quantificazione degli importi ingiunti.
Premesso che la prova della scorretta determinazione del quantum grava sul garante autonomo laddove ciò sia riconducibile ad una fondata exceptio doli, altresì accompagnata da prove pronte e liquide (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008, Rv. 606201 – 01), non è possibile ravvisare una univoca diversità di importo dal doc. 10 del fascicolo monitorio e stante il decorso di interessi tra quest’ultimo e il decreto ingiuntivo.
3.6. Nemmeno rileva la formale osservanza dell’art. 50 TUB in sede monitoria, atteso come le garanzie in esame erano comunque sufficienti ex art. 634 c.p.c..
3.7. Nemmeno sussistono le invalidità delle garanzie depositate, e ciò
– sia alla stregua della carenza della qualità di consumatori in capo ai garanti e per le ragioni suesposte,
– sia alla stregua della carenza di profili abusivi nella loro disciplina negoziale e che è validamente riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata,
– sia alla stregua della presenza delle sottoscrizioni degli opponenti e anche della banca (circa la sufficienza della firma di quest’ultima “per autentica”, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 26 del 2017).
3.8. Nemmeno sono fondate le doglianze ex art. 1957 c.c..
Premesso che “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall’art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l’obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l’effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima di esse” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004, Rv. 569940 – 01), in ogni caso occorre evidenziare che la disciplina dell’art. 1957 c.c. è stata espressamente derogata tra le parti e risulta pertinente al caso di specie il principio secondo il quale “Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16836 del 13/08/2015, Rv. 636447 – 01).
3.9. La carenza di condotte abusive e la mancata allegazione di danni risarcibili escludono poi il riconoscimento di crediti risarcitori in capo agli opponenti e suscettibili altresì di determinare l’accoglimento dell’eccezione di compensazione.
3.10. L’intervenuta cessione del credito ingiunto monitoriamente non determina poi un esito diverso dalla conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che
– “Ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l’attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell’art. 111 cod. proc. civ. e non nell’art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall’estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta; la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell’opposto decreto)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007, Rv. 600233 – 01);
– anche la costituzione in giudizio dell’interveniente surroga l’esigenza di un’ulteriore notifica della cessione.
4. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza degli opponenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla medesimezza di posizioni giuridiche e dalla solidarietà dell’obbligazione; dette spese si liquidano, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55 del 2014, gli importi della domanda monitoria, l’assimilabilità di difese che esclude l’aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M.,
– in favore di parte opposta, in Euro 11.810,00 per compensi (fase di studio Euro 2.430,00, fase introduttiva Euro 1.550,00, fase istruttoria Euro 3.780,00, fase decisoria Euro 4.050,00, calcolati in misura media ad eccezione dell’importo minimo per la fase istruttoria e per la natura documentale della stessa), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.,
– in favore dell’interveniente, in Euro 9.820,00 per compensi (fase di studio Euro 1.215,00, fase introduttiva Euro 775,00, fase istruttoria Euro 3.780,00, fase decisoria Euro 4.050,00, calcolati in misura minima ad eccezione dell’importo medio per la fase decisoria, e ciò per il minor rilievo dell’attività dell’interveniente per le fasi diverse da quest’ultima), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull’opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) Rigetta l’opposizione, le domande e le eccezioni di (…), (…) e (…), e, per l’effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2072/2017 del Tribunale civile di Bergamo;
2) Condanna in solido (…), (…) e (…) al pagamento, in favore di (…) SPA, delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in Euro 11.810,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
3) Condanna in solido (…), (…) e (…) al pagamento, in favore (…) S.R.L., e, per essa, (…) S.P.A., delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in Euro 9.820,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Così deciso in Bergamo il 17 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2019.