Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Da questo, tuttavia, non deriva a carico del direttore dei lavori ne’ una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ne’ un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili marginali
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Corte d’Appello Brescia, Sezione 1 civile Sentenza 23 aprile 2019, n. 710
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli – Presidente
Dott. Maria Tulumello – Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 399/2016 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data (…) e posta in decisione all’udienza collegiale del 31/10/2018
da
(…) con il patrocinio dell’avv. Fe.An. e dall’avv. La.En.
APPELLANTE
contro
IMPRESA EDILE (…) S.N.C. con il patrocinio dell’avv. Gi.An.
(…) con il patrocinio dell’avv. Bi.Al.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2408/2015 pubblicata in data 02 novembre 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 2408/2015 pubblicata in data 02 novembre 2015 il Tribunale di Bergamo ha deciso due cause riunite.
La prima causa è stata introdotta a seguito di opposizione proposta da (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 1954/2011 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 32.664,88, oltre interessi e spese, in favore della sorella (…) quale compenso per l’attività di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un immobile sino in M. (B.); in tale causa (…) ha dedotto l’inadempimento di (…) per il mancato compimento della pratica per l’ottenimento della dichiarazione energetica, per l’omessa denuncia di vizi e difetti e per l’avvenuta approvazione della contabilità dell’impresa appaltatrice per lavori mai eseguiti.
La seconda causa è stata introdotta dalla Impresa Edile (…) S.n.c., appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, per ottenere la condanna di (…) al pagamento della somma di Euro 392.706,14 quale residuo corrispettivo; anche in questa causa (…) ha lamentato la esistenza di vizi e difetti nelle opere appaltate e la esistenza di inadempimenti della appaltatrice e di (…), da essa chiamata in causa, per il mancato compimento della pratica per l’ottenimento della dichiarazione energetica e per vizi e difetti dell’opera.
Il Tribunale, dando atto della rinuncia di (…) ad avvalersi del decreto ingiuntivo, ha condannato (…), in esito alla istanza di correzione di errore materiale proposta dalla (…) S.n.c. dopo la pubblicazione della sentenza, al pagamento in favore di detta società della somma di Euro 86.942,72, oltre IVA, quale saldo del corrispettivo per i lavori effettuati; ha rigettato le ulteriori domande proposte; ha condannato (…) al pagamento delle spese del giudizio in favore della Impresa Edile (…) S.n.c. e di (…).
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: il valore delle opere, in base agli espletati accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica d’ufficio sia di Euro 338.230,39 oltre IVA; i costi necessari per eliminare i vizi e difetti accertati, imputabili alla sola appaltatrice siano pari ad Euro 10.371,58;
il residuo credito dell’appaltatrice, detratti l’importo di Euro 262.900,00 già corrisposto a titolo di acconto e i costi di ripristino, ammonti ad Euro 86.949,72 oltre IVA ed interessi legali; le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalla impresa appaltatrice e da (…) non siano fondate;
non siano ravvisabili negligenze di (…) nell’attività di progettazione e direzione dei lavori e nel computo delle opere; non sia emersa prova in ordine all’incarico, conferito da (…) alla impresa appaltatrice e a (…), di seguire la pratica amministrativa volta ad ottenere il rilascio della certificazione energetica al fine di beneficiare delle deduzioni fiscali.
2. Ha proposto appello (…); ha chiesto che, in riforma della sentenza, venga accertato lo svolgimento negligente ed infedele dell’incarico professionale da parte della sorella L., il rigetto delle domande proposte dalla (…) S.n.c. e, in subordine, la condanna di (…) a manlevarla, l’accertamento dei vizi e difetti delle opere con condanna della società appaltatrice al pagamento della somma di Euro 45.790,00 e la condanna di entrambi gli appellati al risarcimento conseguente al mancato godimento della detrazione fiscale per il complessivo importo di Euro 100.000,00.
3. Si sono costituiti gli appellati che hanno chiesto entrambi il rigetto dell’appello ed hanno proposto appello incidentale.
4.Con ordinanza in data 20 luglio 2016 è stata rigettata la istanza si sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Alla udienza del 31 ottobre 2018 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione,
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con il primo motivo l’appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale del doc. 4 del proprio fascicolo, e cioè della comunicazione con cui ella ha sottolineato alla sorella L., progettista e direttore dei lavori, che l’importo per le opere non avrebbe potuto superare la somma a corpo di Euro 200.000,00; deduce che, in assenza di contratto, si tratta dell’unico documento da cui si può desumere la volontà delle parti.
Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda, ai sensi e dell’art. 1657 cod. civ. e considerare, sulla base degli stretti legami di parentela esistenti tra le parti che è plausibile la mancata redazione di un contratto scritto. L’appellante lamenta, inoltre, che il Tribunale non ha considerato i documenti 7) e 8) del proprio fascicolo. Quale documento 7) sono state prodotte le fatture emesse dalla società appaltatrice dei lavori. L’appellante deduce che dalle diciture in esse presenti, dalla dichiarazione di (…) del 29 dicembre 2008 (doc. 8), in cui si fa generico riferimento all’ammontare della contabilità dei lavori per l’anno 2008 di Euro 240.909,09, nonché dall’assenza di una fattura emessa dall’appaltatrice per la somma di cui chiede il pagamento e dalla mancata produzione della copia del “giornale dei lavori”, con cui l’appaltatrice avrebbe potuto giustificare la propria contabilità delle opere, si ricava la erroneità della statuizione di condanna emessa nei propri confronti.
6.Il motivo è infondato.
Il documento 4) di cui l’appellante lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale è una mail inviata da (…) alla sorella L. con cui dichiara “secondo me va già benissimo il preventivo che mi hai mandato con un budget totale di 220 mila per tutti i lavori …”. E’ evidente che con tale comunicazione la committente indica in modo unilaterale un “budget”, a fronte di un “preventivo” ed essa non può costituire la prova del fatto che sia stato concordato un prezzo a corpo per le opere eseguite.
L’appellante neanche indica da dove emerga la prova della adesione dell’appaltatrice all’importo da essa indicato. Le ulteriori considerazioni svolte con il motivo in esame in relazione al disposto dell’art. 1657 cod. civ. non sono conferenti: il Tribunale, diversamente da quanto lamentato, non ha prestato adesione alla contabilità dell’appaltatrice, tant’è che, a fronte dell’importo totale dei lavori indicato in Euro 392.706,14, l’importo delle opere è stato accertato in Euro 338.230,39, oltre IVA.
L’appaltatrice ha redatto una propria contabilità che l’appellante ha contestato; il Tribunale, a fronte di tale contestazione e dell’assenza di prova circa l’accordo, anche orale, sul prezzo delle opere, ha prestato adesione all’accertamento tecnico preventivo e alla consulenza tecnica d’ufficio attraverso le quali si è proceduto alla ricognizione delle opere eseguite.
L’appellante, in realtà, non contesta la effettiva esistenza e consistenza delle opere (realizzate anche sulla base delle DIA in variante dettagliatamente descritte a pgg. 11/13 della relazione del CTU), che sono state obiettivamente riscontrate dai consulenti d’ufficio in esito al sopralluogo ed analiticamente descritte; né contesta la quantificazione delle opere esattamente effettuata dal consulente d’ufficio, in assenza della prova circa l’accordo sul prezzo, sulla base dei listino prezzi della Camera di commercio.
Non si vede, quindi, come dalla mancanza di un accordo scritto sul prezzo d’appalto e dall’avvenuta contestazione della contabilità delle opere possa pervenirsi all’esito invocato dall’appellante e cioè al rigetto della domanda di condanna al pagamento del saldo del prezzo in relazione alle opere obiettivamente accertate e stimate sulla base dei prezzi correnti, in conformità al disposto normativo per la ipotesi della mancanza di un accordo sul prezzo.
Quanto, poi, alle considerazioni che l’appellante svolge per sostenere che non sia dovuto l’importo accertato dal Tribunale, va rilevato che si tratta di un ragionamento ipotetico-deduttivo che si fonda su elementi non univoci: infatti, anche ove si ritenga che siano state già emesse le fatture di saldo, ciò non potrebbe, comunque, implicare la rinuncia dell’appaltatrice al maggior corrispettivo per le opere effettivamente eseguite, in mancanza di prova circa comportamenti univoci della società appaltatrice da cui risulti la chiara volontà della stessa di limitare il proprio corrispettivo esclusivamente agli importi relativi alla fatture emesse e la volontà abdicativa in ordine al maggior credito.
Né tale volontà può essere desunta dalla mancata emissione della fattura per il residuo corrispettivo azionato in giudizio: la emissione della fattura può anche avvenire al momento del pagamento e in sede processuale essa è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione ovvero in un ordinario giudizio di cognizione (quale quello introdotto dalla (…) S.n.c. per il pagamento del residuo corrispettivo) essa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova.
Nel caso di specie, come esposto, la prova del valore complessivo delle opere è stata acquisita attraverso l’accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica e come già esposto, l’appellante non svolge alcuna specifica censura al riguardo.
7.Con il secondo motivo l’appellante lamenta che il Tribunale, richiamando le risultanze della consulenza tecnica, ha ritenuto imputabili alla sola appaltatrice i vizi dell’opera quantificati in Euro 10.371,58 ed ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori. Lamenta che il Tribunale non ha esaminato i preventivi e le fatture da lei prodotte ed ignorate anche dai due consulenti d’ufficio; deduce che il consulente d’ufficio arch. A. ha escluso la responsabilità di (…) senza motivazioni logiche e fattuali e che vi è prova (costituita dal doc. 4 del proprio fascicolo di primo grado della causa 10049/12) che quale direttore dei lavori (…) era a conoscenza del prezzo convenuto per la esecuzione delle opere.
Deduce che la carenza di istruttoria evidenziata dal Tribunale è conseguente alla mancata ammissione dei capitoli di prova formulati nelle proprie memorie istruttorie.
8. Il motivo è infondato.
La doglianza svolta circa la immotivata esclusione della responsabilità del direttore dei lavori è smentita da quanto emerge dagli atti del fascicolo di primo grado: il Tribunale ha prestato adesione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il consulente d’ufficio, in risposta alle osservazioni formulate sul punto dal consulente di parte di (…), ha precisato che riguardo ai vizi riscontrati, inerenti al posizionamento delle tegole ed al rifacimento del vialetto, non è configurabile la responsabilità del direttore dei lavori in quanto derivanti, i primi, ” dalla mancata attenzione degli operatori della impresa addetti alla integrazione delle tegole di copertura” e trattandosi, per i secondi, di “un raccordo da rapportare alla esistente pavimentazione” (cfr. pgg. 3/4 della relazione finale);
inoltre il consulente d’ufficio ha evidenziato che nelle tavole di progetto è stata prevista la linea vita che è stata messa in opera.
Il consulente d’ufficio ha, quindi, escluso la responsabilità del progettista/direttore dei lavori sulla base della natura meramente esecutiva dei vizi riscontrati.
Rileva il Collegio che il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ovvero per l’omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell’esecuzione dell’opera.
Il direttore dei lavori per conto del committente, infatti, presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato e la sua attività si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Da questo, tuttavia, non deriva a carico del direttore dei lavori ne’ una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ne’ un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili marginali (cfr. Cass. 20557/2014, 10728/2008, 15255/ 2005).
Nel caso di specie, dalla espletata consulenza tecnica non è emerso che i vizi accertati dal consulente d’ufficio rientrino nell’ambito della sfera di controllo del direttore dei lavori e sul punto l’appellante si limita a dedurre la conoscenza da parte del direttore dell’asserito prezzo concordato, profilo che non attiene alla questione dei vizi e che è stato già oggetto di esame nel primo motivo di gravame, e a lamentare la mancata ammissione dei mezzi di prova, la cui ammissione reitera in questo grado, senza però in alcun modo prospettare la decisività dei capitoli articolati rispetto al tema in questione e senza contestare in modo specifico le motivazioni con cui il Tribunale ha rigettato tali prove nelle ordinanze emesse alle udienza del 19 marzo 2013 e 20 gennaio 2014 espressamente richiamate in sentenza.
Per quanto riguarda, infine, la quantificazione dei vizi, va rilevato che, diversamente da quanto lamentato, il consulente d’ufficio ing. A. ha preso in esame “le spese sostenute dall’attrice per il ripristino dei vizi e difetti già accertati in sede di ATP” che il consulente di parte ha richiamato nelle proprie osservazioni (pg. 5 e segg. relazione geom. R.) rispondendo ad esse analiticamente (cfr. pg. 6 relazione finale).
A fronte della analitica stima operata dal consulente d’ufficio e delle repliche da questi fornite alle osservazioni del consulente di parte l’appellante si limita a dedurre che i consulenti d’ufficio ed il Tribunale non hanno esaminato “la mole di preventivi e/o di fatture” prodotte emesse dai soggetti incaricati dalle opere di ripristino: rileva il Collegio che l’argomentazione è generica ed in relazione a tale profilo il motivo è inammissibile in quanto non vi è alcuna specifica contestazione rispetto alle argomentazioni tecniche del consulente d’ufficio. Alla stregua delle considerazioni che precedono le richieste istruttorie di cui l’appellante lamenta la mancata ammissione non possono, comunque, condurre all’accoglimento del motivo in esame.
9.Con il terzo motivo l’appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non provato il conferimento dell’incarico a (…) ed alla (…) S.n.c. di seguire la pratica amministrativa volta ad ottenere la certificazione energetica al fine di godere dei relativi benefici fiscali. Deduce che anche ove l’onere di istruire la pratica gravi su di lei, non avrebbe potuto provvedervi in quanto è stata accertata attraverso le espletate consulenze tecniche la grave carenza documentale imputabile esclusivamente alla sorella ed all’impresa appaltatrice e cioè l’assenza di collaudo degli impianti e la mancata predisposizione dell’ “allegato E” necessario per ottenere la richiesta di detrazione fiscale. Lamenta che il Tribunale non ha preso in considerazione la missiva doc. 7 fascicolo di primo grado di (…) nella causa 10049/2011, contenente l’ammissione da parte della stessa che era onere del direttore dei lavori e della appaltatrice predisporre le pratiche relative alla dichiarazione energetica di fatto mai ultimata. Lamenta, al riguardo, la mancata ammissione dei capitoli di prova da 34) a 37) non formulati, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in modo generico in ordine al tempo ed al luogo di conferimento dell’incaric.
10. Il motivo è infondato.
Il perfezionamento della pratica energetica presuppone la emissione della fattura di saldo relativamente alla opere di riqualificazione energetica.
Tale condizione non si è realizzata, essendo insorto contrasto tra le parti riguardo alla contabilità delle opere. Il consulente d’ufficio, nominato nel giudizio di primo grado, ha riferito che “certamente il mancato accordo sulla contabilità finale ha provocato la mancata fruizione delle detrazioni fiscali” e che “la fattura a saldo dei lavori che è un altro dei documenti necessari per lo sfruttamento delle deduzioni fiscali e da inviare in modo telematico all’ENEA tramite professionista abilitato”.
Al riguardo né la difesa di (…) né il suo consulente tecnico hanno svolto rilievi.
Posto che in giudizio è stata accertata la esistenza di un residuo credito dell’appaltatrice, è evidente che né ad essa né al direttore dei lavori può essere imputato il mancato completamento della pratica presso l’ENEA.
Tale considerazione è assorbente rispetto ad ogni altro profilo evidenziato dall’appellante con il motivo in esame, ed è sufficiente a determinare la conferma della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.
11.Alla stregua di quanto esposto l’appello principale va rigettato.
12. (…) propone tre motivi di appello incidentale con riferimento alle statuizioni di rigetto delle eccezioni di prescrizione e di decadenza dalla garanzia per i vizi, di accertamento della esistenza di vizi i cui costi per la eliminazione sono stati quantificati in Euro 10.371,58, e di rigetto delle proprie istanze istruttorie.
13. Il primo motivo è assorbito, il secondo ed il terzo sono inammissibili.
La statuizione di rigetto dell’appello principale esenta il Collegio dall’esame dell’appello incidentale proposto da (…) in ordine al rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza; ciò ferma restando la non operatività dei termini di decadenza e prescrizione previsti in materia di appalto al rapporto professionale intercorrente tra la committente e il progettista/direttore dei lavori.
Per quanto riguarda, invece, il motivo inerente all’accertamento dei vizi, va rilevato che la sentenza di primo grado non contiene al riguardo alcuna statuizione che veda soccombente (…) in quanto è stata esclusa ogni sua responsabilità: il Tribunale ha ritenuto imputabili i vizi e difetti accertati esclusivamente all’appaltatrice e il valore relativo alle opere necessarie per porvi rimedio è stato detratto dal residuo prezzo d’appalto dovuto alla società ed accertato attraverso la espletata consulenza tecnica d’ufficio. Pertanto, (…) non ha alcun interesse a chiedere una riforma della sentenza sul punto.
Per le medesime considerazioni (…) non ha interesse a chiedere che, in riforma della sentenza, vengano ammesse le prova articolate nel giudizio di primo grado, ritenute dal Tribunale irrilevanti, sulla prospettazione che l’attività istruttoria “consentirebbe l’accoglimento delle maggiori domande di impresa V. ed il rigetto delle domande avverse anche nei confronti dell’arch. (…)”.
14. Pertanto, l’appello incidentale di (…), ritenuto assorbito il primo motivo, è inammissibile.
15. Venendo all’esame dei motivi di appello incidentale della Impresa Edile (…) S.n.c., con il primo motivo essa deduce la esistenza di un proprio credito residuo maggiore rispetto a quello accertato dal Tribunale. Deduce che la stima del valore delle opere è stata eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo e che è erronea in quanto il consulente d’ufficio ha errato ad applicare i prezzi del bollettino n. 2/20078 anziché del bollettini n. 2 “stante il periodo di competenza temporale delle opere realizzate” e che ha considerato gli oneri di subfornitura per la sola voce relativa alle impermeabilizzazione dei balconi mentre il bollettino camerale prevede che all’impresa competano anche gli oneri per la subfornitura ogni qual volta questa fornisca opere di non sua specifica competenza.
16. Il motivo non è fondato.
Innanzi tutto rileva il Collegio che, diversamente da quanto dedotto dall’appellante incidentale, il consulente d’ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha redatto la propria relazione tenendo conto, nelle proprie conclusioni, delle osservazioni svolte dal consulente di parte, esaminate in modo analitico a pg. 50 (con riferimento alla questione circa il bollettino camerale applicabile) ed a pg. 52 (con riferimento alla questione delle subforniture).
Il Tribunale ha prestato adesione alla stima delle opere effettuata dal consulente tecnico, sicché l’appellante avrebbe dovuto contestare il ragionamento tecnico esposto nella relazione; in particolare, il consulente d’ufficio ha confermato la sua stima facendo riferimento, per un verso, al listino prezzo della Camera di Commercio vigente all’epoca in cui sono stati iniziati i lavori (febbraio 2008) e, per altro verso ha comunque evidenziato che “è costume che l’impresa proponga una percentuale di ribasso sui prezzi di listino. Nel contratto ci si accorda poi se applicare o meno la percentuale di variazione prezzi”.
Peraltro, rileva il Collegio che l’appellante incidentale nella comparsa di risposta dapprima invoca l’applicabilità del bollettino n. 2/2008 “stante il periodo di competenza temporale delle opere realizzate” ma poi , avendo riguardo al fatto che i lavori si sono protratti dal febbraio al dicembre 2008, deduce che essa “poteva contabilizzare i lavori eseguiti nel mese di febbraio e fino al 15 marzo 2008 riferendosi al bollettino CCIAA di Bergamo n. 2/2007; per i lavori compiuti dal 15 marzo 2008 al 15 settembre 2008 al bollettino n. 1/2008; per i lavori restanti (dal 15 settembre 2008 al mese di dicembre dello stesso anno) al n. 2/2008”, senza, però, neanche specificare la diversa incidenza dell’applicabilità di tre distinti bollettini rispetto alla somma originariamente e anche ora pretesa, quantificata, in base a quanto risulta anche dalla nota del consulente di parte, sul solo bollettino 2/2008.
Quanto, poi, alla questione delle subforniture, va rilevato che il consulente d’ufficio, oltre a far riferimento alla disciplina della subfornitura, con richiamo oggetto di censura da parte dell’appellante incidentale, ha evidenziato, comunque, la mancata produzione delle fatture riguardanti le lavorazioni fornite (cfr. pg. 53 rel. CTU Oprandi).
Al riguardo l’appellante non deduce alcunché. Inoltre, va rilevato che nella contabilità redatta dall’appaltatrice non è stata specificata la voce relativa ai pretesi oneri per le subforniture: lo stesso consulente di parte della impresa ha, infatti, evidenziato nella propria relazione che “quando l’Impresa V. aveva presentato alla Sig.ra (…) la contabilità finale, gli oneri per le subforniture erano ricompresi nei singoli prezzi come esposti, prezzi comunque di favore dato il rapporto di parentela … intercorrente fra impresa e committente” (cfr. rel. CTP geom. Lotto).
Pertanto, a fronte della contestazione da parte di (…) circa le opere eseguite, della mancata specificazione nella contabilità delle subforniture e della mancata produzione delle fatture ad esse relative, non può essere riconosciuta alla appaltatrice la percentuale di maggiorazione in percentuale rispetto al prezzo dell’opera.
17. Con il secondo motivo di appello incidentale la (…) S.n.c. censura la statuizione del Tribunale di rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
L’appellante deduce che le opere sono ultimate il 10 dicembre 2008, che la prima denunzia risale al 14 settembre 2009 e riguarda infiltrazioni (ad essa non imputabili) e la errata pendenza di un vialetto (realizzata su richiesta della committente) e che tale denuncia è tardiva in quanto si tratta di difformità rilevabili all’atto della ultimazione delle opere. Evidenzia che il Tribunale non ha qualificato la natura dei difetti ed il loro inquadramento nell’art. 1667 o nell’art. 1669 cod. civ, e che è onere di chi agisce provare la tempestività della denuncia documentando la data di scoperta del vizio ed il lasso di tempo intercorso rispetto alla contestazione. Deduce, poi, la tardività delle denunce effettuate il 28 gennaio ed il 2 marzo 2010.
18. Il motivo è inammissibile.
Rileva il Collegio che esso è la pedissequa e letterale reiterazione di quanto dedotto dalla (…) S.n.c. a pgg. 21/23 della memoria 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ. nel giudizio di primo grado senza che sia svolta alcuna specifica censura sul ragionamento su cui il Tribunale ha fondato la statuizione di rigetto delle eccezioni. Il Giudicante ha ritenuto che (…) abbia avuto piena comprensione dei vizi e delle loro cause con il deposito dell’accertamento tecnico preventivo ma ha anche . ritenuto che vi sia, comunque, prova documentale che ella ha provveduto a contestare le difformità a decorrere dal 2008, ed ha richiamato i documenti prodotti dalle parti “sub doc. nn. (…), (…) fasc. (…), sub doc. nn. (…), (…), (…) fasc. impresa appaltatrice e sub doc. n. (…) fasc. terza chiamata”.
L’appellante non ha preso in alcun modo posizione sulla documentazione richiamata dal Tribunale per motivare la ritenuta tempestività della denuncia dei vizi.
19. Con il terzo motivo di appello incidentale si censura la statuizione del Tribunale circa la quantificazione dei costi per la eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati in Euro 10.371,58. L’appellante incidentale deduce che i vizi e difetti “non sono attribuibili all’impresa in termini di responsabilità (per le ragioni esposte alle superiori pag. 32-37, cui si rinvia a da ritenersi qui trascritte”).
20. Il motivo è inammissibile.
Nelle pagine 32/37 della comparsa di costituzione e di risposta l’appellante incidentale, in realtà, contrasta il motivo di appello principale con il quale (…) ha dedotto la esistenza di vizi e difetti ulteriori rispetto a quelli accertati attraverso l’accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica d’ufficio. In esse l’appellante incidentale manifesta apprezzamento per l’accertamento compiuto dai due consulenti tecnici d’ufficio e ne richiama l’esito per dedurre la infondatezza della prospettazione di vizi e difetti ulteriori. I
n nessun punto della comparsa di risposta viene svolta specifica censura circa la statuizione del Tribunale che, in adesione a quanto emerso dall’accertamento tecnico preventivo ed dalla consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato la esistenza dei vizi ed ha quantificato i relativi costi per porvi rimedio.
21. Alla stregua di quanto esposto l’appello incidentale della (…) S.n.c. va rigettato.
22. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico sia dell’appellante sia di entrambi gli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l’appello principale proposto da (…) e l’appello incidentale proposto dalla Impresa Edile (…) S.n.c.;
2) ritenuto assorbito il primo motivo, dichiara inammissibile l’appello incidentale di (…);
3) conferma, per l’effetto, la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2408/2015 pubblicata il 02 novembre 2015;
4) dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell’appellante e di entrambi gli appellanti incidentali.
Così deciso in Brescia il 20 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2019.