Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 maggio 2017, n. 12580

E’ del resto derogabile dai condomini, nell’esercizio della loro autonomia privata, anche la disciplina dell’articolo 1118 c.c., che correla diritti ed obblighi dei condomini al valore millesimale di contitolarita’, prescegliendo un accordo di valore negoziale che si risolve in un impegno irrevocabile di determinare quantitativamente le quote di contribuzione alle spese in un certo modo.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 maggio 2017, n. 12580
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5414-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4415/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4415/2015 del 20 luglio 2015. La sentenza impugnata ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 1345/2007 del Tribunale di Roma, che aveva rigettato le impugnative ex articolo 1137 c.c. delle condomine (OMISSIS) e (OMISSIS) inerenti la deliberazione assembleare del 12 febbraio 2004 del Condominio di (OMISSIS). Questa delibera aveva imposto alle attrici di concorrere nella misura del 35% alle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, nonostante le stesse condomine (OMISSIS) e (OMISSIS) se ne fossero legittimamente distaccate l’una nel 1981 e l’altra nel 2000. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo l’obbligo di contribuire alle spese di gestione imposto alle ricorrenti in forza dell’articolo 11 del regolamento condominiale di natura contrattuale, il quale dispone che “la rinuncia al servizio di riscaldamento centrale puo’ essere ammessa purche’ per un’intera stagione e con le opportune garanzie ed importa l’obbligo di pagare la meta’ del contributo che il rinunciante avrebbe dovuto pagare se avesse usufruito del servizio”. Sull’impugnazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), le quali deducevano che il menzionato articolo 11 del regolamento si riferisse alla sola rinuncia temporanea al riscaldamento, e non anche al distacco definitivo, la Corte d’Appello di Roma ha affermato che quella norma convenzionale non consentisse di distinguere fra le due ipotesi.

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1369 e 1371 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, contestandosi l’interpretazione della Corte d’Appello che, agli effetti del citato articolo 11 del regolamento, ha equiparato la rinuncia temporanea al riscaldamento centralizzato al distacco definitivo, il quale ultimo non puo’ che comportare l’esonero da qualsiasi contributo alle spese di gestione, salvo che il medesimo distacco abbia determinato aggravi di costi o squilibri termici.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1118, 1123 e 1138 c.c., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ribadendosi che la legittimita’ del distacco operato non potesse non comportare l’esonero delle condomine ricorrenti dalle spese di gestione.

Il Condominio di (OMISSIS), si difende con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le ricorrenti hanno presentato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Sono inammissibili, innanzitutto, le censure che in entrambi i motivi vengono riferite al parametro dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto questo, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”. Non integrano, pertanto, il vizio ex articolo 360, comma 1, n. 5, le censure di insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione, contenute nel primo motivo di ricorso, ne’ quelle, contenute nel secondo motivo di ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa interpretazione della clausola del regolamento di condominio rispetto a quella prescelta nel provvedimento gravato.

D’altra parte, e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte che l’interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito e’ insindacabile in sede di legittimita’ quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici (Cass. Sez. 2, 31 luglio 2009, n. 17893). E’ in tal senso del tutto coerente l’interpretazione che la Corte d’Appello di Roma ha dato dell’articolo 11 del Regolamento di condominio, nel senso che, dove esso disciplina “la rinuncia al servizio di riscaldamento centrale… purche’ per un’intera stagione”, stabilendo comunque per il rinunciante “l’obbligo di pagare la meta’ del contributo”, si riferisca sia alle ipotesi di temporanea astensione dalla fruizione dell’impianto di riscaldamento, sia al definitivo distacco delle diramazioni della singola unita’ immobiliare dall’impianto comune (non sussistendo, secondo il senso letterale delle parole, alcuna ontologica temporaneita’ della “rinuncia” al riscaldamento, intesa come atto volontario unilaterale del condomino, quale concetto da contrapporre al definitivo “distacco”, che indica invece l’atto materiale, come puo’ desumersi anche dall’articolo 1118 c.c., comma 4, introdotto dalla L. n. 220 del 2012, pur non applicabile nella specie ratione temporis). D’altro canto, la disposizione regolamentare in esame, limitandosi ad obbligare il condomino rinunziante a concorrere parzialmente anche alle spese per l’uso del servizio centralizzato, non va intesa come clausola impeditiva del distacco (il che, ad avviso di precedenti decisioni di questa Corte, renderebbe il contratto non meritevole di tutela: Cass. Sez. 2, 29 settembre 2011, n. 19893; Cass. Sez. 2, 13 novembre 2014, n. 24209). E’ stato, piuttosto, stabilmente affermato dalla giurisprudenza, con orientamento che deve trovare conferma e depone per l’infondatezza del ricorso, come sia legittima la delibera assembleare che disponga (proprio come nel caso in esame), in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale posta in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall’articolo 1123 c.c., che le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unita’ immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la predetta deroga e’ consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558).

E’ del resto derogabile dai condomini, nell’esercizio della loro autonomia privata, anche la disciplina dell’articolo 1118 c.c., che correla diritti ed obblighi dei condomini al valore millesimale di contitolarita’, prescegliendo un accordo di valore negoziale che si risolve in un impegno irrevocabile di determinare quantitativamente le quote di contribuzione alle spese in un certo modo (cfr. Cass. Sez. 2, 26/03/2010, n. 7300).

Non e’ dunque ravvisabile nella previsione che il rinunziante all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento debba concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria o alla conservazione dell’impianto stesso, una norma imperativa non derogabile nemmeno con accordo unanime di tutti i condomini, in forza di vincolo pubblicistico di distribuzione degli oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilita’ ambientale, ed essendo percio’ i condomini liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto, ferma l’indisponibilita’ del diritto al distacco.

Il ricorso va percio’ rigettato e le ricorrenti vanno condannate a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido tra loro a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.