La presenza di terriccio e pietrisco sul fondo stradale costituisce, secondo l’id quoad plerimque accidit causa efficiente sufficiente a provocare lo slittamento di veicoli, in particolare di veicoli a due ruote, come nel caso di specie, impedendo la presa delle gomme sull’asfalto.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Tribunale Siracusa, Sezione 1 civile Sentenza 17 aprile 2019, n. 759
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Santoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4024/2010 R.G. promossa da:
(…) ((…) ) nato a C. il (…), con il ministero degli Avv.ti SP.FA. e CE.AD.;
– attore –
CONTRO
COMUNE DI SIRACUSA, in persona del sindaco pro tempore, con il ministero dell’Avv. BU.AL.
– convenuto –
CONTRO
(…) sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in C. (A.), con il ministero dell’avv. AL.RA.
– convenuto –
CONTRO
(…) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il ministero dell’avv. CO.EL.
– convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
(…) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il ministero dell’Avv. CH.PI.
– terza chiamata in causa –
Avente ad oggetto: condannatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. (…) chiedeva condannare in solito il Comune di Siracusa, la (…) S.p.A. e la (…), al pagamento della complessiva somma di Euro 25.525,54 per danni fisici e materiali subiti il 10.05.2010, verso le ore 10:00 quando alla guida del proprio motociclo (?), targato (…), mentre percorreva in S. il V.le (?), all’altezza del civico 71, nei pressi della rotatoria, improvvisamente rovinava a terra per la presenza di terriccio e pietrisco cosparso sul manto stradale. Rilevava, inoltre, che lungo il predetto viale vi erano lavori stradali appaltati dal Comune di Siracusa alla (…) sas.
Si costituiva la (…) sas la quale contestava la domanda attorea, rilevava che nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla (…) e che semmai il responsabile era il Comune di Siracusa tenuto alla manutenzione delle strade e chiedeva chiamarsi in causa la (…) che garantiva per la responsabilità civile la società.
Si costituiva in Comune di Siracusa che contestava la domanda attorea, rilevava che la eventuale presenta di terriccio e pietrisco era da addebitare alla (…).
Si costituiva la (…) che contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Infine si costituiva la (…) che chiedeva in via preliminare dichiararsi la inammissibilità della chiamata in causa per mancanza di azione diretta e nel merito il rigetto della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita in parte accoglimento, essendo ravvisabile un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, I comma, c.c..
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di danni subiti dall’utente in conseguenza della omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche l’applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c. dipende dalla possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali.
Con particolare riguardo al demanio stradale la possibilità in concreto della custodia deve essere indagata non soltanto con riguardo alla estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta (cfr. Cass. 23.01.2009 n. 1691; Cass. 11511/2008).
Non pare a questo decidente che possa revocarsi in dubbio l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2051 c.c. nel presente giudizio. Infatti non può essere posta in dubbio la sussistenza di un potere effettivo di controllo del Comune di Siracusa sul Viale (?) facente parte del suo complesso viario e situata al centro abitato, per come si evince dalle foto allegate dalla convenuta (…) sas e per la circostanza del resto che è lo stesso Comune a dedurre di esercitare sul predetto viale attività di manutenzione (avendo appaltato i lavori di rifacimento dei marciapiedi e provvedendo alla pulizia) e di controllo e non contestando la qualità di proprietario.
Com’è noto, poi, la responsabilità dei danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o attività del custode ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno (quindi al profilo causale), si deve ritenere che in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass. 11227/2008).
Dalla espletata attività istruttoria è risultata provata, seppur nei limiti di cui appresso, la responsabilità del Comune di Siracusa a mente dell’art. 2051 c.c.
Il teste (…), escusso all’udienza dell’11.06.2013 ha risposto affermativamente agli articolati di prova di parte attrice (formulati nello stesso atto di citazione), ossia di avere soccorso, ed accompagnato in ospedale, il sig. (…) caduto con il proprio motociclo all’altezza del civico 71 di Viale S. G. in S. e sul cui luogo del sinistro vi era, nel manto stradale, del terriccio e pietrisco.
La presenza di terriccio e pietrisco sul fondo stradale costituisce, secondo l’id quoad plerimque accidit causa efficiente sufficiente a provocare lo slittamento di veicoli, in particolare di veicoli a due ruote, come nel caso di specie, impedendo la presa delle gomme sull’asfalto.
Calando quindi nella fattispecie concreta gli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, occorre innanzitutto rilevare che parte attrice ha senza dubbio provato l’esistenza della situazione pericolosa, costituita dalla presenza di terriccio e pietrisco sulla strada (all’altezza del civico 71 di V.la S. G. in S.) ed è altresì palese l’esistenza del nesso causale tra la situazione pericolosa predetta ed i danni; deve quindi affermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell’amministrazione Comunale di Siracusa proprietaria della strada che non ha viceversa dimostrato il caso fortuito (inteso anche quale fatto del terzo) o l’impossibilità di ravvisare ed eliminare tempestivamente la situazione pericolosa.
A quest’ultimo proposito, seppur si deve dare atto di una periodica pulizia della strada in oggetto da parte dell’Amministrazione Comunale, tuttavia dalle prove testimoniali (cfr. teste C.G., assunto all’udienza del 12.11.2013) risulta che detta pulizia era limitata alla zona laterale della strada, “dallo spartitraffico fino a circa 30-40 cm di strada …”, e non riguardava la sede centrale stradale. Inoltre, considerato che l’incidente è avvenuto alle ore 10:00 circa ossia dopo l’orario di punta del traffico antimeridiano l’amministrazione citata avrebbe dovuto prevedere possibili pericoli creati dal flusso di circolazione ed eliminarli, anche in considerazione del fatto che la strada in oggetto rappresenta una importante arteria che collega la città di S. con quella di C. (e, quindi, densamente trafficata).
Sfornito di prova è rimasto, altresì, l’assunto del convenuto Comune secondo cui la formazione del terriccio e del pietrisco era da addebitare alla (…) s.a.s. che eseguiva lavori di manutenzione (rifacimento marciapiedi) sul predetto Viale S. G.. Nessuna responsabilità può, pertanto, essere addebitata alla società (…), nemmeno in via solidale atteso che la strada in oggetto al tempo del sinistro, benché fossero presenti lavori di manutenzione, risultava regolarmente aperta al traffico, mantenendo quindi il proprietario della strada i relativi obblighi di custodia e vigilanza mentre i cantieri sono risultati ben delimitati, come da foto prodotte dalla convenuta (…) s.a.s..
Lo stesso attore, inoltre, non ha lamentato che il sinistro sia avvenuto in una area di cantiere.
Nondimeno, una volta stabilita l’applicabilità della responsabilità deve valutarsi anche l’eventuale concorso di colpa del danneggiato che, anche laddove non è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può tuttavia determinare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, I comma, c.c..
Va, infatti, evidenziato l’esistenza di un palese concorso di colpa del danneggiato il quale non manteneva la distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva.
L’attore, infatti, mentre in citazione asserisce di avere rallentato, in sede di interrogatorio formale ha ammesso di avere frenato perché l’auto che lo precedeva ha, a sua volta, frenato repentinamente e conseguentemente anche l’attore ha dovuto frenare, sicuramente allo stesso repentino modo.
Appare chiaro, pertanto, che l’attore non rispettava la distanza di sicurezza con l’autovettura che lo precedeva e, comunque, non teneva una velocità consona allo stato dei luoghi, ove, peraltro vi erano lavori di manutenzione sul predetto V.le S. G., ben visibili e di cui l’attore era a conoscenza per transitare quotidianamente lo stesso Viale per recarsi al lavoro, per come ammesso in sede di interrogatorio formale.
Il comportamento dell’attore merita, quindi, di essere correttamente valutato seppur come in precedenza affermato non in termini di apporto eziologico all’evento bensì sotto il profilo soggettivo, quale contributo colposo.
Venendo dunque alla quantificazione concreta del concorso di colpa del danneggiato, considerato quanto innanzi evidenziato, ritiene questo decidente che detto concorso colposo debba essere determinato in via equitativa nella misura del 40% mentre il restante 60% è da attribuire alla già descritta responsabilità del convenuto Comune di Siracusa.
Passando adesso all’esame dei danni riportati dal motociclo Piaggio, targato (…), l’attore ha prodotto solo un preventivo di spesa di Euro 857,54, che non può assurgere alla dignità di prova; tuttavia, essendo innegabile che con la caduta e lo scivolamento a terra il motociclo ha riportato danni per cui, procedendo ad una valutazione equitativa, ritiene questo decidente che il danno al motociclo può essere liquidato in Euro 500,00.
Giungendo al danno alla persona, si rileva che la consulenza tecnica d’ufficio, redatta dal Dr. (…) sulla persona di (…), che questo decidente condivide perché espletata in maniera approfondita ed esaustiva e che non presenta errori che ne inficiano il risultato, ha accertato che, in conseguenza del sinistro del 10.05.2010, l’attore ha riportato la “frattura da impatto epifasi prossimale peronale e tibiale sx + rottura legamento crociato anteriore ginocchio sx” che hanno comportato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 30 e un periodo di invalidità temporanea permanente al 50% di altrettanti giorni 30 e un danno biologico permanente e complessivo di otto punti percentuale.
Trattandosi di un danno alla persona non superiore ai nove punti percentuale devono trovare applicazione, ai fini della quantificazione, le tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano.
Ne consegue che il sig. (…) deve essere risarcito nella misura di Euro 11983,80, pari al 60% di Euro 19.973,00 somma così determinata:
-Euro 15.563,00. a titolo di danno biologico permanente in relazione ad un soggetto di anni 39 al tempo del sinistro (10.05.2010);
-Euro 4.410,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui Euro 2940,00 a titolo di ITA per gg. 30, Euro 1470,00 a titolo di ITP al 50% per gg. 30.
Nulla è stato riconosciuto dal CTU per spese mediche.
Dunque, (…) deve essere risarcito della complessiva somma di Euro 12283,80 di cui Euro 300,00 (60% di 500,00) per danni al motociclo Piaggio, targato (…).
Ne consegue che, per quanto concerne la somma di Euro 11983,80 trattandosi di debito di valore dovrà essere devalutata alla data del sinistro (10.05.2010) e rivalutata anno per anno previa applicazione degli interessi compensativi al tasso legale. Per quanto riguarda i danni al ciclomotore, trattandosi di debito di valuta spettano gli interessi legali dalla domanda.
Per quanto riguarda la convenuta (…), la stessa non si è ricostituita dopo l’interruzione del giudizio, benché regolarmente citata in riassunzione, e, peraltro, l’insussistenza di una chiamata in giudizio della stessa da parte del Comune impedisce che la compagnia possa essere tenuta a garantire il Comune stesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e stante il parziale accoglimento della domanda queste devono essere dimidiate nei rapporti tra l’attore e il Comune di Siracusa.
Per quanto concerne invece i rapporti tra parte attrice, (…) S.A.S, (?) S.p.A. e la (…), sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese. Infatti, la chiamata (anticipata e/o diretta) dell’attore si giustifica con il fatto che lavori di appalto sul Viale suddetto effettivamente erano presenti, per come in precedenza visto e che, comunque, la detta chiamata sarebbe ugualmente avvenuta a seguito delle difese svolte dal Comune di Siracusa in comparsa di costituzione succitata, mentre la (…) S.A.S., nonostante fosse certa della propria estraneità ai fatti di causa non ha mancato di chiamare in giudizio la (…) S.p.A.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico del Comune di Siracusa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N.4024/2010 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda, condanna il Comune di Siracusa a pagare, a titolo di risarcimento, in favore di (…), la somma di Euro 11983,80, da devalutarsi e rivalutarsi annualmente ed Euro 300,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna il Comune di Siracusa a pagare in favore dei procuratori antistatari dell’attore le spese processuali che liquida in Euro 187,00 per spese vive e in Euro 1.600,00 per competenza professionali (già dimidiati), oltre cpa, rimborso forfettario al 15% e iva;
3. rigetta ogni altra domanda.
4. compensa tra tutte le altre parti le spese di giudizio;
5. Pone a carico del Comune di Siracusa le spese di CTU.
Così deciso in Siracusa il 16 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.