La dichiarazione di ratifica di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per “facta concludentia” id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l’approvazione dell’operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del “dominus” incompatibile con il rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto “ad substantiam” ovvero “ad probationem” ove i “facta concludentia” dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio

Corte d’Appello Milano, Sezione 4 civile Sentenza 16 aprile 2019, n. 1677

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Marchetti – Presidente

dott.ssa Marisa Nardo – Consigliere

dott.ssa Francesca Vullo – Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1721/2017 promossa in grado d’appello

DA

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PA.MA. e dell’avv. ZA.LU. ((…)) VIA (?) 33170 PORDENONE; elettivamente domiciliato in PIAZZA (?) 20135 MILANO presso il difensore avv. PA.MA.

APPELLANTE

CONTRO

(…) SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. RO.CL. elettivamente domiciliato in VIA (?) 20135 MILANO presso il difensore avv. RO.CL.

APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE

(…) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BO.GI. elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. BO.GI.

APPELLATO

avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

1- Il giudizio di primo grado. Il sig. (…)D. richiese, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la condanna della (…) soc. coop. Sede secondaria italiana al pagamento dell’indennizzo di Euro 6.550,78 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, allegando di avere stipulato, nell’anno 2012 tramite l’intermediario (…) srl di Rovigo, le polizze integrative di prezzo contraddistinte dai numeri (…) e (…) aventi ad oggetto proprie colture e terreni, già assicurati con le polizze agevolate nn. (…) e (…), al fine di assicurare la propria produzione agricola a valori superiori a quelli indicati nelle polizze agevolate.

A seguito della perdita del raccolto per il verificarsi di alcuni eventi atmosferici avversi, il sig. (…) attivò sia le polizze agevolate dal contributo pubblico sia le integrative. L’assicurazione liquidò esclusivamente l’indennizzo dovuto per le agevolate, contestando l’esistenza di polizze integrative. Il ricorrente precisò di non essere in possesso dei contratti di polizza integrativi, “c.d. polizze (…)”, a lui mai consegnati, che aveva sottoscritto presso l’intermediario, ma che la prova del perfezionamento del contratto assicurativo doveva ricavarsi dalla ulteriore documentazione prodotta.

(…) precisò che erano pendenti numerosi giudizi analoghi a quello di causa, tutti promossi da agricoltori sulla base di polizze integrative di cui contestò l’esistenza e richiese, in via preliminare, l’autorizzazione a chiamare in causa l’intermediario assicurativo (…) srl, nei cui confronti formulò in via subordinata domanda di manleva.

Disposto il mutamento di rito a norma dell’art. 702 ter co. 3 c.p.c., autorizzata l’estensione del contraddittorio al terzo, quest’ultimo, costituendosi in giudizio, allegò di avere regolarmente concluso le polizze assicurative azionate da (…), da ritenersi operative al momento del sinistro, di avere consegnato tutti gli originali delle polizze alla società Svizzera il 15 ottobre 2012, di non essere nelle condizioni di poterne stampare ulteriore copia, essendogli stato precluso l’accesso ai sistemi informatici dell’Assicurazione, a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, e di avere corrisposto a Svizzera il premio pagato dall’assicurato nei termini indicati da Svizzera.

Con sentenza n. 1536/2017 il Tribunale di Milano rigettò le domande attoree e condannò (…)D. al pagamento, in favore della convenuta (…) e della terza chiamata (…), delle spese processuali, liquidate per ciascuna parte, nella somma di Euro 3.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge.

Il Tribunale così motivò la propria decisione:

a) le istanze istruttorie erano tutte inammissibili in ragione della forma del contratto assicurativo richiesta ad probationem;

b)stante la mancata produzione in giudizio delle polizze, doveva ritenersi non provata la conclusione del contratto assicurativo;

c) in ogni caso non vi era prova che la proposta contrattuale fosse stata accettata dall’assicurazione, né che tale asserita accettazione fosse conosciuta dal proponente come previsto dall’art. 1326 c.c.

2- Il giudizio di impugnazione. Con atto di citazione tempestivamente notificato il sig. (…) propone appello avverso detta sentenza chiedendone l’ integrale riforma e sollecitando preliminarmente l’ammissione delle istanze istruttorie, in particolare l’emissione di un ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei confronti di Società Svizzera dei certificati di polizza con numeri (…) e (…) e l’ispezione del server dell’appellata al fine di estrarre copia delle polizze (…) oggetto di controversia.

(…) chiede il rigetto dell’appello e propone, in via subordinata, appello incidentale chiedendo la condanna in manleva di (…), nel caso di accoglimento dell’impugnazione principale.

La terza chiamata, costituitasi tempestivamente a seguito della notifica dell’appello principale, chiede in via anticipata il rigetto della eventuale domanda di manleva, poi effettivamente proposta nei suoi confronti nell’impugnazione incidentale.

Trattenuta la causa in decisione, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 5 luglio 2018, la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e ordinato, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., alla (…) società cooperativa, l’esibizione in giudizio mediante deposito in cancelleria dei certificati di polizza aventi nn. (…) e (…).

Prodotto dalla parte appellata il solo certificato n. 3956, all’udienza del 8.11.2018 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione dalla Corte. Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è statd ecisa all’odierna camera di consiglio.

3 – Sintesi dei motivi di appello. I motivi di appello sono i seguenti:

1)ritenuta mancata prova della conclusione del contratto di assicurazione e omesso accoglimento dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.;

2)erronea valutazione da parte del Tribunale in merito all’assenza di prova del contratto assicurativo sulla base dei documenti in atti;

3)erronea valutazione da parte del Tribunale in merito alla completezza della proposta e sulle modalità di conclusione del contratto;

4) mancata valorizzazione dell’affidamento dell’assicurato;

In attesa che sulle questioni oggetto del contenzioso che vede contrapposti numerosi imprenditori agricoltori alla società (…) si pronuncino i Giudici di legittimità, questa Corte ritiene che l’impugnazione debba essere accolta per le ragioni già espresse nel precedente n 5175/2018 Cons. Rel. Dott.ssa Vu.

3 – Il primo motivo è in parte superato dall’ordine di esibizione emesso dalla Corte in ragione dell’esistenza, per le ragioni di cui si darà conto nel prosieguo della motivazione, di prova scritta dell’esistenza del contratto assicurativo. In questa sede occorre solo precisare che è ammissibile l’ordine di esibizione di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5344 del 26/04/2000) e rimarcare che il potere del giudice di ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., alla parte l’esibizione di documenti ha carattere officioso e discrezionale (Cass. Sez. L. Sentenza n. 5908 del 24/03/2004).

Il certificato della integrativa di prezzo n. 3956 depositato da Svizzera consente di ritenere pienamente acquisita la prova della conclusione del contratto.

Le parti nella loro seconda comparsa conclusionale discutono sul valore probatorio attribuibile a detto documento, stampato il 4.9.2012 e sul quale è apposta la dicitura “annullato” e sulle conseguenze della omessa produzione del certificato n. 4847.

La questione è connessa al tema centrale di causa, concernente la prova fornita in giudizio dall’assicurato della conclusione del contratto di assicurazione.

Devono dunque essere esaminati in via logicamente prioritaria i motivi di impugnazione correlati alle parti della pronuncia in base alle quali il giudice di primo grado conclude per l’inesistenza di prova della conclusione dei contratti (2 e 3 motivo).

4- Con il secondo motivo di appello, si impugna la sentenza nella parte in cui afferma “questo giudice ritiene infatti che l’attrice non abbia fornito la prova della conclusione del contratto assicurativo per il quale, l’art. 1888 c.c. , come evidenziato, prevede un requisito di forma ad probationem imponendo quindi, per ciò che concerne i rapporti tra le parti, la produzione in giudizio della polizza” ..”non possono ritenersi dirimenti i tabulati o le stampe del server della compagnia di assicurazione (doc. , 7, 8, 10 e 11) che avrebbero, al più un valore indiziario (in quanto tale irrilevante nel caso di specie, tenuto conto del disposto dell’art. 2729 c.c.) e che comunque attesterebbero l’emissione delle polizze nel mese di ottobre 2012, ossia in un periodo addirittura successivo al verificarsi del sinistro”.

La doglianza attiene alla mancata considerazione da parte del Tribunale dei documenti prodotti in atti che, secondo quanto allega l’appellante, avrebbero dovuto indurre il giudice di primo grado a ritenere provata la conclusione del contratto assicurativo, indipendentemente dalla esibizione dei certificati.

Replica l’appellato rilevando l’assoluta mancanza di prova scritta del contratto, quale logica conseguenza dell’inesistenza di un contratto assicurativo, di cui inequivoca dimostrazione risiederebbe nel mancato possesso da parte dell’appellante del certificato assicurativo, nonché la fantasiosità della tesi avversaria secondo la quale, solo in autunno, dopo il verificarsi dei sinistri, la polizza sarebbe stata stampata e sottoscritta dall’agente assicurativo e dall’assicurato in conformità a una prassi avallata da (…), tesi la cui adesione comporterebbe in ogni caso la nullità del contratto assicurativo per mancanza di causa ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c..

Le ammissioni dell’appellante circa la stampa e la sottoscrizione dopo i sinistri fornirebbero la prova della inesistenza del contratto prima dell’evento.

5- L’opinione della Corte. Va in primo luogo chiarito che la prova della conclusione di un contratto assicurativo può darsi anche mediante la produzione di atti diversi dal certificato assicurativo. La polizza costituisce infatti il documento probatorio tipico non esclusivo (cfr Cass. Sez. 1 Sentenza n. 2438 del 16/4/1984).

Come afferma la Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di prova del contratto di riassicurazione “La ricorrenza di un contratto di coassicurazione, nel quale cioè lo stesso rischio venga ripartito per quote fra più assicuratori (art. 1911 cod. civ.), non può essere esclusa per il solo fatto che la relativa polizza sia stata sottoscritta da uno soltanto di detti assicuratori, atteso che, vertendosi in tema di rapporto soggetto alla forma scritta “ad probationem” (non “ad substantiam”), a norma dell’art. 1888 cod. civ., deve riconoscersi la possibilità di dimostrare la suddetta coassicurazione anche mediante atti scritti diversi dalla medesima polizza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 02/04/2001).

In ossequio a tale principio gli atti scritti dimostrativi del perfezionamento delle polizze assicurative integrative azionate dall’appellante sono costituiti:

A) dal tabulato datato 6.11.2012 redatto, timbrato dall’appellata e da quest’ultima sottoscritto nella prima pagina (doc. 19 (…)) al quale va attribuita efficacia di scrittura privata ex art. 2702 c.c., poiché predisposto e sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene fatto valere; in esso la compagnia assicurativa elenca nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate integrative di prezzo emesse dall’intermediario (…), indicando in 2184 i contratti trasmessi in direzione ed in Euro 208.677,92 i premi incassati. Tra questi contratti, alle pagine 35 e 50, si rinvengono le polizze non agevolate integrative di prezzo con assicurato (…)D.; è la stessa appellata attribuire loro i numeri di contratto (…) e (…), lo stato di emesso e a dare atto dell’avvenuto incasso del premio;

B) dal verbale di ispezione datato 17 ottobre 2012 redatto da funzionari della Società (…) (doc. 10 (…)) nel quale gli ispettori, nel dare conto dell’esito dei controlli effettuati dichiarano “l’Agente fornisce l’elenco degli incassi dei contratti non agevolati da contribuzione pubblica emessi dall’Agenzia e con incasso aggiornato da parte della stessa” e dal tabulato allegato (doc. 10 bis) che include anche quelli con assicurato (…)D..

In entrambi i documenti è dunque la stessa parte appellata a riconoscere l’esistenza delle polizze integrative multirischio non agevolate nn. (…) e (…) e il pagamento del premio correlato. Essi pertanto costituiscono prova scritta dell’avvenuto perfezionamento dei contratti. A riguardo osserva la Corte che il termine “emesso” utilizzato dall’appellata con riferimento al contratto non può che significare che il contratto è stato concluso, la garanzia attivata e i relativi certificati per l’appunto formati, sottoscritti dall’assicurato e dall’intermediario e trasmessi alla compagnia assicurativa, sulla base delle stesse modalità previste nelle procedure di assunzione 2011, secondo cui il contratto integrativo non agevolato “dovrà essere regolarmente firmato dall’assicurato insieme agli altri due”. Proprio la circostanza che (…), nei tabulati prodotti sub doc. 19 (…), riconosca l’emissione delle polizze, attribuendo loro un numero identificativo, fornisce la prova del perfezionamento dell’accordo nonché della emissione e della trasmissione della polizza.

Al verbale suddetto deve essere attribuito valore ricognitivo ex art. 2710 c.c. in quanto in essi è la stessa (…) a riconoscere l’esistenza dei contratti e il loro contenuto.

C)In ultimo devono valorizzarsi sul piano probatorio le stampe delle schermate del server di parte appellata (docc. 10-11 appellante) contenenti tutti gli elementi essenziali dei due contratti, tra i quali il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia (10-5-2012).

Tali produzioni non forniscono all’interprete meri elementi presuntivi, come ritenuto dal Tribunale, bensì rappresentano riproduzioni informatiche che, se come in questo caso non contestate, ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., fanno piena prova in ordine alla provenienza e contenuto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12949 del 22/12/1997).

Quanto alla eccezione di nullità dei contratti per mancanza di causa sollevata da (…), essa attiene al profilo genetico del contratto e sarà oggetto di trattazione al 7 deputato all’esame delle doglianze espresse riguardo le modalità di conclusione dell’accordo.

6 Con il terzo motivo si impugna la motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado esclude l’esistenza di una valida proposta contrattuale e la conclusione di un contratto a norma dell’art. 1326 c.c.

Secondo l’appellante la questione affrontata dal primo giudice circa le modalità di perfezionamento del contratto sarebbe superflua, stante il riconoscimento operato da Svizzera nei documenti richiamati al 5 dell’esistenza e del perfezionamento dei certificati di polizza e la successiva produzione nel giudizio del certificato di polizza n. 3956.

Lamenta altresì che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il contratto ben poteva perfezionarsi al di fuori dello schema di cui all’art. 1326 c.c. e cioè con la notifica della proposta contrattuale a (…) da parte di (…), secondo le modalità di cui all’art. 1327 c.c. ovvero, in alternativa, in conformità alla prassi della c.d. copertura provvisoria.

Irrilevanti dovrebbero considerarsi le argomentazioni spese dal Tribunale in merito alla mancata conformità tra l’intitolazione e numerazione delle condizioni generali indicate nella proposta e quelle riportate nel fascicolo informativo prodotto dall’appellante, trattandosi di un errore materiale di (…).

L’appellato dal canto suo assume che proprio le procedure di assunzione 2011, alle quali fa esplicito riferimento l’appellante, proverebbero esattamente il contrario di quanto sostenuto dall’assicurato.

Esse infatti, oltre a prevedere l’inserimento delle polizze integrative tramite la c.d. notifica, precisano che il contratto “dovrà essere quindi regolarmente firmato dall’assicurato”, procedura che conferma che la conclusione del contratto non poteva avvenire per fatti concludenti, ma a norma dell’art. 1326 c.c.

Contesta inoltre che possa considerarsi attivata una copertura provvisoria, la quale non potrebbe ma prescindere dal consenso dell’assicuratore, nella fattispecie in esame inesistente.

7- L’opinione della Corte.

Il primo giudice ha ritenuto inidonea ai fini indicati dall’art. 1888 c.c. la proposta di contratto “in quanto – anche prescindendo dalle perplessità circa la completezza della stessa proposta alla luce del rinvio alle condizioni di assicurazione, non direttamente riportate nel predetto modulo e non altrimenti prodotte dalle parti (sul punto Trib. Milano, 15 dicembre 2016 n. 13738, 13739 e 13 740) e in assenza di una specifica sottoscrizione della clausola di rinvio come invece richiesto dalla giurisprudenza consolidata (Cass. dell’8 gennaio 1999 n. 1029) – si osserva che la sottoscrizione della stessa non prova né che la stessa sia stata trasmessa alla compagnia di assicurazione né la relativa ricezione da parte della compagnia convenuta né la comunicazione dell’accettazione della proposta, elementi tutti rilevanti ai sensi dell’art. 1326 c.c.”.

Rileva la Corte che, con riferimento alle condizioni generali richiamate nella proposta contrattuale sottoscritta da (…) (doc. 6 appellante), il fatto che non fossero allegate alla proposta e che non vi sia rispondenza tra l’intitolazione delle stesse utilizzata nella proposta e quella riportata nelle condizioni generali prodotte in giudizio (doc. 1 appellante) è privo di pregio.

Il contratto assicurativo rientra nella categoria dei contratti per adesione predisposti dalle imprese unilateralmente e in maniera standardizzata.

Di conseguenza la proposta sottoscritta dall’appellante è stata redatta su un modulo predisposto dall’Assicuratore ovvero dal suo agente. Non vi è inoltre alcuna prova che l’appellata (…) utilizzasse specifiche condizioni generali per le polizze integrative (…) diverse da quelle dettate per i contratti assicurativi agevolati da contribuzione pubblica prodotte dall’appellante (doc. 26 appellante).

L’appellata, infatti, pur avendo contestato detta circostanza, assumendo la non omogeneità di disciplina tra le polizze agevolate stipulate singolarmente e le altre polizze, sia agevolate che non, concluse dal Consorzio, non ha prodotto un fascicolo informativo specifico, contenente il testo delle clausole generali disciplinanti le polizze (…), diverso da quello prodotto dall’appellante, sebbene, in ossequio al principio della vicinanza della prova (Cass. Sez. 1 ord. N. 9565 del 18/4/2018), l’ onere fosse a suo carico.

Del resto, che le condizioni fossero le medesime, si evince dal fatto che il modulo sub doc. 9 veniva utilizzato indifferentemente per raccogliere le adesioni alle polizze agevolate ed integrative, tanto che in esso è apposta la clausola in base alla quale “qualora alla trasformazione della presente copertura assicurativa il contratto non sia ammesso totalmente o parzialmente a contributo pubblico, il certificato verrà trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie con premio totalmente a carico dell’assicurato che si impegna sin d’ora a corrispondere alla società”.

L’applicabilità anche alle assicurazioni integrative delle condizioni generali dettate per le polizze agevolate è documentata inoltre dal contenuto di una mail inviata in data 6.4.2011 da (…) ad (…) (doc. 2 terza chiamata) con oggetto “(…) procedure di Assunzione” del seguente tenore “….quest’anno tutti i vostri contratti dovranno essere tutti comprensivi dell’integrativa di Agenzia Non Agevolata.

Il nostro sistema informatico è stato appositamente modificato per l’inserimento di detta Integrativa già al momento della Notifica.

In questo modo si creerà in automatico un vero e proprio contratto che si aggiungerà all’agevolato e Integrativo di Consorzio..”.

E’ dunque la stessa impresa assicuratrice che prescrive all’intermediario la stipulazione obbligatoria di polizze individuali integrative, segnalando l’uniformità nel trattamento delle polizze anche sotto il profilo della decorrenza della garanzia.

Da ciò consegue che la differente numerazione delle condizioni generali indicata nel modulo, rispetto a quella del fascicolo informativo, non può che essere frutto di un errore materiale legato all’utilizzo di un vecchio stampato, posto che non esistono altre condizioni generali e vi è prova documentale dell’applicazione delle uniche condizioni prodotte in causa anche alle agevolate individuali.

Osserva infine la Corte che la questione, sollevata dall’appellata, della relatio perfecta che deve sussistere tra la proposta sottoscritta dall’assicurando, contenente una mera clausola di rinvio ad altra regolamentazione trasfusa in un distinto documento unilateralmente predisposto e non sottoscritto dal proponente, non è rilevante in questa sede.

Nella formazione del contratto assicurativo l’assicurato assume il ruolo di proponente, ex art. 1887 c.c., di un testo negoziale in realtà predisposto interamente dalla controparte, anche attraverso il richiamo a condizioni generali di contratto contenute in un separato fascicolo informativo.

Posto che l’assicurato ha espressamente dato atto della piena conoscenza del contenuto di quella regolamentazione che, come si è detto, è l’unica predisposta da (…) per i danni da avversità atmosferiche nel settore agricolo, richiamandola nei propri atti e manifestando di volersene avvalere (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 14/04/2005), l’eccezione è infondata.

In merito a quanto rilevato dal primo giudice riguardo la mancata accettazione della proposta da parte dell’Assicurazione, accettazione che, in ogni caso, non sarebbe mai stata comunicata al proponente, sì da impedire il perfezionamento del contratto a norma dell’art. 1326 c.c., si osserva che, come risulta dalle procedure di assunzione 2011, secondo le indicazioni impartite da (…) (cfr doc. 2 terza chiamata cit.), anche la garanzia relativa alle polizze integrative non agevolate individuali doveva decorrere dalla notifica (..In questo modo si creerà in automatico un vero e proprio contratto che si aggiungerà all’agevolato e Integrativo di Consorzio..).

E’ ben vero che il testo della mail prosegue richiedendo la firma del contratto da parte dell’assicurato, ma tale adempimento non influisce sul perfezionamento del contratto.

Che la garanzia dovesse decorrere dalla notifica, cioé dalla data della trasmissione telematica della proposta alla compagnia di assicurazione, è previsto esplicitamente all’art. 10 delle condizioni generali in materia di decorrenza e cessazione della garanzia (doc. 2 cit.), erroneamente rubricato come art. 5 nella proposta sottoscritta da (…).

La clausola suddetta prevede altresì la trasmissione del certificato assicurativo, ma non ai fini della conoscenza dell’accettazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa.

L’accordo negoziale deve infatti ritenersi concluso all’atto della notifica, come si desume dal rilievo che la clausola 10 delle condizioni generali, prescrivendo la trasmissione del certificato di assicurazione “entro 15 giorni dalla stipula”, presuppone evidentemente l’avvenuto perfezionamento del contratto assicurativo, indipendentemente della stampa del certificato la cui trasmissione è richiesta in ossequio al comma 2 dell’art. 1888 c.c.

La prova della notifica, peraltro non contestata dall’appellata, è stata poi fornita da (…), la quale ha prodotto gli attestati di notifica trasmessi alla società di assicurazione (doc. 17) relativi alle polizze assicurative integrative intestate a (…)D., nonché l’avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte di (…), con la conseguente attivazione della garanzia e perfezionamento del contratto (doc. 19).

Né è ipotizzabile la sussistenza di un’incompatibilità tra la conclusione del contratto a norma dell’art. 1327 c.c. e la forma ad probationem prevista per il contratto assicurativo.

Come argomenta la giurisprudenza di legittimità per escludere la necessità della forma scritta del negozio risolutorio di un contratto assicurativo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10354 del 10/09/1992) “deve aversi riguardo alla ratio della norma impositiva della forma per i contratti-base; e per la forma ad probationem, non sussistendo la ratio sottesa al carattere “costitutivo” di cui all’art. 1325 n. 4 c.c.; la manifestazione della volontà è libera e può quindi risultare anche da un comportamento tacito concludente (in tal senso la costante giurisprudenza: Cass. 3010 e 2495 del 1973; n. 1496 del 1977; n. 4752-1980, 3354-1981, 5550 e 6586- 1986)”.

Deve dunque concludersi che anche i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad probationem possono perfezionarsi tramite un comportamento concludente, ogni qualvolta la prassi del settore lo richieda, fatto sempre salvo il tema, che si sovrappone ma non coincide, della prova del contratto, necessariamente da darsi per forma scritta.

La produzione in giudizio da parte di (…) del certificato di polizza n. (…) sopisce definitivamente la questione della validità della proposta contrattuale e della regolamentazione contrattuale ivi richiamata, considerato l’esplicito richiamo contenuto nella polizza al fascicolo informativo Ed. 02/11 (dunque il medesimo che disciplina le polizze agevolate della contrattazione collettiva) e all’art. 10 in materia di decorrenza e cessazione della garanzia.

Come accennato al 3 il certificato prodotto costituisce la prova documentale per eccellenza della conclusione del contratto.

Poiché il contratto assicurativo si è perfezionato, non già all’atto della stampa e sottoscrizione della polizza, ma con la comunicazione informatica della proposta contrattuale alla Compagnia assicurativa, contrariamente a quanto deduce l’appellata, il fatto che il certificato sia stato stampato e sottoscritto successivamente al verificarsi del sinistro non ha rilievo, come di nessun pregio si considera la circostanza che sul predetto certificato risulti apposto da (…) un timbro recante la dicitura “Annullato”.

L’appellata solleva un’eccezione di nullità dei contratti poiché stampati e sottoscritti dopo il verificarsi del sinistro.

Il certificato in questione, stampato il 4/9/2012, indica come data di notifica il 4/5/2012, riporta le generalità dell’assicurato, i terreni e le coltivazioni assicurate, il valore assicurato e reca la sottoscrizione, per la società assicurativa, dell’intermediario.

Poiché il certificato riporta la medesima data di notifica indicata negli attestati e nei tabulati di provenienza di Svizzera, è documentalmente provata l’attivazione della garanzia e il perfezionamento dell’accordo alla data della notifica e non posteriormente, all’avverarsi del sinistro, come eccepito da parte appellata.

I profili di nullità per mancanza di causa sollevati dalla società assicuratrice non colgono pertanto nel segno, essendovi prova del perfezionamento dell’accordo in epoca anteriore al verificarsi del sinistro.

Deve poi reputarsi tardiva e dunque immeritevole di essere considerata da questa Corte, l’eccezione di nullità dell’accordo, ove ritenuto concluso al momento della notifica, per indeterminatezza dell’oggetto della proposta contrattuale, trattandosi di profili che (…) avrebbe dovuto allegare nella comparsa di risposta e nella prima conclusionale.

Rileva altresì la Corte che il pagamento del premio da parte dell’assicurato e l’accettazione di tale pagamento da parte dell’assicurazione, questioni entrambe non affrontate dal primo giudice, denotano inequivocabilmente la conclusione dell’accordo.

(…) ha prodotto il bonifico effettuato recante come causale “pagamento polizze Sarga” (doc. 12 appellante). L’incasso del premio è stato inoltre riconosciuto da (…) (si veda il tabulato prodotto sub doc 10 bis (…)) e da Svizzera (doc. 19 (…)) nei tabulati predisposti dall’appellata il 6.11.2012 a seguito della materiale consegna degli originali dei certificati. I rilievi sollevati da (…) nella seconda comparsa conclusionale circa il mancato pagamento del premio appaiono quanto mai pretestuosi, essendo documentato e peraltro riconosciuto dalla stessa appellata il pagamento del premio all’intermediario autorizzato all’incasso (doc 18 (…)), pagamento avente effetto liberatorio nei confronti della compagnia ai sensi dell’art. 118 codice assicurazioni.

A riguardo il Collegio condivide quanto allegato dall’appellante in merito all’esistenza di prova dell’accordo in deroga all’art. 1901 co. 1 c.c..

La prova scritta di tale accordo è costituita dalla comunicazione datata 10.7.2012, inviata da (…), che si rammenta essere soggetto munito di poteri rappresentativi della compagnia assicurativa, all’assicurato, con la quale viene richiesto il pagamento del premio entro il 31 agosto 2012 (doc. 2 (…)).

La missiva, che si riferisce esplicitamente alle polizze (…), categoria nelle quali sono ricomprese le polizze in virtù delle quali l’appellante ha chiesto di essere indennizzato, dimostra che gli accordi intercorsi all’atto della conclusione del contratto prevedevano il pagamento del premio in un momento temporale successivo al perfezionamento dell’accordo.

Il tenore dell’incipit “con la presente siamo a riepilogare quanto già anticipato all’atto della sottoscrizione dell’ordine fermo di copertura..” (sottolineatura di chi scrive) denota infatti che gli accordi assunti sin dall’origine prevedevano una deroga al regime del primo comma dell’art. 1901 c.c., in conformità ad una prassi già invalsa nel settore, come dimostra la circolare (…) per il 2011 (doc. 26 (…)), con la quale si richiedeva il pagamento del premio relativo alla polizza integrativa individuale entro la fine dell’annata agraria (20/11/2011), prassi avallata da Svizzera, come si evince dalle linee guida assuntive dettate per il 2013 (doc. 7 (…)).

Al paragrafo di quest’ultima circolare, dedicato esplicitamente alle polizze (…), si afferma che “le modalità di assunzio

ne dei contratti e di gestione dei sinistri sono analoghe a quelle previste per i certificati del settore agevolato..” “l’incasso delle polizze non agevolate deve essere tassativamente effettuato dall’agenzia con un versamento del premio di almeno il 20% al fine di attivare la garanzia prestata.

Il saldo del premio complessivo deve avvenire entro il 15 novembre”.

Le linee guida emanate dall’appellata smentiscono l’assunto difensivo della compagnia in base al quale le polizze individuali non sono regolate dalle condizioni generali relative alla contrattazione collettiva e dimostrano documentalmente

1) l’uniformità di disciplina tra polizze agevolate e non

2) che, la compagnia, anche successivamente ai fatti che la vedono coinvolta a giudizio, richiedeva, all’atto della conclusione del contratto, il pagamento solo di un acconto e il saldo successivamente all’attivazione della garanzia, alla chiusura della stagione agricola. Né la circostanza che la circolare preveda la stampa della polizza entro 5 giorni dall’attivazione, vale ad escludere la validità dei contratti, la cui polizza sia stata stampata successivamente, considerato il limitato valore, solo ad probationem, della forma richiesta.

Infine l’accordo derogatorio, oltre a risultare da prova documentale (doc. 2 cit.) è stato ratificato dall’appellata.

E’ infatti provato che del pagamento del premio da parte dell’appellante, a mani dell’intermediario, abbia beneficiato (…).

E’ in atti la missiva di Svizzera del 19 ottobre 2012 (doc 14 a (…)) con la quale l’appellata chiede ad (…) il pagamento di tutti i premi incassati relativi alle polizze integrative.

A riguardo non è contestato che gli accordi tra intermediario e compagnia fossero nel senso che l’intermediario trattenesse i premi incassati, per operare la compensazione con le provigioni maturate, e poi versasse il residuo al netto delle provvigioni (cfr docc. 8 e 9 (…)).

Di tale prassi vi è testimonianza documentale per l’annualità 2012 proprio nella lettera del 19 ottobre 2012 (doc. 14 a cit.), con la quale l’appellata richiede il versamento dei premi, pari a Euro 180.928,46 (importo corrispondente all’ammontare dei premi indicati nei tabulati tra cui anche quelli di (…)) al netto di Euro 26.234,96 per provvigioni maturate.

Il versamento della somma è poi provato dai bonifici effettuati da (…) (docc. 14 f-14i).

A quella data la compagnia era pienamente consapevole che i primi erano stati pagati dopo i sinistri.

La richiesta di Svizzera inoltrata all’intermediario di versamento del premio percepito dall’assicurato è condotta che presuppone, evidentemente, la consapevolezza in capo all’appellata dell’esistenza di un contratto assicurativo ed altresì la volontà di darvi esecuzione.

Se infatti l’intermediario avesse operato al di fuori delle direttive della compagnia, e quindi in assenza di un valido contratto ovvero di un accordo derogatorio del comma 1 dell’art. 1901 c.c., (…) avrebbe dovuto rifiutare l’incasso del premio e non esigerlo, come invece risulta dagli atti.

Deve dunque concludersi che, o (…) ha perfezionato il contratto con l’agricoltore attenendosi ai protocolli prescritti dalla compagnia ovvero, se l’intermediario ha esorbitato dal mandato conferito, la compagnia, accettando il pagamento del premio ed esigendone formalmente il versamento, ne ha ratificato l’operato.

Tale richiesta deve infatti essere interpretata quale formale ratifica dell’operato dell’intermediario, in conformità all’orientamento espresso in sede di legittimità in base al quale

“La dichiarazione di ratifica di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per “facta concludentia” id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l’approvazione dell’operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del “dominus” incompatibile con il rifiuto di tale operato.

Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto “ad substantiam” ovvero “ad probationem” ove i “facta concludentia” dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12652 del 17/10/2001).

Non a caso l’appellata sorvola sulle implicazioni derivanti dall’accettazione del pagamento del premio, trattandosi di condotta incompatibile con l’assunto dell’inesistenza di un vincolo contrattuale, sostenendo, nei propri scritti difensivi, profili di nullità del contratto per mancanza di causa.

A tali rilievi è agevole replicare che, per il caso di mancato o tardivo pagamento del premio assicurativo la legge prevede, non già la nullità del contratto, bensì attribuisce all’assicuratore la facoltà di sospendere la garanzia. Anche in questo caso la giurisprudenza ha posto dei limiti all’esercizio di tale facoltà, limiti che trovano la loro ragion d’essere nel divieto di tollerare comportamenti integranti forme di abuso di diritto e nell’obbligo di osservare, anche in fase di esecuzione del contratto, le regole di buona fede e correttezza, statuendo che “In tema di assicurazione, l’accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo (“a fortiori” se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un’ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 cod. civ.”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004).

8- Sul certificato non prodotto.

L’appellata ha allegato di avere depositato solo i certificati di cui era in possesso.

Le prove documentali agli atti del giudizio di primo grado sono tuttavia idonee a dimostrare l’esistenza del certificato n. 4847.

In particolare la trasmissione anche di questo contratto alla compagnia assicurativa risulta dal tabulato datato 6/11/2012 (doc. 19 (…)) riepilogativo dei contratti stipulati da (…) ed inclusivo anche dei contratti non pervenuti alla compagnia (quantificati in 774) e definiti “mancanti”.

Nell’elenco allegato, il contratto n. 4847 Assicurato (…)D. risulta pervenuto il 15/10/2012.

E’ quindi la stessa impresa assicuratrice a riconoscerne l’avvenuta ricezione.

Conseguentemente, in ragione della presenza di prove concorrenti in ordine alla esistenza di detti certificati, la Corte valuta il mancato deposito a seguito dell’ordine di esibizione come ammissione del fatto ai sensi dell’art. 116 co 2 c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17076 del 27/08/2004).

I documenti che attestano la consegna del certificato e provano il contenuto della polizza (numero di polizza, nome dell’assicurato, tipo di garanzia, franchigia, premio, data di decorrenza) sono infatti costituiti:

a) dalle stampe del server della compagnia assicurativa (doc. 11 cit.) che, come detto, hanno l’efficacia probatoria di cui all’art. 2712 c.c..; in esse viene indicata la franchigia applicata, il tipo di garanzia e la data di decorrenza

b) dal verbale del 17.10.2012 e annesso tabulato (docc. 10 e 10 bis cit.) che indica il tipo di polizza, il numero identificativo, il nome assicurato, la superfice dei terreni, i quintali, il valore complessivo assicurato, l’entità complessiva del premio, la data e le modalità di corresponsione, data di decorrenza della garanzia

c) dal tabulato del 6.12.2012 (doc. 19 cit.) che attribuisce al contratto 4987 lo stato di emesso. Infine si osserva che anche con riferimento al certificato n. 4987 l’eccezione di nullità sollevata dalla compagnia assicurativa non ha fondamento. Benché la notifica della proposta sia avvenuta il 29.6.2012 e quindi successivamente a quella del certificato n. 3956, la garanzia è stata comunque attivata prima dei sinistri. Il bollettino di campagna collegato all’agevolata n 793, che assicura i medesimi terreni e coltivazioni dell’integrativa n. 4987, riporta come date degli eventi il 24.8 e il 26.8.2012, successive alla notifica della garanzia.

9 – L’esame del quarto motivo di appello appare superfluo in ragione dell’accoglimento degli ulteriori motivi indicati.

Va dunque affermata l’esistenza e operatività delle polizze integrative invocate dall’appellante, cui consegue il diritto al pagamento dell’indennizzo, da riconoscersi nella misura richiesta dall’assicurato, atteso che la quantificazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della Compagnia.

Sull’importo di Euro 6.550,78 decorre la rivalutazione dalla data del fatto, individuabile con il termine dell’annata agraria e quindi novembre 2012, secondo quanto previsto dall’art. 35 delle condizioni generali di contratto in materia di pagamento dell’indennizzo, alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda al saldo.

10 – L’appello incidentale. Secondo la prospettazione dell’appellata, (…) è venuta meno ai doveri di intermediario assicurativo, non avendo fornito all’assicurato l’originale del contratto assicurativo e omettendo di conservarne copia; avrebbe inoltre agito nell’interesse dell’assicurato e non dell’assicurazione.

L’appello non è fondato. L’operato dell’intermediario è stato ratificato dalla compagnia con l’accettazione del pagamento del premio. In base all’ art. 1711 comma 1 c.c. pertanto le conseguenze derivanti dall’assunzione dei vincoli contrattuali rimangono a carico di (…).

11 – Le Spese. Le spese dei due gradi di giudizio sono poste a carico dell’appellata soccombente e liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore di causa e dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M..

Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte dell’appellante incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…)D. e sull’appello incidentale di (…) soc. coop. Sede secondaria italiana avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1536/2017 depositata l’8.2.2017, in riforma così provvede:

A) Condanna (…) soc. coop. Sede secondaria italiana al pagamento in favore di (…) dell’indennizzo di Euro 6.550,78 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT famiglie, operai impiegati dal novembre 2012 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda al saldo;

B) Rigetta l’impugnazione incidentale proposta da (…) soc. coop. Sede secondaria italiana;

C) Condanna (…) soc. coop. Sede secondaria italiana a rifondere a (…) le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in Euro 111,00 per le spese ed Euro 4.835,00 per i compensi professionali e per il presente gravame in Euro 382.50 per spese ed in Euro 5.597,00 per compensi professionali, il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;

D) Condanna (…) soc. coop. Sede secondaria italiana a rifondere ad (…) srl le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in Euro 4.835,00 per i compensi professionali e per la fase di gravame in Euro 5.597,00 per compensi professionali, il tutto oltre iva cpa e rimborso forfettario spese genali nella misura del 15%; con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

E) dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni.

Così deciso in Milano il 6 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.