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Il documento probatorio, dunque, una volta “depositato” dal creditore, entra a far parte dell’unico fascicolo della procedura e unitamente ad esso e’ destinato ad essere necessariamente acquisito alla stregua di qualsiasi atto contenuto nel fascicolo d’ufficio- nella sfera cognitiva del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 18 maggio 2017, n. 12548
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. CENNICOLA Aldo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 3756/2015 proposto da:
COMUNE DI CORREGGIO, (CF (OMISSIS)), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (CF (OMISSIS)), in persona del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. 6918/2014 del Tribunale di Reggio Emilia, depositato il 15 dicembre 2014;
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 aprile 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.ssa SOLDI A. M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con istanza di ammissione al passivo inviata a mezzo Pec al curatore in data 14 marzo 2014, il Comune di Correggio domandava in via privilegiata il riconoscimento di un proprio credito nei confronti della societa’ fallita avente ad oggetto la restituzione dell’importo di Euro 60.126,84 oltre interessi legali, pari alla somma erogata all’impresa a titolo di anticipazione sul contributo deliberato dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione di un programma di qualificazione energetica presentato dallo stesso Comune. Proposta dal curatore l’esclusione per inesistenza del credito e comunque per difetto di prova, allegati in sede di osservazioni nuovi documenti da parte del ricorrente, il giudice delegato all’udienza di verifica del 14.4.2014 rigettava la domanda non avendo il richiedente provato il titolo alla restituzione della somma.
Proposta opposizione allo stato passivo e richiesta in calce al ricorso l’acquisizione del fascicolo di parte relativo alla fase tempestiva, il Tribunale con decreto del 15.12.2014 rigettava l’opposizione, ritenendo il ricorrente incorso nella decadenza di cui all’articolo 99, comma 4, L.F. e non essendovi altri documenti idonei a comprovare il relativo credito.
Avverso tale decreto il Comune propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La curatela fallimentare resiste mediante controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune deduce la nullita’ del procedimento e della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli articoli 99, 95 e 90 L.F. anche in relazione all’articolo 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili i documenti allegati al fascicolo di parte della fase tempestiva e non riprodotti in sede di opposizione, pur avendo il ricorrente domandato, in sede di ricorso in opposizione, l’acquisizione del fascicolo di parte formato a seguito della presentazione della domanda di ammissione al passivo, unitamente alle osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore ex articolo 95 L. Fall..
2. Il motivo e’ fondato.
3. La questione concerne l’interpretazione dell’articolo 99 L.F. nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere “a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” (articolo 99, comma 2, n. 4), dovendosi verificare se tale norma imponga o meno al creditore opponente l’onere di depositare i documenti gia’ prodotti nella fase di ammissione al passivo innanzi al giudice delegato e dunque contenuti nel fascicolo di parte.
4. In alcuni precedenti arresti pertinenti al tema, questa Corte ha espresso il principio secondo il quale il creditore avrebbe l’onere di riprodurre siffatti documenti nel giudizio di opposizione, optando per un’interpretazione estensiva della decadenza (che imporrebbe quindi al creditore non solo l’onere di indicare ma anche di ridepositare, in sede di opposizione, i documenti contenuti nel fascicolo di parte predisposto per la fase di ammissione al passivo) e valorizzando il principio dispositivo che governerebbe il giudizio di opposizione, aggiungendosi che il tribunale non puo’ supplire all’inattivita’ colpevole del ricorrente (Cass. n. 25174 del 2015; n. 493 del 2012; n. 22711 del 2010) e precisandosi che in caso di mancato nuovo deposito dei documenti di parte, il tribunale non dovra’ dichiarare l’improcedibilita’ dell’opposizione ma semplicemente verificare se quelli eventualmente prodotti dal creditore siano o meno idonei a dimostrare la sussistenza del credito vantato (Cass. n. 20746 del 2015).
5. Un orientamento parzialmente differente, pur ponendo in risalto l’onere per il creditore di depositare nuovamente i documenti nel procedimento di opposizione allo stato passivo (con conseguente preclusione, in linea di principio, per il tribunale di acquisirli d’ufficio), ha escluso che il creditore incorra nella decadenza nell’ipotesi in cui sia dato ravvisare, nel ricorso in opposizione, la concomitanza di due condizioni e cioe’ che il creditore abbia specificamente indicato i documenti posti a fondamento dell’opposizione (con formula non di stile ed in modo da non lasciare dubbi sulla loro identita’) e contestualmente abbia formulato istanza di acquisizione dei documenti richiamati; tale istanza troverebbe il proprio riconoscimento normativo nel disposto dell’articolo 90 L.F. che, se pure diretto a regolare i rapporti tra il creditore ed il giudice delegato, avrebbe “un ambito oggettivo di applicazione ampio” e percio’ valevole anche nel procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. n. 16101 del 2014, e n. 26639 del 2016).
6. Diversi sono pero’ gli argomenti che inducono questa Corte a precisare ed in parte modificare le considerazioni poste a fondamento dei due orientamenti sopra richiamati.
6.1. In primo luogo un rilievo non trascurabile va assegnato al risultato esegetico che agevolmente si ricava dall’inciso contenuto nell’articolo 99, comma 2, n. 4 L.F. che, nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla “indicazione specifica”, ad opera del creditore, “dei documenti prodotti”. La norma, dunque, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessita’ di elencare, nell’atto introduttivo, i documenti gia’ dimessi e versati agli atti del processo, per cui se un effetto preclusivo puo’ ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non gia’ alla necessita’ di ridepositare il materiale precostituito e gia’ prodotto ma, semmai, all’impossibilita’ per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell’opposizione.
6.1.1. L’intero dettato dell’articolo 99, comma 2, n. 4 L.F. depone infatti nel senso che le esigenze di concentrazione processuale, che il legislatore vuole perseguire anche nel giudizio di opposizione, impongono al creditore di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicche’ e’ solo quel materiale che ha titolo per restare nel processo, escludendosi, nel corso del giudizio, la possibilita’ di avvalersi di mezzi di prova nuovi o di documenti differenti da quelli gia’ prodotti ed indicati nell’atto introduttivo.
6.1.2. Se questa e’ allora la ragione che giustifica la previsione della decadenza, non vi e’ ragione di estenderne la portata fino a provocare un effetto ulteriore e non voluto dal legislatore (attraverso l’imposizione dell’onere a carico del creditore di produrre nuovamente innanzi al tribunale documenti gia’ depositati), anche in considerazione del fatto che le norme in tema di decadenza, per loro natura, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 4351 del 2016): al contrario l’evidenza che si ricava dall’utilizzo letterale del participio congiunto (in funzione aggettivale) “prodotti”, riferito ai documenti da indicare specificamente, depone soltanto nel senso che il ricorrente debba limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti gia’ prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione (perche’ trascurati o non adeguatamente apprezzati dal giudice delegato).
6.2. In una diversa prospettiva, deve osservarsi che, soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione e’ tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.
6.2.1. In questa direzione merita di essere richiamata, sul piano sistematico, la ricostruzione operata dalle S.U. con sentenza n. 14475 del 2015 secondo cui “i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano, come si e’ sottolineato nella sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse. Cio’ vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo devono essere conservati alla cognizione del giudice”, secondo il principio “che puo’ essere definito di non dispersione della prova una volta che questa sia stata acquisita al processo”.
6.2.2. Anche se il richiamo al principio di non dispersione della prova viene operato, nell’indicato arresto, con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, e’ anche vero che il riferimento a tale principio appare tanto piu’ pertinente anche per il giudizio ex articolo 99 L.F. quanto piu’ si rifletta sulle novita’ che la disciplina prevista dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, conv. in L. n. 221 del 2012 (nel testo sostituito dalla L. n. 228 del 2012), ha apportato al sistema di deposito delle domande di ammissione al passivo ed alla conseguente formazione del fascicolo d’ufficio.
6.2.3. Secondo la nuova disciplina, infatti, la presentazione della domanda di ammissione al passivo avviene mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e deve essere accompagnata dalla trasmissione, secondo le stesse modalita’, dei documenti dimostrativi del diritto del creditore (articolo 93, commi 2 e 6, L. Fall.) – eccettuati gli originali dei titoli di credito che vanno depositati presso la cancelleria del tribunale (cfr. l’ultimo inciso dell’articolo 93, comma 2, L. Fall.)-, sicche’ l’articolo 99, comma 2, n. 4, allorche’ fa riferimento ai “documenti prodotti” dal creditore, va adesso coordinato con le nuove disposizioni che non prevedono piu’ la formazione, nella fase sommaria, di un apposito fascicolo di parte ma semplicemente la trasmissione dei documenti alla Pec del curatore (che successivamente provvede, tramite la cancelleria, a renderli disponibili, sempre mediante il sistema informatico, al giudice delegato per il successivo esame). La locuzione contenuta nell’articolo 99, comma 2, n. 4 L. Fa.., deve – in definitiva – intendersi riferita ai documenti trasmessi a mezzo Pec al curatore (oltre che ai titoli di credito depositati in originale presso la cancelleria del tribunale ed a quelli “nuovi” depositati al momento della presentazione del ricorso in opposizione).
6.2.4. Ne consegue che, una volta trasmesso alla Pec del curatore e successivamente inserito nel sistema telematico, il documento probatorio appartiene ormai al fascicolo informatico della procedura (interamente sostitutivo del tradizionale sistema cartaceo, articolato sulla distinzione materiale tra fascicolo della procedura e fascicolo di parte), definito ai sensi del Decreto Ministeriale 11 febbraio 2011, n. 44, articolo 9, comma 1, come il fascicolo destinato a raccogliere “gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo” e dunque, come si ricava dalla lettura dei successivi articoli 12 e ss., destinato a ricomprendere anche i documenti probatori (ivi compresi gli allegati non informatici, per i quali la cancelleria provvede comunque ad effettuare copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico).
6.2.5. Il documento probatorio, dunque, una volta “depositato” dal creditore, entra a far parte dell’unico fascicolo della procedura e unitamente ad esso e’ destinato ad essere necessariamente acquisito alla stregua di qualsiasi atto contenuto nel fascicolo d’ufficio- nella sfera cognitiva del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.
6.2.6. E’ in questo senso, allora, che puo’ e deve essere inteso il richiamo, operato in precedenza, al principio di non dispersione della prova, atteso che l’automatica migrazione dei documenti probatori all’interno del sistema del fascicolo informatico, secondo le nuove forme dell’ammissione al passivo di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, reca con se’ la necessita’ che quei documenti restino nella sfera di cognizione del giudice anche nella fase dell’opposizione.
7. Le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso; il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, anche per cio’ che concerne le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimita’.