in base al principio della prevenzione il proprietario che costruisce per primo condiziona la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire; al preveniente è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice, sia sul confine, sia ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta. A fronte della scelta operata dal preveniente, il vicino che costruisce successivamente, nel primo caso, deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nel secondo caso, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art.877 c.c., comma 1); ove non intenda costruire sul confine è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale.

Corte d’Appello Catania, Sezione 2 civile Sentenza 11 aprile 2019, n. 842

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d’Appello DI CATANIA

– Seconda Sezione Civile-

La Corte composta dai magistrati

dr Grazia Longo – Presidente rel. ed est

dr Carmelo Mazzeo – Consigliere

avv. Sergio Florio – Giudice ausiliario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1868/2017 R.G. promossa

DA

(…) (c.f.: (…)) nato a B. il (…) e (…) (c.f. (…)) nata a (…) il (…), (…) (c.f.: (…)), nato a (…) il (…), nella loro qualità di eredi di (…), tutti rappresentati e difesi dall’avv.ti Se. e Gi.Vi., come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Grammichele in via (…);

– appellanti –

CONTRO

(…) (c.f.: (…)) nato a M. S. Anastasia il (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.La., come da procura in atti, elettivamente domiciliata a Catania via (…) presso lo studio dell’avv. Da.Gi.;

– appellata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato (…) conveniva in giudizio (…) dinanzi al Tribunale di Caltagirone, deducendo:

a) che aveva acquistato in data 28.8.2002 dal convenuto un fabbricato con annesso cortile sito in (…) contrada (…) identificato in catasto al f. (…) part. (…);

b) che il suddetto terreno risultava difforme rispetto alle misure indicate nell’atto di compravendita a causa dell’occupazione illegittima di una parte di esso ad opera del convenuto;

c) che, inoltre, il (…) aveva costruito un fabbricato sul confine in violazione della normativa legale e comunale in materia di distanze legali.

Pertanto, chiedeva:

a) il rilascio della parte di terreno illegittimamente occupata;

b) l’arretramento della costruzione realizzata in violazione delle distanze legali;

c) il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima.

Si costituiva il convenuto, il quale contestava la fondatezza delle domande avversarie chiedendone il rigetto.

Venivano espletate le seguenti attività istruttorie: interrogatori formale, prove per testi e consulenza tecnica d’ufficio.

A seguito del decesso del convenuto (…) il giudizio era interrotto e successivamente riassunto dall’attore nei confronti degli eredi che si sono costituiti insistendo nel rigetto delle domande.

Il Tribunale di Caltagirone con sentenza del 2017 n. 443 ordinava ai convenuti di arretrare la costruzione realizzata sul confine sino alle distanze minime fissate nel piano regolatore del comune di Grammichele (distacco tra edifici pari a 10 mt e distacco dal confine pari a 5 mt); rigettava il resto delle domande.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello (…), (…) e (…), eredi di (…)

Si è costituita (…) chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza del 14.1.2019 la causa è stata posta in decisione con l’assegnazione dei termine per conclusioni o memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui li ha condannati ad arretrare la costruzione realizzata sul confine sino alle distanze minime fissate dal piano regolatore del comune di Grammichele.

In particolare, gli appellanti ritengono che al momento in cui è stata completata la costruzione oggetto di causa non era in vigore il Piano Regolatore del comune di Grammichele (il quale prevede un distacco tra edifici pari a 10 mt e un distacco dal confine pari a 5 mt), bensì il Programma di Fabbricazione, il quale stabiliva una distanza tra edifici pari 10 mt, ma nulla prevedeva riguardo alla distanza tra fabbricati e confini.

A dire degli appellanti, dunque, in assenza di una specifica disposizione sulla distanza tra fabbricati e confini, dovrebbe essere applicata la disciplina codicistica in materie di distanze legali ed, in particolare, quella dettata agli artt. 873 e seguenti del codice civile; disciplina questa che, secondo loro, li autorizzerebbe a costruire in aderenza del muro posto sul confine con la proprietà della (…).

Con il secondo motivo d’impugnazione gli appellanti deducono la nullità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione.

A dire degli appellanti il giudice avrebbe errato a condannarli sulla base della disciplina relativa alle distanze tra edifici in quanto la (…) nell’atto di citazione di primo grado avrebbe fondato la sua domanda assumendo la violazione della disciplina relativa alle distanze tra edifici e confini e non, invece, di quella relativa alle distanze tra edifici.

Inoltre, gli appellanti deducono l’omessa pronuncia sulla loro eccezione relativo allo strumento urbanistico da applicare nel caso in esame.

Detti motivi di appello, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, appaiono solo parzialmente fondati e vanno accolti nei termini di seguito esposti.

Innanzitutto, non sussiste il vizio di ultrapetizione posto che nell’atto di citazione di primo grado la (…) ha fatto espresso riferimento all’accertamento dell’illegittimità della costruzione del (…) perché “realizzata a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio del Comune di Grammichele …” (cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), risultando, quindi, evidente la proposizione di una domanda volta all’accertamento dello stato di fatto creato dalla violazione delle norme edilizie dettate per la realizzazione di nuove costruzioni, non potendo assumere rilievo il mero riferimento letterale al confine e/o alla costruzione.

Quanto, poi, alla normativa applicabile, in effetti risulta errata la disciplina urbanistica applicata.

Infatti, le disposizioni in materia edilizia, nell’ipotesi di successione di norme nel tempo, sono di immediata applicazione poiché i piani regolatori, come i regolamenti edilizi comunali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell’interesse generale nel campo urbanistico, prescindono dall’interesse del privato; da ciò deriva che se, dopo la concessione della licenza edilizia, sopravviene una diversa regolamentazione sulle distanze fra edifici, le costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, a nulla rilevando la legittimità della precedente autorizzazione a costruire, mentre, qualora l’esercizio dello “ius aedificandi” abbia già avuto inizio e concreta attuazione alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, ha rilievo l’epoca dell’inizio dell’opera e, quindi, la disposizione edilizia che stabilisce distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva ed incidere su situazioni pregresse, neppure ove l’esecuzione dei lavori si sia protratta oltre il termine previsto dalla suddetta licenza edilizia.

Nella fattispecie in esame risulta dagli atti che l’edificio della parte appellata è stata realizzato prima dell’entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore approvato con decreto del 13 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia del 14 maggio 2010 (la presente controversia è sorta prima) e, pertanto, ai fini delle distanze si deve necessariamente fare riferimento al Programma di Fabbricazione, ove più favorevole, il quale, come detto anche dal consulente tecnico di ufficio, stabiliva solamente una distanza di 10 mt tra costruzioni, con la conseguenza che in mancanza di una disposizione relativa alle distanze tra confine e fabbricato deve applicarsi, al caso in esame, il principio della prevenzione desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874,875 e 877 c.c.

Infatti, “In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l’obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni.

Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione … ” (Cass. n. 5146/18).

In altri termini, in base al principio della prevenzione il proprietario che costruisce per primo condiziona la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire; al preveniente è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice, sia sul confine, sia ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.

A fronte della scelta operata dal preveniente, il vicino che costruisce successivamente, nel primo caso, deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nel secondo caso, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art.877 c.c., comma 1); ove non intenda costruire sul confine è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale (ex plurimis sentenza Sezioni Unite Cass. 2016 n. 10318, la quale, tra l’altro, ha ribadito che un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni, non incide sul principio di prevenzione come disciplinato dal codice).

Nel caso in esame il principio di prevenzione, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, opera a favore della (…) con la conseguenza che il (…) non poteva costruire in aderenza al muro di confine. Si tratta di un’ipotesi simile a quella del primo caso sopra menzionato con riferimento alle facoltà del proprietario che costruisce per primo posto che la costruzione della (…), da un lato, è preesistente a quella degli appellanti e, dall’altro, si trova ad una distanza dal confine superiore alla metà di quella prevista dal Programma di Fabbricazione, di guisa che il (…), quando ha costruito l’immobile, avrebbe dovuto rispettare solamente i 10 mt fra costruzioni previsti dal Programma di Fabbricazione e, porsi, quindi, a distanza di 10 mt. dall’edificio della (…).

Risulta dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, che l’immobile di proprietà della (…) è posto ad una distanza di mt 9.10 dal confine e, conseguentemente, ad un distanza di 9.10 dall’immobile degli appellanti realizzato sul confine, ne discende che, avendo quest’ultimi costruito, come detto, successivamente alla realizzazione dell’edificio ora della (…), hanno violato la distanza di 10 mt tra costruzioni prescritta dal Programma di Fabbricazione allora in vigore.

Indi, in parziale modifica della sentenza di primo grado, gli appellanti vanno condannati ad arretrare il loro immobile fino a raggiungere i 10 mt., non dal confine, bensì dalla costruzione della (…).

Quanto alle spese processuali, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio considerato che la domanda attorea, pur fondata, è stata accolta solo in minima parte e solo a seguito del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1868/2017 R.G., in parziale accoglimento dell’appello proposto,

condanna gli appellanti (…), (…) e (…) ad arretrare il loro immobile fino a raggiungere i 10 mt., non dal confine, bensì dalla costruzione della (…).

Rigetta per il resto l’appello.

Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Catania il 25 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria l’11 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.