nel procedimento fallimentare l’ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 97 L.F., acquisisce all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, che non può più essere riproposta inter partes neanche successivamente in altro giudizio in sede ordinaria; principio, peraltro, consolidato in caso di eccezione di compensazione operata dal creditore nei confronti della massa per la quale il creditore abbia dedotto la compensazione con un proprio credito.
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Corte d’Appello Brescia, Sezione 1 civile Sentenza 11 aprile 2019, n. 645
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Donato Pianta – Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli – Consigliere
Dott. Marialuisa Tezza – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1131/2016 promossa con atto di citazione notificato in data 27-28.06.2016 e posta in decisione all’udienza collegiale del 11/04/2018
da
FALLIMENTO (…) S.R.L. rappresentato e difeso dall’avv. SC.SE., elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in VIA (…) 25100 BRESCIA, come da procura a margine dell’atto di citazione in appello in data 24.06.2016
APPELLANTE
contro
(…) S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. TE.LU., elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. TO.VI. in VIA (…) BRESCIA, come da procura a margine della comparsa di Cost. in data 16 novembre 2016
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 12-19.01.2016 n. 192/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27-28.06.2016, (…) s.r.l. opponeva il decreto ingiuntivo n. 7211/2010 con il quale il Tribunale di Brescia le intimava di pagare al Fallimento (…) s.r.l. la somma di Euro 40.417,00 portata da tre fatture (nn. (…), (…) e (…) del 2009) aventi ad oggetto opere edili eseguite in virtù del contratto di subappalto in data 16.06.2008 stipulato tra le parti nell’ambito dell’esecuzione dei “lavori di costruzione del nuovo impianto di sollevamento e depurazione acque reflue” presso il Comune di Pieve San Giacomo ( CR), aggiudicati all’A.T.I. costituita da (…) Srl e (…) Srl. L’opponente contestava detta pretesa, eccepiva che i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte ed erano presenti vizi e difetti e, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento del proprio maggior credito (per rimediare alle inadempienze dell’opposta) per Euro 47.130,06, da porsi in compensazione con la somma ingiunta.
Il Fallimento (…) s.r.l. si costituiva rilevando che il proprio credito era stato espressamente riconosciuto dall’opponente; che le pretese di (…) dovevano costituire oggetto di autonomo accertamento in sede fallimentare ex art. 52 L.F. con conseguente improponibilità/inammissibilità delle stesse; che le stesse erano già state oggetto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, rigettata dal Giudice Delegato con Provv. in data 06 aprile 2010 non opposto da (…) ex art. 98 L.F.; che difettavano le condizioni per la compensazione ex art. 56 L.F.
All’udienza del 24.03.2011 (…) modificava parzialmente le proprie conclusioni rinunziando alla domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 47.130,85 e limitando le proprie domande alla revoca del decreto ingiuntivo ovvero, per l’ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta dal Fallimento, all’accertamento del proprio controcredito per detto importo, da porsi in compensazione.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, acquisito il fascicolo relativo all’ATP proposto con ricorso in data 25.06.2009 (R.G. 13160/2009), escussi i testi ammessi, espletata la richiesta CTU, all’udienza del 17.09.2015, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
Il Tribunale di Brescia con sentenza in data 12-19.01.2016 n. 192/2016 in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo condannando (…) al pagamento in favore del Fallimento opposto della minor somma di Euro 8.134,02, oltre interessi. Poneva le spese di lite, le spese di CTU e del procedimento per ATP nella misura del 70% a carico del Fallimento, con compensazione del restante 30%.
In sintesi il Tribunale riteneva ammissibile l’eccezione di compensazione proposta nel giudizio instaurato dalla curatela per il recupero del credito del fallito, in quanto avente natura di mera difesa a differenza della domanda riconvenzionale volta ad ottenere una pronuncia di accertamento idonea al giudicato.
Riteneva infondata anche la seconda eccezione sollevata dal Fallimento circa la decadenza dell’opponente dalla possibilità di fare valere il proprio controcredito: il rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo aveva effetto preclusivo solo nell’ambito della procedura fallimentare ai fini del concorso dei creditori;
inoltre nel caso il credito non era stato ammesso al passivo avendo il (…) considerato “maggiore il credito del fallimento” ed “in ogni caso contestato” secondo l’accertamento sommario in sede di verifica e, pertanto, non si poneva il rischio di conseguire un risultato in contrasto con la detta pronuncia.
Nel merito il Tribunale accertava che il credito era stato riconosciuto in plurime occasioni (lettera in data 16.03.2010, domanda di ammissione al passivo, deduzioni ex art. 95 L.F.) dalla società opponente; che le prove orali, gli atti del procedimento per ATP, la CTU (siccome integrata con perizia suppletiva in data 04.04.2015) avevano consentito di verificare il costo di sistemazione dei difetti di esecuzione imputabili a (…) pari ad Euro 14.688 Iva inclusa, i costi per opere di fornitura e posa di tubazione pari ad Euro 4.400,81 oltre Iva, le spese per oneri di sicurezza pari ad Euro 4.200,00 oltre Iva, le spese di formalizzazione del contratto di appalto ed i costi di consumo Enel pari ad Euro 3.074,01 Iva inclusa, il rimborso per opere eseguite in altro cantiere per Euro 3.500,00 oltre Iva, per un importo complessivo di Euro 32.282,98 Iva inclusa.
Per effetto della compensazione, il Tribunale riduceva il credito del Fallimento ad Euro 8.134,07, oltre interessi (ottenuto sottraendo al credito complessivo di Euro 40.417 la detta somma riconosciuta a (…)).
Con atto di citazione notificato il 27-28.06.2016, FALLIMENTO (…) S.R.L. ha interposto appello avverso la citata decisione, chiedendone la totale riforma con l’accoglimento, in via principale, dell’eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda di accertamento ex adverso formulata ed, in via subordinata, la rideterminazione del “quantum” ed, inoltre, la riforma in punto di regolamentazione delle spese di lite.
(…) S.R.L. si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All’esito della trattazione, su istanza dei procuratori delle parti, la causa è pervenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 11.04.2018 e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito delle difese finali e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FALLIMENTO (…) S.R.L. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 12-19.01.2016 n. 192/2016 con tre motivi di gravame formulati in via gradata.
Va, pertanto, esaminato il primo motivo che è dirimente.
L’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’eccezione di compensazione sollevata da S. s.r.l., mentre invece ne avrebbe dovuto dichiarare l’improponibilità/inammissibilità in quanto proponibile solo in sede fallimentare; aggiunge l’appellante che, peraltro, l’analoga pretesa di (…) era stata introdotta nella procedura fallimentare con istanza di ammissione (con compensazione) al passivo per Euro 6.713,84 (47.130,86 – 40.417,00) e rigettata dal Tribunale Fallimentare senza poi essere oggetto di opposizione ex art. 98 L.F., unico mezzo che ne avrebbe consentito l’accertamento.
Il Tribunale avrebbe errato essendosi limitato a valorizzare – ritenendolo decisivo – il solo aspetto della parziale modifica della domanda di (…) (così da integrare – quanto alla compensazione – una semplice “eccezione” riconvenzionale) e, per l’effetto, consentendo che l’accertamento del credito in capo alla stessa (già svoltosi in sede fallimentare e conclusosi con un provvedimento definitivo di rigetto) potesse essere riproposto avanti al Tribunale ordinario.
Il motivo è fondato.
Se in astratto, anche nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del Fallimento, può essere eccepita dal convenuto la compensazione di un proprio credito, è pur vero che nel caso concreto il controcredito opposto da (…) era ampiamente contestato in punto di an e di quantum e, pertanto, richiedeva necessariamente un accertamento, in quanto tale riservato al Tribunale Fallimentare. La circostanza che il credito preteso (…) sia tutt’altro che certo, osta ex se ed inevitabilmente alla compensazione.
Il controcredito per il danno richiesto da (…) per i vizi e difetti nelle opere subappaltate a (…) non era, infatti, né certo, né liquido, né esigibile e richiedeva, nella specie, pur sempre una pronuncia dell’autorità giudiziaria atta ad accertarne la sussistenza ed a quantificarne l’importo, accertamento che, in ragione del fallimento di (…), è devoluto in via esclusiva al Tribunale Fallimentare ai sensi degli artt. 52 e 93 L.F.
La recente giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali in quanto la previsione di un’unica sede concorsuale per l’accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione delle azioni dirette all’accertamento del credito presso l’organo giudiziario alla stessa preposto e l’inderogabile osservanza del rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (Cass. n. 18691/2014, n. 19424/2017, n. 1597/2018, n. 2694/2016).
Non vale, pertanto, affermare che la compensazione sarebbe stata ridotta a mera eccezione, atteso che la compensazione non può operare qualora il credito, sia pure meramente eccepito in compensazione, sia contestato nell’esistenza e nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo.
Nel caso, peraltro, (…) aveva già richiesto in sede fallimentare tale accertamento ma con esito negativo divenuto definitivo in quanto al rigetto non ha fatto seguire l’opposizione allo stato passivo a norma dell’art. 98 L.F., giudizio nel quale si applicano le norme del rito ordinario con il conseguente riesame a cognizione piena del risultato della cognizione sommaria del rito della verifica, salva ogni specifica disciplina prevista nella L.F..
Ne è, pertanto, derivata una preclusione endofallimentare con margine di operatività anche nel giudizio ordinario promosso dal Fallimento nel quale (…) ha riproposto il medesimo controcredito – e la conseguente compensazione – già oggetto della formulazione in sede fallimentare.
E’ pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui nel procedimento fallimentare l’ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 97 L.F., acquisisce all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, che non può più essere riproposta inter partes neanche successivamente in altro giudizio in sede ordinaria; principio, peraltro, consolidato in caso di eccezione di compensazione operata dal creditore nei confronti della massa per la quale il creditore abbia dedotto la compensazione con un proprio credito (Cass., Sez. I, Ord. 27 ottobre 2017, n. 25640; Cass., Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22044).
E’ dunque fondata la censura con la quale il Fallimento (…) invoca la competenza del Tribunale Fallimentare per l’accertamento del proprio inadempimento e dei danni oggetto della pretesa di (…).
Va, pertanto, accolto il primo motivo dell’appello con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi dell’appello proposto dal Fallimento.
Atteso il riconoscimento del credito portato dal decreto ingiuntivo – siccome affermato nella sentenza di primo grado, sul punto non gravata da alcuna censura – ne consegue che (…) va condannata a pagare al Fallimento la somma di Euro 40.417,00 oltre interessi legali dal 15.04.2009 (data di emissione delle fatture azionate da (…) s.r.l.) al saldo.
La soccombenza di (…) comporta la rivisitazione delle spese di lite (ivi comprese quelle per l’accertamento tecnico preventivo) che vanno poste a carico della stessa ed alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, siccome integrato con D.M. n. 37 del 2018 (scaglione di valore dichiarato da Euro 26.000,01 sino ad Euro 52.000,00 e, per il procedimento per ATP, scaglione di valore dichiarato indeterminabile). A carico di (…) vanno poste integralmente anche le spese della CTU.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l’appello proposto da FALLIMENTO (…) S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 12-19.01.2016 n. 192/2016 che riforma e, per l’effetto,
2) condanna (…) S.R.L. a pagare al FALLIMENTO (…) S.R.L. la somma di Euro 40.417,00 oltre interessi legali dal 15.04.2009 al saldo;
3) condanna (…) S.R.L. alla rifusione in favore del FALLIMENTO (…) S.R.L. delle spese di giudizio che liquida:
– quanto al procedimento per ATP in Euro 1.013,00 per la fase di studio, Euro 848,00 per la fase introduttiva, Euro 1.418,00 per la fase istruttoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta)
– quanto al giudizio di primo grado, in Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.147,00 per la fase introduttiva, Euro 1.720,00 per la fase istruttoria/trattazione ed Euro 2.767,00 per la fase decisionale, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta)
– quanto al giudizio di secondo grado, in Euro 1.960,00 per la fase di studio, Euro 1.350,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.305,00 per la fase decisionale, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
4) pone integralmente a carico di (…) S.R.L. le spese di CTU.
Così deciso in Brescia il 13 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria l’11 aprile 2019.