ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità.

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Corte d’Appello Venezia, Sezione 1 civile Sentenza 2 aprile 2019, n. 1412

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

Sezione Prima civile

composta dai Magistrati:

dott. Mario BAZZO – Presidente rel.

dott. Guido SANTORO – Consigliere

dott.ssa Rita RIGONI – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di reclamo promossa con ricorso del 21 dicembre 2018

da

(…), LIQUIDATORE DELLA SOC. (…) IL LIQUIDAZIONE – C. F. (…)

rappresentato e difeso dagli avv.ti Fr.Ba., Ni.Ca. e Al.Ba., elett. dom. in Padova, C.so (…) – Indirizzo telematico

– reclamante –

contro

(…) – C. F. (…)

rappresentata e difesa dall’avv.to Gi.Ma., elett. dom. in Aversa, via (…) – Indirizzo telematico

– resistente –

e contro

FALLIMENTO (…) IL LIQUIDAZIONE

in persona del curatore dott.ssa N.Z.

– contumace –

Oggetto: Reclamo ex art. 18 L. F. avverso sentenza di fallimento n. 190/18, di data 4 dicembre 2018, del tribunale di Padova

Causa discussa all’udienza del 28.3.2019

Ritenuto in fatto ed in diritto

Con sentenza pubblicata in data 4 dicembre 2018 il tribunale di Padova, a seguito di istanza (ritualmente notificata) del creditore Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti ((…)), depositata in data 1 ottobre 2018, dichiarava il fallimento di (…) S.r.l. in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 17 maggio 2018, già con sede legale in (…), via degli S. n. 29 (peraltro non costituitasi né comparsa nel procedimento).

(…), nella qualità di liquidatore della predetta società, ha proposto tempestivo reclamo con il ricorso in epigrafe, chiedendo la revoca del fallimento; con unico motivo ha dedotto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 legge fallimentare per l’esenzione dal fallimento (attivo patrimoniale inferiore alla soglia di Euro 300mila e ricavi lordi inferiori alla soglia di Euro 200mila, negli ultimi tre esercizi; debiti risultanti pari a Euro 206.046 nel bilancio finale di liquidazione), giusta la documentazione allegata.

(…) si è costituita rilevando la regolare notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento; ha eccepito la decadenza del reclamante quanto alla prova dei requisiti di cui all’art. 1 L. F.; nel merito ha contestato la valenza probatoria dei bilanci depositati, non assumenti valore di prova legale dei dati oggettivi dedotti.

Nella contumacia della Procedura, il Collegio ha disposto l’acquisizione della relazione del curatore fallimentare e del progetto dello stato passivo.

La causa è stata infine discussa all’odierna udienza.

Il reclamo è pienamente fondato.

Va puntualizzato che, per univoca interpretazione, il reclamo ex art. 18 legge fall. (come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), con ridenominazione dell’istituto dell’appello avverso la sentenza di fallimentare al fine di adeguarlo alla natura camerale del procedimento, “è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno.

Ne consegue l’inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova” (così Cass. 24.3.2014 n. 6835), con l’effetto che la questione del non superamento dei limiti stabiliti di cui all’art. 1 L. F. ben può essere dedotta per la prima volta in sede di reclamo e dimostrata con nuovi documenti.

Infatti, “l’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.

Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, legge fall.” (Cass. 6.6.2012 n. 9174; nello stesso senso, circa la proponibilità di nuove questioni in sede di reclamo, Cass. 19.3.2014 n. 6.306).

Ciò premesso, la documentazione dimessa dal reclamante con il reclamo (come sopra detto, pienamente ammissibile) è senz’altro idonea a sostenere la questione prospettata.

I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi – tutti regolarmente approvati e depositati presso il registro delle imprese (risultando infondato e non motivato il dubbio al riguardo sibillinamente espresso da (…)) – dimostrano quanto segue:

l’attivo patrimoniale è pari a Euro 108.053 nell’esercizio 2015; a Euro 94.281 nell’esercizio 2016; a Euro 98.910 nell’esercizio 2017;

i ricavi lordi ammontano a Euro 57.941 nell’esercizio 2015; a Euro 37.052 nell’esercizio 2016; a Euro 57.524 nell’esercizio 2017;

i debiti risultano pari a Euro 243.122 nel bilancio chiuso al 31.12.2017 e a Euro 206.046 nel bilancio finale di liquidazione (al 31.3.2018).

I dati di bilancio denotano dunque con certezza il non superamento delle soglie di fallibilità.

(…) ha contestato “la veridicità e l’attendibilità dei dati contenuti nei bilanci prodotti”, ma detta contestazione non è stata accompagnata dalla benché minima indicazione di qualsivoglia elemento di critica ai criteri di redazione nei bilanci ovvero ai dati in essi riportati.

Di tal che, pur condividendosi quanto rilevato al riguardo (in tema di fallimento ed ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità dell’imprenditore) dalla giurisprudenza di cassazione (per cui “ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità”: Cass. 1.12.2016 n. 24.548; 23.11.2018 n. 30.516),

l’estrema genericità della critica circa il carattere non attendibile dei bilanci (tutti regolarmente e tempestivamente depositati, si ripete) non si appalesa idonea a connotare l’assunto de quo, manifestamente apodittico, dell’occorrente concludenza (va solo aggiunto – per mera completezza – che nemmeno dall’acquisita relazione del Curatore fallimentare risultano segnalate anomalie di rilievo circa la tenuta della contabilità o circa i bilanci della fallita).

In definitiva, deve ritenersi che la società (…) non ha superato alcuno dei limiti di fallibilità (quanto all’attivo patrimoniale ed ai ricavi lordi, nonché quanto ai debiti) indicati dall’art. 1, co. 2, l. f., e ciò comporta l’accoglimento del gravame, con revoca del fallimento.

La resistenza infondatamente opposta da (…) comporta la condanna della medesima a rifondere a favore del reclamante le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, avverso la sentenza n. 190/18, di data 4 dicembre 2018, del tribunale di Padova, lo accoglie e per l’effetto revoca il fallimento di (…) S.r.l. in liquidazione;

condanna (…) a rifondere al reclamante le spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva;

manda al cancelliere per la notifica al curatore del Fallimento, nonché per gli ulteriori incombenti di cui all’art. 17 L. F..

Così deciso in Venezia il 2 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.