l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresi’, che la rilevabilita’ ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilita’ soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacche’ non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual’e’ l’interruzione della prescrizione.
Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30294-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2166/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa TRICOMI LAURA.
RITENUTO
CHE:
Con atto di citazione notificato il 14.12.2007, (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso ad istanza della (OMISSIS) S.P.A., in nome e per conto della (OMISSIS) S.P.A., con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 478.756,08 in relazione a tre effetti cambiari agrari emessi dalla (OMISSIS) s.r.l. e sottoscritti per avallo dagli opponenti.
Gli stessi, a fondamento della loro opposizione, deducevano l’insussistenza della ritenuta garanzia cambiaria, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai titoli ed eccepivano l’estinzione dell’obbligazione cambiaria con riferimento a due dei tre titoli, ai sensi della legge cambiaria, articolo 94. Nel caso di rigetto delle due domande, gli opponenti chiedevano al Tribunale di condannare la societa’ (OMISSIS) s.r.l. a rimborsarli della somma che avrebbero dovuto pagare all’opposta, per l’obbligazione di avallo.
Il Tribunale di Marsala con sentenza del 04.05.2012, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta della minor somma di Euro 159.585,36, oltre interessi. Il Tribunale compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3 e condannava (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido fra loro, al pagamento in favore dell’opposta alla residua frazione di 1/3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la (OMISSIS) S.P.A., per conto della (OMISSIS).
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento in favore della Banca appellante della somma di Euro 319.170,72, oltre interessi, e al pagamento in favore della Banca appellante dei 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensando il rimanente terzo tra tutte le parti.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corredato da memoria. La (OMISSIS) SPA, sulla premessa di avere ceduto pro soluto il credito controverso alla societa’ (OMISSIS) SRL e di avere ricevuto mandato dalla stessa, si e’ costituita, non in proprio ma, esclusivamente in nome e per conto di (OMISSIS) SRL con controricorso.
Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento.
2. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’errata dichiarazione di contumacia dei ricorrenti-appellati, regolarmente costituiti in appello, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Il motivo e’ inammissibile.
Come convenuto dagli stessi ricorrenti “L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza, deducibile in cassazione, quando non abbia cagionato in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attivita’ difensiva” (Cass. n. 23519 del 17/11/2015, n. 2593 del 07/02/2006): orbene, nel presente caso, i ricorrenti lamentano esclusivamente che non sarebbe stata esaminata una richiesta di rinvio finalizzata alla conclusione di un accordo transattivo e che non sarebbe stato esaminato un atto di rinuncia alle procedure pendenti (il cui contenuto non risulta meglio precisato) a seguito della stipula della transazione, depositato con le memorie di replica alla comparsa conclusionale.
Posto che, per stessa ammissione della parte, la mancata concessione del rinvio non aveva ostacolato la conclusione della transazione, va osservato che la deduzione e’ assolutamente generica, in quanto non solo scevra di specifici riferimenti al thema decidendum della controversia, ma anche priva della necessaria illustrazione della rilevanza processuale degli atti indicati e del pregiudizio difensivo subito, atteso che viene assertivamente ed esclusivamente paventato un possibile pregiudizio economico, vieppiu’ contraddetto dalla circostanza che del riferito accordo la parte non abbia inteso avvalersi dinanzi a questa Corte, ove non e’ stata avanzata alcuna domanda di cessazione della materia del contendere.
3. I motivi secondo e terzo, afferendo entrambi alla statuizione con la quale e’ stata esclusa la prescrizione dell’effetto cambiario con scadenza al 19/09/2004, vanno trattati congiuntamente.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’erroneita’ della sentenza che ha ritenuto non prescritto l’effetto cambiario con scadenza al 19.09.2004, a seguito di una diversa valutazione rispetto a quella compiuta in primo grado – della lettera raccomandata A/R, del 24.04.2007, senza che tale questione fosse stata espressamente sollevata dalla banca.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa ed errata motivazione con riferimento a fatti decisivi della controversia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c., per avere la Corte di appello pronunciato sull’interruzione della prescrizione, in assenza di eccezione della banca, e per non avere pronunciato sull’avvenuta transazione tra le parti che, a dire dei ricorrenti, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.
I motivi sono infondati.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresi’, che la rilevabilita’ ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilita’ soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacche’ non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual’e’ l’interruzione della prescrizione (Cass. n. 14755 del 07/06/2018, Cass. n. 13335 del 30/06/2015, Cass. n. 18602 del 05/08/2013).
A cio’ va aggiunto che “Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non e’ subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed e’ ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (Cass. Sez. U. n. 10531 del 7/5/2013).
La statuizione impugnata e’ conforme a tali principi e la Corte territoriale ha proceduto, stante la contestazione da parte della banca dell’avvenuta prescrizione parziale del credito, alla valutazione del materiale probatorio in atti giungendo all’anzidetta conclusione mediante un percorso logico giuridico condivisibile, tanto piu’ che non trova alcun riscontro quanto asserito dai ricorrenti circa l’estromissione delle raccomandate quali prove documentali da parte del primo giudice.
La censura riferita alla mancata pronuncia in ordine alla transazione risulta inammissibile, atteso che anche per le censure proposte quali errores in procedendo, la parte deve assolvere agli oneri di specificita’ delineando i profili rilevanti della questione proposta di guisa che, nel caso di specie, l’assenza di qualsivoglia illustrazione circa il contenuto ed i soggetti della pretesa transazione rende il motivo inammissibile.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.