in materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilita’ oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiche’ la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui puo’ essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilita’ possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. In altri termini, l’onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non gia’ la mera conoscibilita’ dello stato di insolvenza, ma e’ ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda, altresi’ ricordandosi che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita’.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20178/201 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona dei commissari straordinari Avv. (OMISSIS), Dott.ssa (OMISSIS) ed Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA depositata in data 11/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza dell’11 giugno 2013, n. 858, la Corte di appello di Bologna respinse il gravame proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso la decisione con la quale il Tribunale di Rimini aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, di un pagamento effettuato da quest’ultima societa’ in bonis in favore dell’appellante, per la somma di Euro 160.786,41, tramite assegno bancario regolarmente incassato il 9 gennaio 2003, entro l’anno anteriore dall’apertura della suddetta procedura concorsuale.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte disattese le doglianze dell’appellante in ordine alla sussistenza della prova della scientia decoctionis cosi’ come argomentata dal giudice di prime cure.
2. Avverso la menzionata sentenza, ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. affidandosi ad un motivo, resistito, con controricorso, dalla (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
2.1. Esso prospetta “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, comma 2, articoli 115 e 116 c.p.c. e articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonche’ omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti sulla scientia decoctionis in capo a (OMISSIS), ed omessa, erronea ed insufficiente valutazione di circostanze ed elementi prospettati ai quali era attribuita valenza contraria a detta conoscenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.
In particolare, si censura l’incongruente ragionamento della corte bolognese alla quale si ascrive di aver basato la propria decisione sul ritenuto assunto di aver individuato un quadro indiziario grave, preciso e concordante in merito all’effettiva conoscenza dell’insolvenza della (OMISSIS) s.p.a. in capo alla odierna ricorrente: cio’ alla stregua di un “panorama di fatto” fondato su altrettante circostanze ritenute notorie, ma sfornite di qualsivoglia supporto probatorio ed invero suscettibili di valenza contraria, ed inidonee, pur lette unitariamente, a configurare quel quadro indiziario rilevante ai sensi dell’articolo 2729 c.c., se valutate alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimita’ in tema di prova presuntiva.
3. La descritta doglianza e’ complessivamente inammissibile.
3.1. Essa, invero, si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, pero’, da un lato, che il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non puo’ essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; dall’altro, che la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata l’11 giugno 2013), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimita’, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e cio’ accade solo quando quel vizio sia cosi’ radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 132 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorche’ la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.1.1. Non solo, dunque, non e’ piu’ denunciabile, in sede di legittimita’, la motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ma oggetto del vizio di cui alla norma da ultimo citata e’, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, e cioe’:
i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex articolo 2697 c.c., cioe’ un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017);
ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015);
iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014);
iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri:
a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015);
b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
3.1.2. Inoltre, il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisivita’, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.
Poiche’ l’attributo si riferisce al “fatto” in se’, la “decisivita’” asserisce, inoltre, al nesso di causalita’ tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioe’, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano gia’ Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa e’ richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015).
3.1.3. Infine, va ricordato che, poiche’, nella specie, il giudizio di appello concluso dalla sentenza oggi impugnata risulta essere stato introdotto con citazione notificata il 13 dicembre 2012 (come testualmente riportato a pag. 10 dell’odierno ricorso), il vizio motivazionale si rivelerebbe inammissibile, ex articolo 348-ter c.p.c., u.c., ove la statuizione del giudice del gravame dovesse risultare basata sulla medesima ricostruzione in fatto operata da quello di prime cure.
3.2. Tanto premesso, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’ (cfr., ex aliis, Cass. n. 526 del 2016, Cass. n. 10209 del 2009), in materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilita’ oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiche’ la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui puo’ essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilita’ possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis.
In altri termini, l’onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non gia’ la mera conoscibilita’ dello stato di insolvenza, ma e’ ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr., ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017), altresi’ ricordandosi che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita’ (cfr. Cass. n. 3336 del 2015).
3.3. Nella specie, la corte distrettuale – con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – e’ giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente; ne’ potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice d’appello abbia trascurato alcuni dati dedotti dalla (OMISSIS) s.p.a., per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.
3.3.1. In particolare, la corte bolognese ha ritenuto di desumere la sussistenza di quel requisito valorizzando (cfr., amplius, pag. 6-17 dell’impugnata sentenza):
i) la specifica “attitudine analitica” della creditrice accipiens (OMISSIS) s.p.a., da cui ha desunto, logicamente, l’intuitivo interesse di una grande fornitrice a verificare sul mercato le condizioni economiche dei propri clienti, almeno quelli piu’ importanti con cui intratteneva rapporti costanti ed assai risalenti nel tempo;
ii) la pacifica presenza di un “gruppo societario (OMISSIS)” facente capo ad un centro gestorio e partecipativo unitario (che risultava pubblicizzato e noto a tutti gli operatori, ed ai primi posti nel settore della produzione e distribuzione quanto ai prodotti per lo sport ed il tempo libero) ed il fatto che, quale indice presuntivo d’insolvenza, anche nei confronti della singola societa’ partecipe, potesse altresi’ farsi richiamo alla crisi del gruppo di pertinenza dopo che, pure in riferimento ad esso, fossero stati soddisfatti gli ordinari criteri ispirati a gravita’, precisione e concordanza: si era al cospetto, dunque, non di una sorta di valenza “commutativa” dell’elemento psicologico, bensi’ del significato indiziario correttamente attribuibile alla notorieta’ delle comuni vicende economiche negative, proprio in virtu’ del riconosciuto collegamento fra quelle medesime societa’;
iii) la singolarita’ del mezzo solutorio utilizzato, consistito nell’impiego di un assegno bancario mentre le fatture prevedevano il pagamento a mezzo bonifico entro giorni 160 da fine/mese di data/fattura, ed il notevole ritardo accumulato dalla debitrice che, all’inizio del 2003, si trovava ancora a pagare solo parzialmente, con l’assegno oggi in questione, i debiti per le fatture gia’ maturate per un periodo risalente fino all’aprile 2002: cronologia, quest’ultima, ricavabile sia dalle date delle fatture rimaste insolute, sia dalle annotazioni sul mastrino allegato tempestivamente dalla procedura appellata;
iv) le informazioni complessivamente provenienti dai mercati, soprattutto evidenziando che il titolo azionario del gruppo si era deprezzato di oltre il 70% nel semestre anteriore al suddetto pagamento: circostanza, questa, costituente un segnale involutivo che la struttura gestionale di una grande societa’ come la (OMISSIS) s.p.a. poteva certamente recepire ed interpretare;
v) le prolungate dilazioni rispetto ai debiti scaduti, la cui sistematicita’ induceva alla conclusione, affatto ragionevole, che il soggetto accipiens fosse – inevitabilmente – giunto a nutrire scarsa fiducia per gli impegni assunti ex adverso.
3.4. Posto, dunque, che l’accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, l’odierno assunto della ricorrente, si risolve, sostanzialmente, nel tentativo, da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata, una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: cio’ non e’ ammesso, pero’, nel giudizio di legittimita’, che non puo’ essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per cio’ solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonche’ la piu’ recente Cass. n. 8758 del 2017).
3.4.1. Ne’, peraltro, potrebbe sottacersi la circostanza che i presupposti di fatto individuati e valorizzati in entrambi i gradi di merito ai fini della prova del suddetto requisito soggettivo appaiono essere praticamente i medesimi (i ritardi nei pagamenti; l’esistenza di rapporti commerciali di notevole entita’ tra le parti; le notizie di stampa afferenti il (OMISSIS); il crollo borsistico del titolo azionario di quest’ultimo; i dati ricavabili di bilanci; la minaccia di sospendere le forniture alla (OMISSIS), societa’ del Gruppo predetto di cui la (OMISSIS) s.p.a. era divenuta cessionaria, tramite la controllata (OMISSIS), pochi mesi prima del pagamento di cui oggi si discute), con conseguente inammissibilita’ del prospettato vizio motivazionale ai sensi del gia’ richiamato articolo 348-ter c.p.c., u.c..
3.5. Da ultimo, va solo rimarcato che nemmeno sussistono le prospettate violazioni dell’articolo 2697 c.c. (che, notoriamente, si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Cfr., tra le piu’ recenti, Cass. n. 26769 del 2018) e 116 c.c. (ipotizzabile, quando il giudice disattenda, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, oppure consideri come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che, invece, siano soggetti a valutazione. Cfr. Cass. n. 2700 del 2016): alla stregua dei principi giurisprudenziale riportati al precedente § 3.2., invero, correttamente il giudice a quo ha considerato fornita, da parte della odierna controricorrente, gravata del relativo onere, la prova (sebbene attraverso presunzioni ritenute – con valutazione fattuale qui evidentemente insindacabile – caratterizzate dai requisiti della gravita’, precisione e concordanza) della sussistenza della scientia decoctionis in capo alla (OMISSIS) s.p.a. al momento della ricezione del pagamento impugnato, dovendo, peraltro, escludersi la invocata violazione del divieto di presunzione di secondo grado, tale non potendo considerarsi il giudizio conclusivo circa la sussistenza della prova predetta che altro non e’ che la risultante di un’unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto (cfr. Cass. n. 13040 del 2018; Cass. n. 10208 del 2007).
Le odierne argomentazioni della societa’ ricorrente altro non rappresentano, allora, che il tentativo volto a giungere a conclusioni diverse da quelle esposte dalla corte felsinea, cosi’ procedendosi, pero’, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono, come si e’ detto, inammissibili nel giudizio di legittimita’.
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimita’ regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresi’, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata l’11 giugno 2013 ed il ricorso proposto nel luglio 2014), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso articolo 13, comma 1-bis.