l’emissione o la girata della cambiale, mero “strumento di credito” e non “mezzo di pagamento”, da parte del soggetto poi fallito non produce ancora un’attuale diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del traente stesso, la quale si verifica solo al momento dell’effettivo pagamento. In tal senso, e’ stato validamente richiamato la L. Fall., articolo 66 (“se dal rapporto che diede causa all’emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un’azione, questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione”), per sostenere la rilevanza del momento del pagamento, quando l’obbligazione potra’ considerarsi estinta.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8972

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11466/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (Studio (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3930/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/02/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Nola respinse le domande, proposte dal Fallimento di (OMISSIS), volte: a) alla condanna di (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 170.430,78, oltre interessi, quale adempimento del debito portato da cambiali di pari importo, emesse dal medesimo in favore di (OMISSIS) il (OMISSIS), in corrispettivo della cessione di una quota sociale, e per tale entita’ scadute e pagate dopo il fallimento del prenditore, dichiarato in data (OMISSIS); b) in subordine, all’accertamento dell’inefficacia, ai sensi della L. Fall., articolo 44, dei pagamenti effettuati da (OMISSIS) in favore dei portatori delle cambiali, gia’ girate dal fallito, ed alla restituzione della somma, oltre interessi legali dalla domanda.

La Corte d’appello di Napoli in data 12 novembre 2013, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda sub b).

Ha ritenuto, per quanto ancora rileva, fondata l’azione di inefficacia L. Fall., ex articolo 44, con riguardo ai pagamenti ricevuti dal fallito dopo la declaratoria di fallimento, in quanto non la girata, ma il pagamento della cambiale integra atto solutorio, estinguendo l’obbligazione originaria e violando la par condicio creditorum.

Avverso questa sentenza e’ proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, da (OMISSIS). Resiste la curatela con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1992 c.c., comma 2, L. Fall., articolo 44 e articoli 18 e segg. L. Camb., perche’ egli provvide a pagare le cambiali in favore del legittimo possessore dei titoli e l’articolo 1992 c.c., prevede la liberazione del debitore che adempia la propria obbligazione nei confronti del possessore del titolo, senza dolo o colpa grave, mentre (OMISSIS) non ha ricevuto nessun pagamento, fruendo solo della liberazione dalle sue obbligazioni nei confronti dei terzi portatori delle cambiali e giratari delle medesime, onde il ricorrente non ha effettuato nessun pagamento in favore del fallito; nessuna norma deroga a questo regime di circolazione del titoli di credito, secondo il principio della incorporazione.

Ne’ il fallimento ha provato che le girate furono successive alla dichiarazione di fallimento, con conseguente inefficacia ex articolo 44 c.c, comma 1; ove anteriori, il fallimento avrebbe dovuto invece esperire l’azione revocatoria L. Fall., ex articolo 67, comma 2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza che (OMISSIS) compi’ atti dispositivi al momento della girata delle cambiali.

2. – I due motivi, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati.

La questione all’esame attiene alla girata prefallimentare di una cambiale, emessa dal terzo in favore del creditore poi fallito quando era ancora in bonis ed onorata dall’emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento.

2.1. – Dalla sentenza impugnata risulta che le cambiali, in numero complessivo di 221, furono emesse il (OMISSIS), con scadenza mensile sino al (OMISSIS), ed in numero di 33 scadenti dal (OMISSIS); e che tali ultime cambiali, scadute dopo la dichiarazione di fallimento, furono onorate in favore del possessore.

La sentenza non menziona la data della girata delle cambiali, ne’ se essa fu anteriore o posteriore al fallimento.

Verosimilmente, la corte del merito ha reputato la circostanza irrilevante, posto che non alla girata, ma al pagamento delle cambiali ha ancorato il dies a quo per la declaratoria di inefficacia dell’atto L. Fall., ex articolo 44, comma 2. Tale circostanza viene, peraltro, chiarita dalle parti nelle rispettive memorie, ove si concorda che le girate furono anteriori al fallimento.

2.2. – La L. Fall., articolo 44, dispone che tutti i pagamenti eseguiti dal o al fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

L’inefficacia dei pagamenti fonda la propria ratio sullo spossessamento del debitore L. Fall., ex articolo 42, con la perdita di legittimazione a disporre, nonche’ a ricevere gli incrementi nella propria sfera patrimoniale, che passa al curatore, a vantaggio dell’intero ceto creditorio.

Si tratta di un’inefficacia oggettiva ed automatica.

La Corte territoriale muove dal principio secondo cui la cambiale e’ uno “strumento di credito”, onde, ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, occorre operare il riferimento al pagamento del credito, che comporta la lesione della par condicio creditorum; conclude, quindi, che in ogni caso, anche ai fini dell’esercizio dell’azione di inefficacia L. Fall., ex articolo 44, il momento rilevante e’ quello del pagamento, non della girata.

In tal modo, essa ha correttamente applicato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l’emissione o la girata della cambiale, mero “strumento di credito” e non “mezzo di pagamento”, da parte del soggetto poi fallito non produce ancora un’attuale diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del traente stesso, la quale si verifica solo al momento dell’effettivo pagamento.

In tal senso, e’ stato validamente richiamato la L. Fall., articolo 66 (“se dal rapporto che diede causa all’emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un’azione, questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione”), per sostenere la rilevanza del momento del pagamento, quando l’obbligazione potra’ considerarsi estinta (Cass. 21 gennaio 1999, n. 510).

Cio’ e’ a dirsi pur quando il soggetto, poi fallito, sia non l’emittente, ma il prenditore della cambiale.

Una tesi piu’ remota, in tal caso, predicava la rilevanza del momento della girata, allorche’ l’imprenditore successivamente fallito avesse ceduto al suo creditore effetti cambiari emessi in proprio favore da terzi (Cass. 27 aprile 1979, n. 2441; Cass. 28 marzo 1962, n. 642; Cass. 21 gennaio 1960, n. 49).

In seguito, si e’ pero’ sostenuto che – indifferentemente con riferimento all’emissione o alla girata del titolo – il requisito temporale deve essere accertato con riguardo al pagamento del credito, ai fini del compimento dell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dalla L. Fall., articolo 67, comma 2 (Cass. 3 maggio 2016, n. 8777; Cass. 23 luglio 2007, n. 16213; e gia’ Cass. 21 gennaio 1999, n. 510; Cass. 8 gennaio 1987, n. 18; Cass. 14 settembre 1976, n. 3152) o dell’azione di inefficacia di cui alla L. Fall., articolo 44.

Invero, la girata costituisce una dichiarazione del girante, con la quale si ordina al debitore di pagare la somma portata dal titolo al giratario (articolo 15 L. camb.): ma, con essa, il girante risponde altresi’ dell’accettazione e del pagamento (salva clausola contraria: articolo 19, comma 1, L. camb.), in virtu’ della pluralita’ delle obbligazioni derivanti dal c.d. principio della incorporazione e della distinzione tra obbligati diretti (come l’emittente e i suoi avallanti) ed obbligati di regresso (come i giranti e i loro avallanti), onde il pagamento eseguito dall’emittente libera tutti gli altri (il pagamento “estingue il titolo”).

In sostanza, essendo la cambiale uno strumento di credito, la sua emissione o la sua girata non implicano pagamento con estinzione dell’obbligazione causale, che si verifica solo quando la cambiale venga a scadenza e sia effettivamente onorata.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.