ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis), che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice puo’ avvalersi di presunzioni semplici, e tale accertamento resta non censurabile in Cassazione.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
I presupposti per la dichiarazione di fallimento
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4363/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatore fallimentare Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 604/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 01/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/02/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona del 1 novembre 2013, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado di accoglimento dell’azione revocatoria, proposta dal fallimento L. Fall., ex articolo 67, comma 2, con riguardo alle rimesse bancarie dell’importo di Lire 786.096.285, eseguite dalla societa’ tra il mese di luglio 1986 ed il mese di aprile 1987.
Resiste il fallimento con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente ha formulato un unico motivo di censura, al quale ha premesso una duplice rubrica, l’una vertente sulla “violazione ed errata applicazione dell’articolo 2729 c.c…. e alla L. Fall., articolo 67, comma 2, per difetto di prova circa la conoscenza dello stato di insolvenza della societa’” e l’altro sulla “violazione ed errata applicazione dell’articolo 2697 c.c., in quanto l’oggettiva ambiguita’ degli indizi avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda, considerando che l’onere di provare la scientia decoctionis gravava sul fallimento e che tale prova non e’ stata fornita”.
Di seguito a tali rubriche, quindi, la ricorrente si lamenta che la corte territoriale si sia fondata esclusivamente su indizi non concludenti per ritenerla a conoscenza dello stato di insolvenza della societa’ (ossia, il conto corrente della stessa in negativo, i bilanci degli anni 1984 e 1985, la relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo, la c.t.u., gli insoluti al 70% ed il trasferimento di un immobile ad altra societa’ del gruppo), tutti pero’ contestati dalla banca (salvo il conto negativo) e comunque non percepibili dalla creditrice o non rilevanti.
Ha formulato anche un quesito di diritto ai sensi dell’abrogato articolo 366-bis c.p.c., chiedendo alla corte “se, sulla base degli elementi di prova forniti in giudizio sia dalla banca convenuta che dalla curatela vi era la prova certa per affermare che la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza della societa’ (OMISSIS) s.p.a.”.
2. – Il motivo e’ inammissibile.
Esso, invero, come palesa lo stesso quesito proposto alla S.C. (non piu’ richiesto dopo l’abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c., ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera d, per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione e’ stato pubblicato dopo l’entrata in vigore della legge, avvenuta il 4 luglio 2009), intende riproporre per intero un giudizio sul fatto, limitandosi a confutare l’accertamento di merito esclusivamente riservato a quella sede.
Del resto, e’ pacifico che, ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis), che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice puo’ avvalersi di presunzioni semplici, e tale accertamento resta non censurabile in Cassazione (e multis, Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 8 febbraio 2017, n. 3299; Cass. 17 luglio 2007, n. 15939).
3. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.