In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo il danno risarcibile e’ solo quello in rapporto causale tra il ritardo nella definizione del giudizio e il pregiudizio sofferto, sicche’ ad esso non sono riconducibili le poste economiche che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio presupposto, nel cui solo ambito era consentito l’accertamento.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8399

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22435/2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi legittimi dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il 22/06/2016, R.G.n. 657/2016, Cron. 1331/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO

che:

– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Catania, di conferma della decisione del giudice monocratico, che ha liquidato in loro favore, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo infine definito in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Catania, la somma di Euro 2.000,00 ciascuno;

-la corte d’appello, nel definire l’opposizione, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia;

-il ricorso e’ proposto sulla base di quattro motivi;

– il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), denuncia il decreto per erronea determinazione della durata del processo presupposto;

-il motivo propone le seguenti censure:

– al giudizio di legittimita’ occorreva aggiungere il tempo decorso dalla sentenza d’appello alla proposizione del ricorso per cassazione e al giudizio di rinvio il tempo occorso per la riassunzione;

– occorreva poi considerare i mesi necessari al passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di rinvio;

– la corte di merito, inoltre, ha errato nel detrarre anche i tre anni previsti come durata congrua per il giudizio in primo grado;

– la decisione su questo punto e’ anche illogica o affetta da motivazione apparente, posto che l’intera durata del giudizio di primo grado non e’ stata conteggiata in favore dei ricorrenti;

– non doveva detrarre il periodo di cinque mesi costituente rinvio disposto su richiesta delle parti, ma avrebbe dovuto verificare se la stasi fosse giustificata dal fine di addivenire a un possibile componimento;

– il danno doveva essere commisurata sull’intera durata del processo, non solo sulla parte eccedente la ragionevole durata;

– il motivo e’ inammissibile;

– esso si traduce in una critica globale della decisione sulla durata, condotta o sulla base di argomenti in diritto infondati (quello per cui il danno dovrebbe commisurarsi sulla intera durata del processo, compresi i periodi di stasi non imputabili all’ufficio) ovvero sulla base di censure, quali la contraddittorieta’ della motivazione, non piu’ proponibili in cassazione secondo il testo vigente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., S.U., n. 8053/2014);

– il secondo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, denuncia la sentenza laddove ha liquidato l’indennizzo in ragione dell’importo di Euro 700,00 annuo senza operare alcun incremento;

-il rilievo del decreto, secondo cui gli opponenti si sono limitati a chiedere di liquidare la misura massima senza addurre alcun elemento a sostegno della richiesta, risulta carente di motivazione;

– il motivo e’ infondato;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, se e’ vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarita’ della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617/2010; n. 17922/2010);

– in particolare, con riferimento alla formulazione della L. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis nel caso di specie, costituisce ormai orientamento consolidato quello per cui ove lo scostamento sia giustificato e quindi ammissibile, lo stesso non puo’ tuttavia risolversi nel riconoscimento di un indennizzo meramente simbolico, essendosi individuato nel criterio di 500,00 Euro una misura idonea a contemperare la serieta’ dell’indennizzo con la effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto;

– tale approdo consente di escludere che un indennizzo di Euro 500,00, e a maggior ragione l’indennizzo di Euro 700, liquidato nel caso di specie per ogni anno di ritardo, possa essere di per se’ considerato irragionevole e quindi lesivo dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte Europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo (Cass. n. 5277/2015);

– d’altronde sul punto i ricorrenti propongono una censura del tutto generica, senza addurre alcun fatto, sottoposto all’esame dei giudici di merito e da questi non esaminato, che avrebbe dovuto giustificare una liquidazione maggiore (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– il terzo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, censura la sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle maggiori spese legali sopportate a causa della maggiore durata del processo;

– il motivo e’ infondato;

– “in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo il danno risarcibile e’ solo quello in rapporto causale tra il ritardo nella definizione del giudizio e il pregiudizio sofferto, sicche’ ad esso non sono riconducibili le poste economiche che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio presupposto, nel cui solo ambito era consentito l’accertamento” (Cass. n. 18966/2014);

– in contrasto con tali principi i ricorrenti pretendono il riconoscimento degli oneri legali rimasti a loro carico “perche’ non coperti dalla liquidazione giudiziale”, inadeguata rispetto alla durata del processo;

– la causa del pregiudizio, pertanto, non e’ nel ritardo, ma nella liquidazione giudiziale, che si assume insufficiente rispetto ai maggiori importi versati per tale titolo;

– il quarto motivo, proposto in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, denuncia la sentenza nella parte in cui ha confermato la liquidazione delle spese operata dal primo giudice, nonostante vi fosse violazione dei minimi;

-il motivo e’ infondato;

– la violazione dei minimi, nella prospettiva dei ricorrenti, deriva dal fatto che il giudice non ha considerato l’aumento dovuto per la presenza di piu’ parti aventi la medesima situazione processuale;

-ma in questi termini al violazione non sussiste, perche’ l’aumento per la presenza di piu’ parti e’ discrezionale e non obbligatorio, e cio’ anche “ove, trattandosi di piu’ processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione” (Cass. n. 19089/2009);

– in quanto alla ulteriori questioni proposte con il motivo in esame (mancato rimborso di spese vive e il carattere non obbligatorio della riduzione operata dal primo giudice e in ogni caso il carattere ingiustificato della riduzione nel caso di specie) non si precisa se e in che termini le questioni furono sottoposte all’esame della Corte d’appello (nella parte espositiva del ricorso, con riguardo a questo aspetto della decisione,si deduce che gli opponenti avevano sostenuto che “le spese della fase monitoria dovevano essere liquidate in misura piu’ elevata, tenendo conto delle fasi si studio ed introduttiva (cosi’ come segnalato dal decidente)”, senza menzione delle ulteriori questioni di cui al motivo in esame);

-“in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilita’ della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtu’ del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente cio’ sia avvenuto, giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio” (Cass. n. 20694/2018);

– in conclusione il ricorso e’ rigettato, con addebito di spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.