la competenza territoriale in ordine alla dichiarazione di fallimento di una societa’ spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ovverosia dove si svolge effettivamente la sua attivita’ direttiva ed amministrativa, che, sulla base di una presunzione juris tantum, deve ritenersi coincidente con il luogo in cui e’ situata la sede legale, a meno che non venga fornita la prova che la sede effettiva si trovi in un altro luogo, e che quella legale sia dunque meramente fittizia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 19084/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Messina con ordinanza in data 18 maggio 2018 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) S.R.L., dall’altra, ed iscritto al n. 60/2018 R.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018 dal Consigliere Mercolino Guido;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE MATTEIS Stanislao, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania.
RILEVATO
Che:
con decreto del 19 aprile 2018 il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alle istanze riunite di fallimento proposte da (OMISSIS) ed altri nei confronti dell'(OMISSIS) S.r.l., rilevando che la societa’ fallita ha la sua sede legale nel Comune di (OMISSIS), situato in provincia di (OMISSIS);
che, a seguito della trasmissione degli atti, il Tribunale di Messina, con ordinanza del 18 maggio 2018, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che il Comune di Cesaro’, pur essendo situato in provincia di Messina, ricade nel circondario del Tribunale di Catania, secondo il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, tabella A allegata;
che le parti non hanno svolto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO
Che:
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, la competenza territoriale in ordine alla dichiarazione di fallimento di una societa’ spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ovverosia dove si svolge effettivamente la sua attivita’ direttiva ed amministrativa, che, sulla base di una presunzione juris tantum, deve ritenersi coincidente con il luogo in cui e’ situata la sede legale, a meno che non venga fornita la prova che la sede effettiva si trovi in un altro luogo, e che quella legale sia dunque meramente fittizia (cfr. Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/2014, n. 23719; Cass., Sez. I, 19/07/2012, n. 12557);
che, pur avendo correttamente richiamato il predetto principio, il Tribunale di Catania non ne ha fatto buon governo, avendo declinato la propria competenza sull’erroneo presupposto che, in quanto situato nella provincia di Messina, il Comune di Cesaro’, nel cui territorio pacificamente ha sede la societa’ debitrice, faccia parte del circondario del Tribunale di Messina;
che invece, come risulta dall’elenco di cui al Regio Decreto 31 gennaio 1941, n. 12, tabella A allegata, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 14 del 2014, articolo 1, comma 3, il territorio del predetto Comune e’ incluso nel circondario del Tribunale di Catania, al quale spetta dunque la competenza territoriale in ordine alla dichiarazione di fallimento;
che la natura officiosa dell’iniziativa esclude la necessita’ di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Catania, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge.