Sebbene l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci abbia natura contrattuale, in tema di onere della prova non vale il principio generale di cui all’art. 1218 c.c. All’attore spetta pertanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni addebitate, del patito danno e del nesso di causalità tra le une e l’altro, incombendo su amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e di fornire la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Tribunale Bologna, civile Sentenza 13 giugno 2019, n. 1375

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2019, nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria ROSSI (Presidente)

Dott.ssa Silvia ROMAGNOLI (Giudice)

Dott.ssa Rita CHIERICI (Giudice relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 17053/2015, promossa da:

Ri.Gi., Ri.Ca., Ri.Ga., Ri.Do., Ri.Ma., Ri.Fr., Ma.Na. tutti con il patrocinio dell’Avv. Ma.PA. e dell’Avv. An.MO.

ATTORI

nei confronti di

Se.Ma.

con il patrocinio dell’Avv. Ro.FA.

Dr.Ma.

con il patrocinio dell’Avv. Fr.FR.

CONVENUTI

NA. S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore speciale dott.ssa Ma.Ce. con il patrocinio dell’Avv. Pi.MO. e dell’Avv. Lu.FE.

LITISCONSORTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Ri.Gi., Ri.Ca., Ri.Ga., Ri.Do., Ri.Ma., Ri.Fr., Ma.Na., quali soci della NA. S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Cesenatico, adivano il Tribunale di Bologna al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità per mala gestio dell’amministratore unico della società, Se.Ma., anche quale amministratore di fatto nel periodo della liquidazione, e del liquidatore Dr.Ma., e per farli condannare al risarcimento dei danni cagionati alla società, da determinare nel corso dell’istruttoria.

A tal fine gli attori esponevano che la società NA. S.r.l., costituita con atto del 15.11.1961, aveva svolto attività di riparazione e di manutenzione di navi commerciali e di imbarcazioni da diporto ed era titolare di concessione demaniale sin dagli anni sessanta, avente ad oggetto una zona marittima in ambito portuale nel Comune di Cesenatico, con la quale era stata assegnata l’occupazione di una superficie di mq. 700 per ivi mantenere un manufatto ad uso officina meccanica (concessione da ultimo rinnovata dall’1.1.2010 al 31.12.2013); riferivano che in data 14.06.1995 Se.Ma. era stato nominato amministratore unico della società, carica ricoperta sino al 25.11.2011, nonostante la liquidazione della società in essere sin dal 31.12.2010, allorquando Dr.Ma. era stato nominato liquidatore.

Gli attori esponevano che Se.Ma. (socio di maggioranza della NA. al 55,50 %) si era reso responsabile dei seguenti inadempimenti, commessi sia come amministratore di diritto della società, sia successivamente al suo scioglimento, quale amministratore di fatto: – violazione del dovere di informazione nei confronti dei soci;

– approvazione tardiva dei bilanci del 2009, 2010, 2011;

– convocazione dell’assemblea del 29.12.2010, finalizzata alla proroga del termine di durata della società, in scadenza al 31.12.2010, fino alla data del 31.12.2080, in violazione delle disposizioni statutarie relative alla regolare costituzione dell’assemblea e al quorum deliberativo;

– mancato tempestivo accertamento della causa di scioglimento della società, in relazione alla scadenza statutaria del 31.12.2010, poi accertata con decreto del Tribunale di Forlì del 1315.04.2011;

– tentativi del SE. di procrastinare la nomina del liquidatore, che aveva luogo, con la designazione di Dr.Ma., dipendente della società, solo in occasione della quinta convocazione dell’assemblea, in data 25.11.2011, e dunque tardivamente rispetto allo scioglimento della società in data 31.12.2010;

– tardiva iscrizione nel Registro delle Imprese, in data 2.01.2012, della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento della società e della messa in liquidazione;

– mancato tempestivo adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 2487 bis co. 3 c.c.;

– conclusione in data 15.04.2011 di un contratto con il cantiere Mo., comprendente la pattuizione di pesanti penalità a carico di NA., con inizio dei lavori ad aprile 2012 e con immediato versamento di una caparra pari al 10% dell’importo contrattuale;

– istanza proposta al Comune di Cesenatico nel giugno 2011 da Se.Ma., in conflitto di interessi, sia come amministratore unico di NA. S.r.l., sia quale legale rappresentante di NA. S.r.l., per ottenere il nulla osta per il trasferimento della concessione demaniale marittima dalla NA. a quest’ultima società.

Gli attori attribuivano a Dr.Ma. i seguenti inadempimenti, tenuto conto anche della sua dipendenza dal SE., socio di maggioranza al 55,50%, nelle scelte gestionali relative alla liquidazione della società, in ragione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la NA. S.r.l.:

– violazione del dovere di informazione nei confronti dei soci;

– mancata esecuzione dei compiti necessari ad ottenere dall’ex amministratore, Se.Ma., la consegna della documentazione ex art. 2487 bis c.c., con conseguente ritardo nell’avvio dell’attività di liquidazione;

– trasmissione di messaggi equivoci circa la volontà di Ri.Gi. di vendere le proprie quote sociali, per favorirne l’acquisto da parte di Se.Ma.;

– mancanza di attività finalizzata alla vendita del compendio aziendale, nonostante l’interesse manifestato all’acquisto da parte di alcuni soci di minoranza;

– prosecuzione dell’attività d’impresa durante la liquidazione, a seguito della sottoscrizione in data 15.04.2011, con il cantiere Mo., di un contratto per l’allestimento di motori, nonostante la scadenza della concessione demaniale alla data del 31.12.2013, non rinnovata in ragione dello stato di liquidazione della società;

– negligenza nella conservazione e manutenzione dei beni della NA., tenuto conto delle condizioni del capannone;

– violazione dell’art. 2490 c.c. in ordine alle modalità di redazione dei bilanci di liquidazione.

Gli attori quantificavano i danni cagionati alla società per effetto delle condotte inadempienti del SE. e del DR. come segue:

– Euro 30.000,00 per spese notarili e legali sostenute nei giudizi intrapresi per conseguire l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’illegittima delibera di proroga della società;

– deprezzamento del compendio aziendale per Euro 65.000,00, all’approssimarsi della scadenza della concessione, non essendo stata avviata alcuna iniziativa per la vendita dell’azienda sociale, che avrebbe evitato i costi di sgombero dell’area, quantificati in Euro 50.000,00;

– debiti tributari per oltre Euro 100.000,00;

– perdite complessive per Euro 129.016,00.

Pertanto i soci chiedevano che SE. e DR. venissero condannati, in solido, al risarcimento del danno nella misura di Euro 387.260,00, oltre alla perdita del valore residuo del compendio aziendale.

Si costituiva in giudizio Se.Ma., eccependo innanzitutto la nullità ex art. 164 c.p.c. dell’atto di citazione, per mancata individuazione del pregiudizio derivante dalla condotta dell’amministratore;

deduceva che nei sedici anni di esercizio della carica aveva amministrato la società con capacità e diligenza, anche nell’interesse dei soci attuali attori, aveva risanato i conti della società, che si era trovata in grave crisi finanziaria, contraendo anche fideiussioni personali e riuscendo a chiudere i conti in pareggio o in attivo a partire dal 1998;

rilevava che le perdite maturate erano da ritenersi fisiologiche e dipendenti dalle condizioni del mercato;

sosteneva di aver sempre garantito il diritto di informazione dei soci; evidenziava che i bilanci erano sempre stati approvati e mai impugnati, e che il ritardo verificatosi in alcune occasioni non aveva arrecato alcun danno alla società;

affermava di non aver posto in essere condotte in violazione dei doveri di amministratore e deduceva che parte attrice non aveva dimostrato il verificarsi di alcun pregiudizio derivante dalla sua condotta.

Si costituiva Dr.Ma., eccependo la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della causa, di incerto inquadramento nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 2476 c.c., nonché il difetto di legittimazione attiva e passiva degli attori e del convenuto in relazione ad alcune delle domande proposte;

contestava gli addebiti, deducendo in particolare di non essere mai stato inadempiente rispetto agli obblighi di informazione verso i soci, di non aver mai commesso alcun atto di mala gestio ai danni di NA. S.r.l. in liquidazione e di non aver mai disatteso i propri obblighi di liquidatore, avendo anche provveduto a redigere i bilanci ex art. 2490 c.c., per di più ritualmente approvati dalle assemblee dei soci e mai impugnati; riferiva di aver svolto ogni attività necessaria per giungere ad una più favorevole e congrua liquidazione della società;

rilevava che le operazioni di messa in liquidazione del compendio aziendale erano sospese a causa del contenzioso amministrativo ancora in corso, riguardante la decisione dell’autorità demaniale in ordine alla sorte della concessione amministrativa;

precisava che l’acquisizione di nuove commesse da parte della società, a seguito della liquidazione, rientrava nell’incarico ricevuto.

Si costituiva la società NA. S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore speciale ex art. 78 co. 2 c.p.c., ed esponeva alcune considerazioni circa l’operato dei convenuti, in particolare in ordine alla carenza di diligenza da parte del liquidatore che aveva arrestato il programma di liquidazione in attesa della conclusione del procedimento volto al rinnovo della concessione demaniale (oramai definito con decisione del Consiglio di Stato del 21.03.2016, che aveva confermato la pronuncia del TAR circa la validità del diniego di rinnovo della concessione);

evidenziava tuttavia le difficoltà di enucleare un danno concreto arrecato alla società per effetto della condotta del liquidatore; in assenza di una deliberazione dei soci che autorizzasse l’esercizio dell’azione di responsabilità, riteneva doveroso non proporre in giudizio alcuna conclusione, limitandosi a chiedere che venisse condannata la parte risultata soccombente a rimborsare le spese di lite nei confronti della società e del suo curatore speciale.

In corso di causa gli attori promuovevano due procedimenti cautelari, uno per la revoca di DR. Ma. dalla carica di liquidatore della società NA. S.r.l. (ove il ricorso veniva rigettato), l’altro per ottenere l’accesso ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione della; società (in cui la domanda veniva accolta).

Nel presente giudizio, respinte le istanze di riunione e di sospensione proposte dalle parti, avendo ritenuto che la causa di natura documentale non richiedesse approfondimenti istruttori, si perveniva all’udienza di precisazione delle conclusioni, in cui venivano concessi i termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Innanzitutto appare infondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dai convenuti, in quanto gli attori hanno esposto le ragioni di diritto e di fatto poste alla base delle loro domande, indicando la causa petendi e le norme ritenute violate, e hanno affermato di voler esercitare nei confronti dei convenuti l’azione di responsabilità di cui all’art. 2476 co. 3 c.p.c., così come hanno ulteriormente precisato in sede di memoria n. 1, riservandosi di proporre separatamente la’ domanda di cui all’art. 2476 co. 6 c.p.c. per il risarcimento dei danni spettanti ai singoli soci.

Si rileva, poi, che nella memoria n. 1 gli attori hanno richiamato le delibere assembleari adottate dalla società NA. S.r.l. in liquidazione in data 2.08.2016 e 6.09.2016 – successive s all’iscrizione della presente causa – relative alla vendita del compendio aziendale al prezzo di Euro f 33.000,00, inferiore a quello risultante dalla perizia di stima illustrata dal liquidatore in assemblea.

Si ritiene che tale ipotesi di responsabilità sia estranea al presente giudizio, in quanto da un lato parte attrice non ha formulato specificatamente una domanda di risarcimento del danno integrativa rispetto a quella articolata nell’atto di citazione, dall’altro ha promosso un separato giudizio avente ad oggetto l’impugnazione delle due delibere (N. 14380/2016 R.G.).

In ogni caso, si conferma quanto esposto nell’ordinanza cautelare di rigetto del ricorso dei soci proposto nel procedimento n. 17053-02/2015, in cui si rilevava che la cessione del compendio aziendale era compatibile con le finalità liquidatorie della società ed era stata condotta correttamente, proponendone l’acquisto prima a tutti i soci (doc. VIII del resistente DR., prodotto nel procedimento cautelare), poi anche ai terzi (docc. XII, XIII), ed infine concludendo il; contratto di vendita in favore del proponente che aveva presentato l’offerta di acquisto e economicamente più vantaggiosa (docc. IX, X, XIV).

Inoltre, in base agli elementi disponibili, si riteneva non sostenibile che la vendita dei beni aziendali al prezzo di Euro 33.000,00 avesse potuto cagionare un danno alla società, per essere stata effettuata ad un importo più basso rispetto al valore di Euro 70.000,00, determinato nella perizia di stima redatta nel 2013 dal rag. Za., incaricato all’epoca dal DR.: si doveva tener conto, da un lato, della mancanza di altre ì proposte di acquisto, nonostante l’ampia diffusione dell’invito ad offrire, effettuata anche tramite la pubblicazione su quotidiani a diffusione territoriale, dall’altro della scarsa attendibilità del confronto tra il prezzo e il valore del compendio aziendale accertato nel 2013, avuto riguardo al: tempo decorso tra la data della stima e quella della vendita dell’11.10.2016 e della verosimile) diminuzione dell’avviamento della società, a seguito dell’intervenuta scadenza in data 21.11.2014 della concessione demaniale pluridecennale.

In relazione alle violazioni ascritte ai convenuti, si rileva che nella maggior parte dei casi parte attrice non ha offerto allegazioni specifiche in ordine alla causazione di un danno, come ha rilevato nella comparsa di costituzione il curatore speciale della società NA. S.r.l. in liquidazione, citata in giudizio per l’integrazione del contraddittorio.

Infatti, ai sensi dell’art. 2476 c.c., per promuovere l’azione di responsabilità non è sufficiente la sussistenza di una condotta inadempiente degli obblighi che gravano sull’amministratore, ma è necessario un quid pluris, cioè il danno risarcibile.

Al riguardo, si è sostenuto in giurisprudenza che “Sebbene l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci abbia natura contrattuale, in tema di onere della prova non vale il principio generale di cui all’art. 1218 c.c.

All’attore spetta pertanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni addebitate, del patito danno e del nesso di causalità tra le une e l’altro, incombendo su amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e di fornire la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti” (Corte App. Milano 6.6.2012, in Società, 12, 972, in merito all’art. 2392 c.c., assimilabile all’art. 2476 c.c.; Cass. civ. n. 19742/2018).

Pertanto, chi promuove tale azione deve allegare e provare sia l’esistenza di un danno concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, sia la sussistenza del nesso di causalità tra tale danno e il fatto dell’amministratore inadempiente.

Detto principio è stato affermato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in relazione all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 L. F., il quale ha l’onere di dimostrare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge e di provare che quelle violazioni abbiano cagionato un pregiudizio alla società:

“Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento” (Cass. civ. n. 9100 del 6.5.2015).

Dunque, in base alle deduzioni degli attori, nessun danno risulta essere stato determinato dalla violazione dei doveri di informazione, dal ritardo nell’approvazione dei bilanci o dalle modalità di redazione dei bilanci di liquidazione, dalla presunta erronea trasmissione dei messaggi dei soci circa la volontà da parte di Ri.Gi. di vendere le proprie quote sociali.

Parte attrice non ha offerto allegazioni specifiche nemmeno in ordine ai danni che possono essere derivati dal ritardo nello svolgimento delle attività di liquidazione della società.

Infatti, i soci avrebbero dovuto allegare, sia con riguardo alla prosecuzione dell’amministrazione da parte del SE. a seguito del verificarsi della causa di scioglimento della società, sia con riferimento al ritardo nello svolgimento delle operazioni di liquidazione ascrivibile al DR., quali siano state le iniziative imprenditoriali intraprese, connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, nonché indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate (Cass. civ. n. 22911 den’11.n.2010; Cass. civ. n. 17033 del 23.06.2008; Cass. civ. n. 3694 del 16.02.2007).

E’ assolutamente inidoneo anche il riferimento alle perdite registrate negli anni compresi tra il 2012 e il 2014, in mancanza di elementi causali che le riferiscano specificatamente alla condotta del liquidatore.

Si è infatti osservato che la perdita riscontrata dopo il verificarsi di una causa di scioglimento non può essere riferita necessariamente alla prosecuzione dell’attività, potendo in parte prodursi comunque anche in pendenza della liquidazione per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa (Cass. civ. n. 17033 del 23.06.2008).

Nella fattispecie in esame, gli attori non hanno dedotto se l’organo gestorio abbia posto in essere, a seguito della causa di scioglimento della società, nuove operazioni connotate dall’assunzione di rischio imprenditoriale e comunque compiute in violazione dei poteri riconosciuti all’amministratore e/o al liquidatore ai fini della conservazione del patrimonio sociale, cosicché non è dato verificare quale danno possa essere conseguito dal presunto aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano eventualmente derivate dalla continuazione dell’attività d’impresa.

L’unica operazione imprenditoriale descritta da parte attrice e riferita al periodo della liquidazione della società riguarda la conclusione del contratto del 15.04.2011 con il cantiere Mo., che prevedeva l’inizio dei lavori nel 2012. Tuttavia non risulta essersi verificato un danno a carico della società in relazione a tale operazione, neppure per effetto della messa in liquidazione e della dichiarazione di fallimento dell’impresa che gestiva il cantiere, come risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto DR., attestante l’avvenuta contabilizzazione dei lavori e il versamento di somme per oltre Euro 100.000,00 (docc. 70/74). Parte attrice ha contestato tardivamente, nella comparsa conclusionale, errori nella contabilizzazione dei lavori, oltre al mancato recupero del credito fatturato per Euro 19.829,23, senza peraltro allegare se tale omissione fosse ascrivibile al liquidatore o fosse dipesa dalla situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice, che poi è stata dichiarata fallita.

Si consideri, poi, che l’esecuzione del contratto non contrastava con gli obblighi del liquidatore, in quanto la delibera del 25.11.2011 che lo aveva nominato, stabilendo anche i criteri in base ai quali la liquidazione doveva essere svolta ai sensi dell’art. 2487 co. 1 c.c., attribuiva a Dr.Ma. il compito di conservare il valore del compendio aziendale, anche attraverso la prosecuzione temporanea dell’attività d’impresa; in particolare, conferiva al liquidatore “poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà ove utile e compatibile con la gestione dei costi d’impresa, di acquisire nuove commesse sinergiche alla attività in corso ed in attesa della vendita senza indugio del compendio aziendale” (doc. 1 prodotto da DR. nel procedimento n. 17053-2/2015 R.G.). Ciò vale anche con riguardo alle ulteriori attività eventualmente compiute in quella fase dalla società, che parte attrice ha preteso di documentare nella memoria n. 2 (docc. 96-104), in mancanza assoluta di allegazioni in ordine sia ai fatti (nemmeno citati nell’atto di citazione e nella memoria n. 1), sia ai danni conseguenti che ne siano derivati.

Altrettanto generiche appaiono le deduzioni svolte da parte attrice con riguardo alle ulteriori condotte ascritte ai convenuti, ritenute illecite.

Il presunto tentativo di Se.Ma., in conflitto di interessi, di far subentrare la società NA. S.r.l. nella concessione demaniale di cui era titolare la NA. S.r.l., non risulta aver comportato danni di sorta; del resto la concessione veniva acquisita da uno degli attori, il socio Ri.Gi.

Le condizioni di degrado in cui versava il capannone ove operava NA., descritte alle pagg. 26-27 dell’atto di citazione, pur denotando una certa incuria nella conservazione del bene, appaiono causalmente riconducibili agli effetti della normale usura dell’immobile e all’obsolescenza tecnologica degli impianti, anziché alla condotta degli amministratori.

Non sono ascrivibili ai convenuti nemmeno le spese (ipotizzate, e neanche provate) relative allo sgombero dell’area demaniale, che comunque non potevano derivare da una condotta illecita degli amministratori, ma erano la naturale conseguenza della cessazione dell’attività a seguito della liquidazione e della scadenza della concessione marittima.

Nessun fondamento risulta avere la valutazione della perdita di valore del complesso aziendale, stimata dagli attori in Euro 65.000,00, non supportata da alcun dato contabile o patrimoniale; peraltro, i soci non hanno fornito allegazioni che giustifichino la responsabilità in tal senso dei convenuti, tenuto conto delle molteplici cause che avrebbero potuto determinare la riduzione del valore dei beni, qualora fosse stata provata (obsolescenza, mutate condizioni di mercato, liquidazione della società, perdita dell’avviamento, ecc.).

L’onere relativo ai debiti tributari non può gravare sic et simpliciter sui convenuti, trattandosi di somme che erano comunque a carico della società; peraltro, gli attori non hanno individuato gli accessori (interessi e sanzioni) eventualmente conseguiti al mancato tempestivo pagamento di tali debiti.

Nella memoria n. 1, parte attrice ha richiamato e allegato due relazioni tecniche del dott. Gu.Ca., incaricato di esaminare la documentazione contabile di NA. S.r.l. in liquidazione, ottenuta a seguito dell’accoglimento del ricorso cautelare proposto ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c..

Nelle relazioni si afferma che nel conto economico relativo agli anni 2007, 2008, 2011 risultano annotazioni relative a “viaggi e trasferte”, corrispondenti ad oltre Euro 70.000,00 di spese effettuate dalla società, con prelievi o pagamenti imputati a “compenso A.U. da liquidare” (docc. 87, 88); il dott. Ca. evidenziava che, non avendo trovato documenti fiscali relativi alle suddette movimentazioni, tali importi dovevano considerarsi fiscalmente indeducibili, con eventuale ulteriore pregiudizio economico per la società.

Sembra, pertanto, che il consulente abbia contestato la mancata deduzione fiscale di tali somme, piuttosto che la loro indebita percezione da parte dell’amministratore; inoltre, egli si limitava ad allegare alle relazioni i prospetti delle movimentazioni dei conti, non avendo reperito, tra la documentazione esaminata, quella attestante le relative deduzioni.

Tuttavia, in mancanza di idonea documentazione giustificativa (nemmeno richiesta da parte attrice ex art. 210 c.p.c.), non è possibile confermare la fondatezza della tesi prospettata dal consulente, né disporre un approfondimento tecnico sul punto.

In una situazione di palese carenza di allegazione sul danno e sul nesso di causalità tra le condotte ascritte ai convenuti, per la maggior parte comunque lecite, e le conseguenze pregiudizievoli che la società avrebbe patito, risultano inammissibili le prove richieste da parte attrice. Peraltro, la CTU veniva prospettata in termini assolutamente esplorativi, al fine di sottoporre al consulente tecnico l’esame di tutta la documentazione prodotta in giudizio, per valutare genericamente la pertinenza dei costi all’oggetto sociale e per determinare il valore del compendio aziendale.

Le domande e le ulteriori deduzioni svolte dagli attori per la prima volta nella comparsa conclusionale sono poi inammissibili.

Non ha trovato puntuale riscontro nemmeno la tesi prospettata dagli attori in ordine al ruolo assunto dal SE. quale amministratore di fatto della società, nel periodo della liquidazione.

Nell’atto di citazione si richiama al riguardo la sentenza del Tribunale di Forlì del 9.07.2014, che condannava il SE. per il reato di cui all’art. 590 c.p.c., commesso ai danni di un dipendente, in violazione delle norme di prevenzione antinfortunistica; nel capo di imputazione il SE. veniva indicato quale datore di lavoro e responsabile della normativa antinfortunistica della società Na. S.r.l. (doc. 69 di parte attrice).

Tuttavia, la sentenza veniva pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., cosicché qualora fosse divenuta irrevocabile non avrebbe potuto esplicare efficacia di giudicato nel presente giudizio, ai sensi degli artt. 651 e ss. c.p.p..

Inoltre, risulta dal rapporto informativo dell’AUSL del 20.11.2012 che nei rapporti tra il DR., all’epoca liquidatore della società, e il SE., gravavano su quest’ultimo, sulla base di una dichiarazione scritta, esclusivamente i doveri di garanzia relativi all’applicazione e al rispetto della normativa antinfortunistica, anziché quelli relativi alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 co. 1 lett. a) e 28 D.L.vo n. 81/2008, riservati al datore di lavoro, cosicché la dichiarazione citata nel rapporto appare integrare piuttosto una delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 D. L.vo n. 81/2008.

In ogni caso, parte attrice non ha provato l’ingerenza del SE. nell’amministrazione della società, non avendo nemmeno allegato che egli avesse compiuto atti gestori, ad esempio curando i rapporti con i soggetti terzi, provvedendo ai pagamenti, impartendo direttive al personale, compiendo gli atti necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa e/o di liquidazione.

La questione è comunque di scarso rilievo, in quanto non è stato accertato alcun fatto illecito commesso nella fase di liquidazione, attribuibile al SE..

Nella fase precedente al verificarsi della causa di scioglimento della società, l’unica violazione ascrivibile al SE., in cui risulta provata la causazione di un danno, è quella commessa in occasione della convocazione dell’assemblea straordinaria della NA. S.r.l. in data 29.12.2010, in cui il convenuto interveniva quale amministratore unico e presidente dell’assemblea: in quel contesto Se.Ma. e SE.Vi., portatori di quote sociali corrispondenti complessivamente al 56 % del capitale, tentavano di modificare lo Statuto sociale, senza la maggioranza richiesta dall’art. 16 dello Statuto, indicando la pro roga del termine di durata della società dal 31.12.2010 sino al 31.12.2080.

Tuttavia, non essendo state rispettate le disposizioni statutarie per la regolare costituzione dell’assemblea e per il quorum deliberativo, il notaio rogante non provvedeva all’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Nonostante la palese violazione della norma statutaria, che per le delibere assunte dall’assemblea straordinaria richiedeva il voto favorevole di tanti soci che rappresentassero almeno i due terzi del capitale sociale, e la presa di posizione del notaio affinché fosse osservata tale disposizione, il SE., quale amministratore unico della NA. S.r.l., promuoveva un contenzioso inutile e defatigante per ottenere l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese; infatti, sia il Tribunale di Forlì, sia la Corte d’Appello di Bologna, respingevano i ricorsi proposti dal SE. quale amministratore della società (doc. 11).

La palese infondatezza della pretesa avanzata dal convenuto nei due giudizi, impone di porre a suo carico le spese legali conseguenti.

Parte attrice nell’atto di citazione le ha quantificate genericamente nella misura di Euro 30.000,00 (pag. 31), ma le ha poi documentate in un importo inferiore, pari a complessivi Euro 10.404,97, corrispondente alle fatture emesse dagli Avv. Ke. e To., specificatamente riferite alle suddette procedure (docc. 90 e 91).

L’avvenuto pagamento dell’importo delle due fatture non è stato tempestivamente contestato dal convenuto, ai sensi dell’art. 115 co. 1 c.p.c., nella prima difesa utile (dunque nella memoria n. 3).

Appare invece estranea al contenzioso in questione la consulenza resa dal Rag. Ar., relativa ad analisi statutaria societaria e alla redazione del bilancio del 2010 (doc. 92).

Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice può essere accolta nei limiti sopra indicati, con riferimento al danno cagionato da Se.Ma. alla società NA. S.r.l., per l’importo complessivo di Euro 10.404,97, oltre ad interessi dalla data della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; pertanto, vengono poste a carico di Se.Ma. quelle sostenute dagli attori (calcolate secondo lo scaglione comprendente il valore del danno accertato), mentre sono a carico degli attori quelle sostenute da Dr.Ma. (calcolate in relazione al valore indeterminabile della causa); nei rapporti tra le parti e la società NA. S.r.l. in liquidazione, che non ha formulato domande nei confronti dei convenuti, le spese vengono compensate ex art. 92 c.p.c., tenuto conto dell’esito della causa.

Nei due procedimenti cautelari n. 17053-1/2015 R.G. e n. 17053-2/2015 R.G., le spese vengono compensate tra gli attori e la società NA. S.r.l. in liquidazione, in quanto la soccombenza è incrociata; sono poste a carico degli attori, invece, le spese sostenute da SE. e DR., che nel procedimento n. 17053-1/2015 erano entrambi privi di legittimazione passiva, mentre nel procedimento n. 17053-2/2015 erano l’uno privo di legittimazione passiva e l’altro parte vittoriosa. Nei procedimenti cautelari non vengono liquidati i compensi relativi alla fase istruttoria, che non ha avuto luogo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

– condanna Se.Ma. al pagamento, in favore della società NA. S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento del danno cagionato, della somma di Euro 10.404,97, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo;

– respinge le domande proposte nei confronti di Dr.Ma.;

– condanna Se.Ma. alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 1.036,00 per esborsi ed Euro 4.835,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;

– condanna gli attori in solido alla refusione, in favore di Dr.Ma., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 10.430,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;

– compensa tra le parti le spese residue relative al presente giudizio;

– condanna gli attori alla refusione, nei confronti di Se.Ma. e di Dr.Ma., delle spese di lite relative ai procedimenti cautelari n. 17053-1/2015 R.G. e n. 17053-2/2015 R.G., che liquida in complessivi Euro 7.262,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, in favore di ciascuno di essi;

– compensa tra gli attori e la società NA. S.r.l. in liquidazione le spese relative ai procedimenti cautelari n. 17053-1/2015 R.G. e n. 17053-2/2015 R.G.

Così deciso in Bologna il 23 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.