In tema di accertamento dei redditi in forma societaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, articolo 5 (ora Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione e’ intervenuta, l’accertamento tributario deve essere notificato non solo al curatore- in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneita’ ad incidere sulla gestione dei beni e delle attivita’ acquisiti al fallimento- ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitivita’ dell’atto impositivo, e’ eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacita’ processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che puo’ essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. ZOZO Liana Maria Teresa – Consigliere
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21679-2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 640/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 13/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), nella qualita’ di titolare dell’omonima ditta, sottoposta a procedura fallimentare, proponeva impugnazione innanzi alla C.T.P. di Latina avverso l’intimazione di pagamento, relativa ad IVA, anno di imposta 1992, eccependo l’omessa notifica della cartella di pagamento presupposta al contribuente fallito. La C.T.P. accoglieva il ricorso. (OMISSIS) S.p.A. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS), svolgendo un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto difese. L’Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini di legge con controricorso, ha presentato istanza di partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso che i giudici di appello, rigettando il gravame proposto dal concessionario e confermando la sentenza della CTP, hanno erroneamente affermato che: “la cartella di pagamento andava notificata anche alla sig.ra (OMISSIS) (contribuente fallito ndr.)…ai sensi del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 43 e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19”, pur avendo accertato, invece, l’esatta notifica della stessa al curatore fallimentare e non essendo ravvisabile nell’ordinamento alcuna norma di legge che obblighi il concessionario, in costanza di fallimento, a procedere ad una doppia notifica della cartella di pagamento, sia al curatore fallimentare che al contribuente fallito.
2. A disparte i rilievi di inammissibilita’ del motivo, carente sotto il profilo dell’autosufficienza, le censure non sono fondate. Emerge dalla sentenza impugnata, e non e’ contestato in atti, che la ricorrente e’ stata sottoposta a procedura fallimentare per il periodo 29.11.1994 – 6.11.2003, mentre l’intimazione di pagamento, notificata in data 5.5.2007, e’ relativa ad una iscrizione a ruolo per l’imposta IVA (anno 1992-1993). La cartella di pagamento presupposta risulta notificata al solo curatore fallimentare in data 7.10.2002.
Questa Corte, con indirizzo costante, ha affermato:
“In tema di accertamento dei redditi in forma societaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, articolo 5 (ora Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione e’ intervenuta, l’accertamento tributario deve essere notificato non solo al curatore- in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneita’ ad incidere sulla gestione dei beni e delle attivita’ acquisiti al fallimento- ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitivita’ dell’atto impositivo, e’ eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacita’ processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che puo’ essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori (Cass. n. 9434 del 2014; Cass. n. 5671 del 2006, id. n. 4235 del 2006, id. n. 2910 del 2006).
Nell’inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell’omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo, il fallito e’ eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto dell’articolo 43 L. Fall., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, articolo 16, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (articolo 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cass. n. 3667 del 1997, n. 14987 del 2000, n. 6937 del 2002).
3. Il giudice di appello si e’ uniformato ai suddetti principi, non potendo ravvisarsi nella sentenza impugnata nessuno dei vizi denunciati, con conseguente rigetto del ricorso. Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese di lite, in mancanza di attivita’ difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.