In tema di revocatoria fallimentare, la qualificazione dell’atto o del negozio o dei negozi collegati come mezzo anormale di pagamento, e la valutazione degli stessi come indici presuntivi di “scientia decoctionis”, si pongono su piani diversi e rispondono a finalita’ altrettanto diverse: pertanto, non contrasta con alcuna regola di diritto la possibilita’ che proprio la singolarita’ dell’atto e del negozio o dei negozi collegati, le modalita’ specifiche della loro stipulazione e la sostanziale configurazione degli stessi come mezzo anormale di pagamento siano assunti quali indici della conoscenza dello stato d’insolvenza.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7508
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21909/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3561/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 3561 del 20.6.2013, la Corte di Appello di Roma respingeva sia l’appello principale della societa’ (OMISSIS) srl (in seguito solo (OMISSIS)) che l’appello incidentale dell’Amministrazione straordinaria della (OMISSIS) srl in liquidazione (in seguito solo (OMISSIS)), entrambi proposti avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri in parziale accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS) aveva revocato, ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 2 alcuni pagamenti d’importo complessivo pari a Euro 172.073,11 eseguiti dalla (OMISSIS) in bonis in favore della (OMISSIS) e aveva condannato quest’ultima alla restituzione della somma, oltre interessi, mentre, aveva rigettato la domanda di revoca di ulteriori pagamenti.
Osservava la Corte, premessa la normativa applicabile ratione temporis, che seppure il pagamento di debiti liquidi ed esigibili con assegno post-datato non costituisca mezzo anormale di pagamento, perche’ ha il solo scopo di differire nel tempo l’effettivo trasferimento della somma di denaro, idonea a soddisfare la pretesa creditoria, attenendo la post-datazione al profilo della regolarita’ e non a quello della normalita’ dello strumento solutorio, tuttavia, riteneva dimostrata l’anormalita’ del pagamento sulla base delle complessive prove raccolte, dalle quali poteva desumersi la partecipazione della (OMISSIS) ad un accordo con la (OMISSIS) per il rientro nei propri crediti, sulla base del quale i pagamenti in suo favore revocati da Tribunale non costituivano normale adempimento di obbligazioni ed inoltre, era evidente la consapevolezza della (OMISSIS) dello stato d’insolvenza in cui la debitrice versava.
In riferimento all’appello incidentale della (OMISSIS), relativo ai pagamenti non revocati dal Tribunale, la Corte territoriale evidenziava come gli stessi fossero stati effettuati oltre il periodo biennale previsto dalla normativa all’epoca vigente (cd. periodo sospetto) per la loro revocabilita’ e decorrente non dalla data della dichiarazione d’insolvenza ma dal momento dell’ammissione della debitrice alla procedura di liquidazione prevista dal Decreto Legge n. 26 del 1979.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la (OMISSIS) srl in Amministrazione straordinaria con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo, anch’esso illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, la societa’ ricorrente deduce la violazione della L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 2 nella formulazione anteriore al Decreto Legge n. 35 del 2005 convertito dalla L. n. 80 del 2005, in quanto, se l’assegno postdatato e’ un mezzo normale di pagamento, come da giurisprudenza della Suprema Corte, erroneamente, i giudici d’appello ne avrebbero desunto sia la dimostrazione dello stato d’insolvenza della debitrice che la conoscenza di tale stato da parte di (OMISSIS) sulla base della consapevole partecipazione di quest’ultima a un ipotetico piano di rientro dei debito accumulato da Stet in bonis, per come, in ipotesi, sarebbe stato evidenziato dal documento esibito dal teste (OMISSIS) contenente una lista di fornitori da soddisfare fra i quali figurava anche la (OMISSIS), nonche’ dall’esame testimoniale dello stesso teste.
Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente prospetta il vizio di nullita’ della sentenza e del procedimento, per violazione dell’articolo 184, comma 1 e 2 nella versione anteriore al Decreto Legge n. 35 del 2005, convertito con modifiche dalla L. n. 80 del 2005, dell’articolo 231 c.p.c. e articolo 253 c.p.c., comma 1, in quanto, la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento circa la partecipazione della (OMISSIS) ad un piano di rientro (da cui i giudici d’appello ne hanno ricavato sia la sussistenza dello stato d’insolvenza che della scientia decoctionis) sul documento esibito dal teste (OMISSIS) nel corso della sua audizione ed acquisito agli atti del giudizio in maniera irrituale e tardiva, in spregio alle preclusioni probatorie fissate dall’articolo 184 c.p.c. nel testo ante riforma del 2005, essendo generici e apparenti i richiami, all’interno della motivazione alle altre fonti di prova convergenti con il documento in questione.
Con il terzo motivo, la societa’ ricorrente paventa il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 132 c.p.c. o, in subordine, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la genericita’ e l’apparenza della motivazione sull’esistenza del piano di rientro del debito e sulla sua conoscenza da parte della societa’ (OMISSIS), senza far riferimento a una specifica dichiarazione dei testi sentiti in primo grado, e senza una precisa illustrazione dei documenti richiamati per relationem dalla sentenza di primo grado.
I tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perche’ connessi sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di revocatoria fallimentare, la qualificazione dell’atto o del negozio o dei negozi collegati come mezzo anormale di pagamento, e la valutazione degli stessi come indici presuntivi di “scientia decoctionis”, si pongono su piani diversi e rispondono a finalita’ altrettanto diverse: pertanto, non contrasta con alcuna regola di diritto la possibilita’ che proprio la singolarita’ dell’atto e del negozio o dei negozi collegati, le modalita’ specifiche della loro stipulazione e la sostanziale configurazione degli stessi come mezzo anormale di pagamento siano assunti quali indici della conoscenza dello stato d’insolvenza”(Cass. n. 1060/06).
Nel caso di specie, i giudici d’appello con accertamento di fatto, hanno ritenuto anormale il pagamento effettuato con assegno postdatato perche’ ritenuto non d’immediata e diretta soluzione, ma solo un mezzo indiretto di adempimento, in presenza di un articolato procedimento satisfattorio che non consisteva solo nella mera emissione di uno o piu’ assegni post-datati ma che rappresentava la parte esecutiva e finale di un complesso atto estintivo di una serie di pregresse obbligazioni pecuniarie. D’altra parte, la Corte territoriale ha accertato l’esistenza del piano di rientro, sulla base di tutta l’istruttoria documentale e testimoniale (pp. 7-8), e non solo dal documento prodotto dal teste (OMISSIS) nel corso della sua audizione; inoltre, alla p. 8 della sentenza impugnata si evidenzia che l’attrice (cioe’, la (OMISSIS)) poteva avvalersi di quel documento indipendentemente dalle modalita’ con cui era stato esibito, “non essendosi avverata precedentemente nessuna preclusione” (con cio’ confermando l’esistenza del contenuto di quel documento, gia’ in precedenza, cioe’, nelle produzioni documentali del fascicolo di primo grado dell’attrice, come confermato da ambedue le parti, da parte della (OMISSIS) in memoria e da parte della (OMISSIS) in controricorso).
Con ricorso incidentale, l’amministrazione straordinaria prospetta la violazione della L. Fall., articolo 203 e della L. n. 95 del 1979, articolo 1 di conversione del Decreto Legge n. 26 del 1979, con riferimento alla individuazione per quanto attiene alle procedure di amministrazione straordinaria, del dies ad quem del periodo biennale sospetto, di cui all’articolo 67, comma 1, n. 2, vigente ratione temporis, che doveva decorrere dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza se precedente alla data di ammissione dell’impresa alla procedura di liquidazione prevista dal Decreto Legge n. 26 del 1979, mentre, i giudici d’appello lo avevano erroneamente fatto decorrere dal successivo provvedimento amministrativo di ammissione dell’impresa alla procedura liquidatoria.
Il motivo e’ fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
“In caso di amministrazione straordinaria apertasi nel vigore della L. n. 95 del 1979, analogamente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49, comma 2, allorquando l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza preceda l’emanazione del decreto ministeriale di apertura della procedura, il termine dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza e non da quella di emissione del provvedimento amministrativo.
Tale interpretazione si impone sia perche’ la L. Fall., articolo 203 (cui fa rinvio il Decreto Legge n. 26 del 1979, articolo 1 conv. con modif. dalla L. n. 95 del 1979), si limita ad estendere all’amministrazione straordinaria le disposizioni concernenti gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori e va inteso nel senso che tali azioni divengono esperibili solo dal momento della nomina del commissario liquidatore con il decreto ministeriale di apertura della procedura, sia perche’, diversamente argomentando, la praticabilita’ dell’azione revocatoria potrebbe essere gravemente compromessa dall’eventuale ritardo nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, che interverrebbe, comunque, in una situazione non piu’ di sospetta, ma di gia’ accertata insolvenza.”(Cass. n. 803/16).
Pertanto, l’individuazione del periodo cd. sospetto deve avere pur sempre riguardo alla disciplina dettata dalla L. Fall., articolo 67 (richiamato dalla L. Fall., articolo 203) sull’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza, mentre, il riferimento, al provvedimento che ordina la liquidazione, menzionato dal medesimo articola 203 cit. ha riguardo all’applicabilita’ delle disposizioni in tema di revocatorie, nel senso che da tale momento, quelle azioni divengono esperibili, essendo stato nominato il Commissario liquidatore, in precedenza non esistente e non gia’ nel senso che da quel momento si calcola il periodo sospetto.
Nel caso di specie, pertanto, il cd periodo sospetto decorre dalla dichiarazione d’insolvenza della (OMISSIS) e cioe’, dal 10.8.1994 e non dal giorno di ammissione della medesima societa’ alla procedura amministrativa liquidatoria avvenuta il 5.10.1994.
In accoglimento del ricorso incidentale, pertanto, la sentenza impugnata va, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia in relazione al motivo accolto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimita’ alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.