nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perche’ la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, e’ irrilevante perche’ al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19937/2015 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale socio unico e legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4559/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2019 dal cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.
La Corte:
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1- 24 giugno 2015, ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e (OMISSIS) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della detta societa’, ritenendo infondati tutti i profili di reclamo e, in particolare, irrilevante la desistenza dei due creditori istanti avvenuta nel giudizio di reclamo, in quanto intervenute dopo la dichiarazione di fallimento e quindi inidonee, a determinarne la revoca, e che comunque permaneva lo stato di insolvenza.
Ricorre (OMISSIS), in proprio, quale “socio unico assegnatario/accollante in data 30/12/2013, a seguito della cancellazione di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dei debiti esistenti a detta data e con il trasferimento dei crediti in suo favore risultanti dal bilancio della medesima societa’”, e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, sulla base di un unico motivo. Si difende con controricorso il Fallimento.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articoli 6 e 18: deducono e fanno valere l’effetto devolutivo pieno del reclamo e sostengono che la permanenza del requisito processuale di cui alla L. Fall., articolo 6 deve sussistere anche durante la fase del reclamo, per costituire l’antecedente logico-giuridico della dichiarazione di fallimento.
Il motivo e’ infondato, alla stregua del principio, costantemente affermato, secondo il quale nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perche’ la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, e’ irrilevante perche’ al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione (cosi’ le pronunce 19682/2017 e 16180/2017, tra le altre).
Va pertanto respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.