la disciplina in tema di dipendenza economica non si può estendere a qualsivoglia rapporto contrattuale caratterizzato da squilibrio delle posizioni contrattuali quale che sia il rapporto che le determina poiché il legislatore non ha inteso prendere in considerazione tutte le situazioni di dipendenza economica tra imprese ma solo quelle che, come la subfornitura, si collocano in un contesto nel quale le diverse imprese si coordinano per la realizzazione di un unico processo economico, dando luogo ad una integrazione ‘verticale’ delle rispettive attività.

Tribunale Catania Sezione 3 Civile Sentenza 30 aprile 2019 n. 1807

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Lo Iacono

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/2015 promossa da:

(…) SPA, con gli Avv.ti Al.Pe., An.Au. e Ro.Po.;

attore e convenuto in riconvenzionale

CONTRO

Ditta (…), con l’avv. Giuseppe Ippolito,

convenuto ed attore in riconvenzionale

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 18 febbraio 2015 (…) S.P.A. conveniva al giudizio dell’intestato Tribunale l’Impresa Individuale (…) esponendo che l’instaurato giudizio rappresentava la prosecuzione di un procedimento cautelare avviato da essa attrice e conclusosi con l’accoglimento di una istanza di sequestro giudiziario sui rami di azienda gestiti dalla predetta società (…).

Precisava infatti di avere stipulato con la parte convenuta una serie di contratti, e in particolare un contratto di fornitura, uno di comodato, uno di affitto dell'(…) e uno relativo alla attività di autolavaggio.

Tali contratti, tra loro collegati, condividevano la medesima logica economica e cioè il fatto che (…) metteva a disposizione del gestore i propri complessi aziendali a fronte dei ricavi derivanti dall’attività di fornitura dei carburanti, che essa svolgeva in esclusiva per il gestore, e dei canoni che il gestore si impegnava a versare per le attività accessorie. In cambio il gestore riceveva una gestione di un complesso aziendale di attività oil e non oil che gli attribuivano una serie di risorse e leve per massimizzare gli introiti della propria attività.

Lamentava che già a far data dal 2013 la ditta (…) si era resa inadempiente agli obblighi di pagamento sulla stessa incombenti e derivanti dalle obbligazioni assunte, accumulando un debito di (…) 242.887,69 come si poteva evincere dall’estratto conto e dalle note di consegna.

Pertanto con lettera del 4 novembre (…) aveva comunicato alla Ditta convenuta la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di comodato e nel contratto di fornitura, nonché degli altri contratti ad essi collegati, di talchè tali rapporti si erano risolti di diritto.

Inoltre con la stessa comunicazione aveva informato la parte convenuta che incaricati di essa attrice in data 4 dicembre 2013 si sarebbero recati presso l’impianto per la restituzione dell’immobile e delle aziende affittate.

Nonostante ciò il titolare della ditta, (…), si era rifiutato di procedere alla riconsegna dell’impianto distribuzione, dell’Agip cafè e dell’impianto di lavaggio, e aveva continuato a gestire l’attività rifornendosi presso fornitori diversi da (…) e non autorizzati, così alterando la logica economica sottesa alla disciplina contrattuale tra le parti, non garantendo gli standard qualitativi (…) e operando sotto i marchi (…) in modo mendace.

Peraltro, la parte convenuta ometteva anche di consegnare i registri con violazione quindi anche dell’art. 15 del contratto di comodato che prevedeva appunto anche la possibilità per l’attrice di accedere e verificare gli stessi.

Dati quindi gli inadempimenti citati e l’applicabilità peraltro ad essi – a causa della ritardata consegna dell’impianto – delle penali contrattualmente previuste, il Tribunale di Catania con provvedimento del 22 dicembre 2014 autorizzava il sequestro giudiziario dei beni aziendali, nominando custode il Dott. (?).

Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:

(i) in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in premessa, l’inadempimento contrattuale della ditta (…), in persona del titolare (…), C.F. (…) e P. IVA (…) alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di eni e per l’effetto, dichiarare risolti a far data da 4 novembre 2013 ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e causa imputabili alla ditta (…), in persona del titolare (…), C.F. (…) e P. IVA (…) il Contratto di Fornitura, il Contratto di Comodato, il Contratto (…), il Contratto Lavaggio e per l’effetto condannare la Ditta (…) a restituire a eni le aziende ed in particolare l’Impianto di Distribuzione, l'(…) e l’Impianto di Lavaggio liberi di persone e cose nonché di condannare la Ditta (…) al pagamento degli importi maturati a titoli di penali previste nei contratti, ad oggi pari ad Euro 352.000 oltre agli ulteriori importi che matureranno sino alla restituzione delle aziende, ovvero nell’importo maggiore o minore che sarà quantificato dall’Ill.mo Tribunale in corso di causa;

(ii) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda che precede, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in premessa, l’inadempimento contrattuale della ditta (…), in persona del titolare (…) C.F. (…) e P. IVA (…) alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di eni e per l’effetto, dichiarare risolti ai sensi dell’art. 1453 c.c. per fatto e causa imputabili alla Ditta (…) il Contratto di Fornitura, il Contratto di Comodato, il Contratto (…), il Contratto Lavaggio e per l’effetto condannare la ditta (…), in persona del titolare (…) C.F. (…) e P. IVA (…) a restituire a eni le aziende ed in particolare l’Impianto di Distribuzione, l'(…) e l’Impianto di Lavaggio liberi di persone e cose, nonché di condannare la Ditta (…) a risarcire eni di tutti i danni subiti e subendi, che saranno meglio quantificati in corso di causa, per un importo non inferiore a Euro 140.000 o nell’importo maggiore o minore che sarà quantificato dall’Ill.mo Tribunale anche in via equitativa;

(iii) in ogni caso, accertare e dichiarare che la ditta (…), in persona del titolare An.Ac. C.F. (…) e P. IVA (…) è debitrice di eni dell’importo di Euro 242.887,69 e per l’effetto condannare la Ditta (…) a corrispondere in favore di eni tale importo, oltre interessi moratori a decorrere dal 4 novembre 2013 sino al soddisfo, oltre agli ulteriori canoni che dovessero medio tempore maturare con riferimento all'(…) ed all’Impianto Lavaggio; (iv) in ogni caso, con condanna della ditta (…), C.F. (…) e P. IVA (…) alla rifusione degli onorari e delle spese del presente giudizio oltre che del giudizio cautelare”.

Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale in data 25 maggio 2015, (…) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di (…) e formulando una domanda riconvenzionale tesa ad accertare la pretesa violazione, da parte di (…), degli accordi di categoria e l’applicazione di prezzi di vendita anti-concorrenziali con conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.

Espletata CTU, la causa, sulle conclusioni precisate in data 18.12.19 veniva posta in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

Tanto esposto in punto di fatto, giova precisare in via preliminare che i rapporti intercorsi tra le parti sono quattro.

1- Contratto di fornitura.

In data 14 giugno 2005 le Parti hanno sottoscritto un contratto di fornitura in forza del quale (…) si è impegnata ad acquistare esclusivamente da (…) (o da società da quest’ultima designate) i carburanti e combustibili da distribuire presso l’impianto in C., Viale (?) (“Impianto Distribuzione”) (“Contratto di Fornitura”, cfr. doc. n. 1) concessole in uso da (…) in forza del collegato contratto di comodato.

In particolare, in forza del Contratto di Fornitura (…) si è obbligata, tra le altre cose, a:

(i) utilizzare sull’Impianto esclusivamente lubrificanti e prodotti petroliferi forniti da (…) o da ditte da quest’ultima designate (cfr. art. 2 e 5 Contratto di Fornitura);

(ii) effettuare i pagamenti delle forniture di carburanti e combustibili alla consegna dei prodotti, salvo dilatazioni previste dalle normative vigenti ed adeguatamente assistite da garanzie bancarie a prima richiesta in favore di (…) (cfr. art. 3 Contratto di Fornitura);

(iii) mantenere costantemente rifornito l’impianto e ad effettuare, di volta in volta, ordinativi di carburanti proporzionati alla capacità di stoccaggio ed alle vendite dell’impianto stesso (cfr. art. 4 Contratto di Fornitura).

Inoltre, l’art. 7 del Contratto di Fornitura prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., in caso di violazione, da parte di (…): a) del diritto di esclusiva spettante ad (…) per la vendita dei carburanti e dei combustibili da distribuire presso l’Impianto; b) delle condizioni e/o modalità di pagamento di cui all’art. 3.

2- Contratto di comodato.

Con scrittura privata autenticata dal Notaio (…) in data 21 dicembre 2009, e registrata in data 18 gennaio 2010 (“Contratto di Comodato” – cfr. doc. n. 2), sostitutiva del precedente contratto di comodato stipulato in data 14 giugno 2005, (…) ha concesso ad (…) per nove anni in uso gratuito i distributori, i serbatoi e gli ulteriori beni costituenti l’Impianto Distribuzione in C., Viale R. 500, nonché la licenza gratuita dei marchi di sua proprietà allo scopo di consentire a controparte di svolgere l’attività di distribuzione di carburanti e combustibili esclusivamente forniti da (…) sulla base del Contratto di Fornitura.

3- Contratto (…).

In data 29 settembre 2011, con sottoscrizione del contratto di affiliazione e di affitto di ramo d’azienda (“Contratto (…)” – cfr. doc. n. 3), (…) ha concesso in affitto ad (…) l’azienda costituita da locali, dipendenze, impianti, arredi, dotazioni d’uso e quanto altro necessario per lo svolgimento dell’attività di bar e market, denominata “(?)” adiacente all’Impianto Distribuzione (“(…)”), concedendo altresì il diritto di utilizzare il proprio sistema di organizzazione di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sotteso alla creazione e allo sviluppo di una catena di punti vendita denominata “(…)”, operante con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale

In particolare, attraverso il Contratto (…), (…) ha concesso ad (…) il diritto di:

(i) utilizzare i segni distintivi del sistema “(…)” (quali arredi, lay-out, marchi dei propri prodotti ecc.);

(ii) utilizzare i manuali operativi con l’elenco aggiornato delle aziende fornitrici convenzionate, informazioni di carattere commerciale, promozionale e pubblicitario sulle fonti di approvvigionamento;

(iii) usufruire di indicazioni operative sulle iniziative promozionali di carattere commerciale sviluppate da (…) a livello nazionale e/o locale;

(iv) usufruire di corsi di aggiornamento periodici e/o dell’assistenza commerciale direttamente presso il Locale. (…) si è impegnata altresì a corrispondere: a) per l’affiliazione commerciale, il 3% dell’incasso mensile realizzato, al netto dell’IVA (escludendo dal computo l’incasso relativo ai c.d. prodotti complementari, quali tabacchi, lotto, giornali e carte telefoniche); b) per l’affitto di ramo di azienda un canone pari al 10% del fatturato di ciascun mese al netto dell’IVA (escludendo dal computo l’incasso relativo ai c.d. prodotti complementari, quali tabacchi, lotto, giornali e carte telefoniche), con un minimo garantito annuo pari ad Euro 28.600 più IVA.

4- Contratto di lavaggio.

(…) ed (…), in data 29 settembre 2011, hanno sottoscritto un ulteriore contratto di affitto di azienda (“Contratto di Lavaggio” – cfr. doc. n. 4), avente ad oggetto un “(?)” ossia l’attività “che risulta collegata a quella di distribuzione carburanti, per essere ad essa complementare, caratterizzata da adeguati impianti, servizi, infrastrutture, attrezzature, sistemi di depurazione e riciclaggio dell’acqua di lavaggio e quanto altro necessario” e destinata, appunto, al lavaggio self service delle autovetture (“Impianto di Lavaggio”). Con lo stesso contratto, (…) ha ceduto, inoltre, alla Ditta (…) affittuaria l’utilizzo del marchio “(?)”.

Il tutto, a fronte del pagamento di un canone annuo “pari ad euro/gettone 0.014 (zero virgola zero quattordici) oltre IVA e comunque non inferiore ad un minimo garantito pari ad Euro 19.800,00 (euro diciannovemilaottocento e zero centesimi) oltre I.V.A.”, laddove il numero di gettoni risulterà dal contagettoni elettronico applicato all’attrezzatura e rilevato con frequenza trimestrale da un incaricato dall'(…).

Da notare che tutti e quattro gli accordi sono successivi nel tempo e stipulati in guisa tale da condizionarsi reciprocamente, realizzando così un vero e proprio collegamento negoziale.

Si ricordi invero che il collegamento negoziale ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un’operazione unitaria.

Nella specie non pare dubbio che i vari accordi hanno come scopo comune quello di mettere a disposizione da parte di (…) i propri complessi aziendali nel loro insieme, dato che il gestore – utilizzando anche i servizi accessori – può incrementare gli introiti della propria attività.

Costituiscono evidentissimo elemento di connessione e di collegamento contrattuale i vari rimandi (attraverso appositi articoli) da un accordo all’altro e in particolare:

– L’art. 17 del Contratto di Comodato prevede che il medesimo contratto così come quelli ad esso collegati, compreso il Contratto di Fornitura, si risolvano di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di gravi violazioni della disciplina contrattuale, quali: “a) inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture così come stabilito nel collegato Contratto di Fornitura; b) violazione nell’acquisto e/o nella rivendita dei prodotti petroliferi in esclusiva in base agli accordi normativi vigenti…”; prevedendo altresì che la risoluzione di diritto si verifichi nel momento in cui (…) dichiara, tramite raccomandata A/R, alla comodataria di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con applicazioni di specifiche penali giornaliere a carico della comodataria in caso di ritardata riconsegna.

– Il Contratto (…), così come il Contratto di Comodato, è inscindibilmente collegato al Contratto di Fornitura. Ai sensi dell’art. 19 del medesimo Contratto (…) l’efficacia dello stesso è infatti risolutivamente condizionata all’eventuale “termine o risoluzione, anche anticipata, per qualsiasi ragione o causa, del rapporto eventualmente intercorrente tra l'(…) e l’Affittuario, relativo alla Stazione di Servizio, regolato dal Comodato”; pertanto, in caso di risoluzione del Contratto di Comodato anche il Contratto (…) dovrà intendersi inevitabilmente risolto.

– L’articolo 13 del Contratto di Lavaggio prevede che anche l’efficacia di tale contratto sia risolutivamente condizionata all’eventuale risoluzione, per qualsiasi ragione o causa, del Contratto di Comodato intercorrente tra (…) e (…) relativo all’Impianto (con applicazione di penali giornaliere in caso di ritardata consegna dei beni aziendali).

Posti i vari rimandi, è quindi evidente che l’operazione negoziale espletata dalle due parti ha di mira il raggiungimento di un solo risultato economico che è quello di massimizzare i risultati fornendo ai fruitori vari e diversificati servizi, al fine di rendere più appetibile la propria impresa.

Appare altresì evidente dal tenore delle varie clausole contrattuali di collegamento che il contratto principale è quello di fornitura, senza il quale neanche il contratto di comodato e gli altri due contratti accessori sarebbero potuti venire alla luce.

Ebbene, ciò posto, e andando ad esaminare primariamente la domanda attorea, non pare dubbio che il lamentato inadempimento contrattuale, e il dedotto debito a carico della convenuta, sussistano.

Ne fa fede innanzi tutto il documento n. 16 del fascicolo di parte attrice afferente a un riconoscimento del debito da parte dell'(…). Si tratta infatti di una proposta di rientro, inviata dal convenuto medesimo all'(…) in data 6.9.013, in cui l'(…) afferma testualmente “Il sottoscritto (…) (…) conferma la propria volontà di onorare il pagamento di tutte le partite (fatture per forniture, note contabili a vari titoli e quant’altro) in scadenza e nel contempo estinguere il debito delle partite scadute.

A tal uopo, chiede a codesta spettabile società di valutare e accogliere la sotto riportata modalità di pagamento ritenuta dallo scrivente l’unica modalità per poter rientrare nel debito. L’importo complessivo, delle partite scadute alla data odierna, è pari ad (…) 299.525,31”.

Pertanto è evidente che il lamentato inadempimento sussista, nella misura indicata dall’attore (dato che il convenuto ha riconosciuto una maggior somma) e giustifichi già di per sé l’invio della lettera del 4 novembre 2013 (cfr. doc. n. 7), con cui l'(…) manifestava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al Contratto di Comodato e al Contratto di Fornitura.

Ma oltre a ciò deve dirsi che a fronte della ulteriore deduzione attorea volta a lamentare il fatto che il convenuto avrebbe utilizzato l’impianto avvalendosi di altri fornitori e con marchio e immagine dell’attrice, il convenuto nulla contesta, di talché la circostanza deve darsi certamente per ammessa ex art. 115 c.p.c. e deve dirsi in aperta violazione dell’art. 5 del contratto di fornitura che prevede che i prodotti vengano acquistati o dalla concedente o da fornitori dalla stessa designati.

Inoltre, la già menzionata violazione del diritto di esclusiva di (…), oltre ad essere incontestata, risulta dalla email del 23 aprile 2014 (cfr. doc. n. 9) con cui la (…) S.r.l., in qualità di agente di (…) sul territorio di Catania, informava quest’ultima che “Successivamente i consueti controlli mensili tra erogato KM0 e acquistato BW abbiamo notato una discordanza dati pari ad +84.036 Litri. Per avere ufficiale riscontro, in data odierna ci siamo recati presso l’IDC di cui in oggetto, per verificare i registri di carico e scarico in modo da procedere contestualmente a fare una chiusura. A tale richiesta il gestore Sig. (?), presente sull’Impianto, non si è reso disponibile nel concederci accesso ai registri”.

Nello specifico, è accaduto dunque che (…), a seguito di controlli mensili volti a verificare la corrispondenza di quantitativi acquistati dai distributori e venduti al pubblico dagli stessi, ha rilevato una discordanza di volumi pari ad 84.036 Litri in eccesso venduti da (…) rispetto a quelli forniti da (…) (cfr. doc. n. 10), chiaro indice di approvvigionamenti a cui la Ditta (…) procedeva attingendo a fornitori diversi da (…), in violazione dell’esclusiva di quest’ultima.

Ora, tale contegno – gravemente lesivo della clausola di esclusiva – non può dirsi giustificato neanche dal fatto – posto a supporto della domanda riconvenzionale della parte convenuta – , che afferma che il proprio inadempimento sarebbe derivato dalla eccessività del prezzo di acquisto del carburante imposto dalla ricorrente, tale da determinare un suo ricorso al giudice del lavoro, e una situazione di sua debolezza nel mercato rispetto ad altri distributori.

E, però. Il ricorso al giudice del lavoro è del 28 novembre 2013 ed è quindi successivo alla citata lettera del 4 novembre 2013 (cfr. doc. n. 7), con cui l'(…) manifestava, come detto, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al Contratto di Comodato e al Contratto di Fornitura, né vi è prova in atti di doglianze della Ditta (…) antecedenti.

Ne deriva che quand’anche la ridotta capacità produttiva della parte convenuta fosse stata determinata da una politica aziendale sbagliata da parte di (…) (che il convenuto nel ricorso al giudice del lavoro deduce essere iniziata molto prima e cioè nel settembre 2012), la parte convenuta però si duole di tale elemento solo dopo avere riconosciuto il proprio debito e avere ricevuto la lettera di scioglimento del rapporto, ben potendo adire l’autorità giudiziaria prima di accumulare un consistente debito e senza, per ciò solo, violare la perdurante clausola di esclusiva, utilizzando marchi altrui ma con rifornimenti estranei al predetto marchio.

Ne deriva che la riconvenzionale in tal senso formulata dalla parte convenuta va certamente rigettata in quanto, come confermato anche dal CTU Ing. (…) che ha attestato la veridicità e correttezza dei documenti prodotti da (…), tra cui il doc. n. 21 avente ad oggetto il confronto dei prezzi applicati da (…) S.p.A. ad (…) e ai punti vendita (…) di Viale (?), di Via (?) e di Via (?), (…) ha beneficiato delle medesime condizioni degli altri impianti (…) della zona.

In ogni caso, quand’anche il convenuto avesse voluto contestare la politica dei prezzi di (…), ciò non giustifica il suo rifiuto alla riconsegna dell’impianto.

La circostanza emerge in modo palese dall’allegato documento 8 ossia dal verbale di mancata riconsegna dell’impianto del 4 dicembre 2013, da cui si evince che il Sig. (…) si è opposto alla riconsegna dell’Impianto di Distribuzione, dell'(…) e dell’Impianto di Lavaggio.

Ne discende che i lamentati inadempimenti a carico della parte convenuta hanno trovato riscontro dai documenti di causa.

E’ infatti da escludere che il contegno di (…) sia tale da palesare un abuso di dipendenza economica del gestore ai sensi dell’art. 9 della L. n. 192 del 1998, sì come lamentato dalla parte convenuta.

E infatti la norma invocata non è applicabile a rapporti che, come nel caso di specie, chiaramente non rientrano nella definizione di subfornitura di cui all’art. 1 della L. n. 192 del 1998 ( In tal senso, da ultimo, Trib. Milano, 1 luglio 2015 n. 8161 in (?)), secondo cui il termine “impresa cliente” “si adatta perfettamente ai rapporti committente-subfornitore e non vi è alcun aggancio normativo che possa far pensare che il semplice uso di un tale termine comporti l’estensione della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica addirittura all’intero arco dei rapporti negoziali – professionali tra imprese”).

In ogni caso, anche volendo per ipotesi accedere alla tesi secondo cui la qualificazione del rapporto tra le parti quale subfornitura non sarebbe determinante ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 della L. n. 192 del 1998, nel caso di specie difetterebbero comunque i presupposti per l’individuazione sia di una situazione di dipendenza economica sia di una condotta abusiva imputabile a (…).

E invero la disciplina in tema di dipendenza economica non si può estendere “a qualsivoglia rapporto contrattuale caratterizzato da squilibrio delle posizioni contrattuali quale che sia il rapporto che le determina” poiché “il legislatore non ha inteso prendere in considerazione tutte le situazioni di dipendenza economica tra imprese ma solo quelle che, come la subfornitura, si collocano in un contesto nel quale le diverse imprese si coordinano per la realizzazione di un unico processo economico, dando luogo ad una integrazione ‘verticale’ delle rispettive attività” (Trib. Roma, 5 febbraio 2008 in Foro It, 2008, I, 2326; nello stesso senso vedi Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2011).

Ma nella specie appare in tutta evidenza che sussista un rapporto di mera gestione di strutture altrui da parte del convenuto, considerato che (…) è la proprietaria degli impianti e che non vi è quindi alcuna struttura verticale delle varie attività, né vi è prova – che spettava alla convenuta fornire – di una situazione di dipendenza.

Ma non vi è poi neanche prova di una condotta abusiva imputabile ad (…).

L’art. 9, comma 2, della legge sulla subfornitura industriale si riferisce infatti a condotte abusive quali “l’imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie”, che non possono però configurarsi nel caso di specie, considerato che (…) ha beneficiato di prezzi applicati da (…) che sono in linea con quelli degli altri gestori della rete di (…) appartenenti al suo stesso segmento di rete e limitrofi all’impianto, per come detto sopra.

Si deve quindi concludere per la piena validità ed efficacia della risoluzione di diritto dei contratti invocata da (…) con missiva del 4 novembre 2013 (cfr. doc. n. 7), dato il tenore dell’art. 7 del Contratto di Fornitura che prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., in caso di violazione, da parte di (…): a) del diritto di esclusiva spettante ad (…) per la vendita dei carburanti e dei combustibili da distribuire presso l’Impianto; b) delle condizioni e/o modalità di pagamento di cui all’art. 3.

Inoltre, come dedotto e provato nel corso del giudizio, la condotta di (…) ha ritardato la riconsegna dell’impianto poiché dal 4 dicembre 2013 al 21 ottobre 2015 lo stesso si è rifiutato di procedere alla restituzione della struttura, nonché dell'(…) e dell’Impianto di Lavaggio, contegno che comporta il pagamento delle penali previste nei Contratti.

In particolare, ai sensi dei Contratti sono dovute le seguenti penali giornaliere a favore di (…):

– una penale giornaliera pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell’Impianto (cfr. art. 22 Contratto di Comodato, doc. n. 2 );

– una penale giornaliera pari ad Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'(…) (cfr. art. 18 Contratto (?), doc. n. 3);

– una penale giornaliera pari ad Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell’Impianto di Lavaggio (cfr. art. 12 Contratto Lavaggio doc. n. 4);

e, quindi, un totale di Euro 548.800,00 a titolo di penali maturate a fronte della mancata restituzione dell’Impianto (Euro 343.000,00), dell'(…) (Euro 102.900,00) e dell’Impianto Lavaggio (Euro 102.900,00) dal 4 dicembre 2013 al 21 ottobre 2015.

Né si può eccepire, sì come fatto dalla parte convenuta, la eccessiva onerosità delle clausole penali di cui al Contratto di Comodato e al Contratto di Affitto d’Azienda, trattandosi di clausole espressamente concordate per il solo caso di mancata riconsegna dell’impianto da parte del gestore. Esse quindi, non comportano alcuna “ulteriore utilità” a favore di (…), sì come dedotto dalla parte convenuta, ma indicano esclusivamente il danno convenzionalmente pattuito tra le parti per il mancato/ritardato rilascio del bene di proprietà di (…).

Peraltro, le menzionate penali non andrebbero comunque a sommarsi al “normale guadagno conseguente alla vendita dei carburanti”, come dedotto dalla parte convenuta, perché il predetto guadagno è venuto a mancare alla parte attrice, per come è incontestato.

Ne deriva che, oltre al pagamento delle predette penali, la parte convenuta è debitrice di (…) dell’importo di Euro 242.887,69 e per l’effetto va condannata a corrispondere in favore di (…) tale importo, oltre interessi moratori a decorrere dal 4 novembre 2013 sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo in base alla attività espletata, al valore della controversia e alle tabelle vigenti specificando che devono intendersi comprensivi anche della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

dichiara l’inadempimento contrattuale della ditta (…), in persona del titolare (…), alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di (…) e per l’effetto, dichiara risolti a far data da 4 novembre 2013 ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e causa imputabili alla ditta (…), in persona del titolare (…), il Contratto di Fornitura, il Contratto di Comodato, il Contratto (…), il Contratto Lavaggio;

per l’effetto condanna la Ditta (…) a restituire a (…) le aziende ed in particolare l’Impianto di Distribuzione, l'(…) e l’Impianto di Lavaggio liberi di persone e cose;

condanna la Ditta (…) al pagamento in favore di (…) della somma di Euro 548.800,00 a titolo di penali maturate a fronte della mancata restituzione dell’Impianto (Euro 343.000,00), dell'(…) (Euro 102.900,00) e dell’Impianto Lavaggio (Euro 102.900,00) dal 4 dicembre 2013 al 21 ottobre 2015.

dichiara che la parte convenuta è debitrice di (…) dell’importo di Euro 242.887,69 e per l’effetto la condanna a corrispondere in favore di (…) tale importo, oltre interessi moratori a decorrere dal 4 novembre 2013 sino al soddisfo;

Rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;

condanna la Ditta (…) a rimborsare a (…) le spese di lite, comprensive della fase cautelare,che si liquidano in Euro 16.481,00 per compensi ed (…) 1.686,00 per spese oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa

Così deciso in Catania il 29 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.