la presunzione di responsabilità ex recepto posta a carico del vettore dall’art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno, e del conseguente inadempimento, da un evento del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore. Per godere dell’esimente il vettore deve dimostrare che l’evento occorso era estraneo al suo operato, dunque, a lui non imputabile e che, secondo una valutazione compiuta in astratto ex ante, tenendo conto della situazione concreta e delle misure cautelative adottate o meno dal vettore a quest’ultimo imposte dallo specifico obbligo di diligenza professionale ex art. 1176 c.2 c.c. e, quindi, che era qualificabile come imprevedibile ed inevitabile.

Tribunale Vicenza Sezione 1 Civile Sentenza 30 aprile 2019 n. 957

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo il 16.10.2018 al n. 6973 R.G. 2018, promossa con atto di citazione notificato in data 11.10.2018

DA

(…) S.R.L. (C.F.: (…)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (…), con sede in A. di S. G. delle P. (P.), via (…), rappresenta e difesa, per procura alle liti a margine dell’atto di citazione, dall’avv. An.Be. (C.F.: (…); fax (…); indirizzo di posta elettronica certificata: (…)) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in Cittadella (PD), Piazza (…), ha eletto domicilio;

– parte attrice –

CONTRO

(…) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in B. del (…) (V.), Via (…);

– parte convenuta contumace –

In punto: risarcimento danni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18 giugno 2009, n. 69

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che la (…) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. (…), con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.10.2018, conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale di Vicenza la (…) (d’ora in avanti, per brevità, T.), con sede in B. del G. (V.), Via (…), per sentirla condannare al risarcimento del danno patito, quantificato nell’importo di Euro 6.734,00, oltre I.V.A., ovvero da determinarsi nel diverso importo ritenuto di giustizia, da maggiorarsi degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

A sostegno della domanda in oggetto, parte attrice deduceva che:

– il 23.2.2017, aveva ordinato alla (…) s.r.l. la fornitura di un estrusore monovite compact 60LD25 per il corrispettivo di Euro 40.700,00, come da conferma d’ordine del 6.3.2017 (v. doc.1);

– il 26.10.2017, essa attrice aveva incaricato la convenuta (…), in qualità di vettore, di provvedere al ritiro del suddetto macchinario presso la sede della fornitrice (…) s.r.l. ed alla consegna dello stesso presso la propria sede, sita in A. di S. G. delle P. (P.), via F. P. S., n. 1;

– lo stesso giorno del 26.10.2017 l’autista della ditta convenuta aveva provveduto al ritiro presso la sede della (…) in Legnano del macchinario de quo, che, durante il tragitto, si era ribaltato sul pianale del cassone, poiché non era stato adeguatamente e diligentemente bloccato ed ancorato al cassone con cinghie od altri sistemi di sicurezza, in violazione delle raccomandazioni impartite dallo stesso personale della azienda produttrice/fornitrice ((…));

– le suddette circostanze risultavano dalle annotazioni in calce al DDT n. 102.2017 (v. doc.2), del seguente testuale tenore: “merce tornata perché si è ribaltata sul camion perché non legata. Danni notevoli”, nonché dai rilievi fotografici prodotti in giudizio in allegato all’atto introduttivo, quale doc. 3;

– a causa del sinistro per cui è controversia il macchinario acquistato da essa attrice aveva riportato danni materiali, per eliminare i quali essa attrice aveva sostenuto la spesa di Euro 6.734,00, oltre I.V.A. (v. doc.4).

Nessuno si costituiva in giudizio per la (…) ed il Giudice designato, alla prima udienza di comparizione delle parti del 19.02.2019, verificata la regolarità della notifica dell’atto di citazione alla predetta convenuta, ne dichiarava la contumacia.

Alla stessa udienza, il Giudice, su richiesta del procuratore della parte attrice e sul presupposto che la causa era matura per la decisione, fissava l’udienza del 12.3.2019 per la precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza la causa veniva immediatamente riservata per la decisione, sulle conclusioni della parte attrice in epigrafe trascritte, avendo il procuratore della stessa espressamente rinunciato alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

Così delineato l’ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi, in primo luogo, in punto di fatto, come risulti documentalmente provato in giudizio che, in data 26.10.2017, la (…) s.r.l. abbia incaricato la (…) in qualità di vettore, di provvedere al ritiro presso la sede della (…) s.r.l. del macchinario acquistato (estrusore monovite compact 60LD25 del valore di Euro 40.700,00) e di trasportarlo presso la propria sede, sita in A. di S. G. delle P. (P.), via (…), e che, durante il tragitto, tale macchinario si era ribaltato sul pianale del cassone dell’automezzo impiegato dalla (…) per il trasporto, non essendo stato adeguatamente bloccato ed ancorato dall’autista del mezzo allo stesso cassone con apposite cinghie o altri sistemi di sicurezza.

Tali circostanze risultano idoneamente comprovate sia dalle annotazioni contenute in calce al documento di trasporto n. 102.17 prodotto in giudizio dall’attrice in allegato sub 2), che testualmente recita: “merce tornata perché si è ribaltata sul camion perché non legata. Danni notevoli.”, sia dai rilievi fotografici dimessi in atti dalla stessa attrice sub doc. 3), che comprovano l’effettivo danneggiamento del macchinario trasportato dalla (…).

Sotto altro profilo, nessun dubbio può residuare in relazione alla piena ed esclusiva responsabilità vettoriale della (…) in ordine all’evento dannoso verificatosi, essendo innegabile che l’autista della società convenuta abbia incautamente omesso di ancorare adeguatamente il macchinario de quo sul cassone del mezzo utilizzato per il viaggio, in modo da eseguire il trasporto in sicurezza.

E del resto, la convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo messo in discussione, né contestato le circostanze esposte, che, di conseguenza, devono ritenersi implicitamente ammesse, oltre che comprovate in atti.

Nella fattispecie, peraltro, sussiste anche il presupposto di applicabilità dell’art. 1693 c.c. e della conseguente presunzione di responsabilità ex recepto ivi contemplata, stante la constatazione della qualità di vettore pacificamente assunta dalla convenuta in forza del contratto di trasporto concluso con la (…) s.r.l. e l’accertata carenza della prova liberatoria in tale disposizione normativa stabilita.

Al riguardo, deve osservarsi che la presunzione di responsabilità ex recepto posta a carico del vettore dall’art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno, e del conseguente inadempimento, da un evento del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore (v. Cass. Civ., Sez. III, 20.12.2013, n. 28612; Cass. Civ., 8.8.1996, n. 7293; Cass.Civ., n. 2699/1988).

Per godere dell’esimente il vettore deve dimostrare che l’evento occorso era estraneo al suo operato, dunque, a lui non imputabile e che, secondo una valutazione compiuta in astratto ex ante, tenendo conto della situazione concreta e delle misure cautelative adottate o meno dal vettore a quest’ultimo imposte dallo specifico obbligo di diligenza professionale ex art. 1176 c.2 c.c. e, quindi, che era qualificabile come imprevedibile ed inevitabile (v. Cass. Civ. n. 1227/1984; Cass. Civ., 28.11.2008, n. 18235; Trib. Milano n. 15435/2013).

Il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità ed itinerario del trasporto, è comunque tenuto a compiere tali scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita od avaria del carico.

Ed è pacifico, poi, come il danneggiamento del carico trasportato non possa esser considerata circostanza sufficiente per integrare automaticamente gli estremi del caso fortuito ex art. 1693 c.c. (v. Cass. Civ., 20.12.2013, n. 28612).

Nel caso che ci occupa la (…) non ha assolutamente fornito la prova di quella imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento.

Nella descritta situazione, quindi, la responsabilità della convenuta discende, non solo in via presuntiva in forza delle previsioni normative dell’art. 1693 c.c. citato, ma anche, in concreto, dovendosi ravvisare la colpa grave del vettore, che non ha adempiuto correttamente alle obbligazioni assunte con lo stipulato contratto di trasporto e prestato, in particolare, la dovuta diligenza, avendo omesso, al contrario, di assicurare il costoso macchinario trasportato con apposite cinghie sul cassone del veicolo utilizzato per il viaggio.

Come è noto, la colpa grave consiste in un comportamento consapevole dell’agente che, senza volontà di arrecare danno ad altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti, rapportato alla professionalità dell’incarico da svolgere.

E nel caso di specie, è fuor di dubbio che la condotta posta in essere dall’autista della (…) incaricato del trasporto di cui trattasi non sia stata improntata alla dovuta diligenza, esigibile nei confronti di qualsiasi vettore professionista, dal momento che è rimasta circostanza incontroversa e, comunque, comprovata in causa che il conducente del mezzo non abbia prudentemente adottato le più elementari misure di sicurezza, quali l’ancoraggio del macchinario trasportato – del rilevante valore dichiarato di Euro 40.700,00 – a mezzo cinghie sul cassone dell’autocarro, rendendosi così responsabile del ribaltamento del carico e conseguentemente delle rilevanti degradazioni subite dal macchinario de quo.

Né può essere invocata, nel caso di specie, la limitazione di responsabilità risarcitoria stabilita con la L. 27 maggio 1993, n. 162, che non trova concreta applicazione in ipotesi, come quella in scrutinio, in cui nella condotta del vettore è stata accertata, in concreto, la colpa grave.

Ne viene che la (…) sia tenuta al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, che sono rappresentati dalle spese di ripristino sostenute per porre rimedio alle degradazioni subite dal macchinario trasportato, di ammontare pari all’importo di Euro 6.729,52, comprensivo d’i.v.a., risultanti dalla fattura commerciale n. 18.05.020, emessa in data 31.5.2018 dalla (…) s.r.l. (v. doc. 4 del fascicolo attoreo).

Consegue la condanna della convenuta (…) al pagamento in favore della (…) s.r.l., a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 6.729,52, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dalla domanda e sino al saldo.

Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta, in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate in favore della parte attrice, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l’attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, avendo riguardo al valore della controversia (Euro 6.729,52) e con il compenso determinato ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accertata e dichiarata la responsabilità della (…) in relazione all’evento dannoso per cui è controversia, condanna la stessa (…) in persona del suo titolare, al pagamento in favore della società attrice (…) s.r.l., a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 6.729,52, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dalla domanda e sino al saldo;

2. condanna la (…) in persona del suo titolare, a rifondere alla (…) s.r.l. le spese processuali da questa sostenute nel giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.879,00, di cui Euro 264,00 per esborsi in senso stretto ed Euro 1.615,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 26 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.