l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale deve dichiarare la nullità del decreto emesso Giudice Ordinario, laddove si sia in presenza di una clausola arbitrale che deroghi alla giurisdizione ordinaria. La presenza di una clausola compromissoria, difatti, non esclude la competenza del (…) ad emettere il decreto ingiuntivo ma impone a costui, in caso di opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio arbitrale.

Tribunale Vicenza Sezione 1 Civile Sentenza 30 aprile 2019 n. 956

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 28.11.2012 al n. 7885 / 2012 R.G., promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 22.11.2012

DA

SOCIETÀ COOPERATIVA (…) S.C.R.L. (P. IVA (…)), con sede in S. A. (N.), via R. C. n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra (…), rappresentata e difesa, per procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Enrico Soprano (C.F.: (…)) ed Ed.Ri. (C.F.: (…)) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Al.Ma. del Foro di Vicenza, sito in Arzignano (VI), via (…),

– attrice opponente –

CONTRO

COMUNE DI CREAZZO (C.F. e P.I.: (…)), con sede in C. (V.), Piazza del C. n. 6, in persona del Sindaco Dott. (…), rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 2679/12 Ing. del Tribunale di Vicenza, dall’Avv. Lu.Me. (C.F.: (…)) del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Montebello Vicentino (VI), via (…),

– convenuta opposta –

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2679/2012, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 1.10.2012.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18 giugno 2009, n. 69

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che il Comune di Creazzo, con ricorso depositato in data 10.09.2012, adiva l’intestato Tribunale chiedendo l’emissione nei confronti della Società Cooperativa (…) S.c.a.r.l. (di seguito, per brevità, “(…)”) di un’ingiunzione al pagamento della somma di Euro 100.192,31 più interessi moratori.

Tale credito si fondava sul mancato saldo da parte della (…) del canone di pertinenza dell’anno 2011, il quale ammontava a Euro 273.192,31, di cui erano stati versati dall’ingiunta solo Euro 170.000,00.

Il Tribunale di Vicenza, con decreto ingiuntivo n. 2679/2012 emesso in data 1.10.2011, accoglieva il predetto ricorso ed ingiungeva la (…) al pagamento di Euro 100.192,31 più interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002, oltre alle spese e competenze professionali.

Con atto di citazione notificato in data 22.11.2012, (…) proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2679/2012 chiedendo, in via preliminare, la sospensione della sua provvisoria esecuzione nonché l’accertamento della nullità del decreto ingiuntivo sia per difetto di rappresentanza e/o autorizzazione ex art. 182 c.p.c., avendo il Comune di Creazzo proposto il ricorso senza una delibera di Giunta comunale di autorizzazione alle liti, sia per la clausola arbitrale prevista dall’art. 32 del Contratto per la distribuzione del Gas metano stipulato dalla (…) con l’Ente Comunale. Nel merito, l’attrice opponente chiedeva l’accertamento e la dichiarazione di insussistenza del credito vantato dal Comune di Creazzo e, conseguentemente, l’annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.03.2013, si costituiva il Comune di Creazzo, eccependo l’inammissibilità nonché l’infondatezza dell’opposizione. In particolare, nel merito, la convenuta opposta rappresentava che la somma portata dal decreto ingiuntivo era stata pagata dalla (…) in data 6.12.2012, senza alcuna riserva o contestazione, di talché deve ritenersi il debito riconosciuto.

All’udienza del 03.12.2013, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. da loro concordemente richiesti.

La causa, istruita con produzione documentale, era riservata per la decisione all’udienza del 17.07.2018, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione alle stesse parti dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così delineato l’ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi come l’eccezione sollevata dall’attrice opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza nel contratto di distribuzione del Gas metano stipulato tra le parti di una clausola arbitrale sia fondata.

All’art. 32 del predetto contratto – articolo che, tra l’altro, veniva dalle parti espressamente approvato ai sensi degli artt. 1341, 1342 c.c. – è statuito che “qualsiasi controversia sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente contratto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle Parti in lite ed il terzo, con funzione di Presidente, da due arbitri nominati dalle Parti.

In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente dal Tribunale di Vicenza.

L’arbitrato avrà sede in Vicenza.

La parte che intende attivare il procedimento arbitrale dovrà notificare all’altra la nomina del proprio arbitro unitamente ai quesiti che si intendono sottoporre al Collegio.

La parte convenuta avrà il dovere, nei venti giorni successivi alla suddetta notifica, di procedere alla nomina del proprio arbitro.

Qualora la parte convenuta non provveda alla nomina dell’arbitro entro il termine di venti giorni, la parte attrice potrà ricorrere al Presidente del Tribunale di Vicenza, affinché egli provveda alla nomina in sostituzione della parte convenuta.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto e rito” (doc. 2 fascicolo di parte attrice opponente).

La lettura della clausola in questione rende, invero, evidente la volontà delle parti contraenti di derogare alla competenza e alla giurisdizione del giudice ordinario in favore di un collegio arbitrale – da nominarsi secondo le specifiche modalità previste nell’accordo contrattuale de quo – al quale le parti stesse hanno inteso conferire l’incarico di risolvere, con lodo rituale, tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro attinenti all’interpretazione e all’esecuzione del richiamato contratto.

Ed invero, ad un arbitrato rituale fa pensare, oltre alla esplicita qualifica attribuita dalle stesse parti, anche la devoluzione di tutte le controversie inerenti lo stipulato “Contratto di Distribuzione”, atteso che, da tale ampia attribuzione, puo’ desumersi che la volontà degli interessati fosse quella di addivenire ad un vero e proprio giudizio risolutivo delle insorgende problematiche e non già ad una soluzione negoziale.

In merito, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della qualificazione dell’arbitrato, è “rilevante la previsione di demandare agli arbitri la decisione di tutte le controversie che possono sorgere dal contratto, deponendo tale espressione più per l’instaurazione di un giudizio che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale.” (v. Cass., 14.4.1994, n. 3504).

La previsione, poi, che il collegio arbitrale avrebbe dovuto definire l’eventuale controversia “secondo diritto e rito” conferma ancora di più la natura rituale del lodo arbitrale.

Accertata l’esistenza e la natura rituale dell’arbitrato, deve rilevarsi che il Comune di Creazzo, in spregio a quanto disposto dall’art. 32 e senza provare alcuna causa ostativa o l’avvenuta rinuncia di entrambe le parti al ricorso all’arbitrato, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente ordinanza n. 21550/2017, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo; in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri.

Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice ordinario incompetente

(in senso conforme, ex multis, Cass., Sez. I, 27.7.1999, n. 8166:

“l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”;

Cass., Sez. II, 4.3.2011, n. 5265; Cass., 20.8.2012, ord. n. 14570:

“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale deve dichiarare la nullità del decreto emesso Giudice Ordinario, laddove si sia in presenza di una clausola arbitrale che deroghi alla giurisdizione ordinaria. La presenza di una clausola compromissoria, difatti, non esclude la competenza del (…) ad emettere il decreto ingiuntivo ma impone a costui, in caso di opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio arbitrale”).

Parte convenuta opposta ha eccepito che controparte non avrebbe sollevato, nel termine del primo atto difensivo, apposita eccezione di incompetenza del Giudice, essendosi invece limitata a formulare un’eccezione di improponibilità della domanda monitoria (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta e pag. 2 della comparsa conclusionale).

Al riguardo, deve ritenersi che tale contestazione sia infondata nonché pretestuosa in quanto, nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si legge testualmente: “ne consegue la nullità dell’opposto decreto per incompetenza del Tribunale adito atteso che la controversia doveva essere oggetto di un giudizio arbitrale” (pag. 8).

Superata l’eccezione sollevata dal convenuto opposto, consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. 04.3.2011, n. 5265) e l’impossibilità per l’adito Tribunale di esaminare nel merito le domande proposte dalle parti nel presente giudizio, essendo le stesse riservate alla cognizione del Collegio arbitrale, per espressa pattuizione intervenuta tra le parti interessate nel più volte citato Contratto di Distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Creazzo, registrato a Vicenza il 23.02.2005.

A fronte dell’accoglimento della predetta eccezione, deve ritenersi superfluo l’esame dell’ulteriore profilo di nullità del decreto ingiuntivo sollevato dalla parte opponente per asserito difetto di rappresentanza e/o di autorizzazione ex art. 182 c.p.c..

Per completezza, tuttavia, deve rilevarsi come detta eccezione sia infondata, avendo la convenuta opposta documentalmente provato di aver agito in via monitoria previa specifica autorizzazione resa con apposita Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 28.8.2012 immediatamente esecutiva (v. doc. 1c fascicolo di parte convenuta opposta).

E’ parimenti infondata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo sotto il profilo della mancanza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione.

A ben vedere, il credito azionato in via monitoria non si fondava solo su una fattura, bensì anche su una dichiarazione proveniente dalla stessa parte attrice opponente ove essa ammetteva il suo debito e ne prometteva il pagamento entro un certo termine (v. doc. 5 del fascicolo monitorio).

Con riguardo, infine, alla domanda di parte attrice opponente di sospensione della provvisoria esecuzione, si ritiene che le parti non abbiano più interesse ad una pronuncia in tal senso, avendo l’attrice opponente saldato in corso di giudizio il debito azionato in via monitoria.

Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, posto che nella sostanza non può ravvisarsi soccombenza della convenuta opposta sulla questione preliminare dirimente, in quanto non appare arbitraria l’introduzione della controversia in via monitoria avanti il Tribunale, stante – secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopracitato – la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, pur in presenza di una clausola arbitrale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1) dichiara l’incompetenza del Tribunale adito ad esaminare e decidere le domande tutte proposte nel presente giudizio dalle parti, essendo le stesse domande devolute alla cognizione del Collegio arbitrale, ai sensi e secondo le previsioni dell’articolo 32 del Contratto di Distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Creazzo, stipulato tra le stesse parti e registrato a Vicenza il 23.02.2005; 2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2679 / 2012 R. Ing., emesso da questo Tribunale in data 28.9/1.10.2012 nei confronti della Società Cooperativa (…) S.c.r.l., decreto ingiuntivo che revoca;

3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze di lite.

Così deciso in Vicenza il 26 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.