anche un debito sorto per l’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale puo’ ritenersi contratto per soddisfare bisogni della famiglia, fermo restando che la finalita’ per cui e’ costituito non puo’ dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attivita’ professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacita’ lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 maggio 2019| n. 14767

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14762-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 930/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2019 dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto notarile del (OMISSIS), hanno costituito un fondo patrimoniale su beni in parte di proprieta’ esclusiva di ciascuno dei due, ed in parte cadenti in comunione.

Su tale fondo patrimoniale la (OMISSIS) spa, il (OMISSIS), ha iscritto una ipoteca a garanzia del pagamento di un suo credito, riconosciuto da decreto ingiuntivo, nei confronti della (OMISSIS), che, per contro, ha citato la Banca per far dichiarare l’inefficacia o l’illegittimita’ della iscrizione di ipoteca, a cagione della intangibilita’ del fondo patrimoniale, se non per i debiti contratti per bisogni della famiglia.

Il debito era stato assunto per garantire l’attivita’ imprenditoriale di una societa’, di cui la (OMISSIS) era socia, con la conseguenza che doveva ritenersi, per tale sua natura, debito estraneo ai bisogni della famiglia.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, e la decisione e’ stata quasi integralmente confermata in appello.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto, intanto, pienamente legittimata l’attrice ad agire da sola, dovendosi escludere un litisconsorzio necessario con il coniuge, ed hanno poi ritenuto non sufficiente la prova della estraneita’ del debito ai bisogni della famiglia, prova gravante sulla ricorrente.

La (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione con cinque motivi, cui resiste con controricorso la banca.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia vizio di violazione dell’articoli 101 c.p.c. e articoli 168 e 180 c.c..

La ricorrente ritiene che sia stato violato il litisconsorzio necessario con il coniuge, quale partecipe del fondo patrimoniale, per due ragioni: intanto, per via del fatto che l’aggressione di alcuni beni di quest’ultimo incide sullo scopo del fondo, interessando anche l’altro compartecipe.

In secondo luogo, in quanto l’articolo 180 c.c. applicabile al caso di specie, prevede che, in caso di atti di straordinaria amministrazione, l’azione a difesa della comunione debba essere congiunta, e qui invece e’ stata singola.

Il motivo e’ infondato.

In sostanza, la necessita’ del litisconsorzio deriverebbe, a parere della ricorrente, sia dalla circostanza che la pronuncia sulla legittimita’ della ipoteca incide sullo scopo del fondo, sottraendogli alcuni beni, sia pure nella titolarita’ esclusiva del coniuge debitore; sia dalla circostanza che si tratta di un rapporto plurisoggettivo, quello insito nel fondo patrimoniale, che impone la legittimazione ad agire (e dunque a contraddire) congiunta e non separata dei coniugi.

Quanto al primo argomento, l’eventualita’ che, dal punto di vista pratico, l’iscrizione della ipoteca possa incidere sullo scopo del fondo, sottraendo alcuni beni, non significa si tratti di un rapporto plurisoggettivo, ossia non importa che la decisione non puo’ essere pronunciata se non nei confronti anche dell’altro coniuge.

Semmai fonda un interesse di quest’ultimo alla partecipazione al processo, ma non la impone.

E cio’ a differenza di quanto accade in caso di azione revocatoria del fondo patrimoniale, dove gli effetti della sentenza riguardano tutti i titolari del fondo, perche’ la decisione investe la sua stessa costituzione.(Confr. Cass. Civ. n. 19330/2017).

E, del resto, una conferma di questa soluzione viene proprio dalla giurisprudenza che esclude il litisconsorzio necessario in caso di comunione legale dei beni, attribuendo legittimazione disgiunta a ciascuno di essi ad agire in giudizio per la tutela della proprieta’ o di altro diritto reale rientrante nella comunione medesima (Cass. 4856/2009).

Nel caso presente v’e’ bisogno di meno. La decisione di appello ha correttamente rilevato che l’ipoteca e’ stata iscritta o sui beni di proprieta’ esclusiva della (OMISSIS), o sulla quota di sua parte di quelli comuni, cosi che l’effetto della decisione riguarda solo quei beni, e la decisione che li riguarda puo’ essere pronunciata anche senza la partecipazione dell’altro coniuge, che potra’ avere interesse autonomo ad opporsi, senza essere litisconsorte necessario.

2.- Il secondo motivo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente.

Con entrambi si fa valere violazione dell’articolo 2697 c.c. nella misura in cui la corte ha fatto gravare sulla ricorrente l’onere di dimostrare l’estraneita’ del debito ai bisogni della famiglia, e nella misura in cui non ha ritenuto comunque provato, ossia emergente dagli atti, una tale estraneita’.

Anche questo motivo e’ infondato.

Invero, grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilita’ al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessita’ familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass. 20998/2018; Cass. 1652/2016).

Sul terzo motivo, invece, la censura non coglie la ratio della decisione impugnata, che non e’ nel senso di presumere dalla natura imprenditoriale della fonte di reddito l’inerenza di quest’ultimo ai bisogni della famiglia, ma e’ nel fatto che la ricorrente non avrebbe allegato affatto l’attivita’ da cui e’ scaturito il debito (pagina 10).

Ad ogni modo, anche un debito sorto per l’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale puo’ ritenersi contratto per soddisfare bisogni della famiglia, fermo restando che la finalita’ per cui e’ costituito non puo’ dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attivita’ professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacita’ lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 3738/2015; Cass. 23876/215).

3.- Con i motivi quarto e quinto, la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 24 Cost. e chiede in subordine (quinto motivo) sollevarsi questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 183 e 135 c.p.c..

In sostanza, il ragionamento e’ il seguente. Quando la ricorrente ha iniziato la sua azione a contestazione della ipoteca iscritta sul fondo patrimoniale, la giurisprudenza aveva un orientamento diverso in tema di onere della prova circa l’inerenza del debito ai bisogni familiari.

Solo dopo che erano scaduti i termini di cui all’articolo 183 c.p.c., l’orientamento e’ mutato in senso sfavorevole alla ricorrente, che, essendo maturate ormai le preclusioni, nulla poteva piu’ fare in sua difesa.

Conseguentemente, o si ritiene, a dire della ricorrente, che la corte di appello ha illegittimamente rifiutato l’overruling prospective, ossia rifiutato di applicare il vecchio orientamento, riservando l’applicazione di quello nuovo solo per il futuro, oppure si deve sollevare questione di legittimita’ costituzionale delle norme sulle preclusioni, in quanto non consentono, una volta maturate, di difendersi dai nuovi orientamenti di giurisprudenza, e cosi violano il diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost..

Il quarto motivo e’ infondato, in una maniera tale da rendere irrilevante la questione di legittimita’ posta dal quinto motivo.

Ed infatti, non v’e’ stato a ben vedere alcun mutamento della giurisprudenza di legittimita’ circa l’onere della prova.

La citazione in giudizio e’ del 2010, e gia’ da prima l’orientamento poneva l’onere della prova a carico del debitore (“L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale e’ consentita, a norma dell’articolo 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicche’, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneita’ del credito ai bisogni della famiglia, sia perche’ i fatti negativi (nella specie l’ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perche’ esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni”) (Cass. 5684/2006; Cass. 12730/2007).

Di conseguenza, non v’e’ stato alcun mutamento successivo al maturare delle preclusioni, si da rendere queste ultime un ostacolo al diritto di difesa in caso di mutamenti giurisprudenziali.

L’infondatezza del quarto motivo, nei termini suddetti, rende, a tacere di ogni altra ragione, del tutto irrilevante la questione di legittimita’ costituzionale.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese eseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7000,00 mila Euro, oltre 200,00 Euro per spese generali.

Dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.