la cessione dei contratti di lavoro, nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex articolo 2112 c.c. e, nella concreta fattispecie, essa si era gia’ verificata nel novembre 2012, sicche’ non vi era alcuna necessita’, ne’ onere per i lavoratori, di far valere formalmente nei confronti della cessionaria l’avvenuta prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro con quest’ultima (che aveva acquisito contrattualmente l’azienda della cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione gia’ avvenuta ope legis.

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Contratto di Affitto di azienda

Corte di Cassazione|Sezione L|Civile|Sentenza|30 maggio 2019| n. 14791

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20299-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, (poi (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 562/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il’rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 562/2017, pubblicata il 26 giugno 2017, la Corte di appello di Palermo, in riforma delle sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.c.p.a., societa’ che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell’azienda di (OMISSIS) S.p.A. e alle cui dipendenze i ricorrenti avevano chiesto ex articolo 111 c.p.c. di essere riassunti, previo accertamento della illegittimita’ dei contratti di lavoro a progetto, in forza dei quali avevano prestato la loro opera a favore della cedente.

2. La Corte, rilevato che l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) era stata formulata nel giugno 2014 mentre il trasferimento di azienda era intervenuto nel novembre 2012, osservava come i lavoratori fossero incorsi nella decadenza stabilita dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) norma che la Corte, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, considerava applicabile non soltanto all’ipotesi in cui il lavoratore voglia contestare l’intervenuta cessione del proprio rapporto al fine di rimanere alle dipendenze del cedente ma anche all’ipotesi in cui come nel caso dedotto in giudizio – egli contesti la mancata cessione e agisca per fare constatare che il proprio rapporto e’ proseguito ex lege con il cessionario.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con dieci motivi, assistiti da memoria, cui la (OMISSIS) s.c.p.a. ha resistito con controricorso, anch’esso assistito da memoria.

4. L’I.N.P.S. ha depositato controricorso, mentre la (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, gia’ contumace in grado di appello, e’ rimasta intimata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e articolo 111 c.p.c. per avere la Corte di appello accolto l’eccezione di decadenza senza considerare che i ricorrenti, originariamente assoggettati alla diversa fattispecie di cui alla lettera d), avevano ritualmente impugnato i contratti nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. e che la (OMISSIS) non doveva considerarsi estranea all’originario giudizio ma, in quanto succeduta a titolo particolare alla cedente, era da ritenersi destinataria delle domande gia’ formulate nei confronti di quest’ultima.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ex articolo 360 c.p.c., n. 4 la nullita’ della sentenza o del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c., L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e articolo 2969 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la fattispecie di decadenza, di cui alla norma indicata, nonostante che la (OMISSIS) avesse formulato la diversa eccezione di decadenza dei ricorrenti dal diritto di far valere la sussistenza di un trasferimento di azienda.

3. Con il terzo, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c., L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 61 e articolo 14 disp. gen. per avere la Corte di appello applicato l’indicata fattispecie di decadenza a contratti stipulati ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 61 ss. e non piu’ in corso di esecuzione al momento del trasferimento di azienda.

4. Con il quarto, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), articoli 12 e 14 disp gen., nonche’ della Direttiva 2001/23 CE, per avere la Corte di appello ritenuto che la indicata fattispecie di decadenza trovi applicazione sia nell’ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione di azienda e la cessione del proprio contratto, sia nell’ipotesi in cui intenda rivendicare l’effetto dell’articolo 2112 c.c. e cioe’ la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario; con richiesta in via graduata di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del Trattato FUE e/o di rimessione della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 32 per contrasto con l’articolo 11 Cost. e articolo 117 Cost., comma 1.

5. Con il quinto, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 69 e articolo 2935 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 69 cit. non abbia natura costitutiva e che la fattispecie decadenziale decorra nei confronti del cessionario prima di una sentenza che previamente costituisca il rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente.

6. Con il sesto, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) nonche’ degli articoli 2697, 2727, 2729 e 2193 c.c. e Legge Regionale Sicilia n. 11 del 2010, articolo 20 per avere la Corte ritenuto che i ricorrenti fossero stati a conoscenza del trasferimento di azienda e per avere ritenuto che la decadenza prevista dall’articolo 32 cit. decorra dalla data di quest’ultimo, anche nel caso del lavoratore il cui contratto non sia stato ceduto; con rimessione, in via graduata, della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 32 per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost..

7. Con il settimo, viene dedotta dai ricorrenti la nullita’ della sentenza o del procedimento in relazione agli articoli 112 e 354 c.p.c., L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera d) e articolo 2969 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto applicabile in via residuale la fattispecie decadenziale, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera d), pur in assenza di un’eccezione formulata dalla parte ovvero per averla accolta nonostante fosse stata formulata per la prima volta in appello.

8. Con l’ottavo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera d) per avere la Corte di appello ritenuto applicabile in via residuale la fattispecie di decadenza, di cui alla norma indicata, all’ipotesi in cui, in presenza di un trasferimento di azienda, il lavoratore intenda rivendicare l’effetto dell’articolo 2112 c.c. e cioe’ la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario.

9. Con il nono, viene dedotto il vizio di cui all’articolo 360, n. 4 con riferimento all’articolo 112 c.p.c. e Legge Regionale Sicilia n. 11 del 2010, articolo 20, comma 6, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul trasferimento del rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze di (OMISSIS) ai sensi della indicata norma regionale.

10. Con il decimo, viene infine dedotta la violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale Sicilia n. 11 del 2010, articolo 20, comma 6, della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e dell’articolo 14 disp gen. per non avere la Corte di appello riconosciuto il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze di (OMISSIS) in base alla suddetta norma regionale.

11. Cio’ posto, si rileva che e’ fondato il quarto motivo di ricorso e che il suo accoglimento determina l’assorbimento di tutti gli altri.

12. La L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 6 (come modificato dal medesimo articolo 32, comma 1) si applicano anche: (…) “c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento”.

13. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la decadenza, di cui al citato articolo 32, comma 4, lettera c), considerando estensibile la decadenza prevista per il caso in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c. anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento di azienda ed il lavoratore intenda far accertare l’intervenuta cessione di detto contratto, in conformita’ all’esigenza di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.

14. La Corte territoriale ha, in particolare, osservato che il (OMISSIS) e gli altri appellati, dopo il trasferimento di azienda, intervenuto per loro stessa ammissione nel novembre 2012, avevano atteso il novembre 2014 prima di formulare (con la chiamata in causa della (OMISSIS)) domanda di accertamento del medesimo e di sussistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria e che, quindi, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di sessanta giorni (decorrente – come precisato dalla norma – dalla data del trasferimento), entro il quale i lavoratori avrebbero dovuto manifestare alla (OMISSIS) la volonta’ di far valere nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., l’avvenuta cessione dei contratti di lavoro.

15. La tesi seguita dalla sentenza impugnata e’ da ritenersi erronea.

16. Ed invero, la cessione dei contratti di lavoro, nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex articolo 2112 c.c. e, nella concreta fattispecie, essa si era gia’ verificata nel novembre 2012, sicche’ non vi era alcuna necessita’, ne’ onere per i lavoratori, di far valere formalmente nei confronti della cessionaria l’avvenuta prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro con quest’ultima (che aveva acquisito contrattualmente l’azienda della cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione gia’ avvenuta ope legis.

17. E’, pertanto, evidente che solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex articolo 2112 c.c., deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all’articolo 32, comma 4, lettera c), mentre, nel caso di specie, i lavoratori hanno dedotto la intervenuta realizzazione della fattispecie traslativa al fine di far accertare il loro passaggio alle dipendenze della cessionaria (OMISSIS).

18. Del resto, l’articolo 32, comma 4, lettera c) prevede l’applicabilita’ anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento, di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 6 (novellato) e dunque, per quanto ora interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex articolo 2112 c.c.: cioe’, in sostanza, quando venga impugnata la detta cessione e non certamente nel caso in cui la si persegua.

19. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si e’ attenuta a tale principio, decidendo la controversia sulla base di una insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonche’ per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.