In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito e’ tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti.
Ove ricorrano i presupposti per ricorrere alle presunzioni, il giudice, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto deve rendere apprezzabile i passaggi logici posti a base del proprio convincimento: al riguardo, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessita’ causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalita’, cioe’ che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilita’, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 maggio 2019| n. 14762
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21532/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) tutti in proprio e quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e quale erede di (OMISSIS) ed anche, sia in proprio sia quale erede, nella qualita’ di legale rappresentante della figlia minore (OMISSIS) in qualita’ di eredi di elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1062/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RITENUTO IN FATTO
che:
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri con la quale era stata accolta solo parzialmente la domanda da loro avanzata per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto (OMISSIS), causato dall’investimento da parte dell’autovettura condotta da (OMISSIS) ed assicurata presso l’ (OMISSIS) Spa.
2. Per cio’ che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva confermato la decisione con la quale era stata accertata la sussistenza del concorso di colpa (nella misura del 30%) della vittima del sinistro – fondata sulla circostanza che, al momento dell’investimento, egli stava camminando sulla strada nello stesso senso di marcia del veicolo, in violazione dell’articolo 190 C.d.S. – ed era stata respinta la domanda relativa al danno patrimoniale subito dai congiunti, tutti con lui conviventi, in relazione alla riduzione reddituale, costituita dalla differenza fra lo stipendio percepito dal (OMISSIS) e la pensione di reversibilita’ loro corrisposta a causa del suo decesso.
3. Hanno resistito entrambi gli intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Con il primo motivo, i ricorrenti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducono l’omesso esame di atti e circostanze decisive oggetto di discussione fra le parti e costituite dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio del GIP espletata nel processo penale, dalla riformulazione del capo di imputazione da parte del P.M. nonche’ dalla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del (OMISSIS) e dalla errata iscrizione “al (OMISSIS) di inosservanza al codice della strada, in contrasto con le risultanze peritali”.
2. Con il secondo motivo, si deduce ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2054 c.c., non essendo emersa, dagli atti, alcuna prova concreta della condotta negligente della vittima.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducono la violazione dell’articolo 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare su domande ed eccezioni mosse nell’atto d’appello.
4. Con il quarto motivo, infine, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentano la violazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 924, degli articoli 1226 e 2967 c.c., per non aver determinato il danno patrimoniale da loro subito, in qualita’ di congiunti conviventi, sulla base del confronto fra il reddito percepito al momento della sua morte e quello loro erogato con la pensione di reversibilita’; si dolgono, in particolare, del fatto che la Corte aveva ritenuto che la domanda non fosse provata, pur in presenza di puntuale documentazione prodotta (richiamano i doc. n. 14 e 15).
5. I primi tre motivi sono inammissibili.
Infatti, a fronte della rubrica sopra riportata, le censure proposte sono descritte attraverso una prospettazione complessiva che mescola e confonde, senza alcuno specifico collegamento, le ragioni poste a sostegno di ciascuna violazione dedotta, con una tecnica redazionale ed argomentativa contrastante con il principio di specificita’ delle censure e della critica vincolata al quale e’ informato il giudizio di legittimita’.
5.1. Questa Corte ha affermato, sul punto, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di piu’ profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilita’ quando non e’ possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse” (cfr. Cass. 26790/2018 ed in termini Cass. SU 9100/2015).
5.2. Nel caso in esame, le argomentazioni confusamente sviluppate in relazione ai primi tre motivi non consentono di ricondurre le critiche proposte all’uno o all’altro vizio denunciato, rimettendo illegittimamente al Collegio la scelta delle argomentazioni “piu’ calzanti” per ciascun censura rubricata: in tal modo risulta tradita la natura vincolata del giudizio di Cassazione e si configura la violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4.
6. Il quarto motivo, invece, e’ fondato.
6.1. La censura investe la violazione delle norme preposte a regolare l’onere della prova (articolo 2697 c.c.), la valutazione equitativa del danno (articolo 1226 c.c.) ed, in premessa, il Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 924, (Codice dell’Ordinamento Militare) che prevede che i militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60 anno di eta’ e vengono collocati in congedo.
6.2. I ricorrenti assumono che la Corte territoriale – nel confermare la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avente per oggetto il danno patrimoniale da loro subito per la contrazione del reddito di cui fruivano attraverso lo stipendio del congiunto – aveva omesso di valutare le prove raccolte, avendo affermato che “il decremento patrimoniale subito dalla famiglia era rimasto indimostrato e non provato” nonostante che fosse stata tempestivamente versata in atti (e puntualmente richiamata nella censura proposta) la documentazione attestante il reddito percepito dal defunto nell’anno in cui era verificato il mortale incidente (2004) ed in quelli immediatamente precedenti (doc. 14 richiamato nel ricorso), ed, in termini comparativi, fosse stato altresi’ prodotto il documento attestante il reddito derivante dalla pensione di reversibilita’ percepita dalla (OMISSIS) (doc. 15).
6.3. La censura viene altresi’ prospettata in relazione alla complessiva conferma della statuizione del primo giudice, comprensiva anche dell’affermazione che non era stata data adeguata dimostrazione della intenzione del (OMISSIS) – che aveva 57 anni di eta’ al momento del decesso – di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite anagrafico per il congedo: cio’ nonostante che il carattere di stabilita’ dell’attivita’ svolta consentisse di ricorrere alla prova presuntiva, al fine di individuare il tempo in relazione al quale riproporzionare le pretese differenze reddituali.
7. Tanto premesso si osserva quanto segue.
I ricorrenti, pur richiamando il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sviluppano un esplicito percorso argomentativo volto a criticare l’assenza di idonea e congrua motivazione sia sulle prove documentali tempestivamente allegate, sia sulla presunzione teste’ richiamata, evincibile dalle norme di legge vigenti (Decreto Legislativo n. 66 del 2010).
7.1. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (cfr., ex multis, Cass. SU 17931/2003; Cass. 24553/2016; Cass. 10862/2018).
7.2. Pertanto, riqualificato il motivo con riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 4, esso deve essere accolto.
7.3. La documentazione richiamata, infatti, risulta oggetto di specifica contestazione (cfr. pag. 16 del ricorso, docc. 14 e 15 fasc. primo grado, pagg. 14 e 15 dell’atto d’appello): la Corte, al riguardo, si e’ limitata a condividere assertivamente la complessiva statuizione del primo giudice, rendendo, in tal modo, un motivazione solo apparente con la quale non ha dato conto delle evidenze documentali presenti in atti e del possibile utilizzo delle presunzioni al fine di individuare – in ragione del limite di eta’ di permanenza in servizio dei militari – il periodo al quale riferire la pretesa differenza di reddito per coloro dei ricorrenti che dalla stessa documentazione risultavano a carico della vittima del sinistro.
8. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione alla quarta censura proposta, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, dovra’ riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:
“In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito e’ tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti”.
“Ove ricorrano i presupposti per ricorrere alle presunzioni, il giudice, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto deve rendere apprezzabile i passaggi logici posti a base del proprio convincimento: al riguardo, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessita’ causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalita’, cioe’ che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilita’, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza”.
9. La Corte di rinvio dovra’ decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso ed accoglie il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.