nel caso di domanda proposta da un comproprietario per l’abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sullo immobile comune da altro comproprietario e per l’accertamento dell’estensione della proprieta’ condominiale, dell’illegittima occupazione di parte di essa e per il risarcimento del danno, non sussiste la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, trattandosi di azione volta alla tutela della proprieta’ comune, cui e’ legittimato ogni comproprietario senza necessita’ dell’intervento in giudizio degli altri.

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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|29 maggio 2019| n. 14698

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8769-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6966/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 21/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO

che:

– (OMISSIS) e (OMISSIS) chiamavano in giudizio davanti al Tribunale di Tivoli (OMISSIS);

-deducevano di essere proprietari di un fondo in Montelibretti, sul quale avevano realizzato una costruzione;

– precisavano che il fondo era stato da essi acquistato con atto del 22 luglio 1983 da (OMISSIS), padre del convenuto (OMISSIS);

– precisavano che il fondo acquistato, secondo indicazione del titolo, confinava con strada interpoderale;

– precisavano ancora che tale destinazione della strada fu impressa dall’originario proprietario dell’intera area, dante causa degli attori, del convenuto e di altri soggetti proprietari di lotti confinanti con la medesima strada;

– precisavano ancora che nei rispettivi atti notarili si indicava che i fondi acquistati confinavano tutti per un lato con la strada interpoderale;

– lamentavano che il convenuto aveva occupato il tratto di strada adiacente il fondo degli attori con materiai vari e con un manufatto con tettoia in lamiera;

– precisavano che il manufatto, posto a minima distanza dal loro fondo, costituiva un deposito pericoloso pregiudizievole per il decoro e la sicurezza della proprieta’ degli attori, risolvendosi in un atto emulativo;

– chiedevano pertanto la eliminazione di tale manufatto;

– il convenuto si costituiva e eccepiva di essere proprietario esclusivo dell’area interessata dalla modifica;

-la causa era istruita con la nomina di un consulente tecnico;

– il tribunale riconosceva che l’area su cui sorgeva il manufatto era di proprieta’ esclusiva del convenuto;

-nondimeno qualificava il manufatto quale costruzione, ne riscontrava il carattere emulativo e ne ordinava la demolizione;

– la Corte d’appello di Roma, adita da (OMISSIS), dichiarava la nullita’ della sentenza di primo grado per difetto di integrita’ del contraddittorio;

– in proposito essa rilevava che il convenuto, costituitosi con un nuovo difensore all’udienza collegiale di precisazione delle conclusioni, aveva prodotto un documento da cui risultava che manufatto, oggetto della domanda di demolizione, apparteneva in comunione per quote uguali anche ai fratelli di lui;

– rimetteva quindi la causa al primo giudice con la condanna degli appellati, attori originari, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;

– per la cassazione della sentenza i (OMISSIS) hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi;

– (OMISSIS) ha resistito con controricorso;

– i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che:

– il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articolo 112 e 113 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– il secondo motivo denuncia omessa pronuncia sulla eccezione con cui fu dedotta la tardivita’ della produzione documentale operata in grado d’appello, nonche’ il difetto di corrispondenza dei documenti prodotti in fotocopia agli originali;

-il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 102 c.p.c.;

– non sussiste litisconsorzio necessario nelle azioni promosse dal comproprietario contro altro comproprietario per la tutela della cosa comune;

– i ricorrenti, vittoriosi in primo grado, avevano riproposto in appello la domanda intesa a rivendicare la natura di strada interpoderale comune dell’area sulla quale il convenuto aveva edificato il fabbricato;

– il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 347 c.p.c., per avere la corte definito la causa grado, dal quale avrebbe tratto della causa;

-il quinto motivo denuncia c.p.c.;

– il convenuto, in primo senza acquisire il fascicolo di primo elementi decisivi su punti essenziali violazione degli articoli 167, 88 e 92 grado, aveva eccepito di essere proprietario esclusivo del terreno in oggetto, per poi eccepire solo in grado d’appello, sulla base di documenti nuovi, la proprieta’ comune;

– in questo modo il (OMISSIS) ha posto in essere una condotta non improntata a buona fede, lealta’ e probita’;

– il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c.:

– la sentenza di primo grado era passata in giudicato nella parte in cui aveva condannato (OMISSIS) alla rimozione del manufatto, per avere qualificato come emulativa la condotta del convenuto;

– l’emulazione esclude ogni ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto tende a punire solo l’autore del fatto;

-la relativa statuizione non aveva costituito oggetto di censura in appello;

– si impone in via prioritaria l’esame del terzo motivo, che e’ fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi;

– ciascun comproprietario e’ legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessita’ di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 4354/1990);

– l’esigenza del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri partecipanti non ricorre non ricorre neanche quando l’uso della cosa comune venga dibattuto tra singoli condomini (Cass. n. 5122/1990);

– conseguentemente “nel caso di domanda proposta da un comproprietario per l’abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sullo immobile comune da altro comproprietario e per l’accertamento dell’estensione della proprieta’ condominiale, dell’illegittima occupazione di parte di essa e per il risarcimento del danno, non sussiste la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, trattandosi di azione volta alla tutela della proprieta’ comune, cui e’ legittimato ogni comproprietario senza necessita’ dell’intervento in giudizio degli altri” (Cass. n. 5000/1993);

– e’ stato inoltre chiarito che “qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprieta’ esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalita’ di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprieta’ degli altri soggetti” (Cass., S.U., n. 25454/2013; n. 4624/2013);

– la vicende della lite riproducono esattamente lo schema che emerge dai principi sopra indicati;

– gli attori hanno agito a tutela del loro diritto su una strada interpoderale denunciando un abuso perpetrato da altro comproprietario;

– il convenuto costituendosi ha negato la proprieta’ comune, assumendo di essere il solo proprietario dell’area in questione, senza proporre domanda riconvenzionale;

– non sussisteva quindi alcuna ragione che giustificasse l’integrazione del contraddittorio;

– ne’ la relativa esigenza poteva ritenersi sorta ex post in grado d’appello in relazione al fatto che il convenuto avesse modificato la originaria eccezione di proprieta’ esclusiva in eccezione di comproprieta’ con terzi;

-invero la relativa deduzione ha lasciato immutati i termini della lite, discutendosi pur sempre, nella prospettiva della domanda, della tutela di strada vicinale comune contro abuso commesso da uno dei proprietari;

– occorre poi ricordare che la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio deve essere valutata ex ante in relazione alle domande proposte dalle parti e non ex post in base all’esito della lite (Cass. n. 7861/1994);

– la sentenza e’ pertanto cassata in relazione al terzo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma affinche’ esamini nel merito l’impugnazione e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.