costituisce aggravamento della servitu’ di veduta, non consentito dall’articolo 1067 c.c., l’ampliamento di aperture esistenti, in guisa da rendere piu’ agevole l’inspicere e il prospicere in alienum, con corrispondente maggiore aggravio per il fondo servente.
Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|23 maggio 2019| n. 14141
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4873 – 2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS) e dall’avvocato (OMISSIS); elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2808 del 12.12.2017 della corte d’appello di Firenze;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al tribunale di Pistoia (OMISSIS) ed (OMISSIS).
Premetteva che sul cortile di sua proprieta’, in (OMISSIS), prospettavano le finestre della confinante abitazione dei convenuti, titolari sulla sua corte di servitu’ di veduta.
Indi esponeva che i convenuti, a seguito di lavori edili, avevano modificato verso l’esterno la modalita’ di apertura delle finestre, in precedenza a scorrimento laterale su basi fissate alla parete; che ne era derivato l’aggravamento della servitu’ di veduta a carico del suo cortile.
Chiedeva che l’adito giudice, acclarato il dedotto aggravio della servitu’, condannasse in solido i convenuti al ripristino dello status quo ante.
Si costituivano i convenuti.
Instavano, tra l’altro, per il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 134/2017 il tribunale di Pistoia accoglieva in toto la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Proponevano appello (OMISSIS) ed (OMISSIS).
Resisteva (OMISSIS).
Con sentenza n. 2808 del 12.12.2017 la corte d’appello di Firenze rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado.
Evidenziava la corte che l’immissione degli sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino e’ legittima unicamente qualora il vicino non abbia interesse alcuno ad escludere l’immissione.
Evidenziava quindi che nella fattispecie la pretesa azionata dall’originario attore non aveva natura emulativa; che difatti l’apertura “a compasso” delle persiane delle finestre pregiudicava l’interesse dell’appellato “a provvedere nel modo piu’ comodo possibile alla manutenzione ordinaria e straordinaria (…) di un’ipotetica sopraedificazione” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 4).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS); ne hanno chiesto merce’ un unico motivo la cassazione.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 907 e 1067 c.c..
Deducono che la corte di merito non ha tenuto conto che l’apertura “a compasso” delle persiane e’ “tale da non modificare, se non in senso estetico, la inspectio e/o la prospectio sul fondo servente rispetto alla servitu’ gia’ in precedenza vantata” (cosi’ ricorso, pagg. 6 – 7); che essi ricorrenti “possono e potranno affacciarsi esattamente come prima da quella finestra, ne’ piu’ ne’ meno, (giacche’) il varco e’ rimasto il medesimo nelle sue dimensioni di veduta” (cosi’ ricorso, pagg. 7 – 8).
Il ricorso e’ inammissibile.
Si premette che il motivo di ricorso si qualifica in rapporto alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Occorre tener conto, da un lato, che con l’esperito mezzo di impugnazione i ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto” cui la corte di Firenze ha atteso (“nessun pregiudizio concreto e’ invero derivato al proprietario del fondo servente dalle trasformazioni apportate dal proprietario del fondo dominante”: cosi’ ricorso, pag. 6; “l’originario rapporto tra i due fondi non e’ stato alterato”: cosi’ memoria, pag. 3).
Occorre tener conto, dall’altro, che e’ propriamente la previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
Del resto i ricorrenti lamentano espressamente “un vizio di motivazione” (cfr. memoria, pag. 2) e questa Corte da tempo spiega che costituisce indagine di fatto non censurabile in sede di legittimita’, se adeguatamente e correttamente motivata, lo stabilire se in concreto vi sia stato un aggravamento della servitu’ (cfr. Cass. 11.1.1968, n. 63).
Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, che il giudizio di appello ha avuto inizio nell’anno 2017.
In secondo luogo, che la statuizione di seconde cure ha in toto confermato la statuizione di prime cure.
In terzo luogo – conseguentemente – che si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012).
Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, , il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
In ogni caso nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” suscettibili di acquisir valenza alla stregua della pronuncia delle sezioni unite n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, puo’ scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.
Si badi che, per un verso, nel segno della pronuncia delle sezioni unite teste’ citata per nulla rileva il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; per altro verso, che la corte distrettuale ha di sicuro disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa.
D’altronde questa Corte spiega che costituisce aggravamento della servitu’ di veduta, non consentito dall’articolo 1067 c.c., l’ampliamento di aperture esistenti, in guisa da rendere piu’ agevole l’inspicere e il prospicere in alienum, con corrispondente maggiore aggravio per il fondo servente (cfr. Cass. 22.5.1981, n. 3370).
Ed evidentemente vi e’ margine che’ tanto fosse – correttamente – ravvisato nel caso di specie in dipendenza della modificazione delle modalita’ di apertura delle persiane.
I ricorrenti, giacche’ soccombenti, vanno in solido condannati a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.