se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione o far constare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alla propria obbligazione verso il fornitore e non gli e’ consentito di opporre al concedente che la consegna non e’ stata completa oppure non e’ avvenuta ne’ puo’ legittimamente pretendere di sospendere il pagamento dei canoni.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|23 maggio 2019| n. 13953
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29575-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale, (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) e dal Prof. Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo Studio di quest’ultimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1855/2017 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 04/05/2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS), con cui, in data 12/03/2010, aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un’imbarcazione venduta dalla societa’ (OMISSIS) S.p.A. e realizzata da (OMISSIS), lamentando di averle corrisposto Euro 112.217,30, senza ricevere il bene, e chiedendo che fosse accertata la nullita’ del contratto per impossibilita’ dell’oggetto e, in subordine, la sua risoluzione per inadempimento della societa’ concedente.
(OMISSIS) eccepiva che l’utilizzatore aveva firmato un verbale di
avvenuta consegna del natante ed esponeva di avergli intimato la risoluzione del contratto per inadempimento; chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di (OMISSIS) al pagamento di Euro 296.445,41 a titolo di penale per risoluzione anticipata del contratto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1938/2014, rigettava la domanda dell’attore e lo condannava al pagamento della penale, richiesta, in via riconvenzionale, dalla societa’ convenuta.
La decisione veniva impugnata dall’attuale ricorrente, dinanzi alla Corte d’appello di Milano, deducendo l’errore del giudice di prime cure che, pur avendo accertato la mancata consegna del natante, il fallimento della societa’ fornitrice e il suo definitivo inadempimento, aveva ritenuto valido ed efficace il contratto, anziche’ determinarne la risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta, ai sensi dell’articolo 1463 c.c.; in aggiunta, lamentava l’inadempimento di (OMISSIS) che aveva pagato alla (OMISSIS) l’intero costo del natante, senza che esso fosse stato consegnato, ed infine chiedeva la disapplicazione della clausola penale o la sua riduzione perche’ manifestamente eccessiva.
La Corte adita, con sentenza, n. 1855/2017, pubblicata il 4/5/2017, respingeva l’appello e condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite.
La Corte territoriale rilevava che:
a) l’appellante in primo grado aveva chiesto la nullita’ del contratto per inesistenza dell’oggetto, ma che non aveva riproposto in sede di appello tale domanda, determinando il passaggio in giudicato della relativa statuizione;
b) la domanda di risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta formulata in appello era incorsa nel divieto di cui all’articolo 345 c.p.c.;
c) l’avvenuta sottoscrizione senza riserve del verbale di consegna obbligava la societa’ concedente a corrispondere l’intero corrispettivo alla (OMISSIS);
d) la domanda di disapplicazione della penale doveva essere respinta, perche’ la relativa pattuizione era stata il frutto dell’autonomia dei contraenti e la domanda di riduzione non poteva essere accolta, perche’ non era stato provato che (OMISSIS) avesse chiesto un quid pluris rispetto a cio’ che aveva diritto di conseguire a seguito della regolare esecuzione del contratto e perche’ l’articolo 9 delle condizioni generali di contratto aveva trasferito all’utilizzatore il diritto di agire direttamente nei confronti del fornitore.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli articoli 112 e 99 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ragione del fatto che: a) la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande che egli aveva proposto sin dal primo grado, in particolare sulla domanda di nullita’ del contratto, ai sensi degli articoli 1418 e 1346 c.c.; b) gli effetti sostanziali richiesti in grado di appello erano gli stessi formulati in primo grado, percio’ non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’articolo 345 c.p.c..
1.1.) Il motivo e’ inammissibile.
A fronte dell’affermazione della Corte territoriale, secondo cui non e’ stata riproposta in appello la domanda di nullita’ del contratto per impossibilita’ dell’oggetto, il ricorrente ha omesso di riprodurre in ricorso il motivo di appello sul punto. Si e’, infatti, limitato ad una generica riproduzione delle proprie conclusioni da cui si evince che aveva chiesto in appello la risoluzione del contratto di leasing per impossibilita’ sopravvenuta ovvero la sua inefficacia per motivi meglio precisati in narrativa: domanda ritenuta nuova dalla Corte territoriale e quindi inammissibile.
Pur essendo, in questo caso, la Corte di Cassazione giudice del fatto, si deve rilevare che il richiesto esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presupponeva comunque l’ammissibilita’ del motivo di censura, onde il ricorrente non era dispensato dall’onere di specificare il motivo di gravame sottoposto al giudice di appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare il contenuto della richiesta.
2) Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per omessa o apparente motivazione (articolo 132 c.p.c., comma 1) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. A suo avviso la sentenza non avrebbe dato conto dei fatti sottesi al suo esame, limitandosi a proporre un copia-incolla delle conclusioni rassegnate dalle parti, senza riassumere le questioni controverse, ne’ i motivi di decisione del giudice di primo grado ne’ le doglianze dell’appellante.
2.1.) Il motivo e’ inammissibile.
Il vizio denunciato non ricorre per il solo fatto che il giudice dell’impugnazione si sia limitato a motivare per relationem le proprie statuizioni, soprattutto allorche’ il ricorrente si limiti a riproporre questioni di fatto gia’ adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice oppure sottoponga alla cognizione del giudice questioni superflue od inconsistenti, giacche’ l’ambito e l’estensione della motivazione del giudice risultano correlati alla qualita’ ed alla consistenza delle censure rivoltegli dall’appellante.
Il giudice a quo aveva, non a caso, dato atto della sovrabbondanza, e quindi della inutilita’, nella loro gran parte, degli scritti difensivi tutti delle parti (p. 3 della sentenza); tuttavia, non e’ affatto incorso nel vizio di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4, che si configura solo quando la motivazione manchi del tutto, come parte della sentenza, perche’ alla premessa dell’oggetto del decidere segua l’enunciazione della decisione senza alcun supporto argomentativo, ovvero quando formalmente vi sia come parte della sentenza, ma sia sostenuta da un percorso argomentativo talmente contraddittorio e incongruente da impedire di riconoscere il fondamento giustificativo del decisum.
Al contrario, con una motivazione intellegibile, sufficiente e logica il giudice a quo si e’ puntualmente pronunciato su tutte le questioni controverse: la mancata riproposizione della domanda di nullita’ del contratto, la novita’ della richiesta di dichiarare la risoluzione del contratto ex articolo 1463 c.c., la infondatezza delle domande di risoluzione per inadempimento della concedente e di disapplicazione e/o riduzione della clausola penale.
3) Con il terzo motivo il ricorrente attribuisce alla Corte territoriale un error in procedendo, in applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere deciso la controversia applicando principi generali in materia di leasing senza alcun riferimento alla vicenda concreta.
4) Con il quarto motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e degli articoli 1175 e 1375 c.c., per non avere il giudicante posto, alla base della propria decisione, le prove dedotte dalle parti. In particolare, la circostanza dell’avvenuta sottoscrizione senza riserve del verbale di avvenuta consegna non risultava, a suo avviso, provata ne’ con documenti ne’ altrimenti.
5) Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli articoli 1463 c.c. e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la domanda di risoluzione del contratto comporta l’esistenza di un atto valido, di cui mira ad eliminare gli effetti, ma, essendo stato accertato che il verbale di consegna non era datato, gli effetti del contratto non erano decorsi e quindi l’articolo 1463 c.c, non poteva trovare applicazione.
6) I motivi numeri tre, quattro e cinque, relativi alla sottoscrizione del verbale di consegna ed ai suoi effetti, esaminati, per questo unitariamente, non meritano accoglimento per una pluralita’ di ragioni.
Si tratta di censure volte ad ottenere la rivalutazione di un fatto gia’ passato attraverso il vaglio di due giudici di merito che, sulla scorta del materiale probatorio offerto, hanno concordemente ritenuto pacifico che l’utilizzatore avesse sottoscritto il verbale di consegna del natante senza riserve.
Utilizzando la denuncia di un error in procedendo per motivazione inesistente, il ricorrente vuole evitare di incorrere nell’inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5 (doppia conforme), come indirettamente emerge da p. 30 del ricorso, e pretende, peraltro, di spostare surrettiziamente il thema decidendum sulla prova che il bene non fosse stato consegnato (motivo numero tre), senza sottrarsi comunque al rilievo di inammissibilita’ delle sue doglianze perche’ esclusivamente funzionali ad un (non piu’ ammissibile) riesame della vicenda.
Va precisato che il solo fatto che il giudice non abbia specificato sulla base di quali risultanze probatorie – se dagli atti di causa, dai documenti o altre evidenze probatorie e/o valutazioni ex articoli 115 e 116 c.p.c. – sia emersa l’assenza di riserve da parte del ricorrente in ordine alla consegna del bene non inficia la validita’ della sentenza, perche’ il giudice non e’ tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni delle parti, bastando che egli indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento: cio’ che il giudice a quo ha fatto, ponendo a base della propria statuizione la ammissione da parte dello stesso ricorrente di avere sottoscritto il verbale di consegna del bene, senza riserve.
Ne’ corrisponde al vero che la Corte territoriale abbia dedotto il fatto per relationem dalla sentenza di primo grado e che questa non avesse mai affermato l’avvenuta sottoscrizione di un verbale di consegna senza riserve.
In verita’, il dato emerge ex actis dai documenti allegati dal ricorrente oltre che dalla sentenza di prime cure che questa Corte, investita dello scrutinio di un error in procedendo, essendo giudice del fatto, ha potuto esaminare direttamente.
Il ricorrente ha riconosciuto, infatti, di avere sottoscritto un verbale di consegna sia pure senza data (doc. n. 6 allegato all’atto di citazione, rinvenuto nel fascicolo del giudizio di primo grado all. E1 al ricorso) ed ha altresi’ riconosciuto l’avvenuta stipulazione del contratto di compravendita (doc. n. 3 allegato al ricorso), nel quale la societa’ fornitrice e l’utilizzatore dichiaravano che la consegna del bene era stata effettuata dalla prima a favore del secondo (articolo 4).
Di qui la corretta applicazione del principio che, se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione o far constare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alla propria obbligazione verso il fornitore e non gli e’ consentito di opporre al concedente che la consegna non e’ stata completa oppure non e’ avvenuta ne’ puo’ legittimamente pretendere di sospendere il pagamento dei canoni (Cass. 23/05/2012, n. 8101).
Risultano del tutto contrastanti con la giurisprudenza consolidata di questa Corte le censure con cui il ricorrente pretende di dimostrare la non corretta ricostruzione dell’operazione negoziale sottesa dal leasing.
E’ vero, infatti, che nella giurisprudenza di legittimita’ piu’ recente e’ prevalsa la tesi che tra il contratto di locazione finanziaria e il contratto di compravendita intercorra un collegamento negoziale in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, ravvisata nell’interesse dell’utilizzatore ad ottenere il godimento della cosa.
Tale collegamento pero’ non produce gli effetti auspicati dal ricorrente, al contrario impone alle parti un dovere di reciproca cooperazione che si traduce per l’utilizzatore nell’obbligo di informare o di avvisare il concedente circa la eventuale mancata consegna dei beni, di rifiutare di sottoscrivere il verbale ove la consegna non sia eseguita, di far constatare la mancata consegna, anche al fine di permettere alla societa’ concedente di evitare il pagamento del prezzo al fornitore.
L’utilizzatore nel caso di specie, non avendo affatto assolto tali obblighi, non era certo nella condizione di invocare il diritto alla sospensione del pagamento dei canoni o di far valere l’impossibilita’ sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1463 c.c..
La giurisprudenza di questa Corte, secondo cui se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell’ammontare convenzionalmente predeterminato, l’eccezione di inadempimento dell’obbligazione di consegna, formulabile ex articolo 1463 c.c., da parte dell’utilizzatore, non e’ preclusa dalla previsione di una clausola che pone a carico di questi il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole (Cass. 29/09/2007, n. 20592), prevede una deroga, operante nel caso di specie, la’ dove l’utilizzatore scelga il fornitore, scelga il bene e accetti la consegna dello stesso (Cass. 23/05/2012, n. 8101).
Non puo’ che concludersi, tenuto conto della funzione che assume la consegna del bene nell’economia dell’operazione negoziale, che la situazione di apparenza creata, con il proprio comportamento, dall’utilizzatore circa l’avvenuta consegna del bene lo vincolava, dunque, alle sue conseguenze. Solo ove egli avesse informato tempestivamente il concedente della mancata consegna dell’imbarcazione il concedente avrebbe dovuto astenersi dal corrispondere al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non avrebbe potuto essere posto a carico dell’utilizzatore (Cass., Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785).
E non avendo mai dimostrato ne’ dedotto che (OMISSIS) fosse consapevole o avesse avuto contezza, prima di adempiere all’obbligo di pagamento del corrispettivo alla (OMISSIS), che la situazione di apparenza ingenerata dal verbale di consegna era falsa, neppure poteva pretendere che essa chiedesse conferma all’utilizzatore se, quantomeno a distanza di poco tempo, l’imbarcazione realmente fosse stata consegnata (Cass. 22/12/2015, n. 25732).
Nessun rilievo assume il fatto che nell’ambito della procedura per sequestro giudiziario (OMISSIS) abbia ammesso di essere a conoscenza della mancata consegna del bene, perche’ appunto e’ incontestato che cio’ risalga al maggio 2010, cioe’ successivamente all’adempimento integrale del suo obbligo nei confronti della fornitrice.
7) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1384 e 1526 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per contrasto della decisione impugnata con i principi giurisprudenziali, secondo cui la penale, nel leasing traslativo, non puo’ costituire il corrispettivo per il mancato guadagno, giacche’, in applicazione dell’articolo 1526 c.c., in caso di inadempimento dell’utilizzatore quest’ultimo, consegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, comprendente la remunerazione per il godimento del bene, il deprezzamento conseguente all’incommerciabilita’ e il logoramento per l’uso, ma non il risarcimento del danno ne’ il mancato guadagno. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato l’articolo 1384 c.c., per avere ritenuto che, essendo stata la penale introdotta per volonta’ delle parti, il giudice non avrebbe potuto ridurla se non la’ dove egli avesse dimostrato che quanto richiestogli da (OMISSIS) rappresentasse un quid pluris rispetto a cio’ che egli avrebbe avuto diritto di conseguire in caso di corretto adempimento del contratto.
7.1.) Il motivo – pur essendo fondato sotto il profilo che clausola penale non e’ equa per il solo fatto di essere stata convenuta, atteso non solo che l’articolo 1384 c.c., consente al giudice di ridurre equamente la prestazione assunta, ove richiesto dalle parti, ma che il giudice puo’ d’ufficio ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cass. 15/06/2018, n. 15753) – e’ inammissibile, perche’ non e’ stata scalfita l’altra ratio decidendi con cui la Corte territoriale ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente, cioe’ la mancata deduzione che con la clausola penale la (OMISSIS) avesse ricevuto un guadagno maggiore di quello che avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.
La censura, pertanto, tende a indurre la Corte di legittimita’ a rivalutare una quaestio facti sulla quale la Corte d’Appello si e’ pronunciata, peraltro, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, la quale esclude che la clausola penale, qui espressa nell’articolo 23 del contratto, comporti vantaggi eccessivi per il concedente nel caso in cui, pur prevedendo congiuntamente la restituzione del bene e il versamento dei canoni non ancora maturati, attribuisca specificamente all’utilizzatore il diritto di imputare alla somma dovuta il valore del bene restituito (Cass. 11/10/2018, n. 25158; Cass. 12/06/2018, n. 15202; Cass. 16/05/2018, n. 11962).
8) Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso.
9) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
10) Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagare il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.