L’indennita’ supplementare prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex articolo 111 L. Fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attivita’ di impresa.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
I presupposti per la dichiarazione di fallimento
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|6 giugno 2019| n. 15416
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20490/2014 r.g. proposto da:
(OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona dei commissari straordinari Prof. Avv. (OMISSIS), Prof. Avv. (OMISSIS) e Prof. Avv. (OMISSIS) per D.P.C.M. 3 agosto 2011, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 17 luglio 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
CHE:
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. in a.s. in relazione al provvedimento di diniego del g.d. di ammissione della richiesta, ex articolo 111 bis L. Fall., per il credito da indennita’ supplementare, ai sensi dell’accordo del 27 aprile 1995 – ha parzialmente accolto la predetta opposizione, ammettendo il creditore istante per Euro 114.113,33, in via privilegiata ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c. (anziche’ in via prededuttiva, come richiesto).
Il ricorrente aveva allegato gia’ innanzi al g.d. di aver lavorato alle dipendenze di (OMISSIS) S.P.A. sino al 15 gennaio 2009, con la qualifica di dirigente e di essere stato licenziato per il termine dell’attivita’ aziendale; di essere rimasto disoccupato dopo il licenziamento; di avere pertanto diritto alla corresponsione della indennita’ supplementare prevista dall’accordo integrativo al c.c.n.l. dei dirigenti dell’industria del 27 aprile 1995.
Il tribunale, in sede di giudizio di opposizione, ha ritenuto non fondata l’eccezione di improcedibilita’ e inammissibilita’ dell’opposizione, in quanto, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilita’, non applicandosi la disciplina dettata dagli articoli 339 e ss. c.p.c.; nel merito, ha ricostruito la disciplina dettata dall’accordo integrativo sopra ricordato, ribadendone l’applicabilita’ anche alle amministrazioni straordinarie; ha ritenuto fondata la domanda volta al riconoscimento economico della reclamata indennita’ supplementare per aver il ricorrente provato il suo stato di disoccupazione successivo al licenziamento tramite idonea certificazione INPS; ha inoltre evidenziato che l’indennita’ in esame ha una funzione indennitaria supplementare in favore del dirigente involontariamente disoccupato, con finalita’ compensativa e natura giuridica di penale, non incidente in alcun modo sull’effetto estintivo determinato dal licenziamento.
Il tribunale ha, poi, ricordato che, ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, articolo 5, comma 2 ter nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’articolo 2, comma 2, il commissario ed il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita’ produttive in precedenza unitari, con la individuazione di lavoratori alle dipendenze del cessionario, potendo tali passaggi di lavoratori alle dipendenze del cessionario intervenire anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte del cessionario.
Il tribunale ha, inoltre, chiarito in termini generali che non era possibile accordare, nell’ipotesi del riconoscimento della predetta indennita’ supplementare, la reclamata prededuzione, in quanto, ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, articolo 20 nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, affinche’ un credito sia prededucibile non e’ sufficiente che esso sia sorto in occasione o in funzione della procedura, ma deve essere sorto “per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”.
2. Il decreto, pubblicato il 17 luglio 2014, e’ stato impugnato da (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’ (OMISSIS) s.p.a in a.s. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi di censura.
Il ricorrente principale ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale e memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente principale articola vizio di violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, articoli 20 e 52, dell’articolo 111, comma 1, n. 1, L.F. e dell’accordo interconfederale del 27.4.1995. Si osserva che le condizioni per il riconoscimento della reclamata prededuzione nella procedura di amministrazione straordinaria sono le medesime previste dall’articolo 111 per la procedura concorsuale principale, con la conseguenza che anche l’indennita’ supplementare deve essere ammessa in prededuzione, rappresentando un emolumento retributivo sorto in funzione dell’amministrazione straordinaria.
2. Con il ricorso incidentale l’ (OMISSIS) s.p.a. in a.s. propone tre motivi di censura.
2.1 Con il primo – lamentando, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’accordo sulla “risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” del 27.4.1995 – si duole della erronea interpretazione della disciplina contrattuale che diversamente da quanto ritenuto dal tribunale ricorso – subordina l’attribuzione della indennita’ supplementare al motivo di recesso collegato alle situazioni di crisi aziendale o amministrazione straordinaria.
2.2 Con il secondo motivo si declina, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatti decisivi legati alla dimostrazione della prosecuzione dell’attivita’ aziendale successivamente all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e alla riconducibilita’ del recesso alla determinazione del commissario avente ad oggetto la chiusura dell’attivita’ produttiva aziendale.
2.3 Con il terzo motivo si articola, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 111 Cost., comma 6 e articolo 118 disp. att. c.p.c. per illogicita’ della motivazione in ordine alla spettanza dell’indennita’ supplementare a fronte di un recesso motivato con la cessazione dell’attivita’ produttiva e comunque, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione sul medesimo punto.
3. Va esaminato per primo il ricorso incidentale per evidenti ragioni di pregiudizialita’ logico-giuridiche delle questioni prospettate.
3.1 Il ricorso incidentale e’ inammissibile, per due concorrenti ragioni.
Si prospetta da parte del ricorrente incidentale – sotto le diverse declinazioni del vizio di violazione di norme contrattuali, di omessa decisione e di vizio di motivazione – la medesima questione, e cioe’ la mancata motivazione del recesso datoriale, come collegato alle situazioni di crisi aziendali e non gia’ come ritenuto dal tribunale capitolino – alla chiusura dell’attivita’ produttiva.
3.1.1 Sotto un primo preliminare profilo di esame delle censure, osserva il Collegio come il Tribunale di Roma abbia in realta’ ritenuto non contestata l’applicazione dell’accordo sopra menzionato e come la societa’ in a.s. non abbia in alcun modo censurato detta statuizione, rendendo le ulteriori censure cosi’ formulate non ammissibili.
3.1.2 Ma non puo’ neanche essere sottaciuto come la questione, cosi’ come sopra prospettata (e cioe’ collegata all’articolazione delle motivazioni del recesso datoriale), rappresenti una deduzione difensiva nuova, perche’ proposta per la prima volta in questo giudizio di cassazione e non dedotta nel dibattito processuale nel corso delle precedenti fasi di merito.
Cio’ determina l’inammissibilita’ delle censure articolate nei tre motivi di censura contenuti nel ricorso incidentale.
4. Prima dell’esame del ricorso principale, va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ (rectius, di improcedibilita’) del ricorso sollevata dalla parte ricorrente in relazione all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Essa e’ in realta’ infondata.
Occorre ricordare che, secondo il maggioritario orientamento espresso da questa Corte di legittimita’ (cui anche questo Collegio intende fornire continuita’ applicativa), l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilita’, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, puo’ essere adempiuto, in base al principio di strumentalita’ delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’articolo 111 Cost., letto in coerenza con l’articolo 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purche’ il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla Suprema Corte tutti gli elementi per verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 15437 del 07/07/2014).
Cio’ posto, osserva la Corte come, nel caso in esame, la parte ricorrente abbia integralmente richiamato nel ricorso introduttivo la norma contrattuale di cui si richiede l’esatta interpretazione e abbia, del pari, evidenziato in atti la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio vistato dalla cancelleria, cosi’ adempiendo agli oneri allegatori sopra indicati e necessari a fornire, in tal modo, a questa Corte tutti gli elementi per verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito.
5.1 Il ricorso principale e’ invece fondato.
Sul punto occorre ricordare l’orientamento recentemente espresso da questa Corte di legittimita’ nella materia di esame (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29735 del 19/11/2018), secondo il quale, verbatim, “L’indennita’ supplementare prevista dall'”Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex articolo 111 L. Fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attivita’ di impresa”.
Orientamento quest’ultimo cui anche questo Collegio intende fornire continuita’ applicativa, condividendone la ratio decidendi.
Va pertanto riconosciuta la reclamata prededuzione.
Alla luce dei principi sopra riaffermati, la causa puo’ essere dunque decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, riconosce la prededuzione al credito ammesso; condanna (OMISSIS) s.p.a. in a.s. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle. spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi per Euro 200 e agli altri accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.