il giudice di merito puo’ attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in un senso diverso, purche’ non contrastante e antitetico, e si prestino a esprimere, in modo piu’ adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius; puo’ essere altresi’ attribuito rilievo al rapporto tra il de cuius e i chiamati, al modo di pensare in seno alla famiglia, ai bisogni affettivi e agli interessi che si sono voluti garantire e soddisfare, alla funzionalita’ e sufficienza che certi strumenti giuridici hanno rispetto al soddisfacimento di tali interessi.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|13 giugno 2019| n. 15882
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28774-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest’ultimo, (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 983/17 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 29/06/2017;
avverso la sentenza n. 983/17 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 29/06/2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2019 dal Consigliere Dott. GORGONI Marilena.
FATTI DI CAUSA
Con specifica disposizione testamentaria, ad (OMISSIS) era stato concesso da (OMISSIS), al quale era stata unita da matrimonio religioso, l’uso dell’appartamento, sito in (OMISSIS), gia’ adibito a residenza familiare, finche’ fosse rimasta a viverci sola con il figlio. Nel caso avesse preferito una diversa compagnia il testatore aveva previsto la cessazione dell’uso della casa a meno che le eredi, le sue figlie, avessero concordato una soluzione diversa; l’arredamento sarebbe restato in ogni caso alla legataria.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi testamentarie di (OMISSIS), deducendo che (OMISSIS) non viveva piu’ nell’appartamento oggetto di legato con il figlio e che dal 2002 (OMISSIS), la nipote, vi aveva stabilito la propria residenza, evocavano, dinanzi al Tribunale di Bergamo, (OMISSIS) chiedendo che fosse Condannata al rilascio dell’immobile.
(OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva che le attrici fossero condannate a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria di cui l’immobile aveva urgente bisogno.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2773/2011, accertava la cessazione del diritto di abitare l’immobile e condannava (OMISSIS) a rilasciarlo, rigettava la sua domanda riconvenzionale, disponeva in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
(OMISSIS) impugnava la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Bergamo, la quale, con la sentenza n. 983/2017, notificata il 5/10/2017, rigettava la domanda di condanna al rilascio dell’immobile e quella riconvenzionale di (OMISSIS) e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
(OMISSIS) ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidandosi a due motivi, corredati di memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La tesi della ricorrente e’ che a fronte dell’inequivoco tenore letterale della disposizione testamentaria il giudice non avrebbe dovuto ricorrere ad altre regole di ermeneutica contrattuale; la volonta’ del de cuius era, a suo avviso, quella di concedere ad (OMISSIS) ed al figlio il diritto di abitare nell’immobile, una volta divenuto autosufficiente il figlio, sarebbe stato suo compito occuparsi della madre, trovandole una abitazione, come, infatti, era avvenuto, risultando asseritamente provato che il figlio e la madre vivevano altrove; non vi era stata da parte del testatore alcuna intenzione di legare la concessione in uso dell’immobile all’eventuale stato di solitudine di (OMISSIS), condizionando risolutivamente il legato ad una sua nuova convivenza o alle sue nuove nozze; la compagnia della nipote, che aveva stabilito la propria residenza nell’immobile, non giustificava la prosecuzione del legato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Per la ricorrente, anche la’ dove fosse stato necessario ricorrere a criteri sussidiari di interpretazione della volonta’ del de cuius, la Corte territoriale non avrebbe dovuto impiegare elementi estrinseci al testamento non riferibili al testatore.
In particolare gli errori attribuiti al giudice a quo sono:
a) il riferimento all’articolo 636 c.c., comma 2, per ricavare la liceita’ del legato di abitazione per il tempo del celibato o della vedovanza;
b) l’utilizzo degli articoli 1023 e 1023 c.c., al fine di individuare la finalita’ del diritto di abitazione e l’estensione del nucleo familiare a tal fine rilevante;
c) l’impiego dell’articolo 2 Cost., onde censurare un’eventuale condizione risolutiva che avesse imposto alla legataria di restare in solitudine nella casa.
Il contesto normativo richiamato dalla Corte territoriale, ad avviso della ricorrente, mentre e’ certamente familiare a chi pratica il diritto, non era ipotizzabile che fosse conosciuto dal padre falegname, percio’ il giudice non avrebbe dovuto piegare la volonta’ del de cuius ad una interpretazione costituzionalmente orientata, ma avrebbe potuto solo valorizzare elementi riferibili al testatore, consistenti specificamente nei seguenti fatti:
a) il matrimonio con (OMISSIS) era solo religioso;
b) il figlio di quest’ultima conviva con la madre al momento della redazione del testamento;
c) i diritti delle tre figlie del de cuius erano stati compressi al solo scopo di garantire al nucleo familiare costituito da (OMISSIS) e dal figlio di abitare l’immobile.
3. Il ricorso e’ infondato.
Ribadito, nel solco del costante indirizzo di questa Corte, che l’interpretazione della volonta’ del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto, e’ demandata esclusivamente al giudice – nel senso che a lui e’ riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio piu’ idonei a ricostruire la predetta volonta’, potendo egli avvalersi in tale attivita’ interpretativa delle stesse regole ermeneutiche di cui all’articolo 1362 c.c. – con la conseguenza che, se siffatta operazione e’ compiuta nel rispetto del predette regole e se le conclusioni tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non e’ suscettibile di sindacato in sede di legittimita’ (in termini cfr. Cass. 21/02/2007 n. 4022), vanno fatte alcune considerazioni preliminari utili per delineare la cornice di riferimento.
E’ estremamente difficile se non impossibile stabilire quando una dichiarazione, soprattutto se contenuta in un testamento olografo, ove il linguaggio utilizzato e’, di norma, approssimativo e atecnico, sia talmente chiara da rendere superflua la ricerca di quale fosse l’effettiva volonta’ del testatore; vieppiu’ in ragione della estrema relativita’ del concetto di chiarezza.
La claritas implica non solo l’individuazione del significato del testo, ma anche della portata della volonta’ del dichiarante: anche se le espressioni usate siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della effettiva volonta’ del dichiarante, lungi dall’essere esclusa, puo’ solo ritenersi conclusa ove l’elemento letterale assorba ed esaurisca ogni altro elemento di interpretazione soggettiva (an in claris versetur).
Non e’, infatti, in discussione la interpretazione del testamento in quanto tale quanto piuttosto la ricostruzione della volonta’ del de cuius, rispetto alla quale la dichiarazione testamentaria costituisce uno strumento, previsto dalla legge insieme con altri.
Ne emerge come conseguenza diretta che, alla luce delle regole del codice civile che governano l’interpretazione del contratto – applicabili con gli opportuni aggiustamenti anche in materia testamentaria (Cass. 06/10/2017, n. 23393), considerando che qui e’ piu’ penetrante la ricerca della voluntas testatoris (Cass. 30/05/2014, n. 12242) – poiche’ tra significato letterale della dichiarazione e volonta’ del testatore non vi e’ un rapporto di esclusione della seconda da parte del primo, sarebbe errato tanto far coincidere l’attivita’ dell’interprete con quella di disvelamento del significato della dichiarazione -poiche’ si surrogherebbe la ricerca della effettiva volonta’ del de cuius con quella del significato letterale della sua dichiarazione dispositiva, che puo’ o meno coincidere con la sua effettiva intenzione – quanto sostenere l’inutilita’ e la superfluita’ dei canoni di interpretazione diversi da quello espresso nel brocardo in claris non fit interpretatio, sull’assunto – ove il tenore letterale risulti completo ed univoco – che la dichiarazione incorpori la volonta’ del testatore ricavata in base all’esame del documento, merce’ l’impiego delle regole grammaticali e sintattiche proprie della lingua in cui l’atto mortis causa e’ stato redatto.
Proprio la ricerca della effettiva volonta’ del de cuius che trova emersione normativa nell’articolo 625 c.c., ritenuta dalla dottrina, non a caso, norma cardine in tema di interpretazione della scheda testamentaria, impone di ricorrere a tutte le regole dettate per la interpretazione del contratto, ove applicabili, cioe’ di impiegare criteri integrativi, allo scopo di verificare che il significato ricavato dal tenore letterale della disposizione testamentaria risponda all’effettiva volonta’ del de cuius.
E’ consentito anche tenere cosi’ in considerazione le condizioni ambientali in cui viveva il testatore, la sua cultura, nonche’ altri scritti o atti da questi lasciati (Cass. 08/07/2016, n. 14070); inoltre, “il giudice di merito puo’ attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in un senso diverso, purche’ non contrastante e antitetico, e si prestino a esprimere, in modo piu’ adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius” (in termini cfr. Cass. 20/12/2011, n. 27773);
puo’ essere altresi’ attribuito rilievo al rapporto tra il de cuius e i chiamati, al modo di pensare in seno alla famiglia, ai bisogni affettivi e agli interessi che si sono voluti garantire e soddisfare, alla funzionalita’ e sufficienza che certi strumenti giuridici hanno rispetto al soddisfacimento di tali interessi (Cass. 03/12/2010 n. 24637; Cass. 17/07/1979 n. 4181).
Nel caso in esame il ragionamento della Corte territoriale non merita alcuna censura.
Il giudice a quo ha ricostruito la volonta’ del de cuius rifacendosi, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, non solo al tenore letterale del legato, ma attingendo anche ad elementi extratestuali che ha ben circostanziato.
In aggiunta, ha opportunamente tenuto conto della natura del diritto di abitazione del convivente superstite sulla casa adibita a residenza familiare che, attraverso il legato il testatore aveva inteso soddisfare, pervenendo correttamente alla conclusione che esso fosse volto a garantire un diritto della persona.
Tale diritto, infatti, non solo trova riscontro nella Carta costituzionale, in una pluralita’ di riferimenti quale diritto della persona – articoli 2, 4, 13, 14, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 42 e 47, atteso che “l’abitazione costituisce punto di riferimento di un complesso sistema di garanzie costituzionali, e si specifica quale componente essenziale (oltre che presupposto logico) di una serie di valori strettamente legati a quel pieno sviluppo della persona umana che la Costituzione pone a base (assieme all’istanza partecipativa) della democrazia sostanziale)” – ma anche nel diritto di fonte sovranazionale – articolo 9 della Carta di Nizza, articolo 12 Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle liberta’ della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, articolo 27 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, art, 27 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989, articoli 30 e 31 della Carta sociale Europea del 1961 e 1996 -.
E’ stato annoverato tra i diritti sociali della persona dalla Corte Edu – in una pluralita’ di occasioni e con riferimento a situazioni ed esigenze di tutela anche notevolmente differenziate: ad esempio, in Gillow c. Regno Unito, 24/11/1986; Larkos v. Cipro, 18/02/1999 Prokopovich c. Russia, 18/11/2004; Wallova’ e Walla c. Repubblica Ceca, 26/10/2006 -.
E’ stato preso in considerazione dalla nostra giurisprudenza costituzionale -Corte Cost. 17/02/1987, n. 49; Corte Cost. 25/02/1988, n. 217 e gia’ con maggiore prudenza Corte Cost. 14/04/1980, n. 45 – e di legittimita’ – (Cass. 11/03/2011, n. 9908) non solo come diritto alla persona, ma anche come diritto sociale.
Il legislatore italiano, con la L. 20 maggio 2016, n. 76, in tema di unioni civili e convivenze di fatto, ai commi 42-45 dell’articolo 1, ha inteso garantire al convivente una sorta di legato ex lege, ove non sia diversamente stabilito, riconoscendogli il diritto alla prosecuzione per un periodo fissato ex lege della detenzione qualificata sulla casa abitata dai conviventi nonche’ soddisfare il diritto all’abitazione del convivente anche mediante il subentro nel contratto di locazione e la spendibilita’ della convivenza quale titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Questa Corte e’ intervenuta ripetutamente tutelando il diritto alla casa anche del convivente superstite: Cass. 02/01/2014, n. 7, ad esempio, ha legittimato il convivente all’esercizio dell’azione di spoglio nei confronti del terzo, dopo avergli riconosciuto una posizione riconducibile alla detenzione autonoma sull’immobile ove si era svolta la vita convivenza (Cass. 14/06/2012, n. 9786), qualificata specificamente come detenzione qualificata (Cass. 11/09/2015, n. 17971).
Il decisum si colloca, dunque, nel solco della tendenza a valorizzare il fondamento personalistico del diritto di abitazione – che in particolare, quanto al convivente superstite, soddisfa non gia’ la “necessita’ dell’alloggio in se'”, ma la “conservazione di una permanenza abitativa legata a fattori affettivi, di convivenza e di comunanza di vita con il de cuius” – ed a far prevalere “la ragione solidaristico-affettiva o comunque almeno la presenza di rapporti consuetudinari con l’abitazione condivisa, in vita, con il defunto” su altri diritti patrimoniali compressi.
E quanto all’individuazione dell’ambito della famiglia correttamente il giudice a quo ha fatto riferimento all’articolo 1023 c.c., pervenendo alla conclusione, gia’ avallata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui al fine dell’individuazione del nucleo familiare ci si riferisce al nucleo familiare del titolare del diritto (Cass. 09/06/1987, n. 5044); sicche’ nella famiglia si comprendono anche le persone che convivono con l’habitator per prestargli i loro servizi (era stato dedotto che (OMISSIS) si era trasferita nell’appartamento della nonna dopo che la stessa si era sottoposta ad alcuni interventi chirurgici): la sentenza gravata ha fatto riferimento al sostegno anche solo affettivo di altri membri della famiglia dell’habitator.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6. Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.