in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto dell’articolo 2947 c.c., comma 3, emerge, per l’ipotesi in cui il fatto costituisca anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento), perche’ essa non ha, nel giudizio civile, l’efficacia di una sentenza di condanna, alla quale e’ invece applicabile, ex articolo 2953 c.c., il termine di prescrizione di dieci anni.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|13 giugno 2019| n. 15869
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23967/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA GIA’ (OMISSIS) GIA’ (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), in proprio e quale unica erede di (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO ACAMPORA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1093/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso in via principale rimessione alle Sezioni Unite per quanto esposto nel ricorso principale; in subordine accoglimento ricorso principale rigetto ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 16/3/2016, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e da (OMISSIS), e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato (sia pure rideterminandone l’entita’) la condanna di (OMISSIS) al risarcimento, in favore delle appellanti (originarie attrici), dei danni dalle stesse subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio.
2. Con la medesima pronuncia, la corte d’appello ha confermato la sentenza emessa dal primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il diritto delle originarie attrici al risarcimento dei danni rivendicato nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.).
3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente accertato la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla (OMISSIS) s.p.a. in relazione al credito risarcitorio delle originarie attrici, atteso che, a seguito della pronuncia di applicazione della pena su richiesta del responsabile del sinistro, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni doveva ritenersi pari ai due anni previsti dall’articolo 2947 c.c., comma 2.
4. Sotto altro profilo, il giudice d’appello ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione sollevata in giudizio dalla sola (OMISSIS) s.p.a. non potesse estendersi al (OMISSIS), essendo quest’ultimo rimasto contumace nel corso del giudizio.
5. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
6. (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e (OMISSIS), resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione.
7. La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso.
8. (OMISSIS) ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS).
9. La (OMISSIS) s.p.a., da un lato, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso principale, Mohammed (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1310, 2055, 2937 e 2939 c.c., nonche’ della L. n. 990 del 1969, articoli 18 e 23, anche in relazione all’articolo 102 c.p.c. (con riguardo all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’eccezione di prescrizione sollevata nel corso del giudizio dalla (OMISSIS) s.p.a. non si comunicasse automaticamente anche in favore del (OMISSIS), essendo quest’ultimo rimasto contumace nel corso del giudizio, senza mai manifestare in alcun modo la propria volonta’ di rinunciare alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dalle controparti.
2. Il motivo e’ fondato.
3. Osserva il Collegio come, in relazione alla questione sollevata dal ricorrente principale, risultano essersi contrapposti due diversi orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte, cosi’ come espressamente rilevato nel provvedimento con il quale questa stessa Sezione ha investito la cognizione delle Sezioni Unite (Sez. 3, Ordinanza n. 25967 del 23/12/2015): vicenda di seguito sfumata per la ritenuta irrilevanza della questione prospettata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6959 del 17/3/2017).
4. Secondo le indicazioni offerte dal primo degli orientamenti richiamati, risalente nel tempo, l’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente (cfr. le argomentazioni spese in Sez. L, Sentenza n. 2132 del 21/05/1977, Rv. 385866 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001, Rv. 545771 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4200 del 25/03/2002, Rv. 553227 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3211 del 04/03/2003, Rv. 560850 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7800 del 31/03/2010, Rv. 612278 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9858 del 07/05/2014, Rv. 631628 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25724 del 05/12/2014, Rv. 633533 – 01).
5. Viceversa, secondo l’alternativa prospettazione ricordata, all’esplicito scopo di “rimeditare” e “rimodellare” il contrario principio di diritto andatosi consolidando, si e’ affermato che l’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell’altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell’ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest’ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall’assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avra’, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volonta’ di rinunciare altresi’ all’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volonta’ di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all’illecito cosi’ come rappresentato e contestato dall’attore) (v. Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752 – 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 18648 del 12/09/2011, Rv. 619257 – 01; Sentenza n. 12911 del 09/06/2014, Rv. 631582; Sez. 3, Sentenza n. 21937 del 21/9/2017; Sez. 3, Sentenza, 20 aprile 2018, n. 9808).
6. Ritiene il Collegio che il carattere inconsapevole del contrasto (di fatto destato dalle decisioni del primo orientamento successive a Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752 – 01), consenta di superarne i termini, attraverso la riaffermazione dei principi motivatamente sostenuti nella pronuncia da ultimo ricordata (confermata da Sez. 3, Sentenza n. 18648 del 12/09/2011, Rv. 619257 – 01; Sentenza n. 12911 del 09/06/2014, Rv. 631582; Sez. 3, Sentenza n. 21937 del 21/9/2017; Sez. 3, Sentenza, 20 aprile 2018, n. 9808), atteso che le decisioni (adesive al “primo” orientamento) rese successivamente a Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752 01, non risultano aver in alcun modo affrontato funditus le questioni da quella esaminate, ne’ essersi affatto confrontate con le relative argomentazioni, essendosi viceversa limitate all’acritico richiamo di un consolidato e tralatizio orientamento, senza farsi carico di confutare le persuasive e articolate argomentazioni illustrate nella motivazione della ricordata sentenza n. 6934 del 2007, che, viceversa, il Collegio condivide integralmente e fa proprie, al fine di assicurarne continuita’.
7. Cio’ posto, dovra’ pertanto ribadirsi in questa sede come la norma di cui all’articolo 2939 c.c. (secondo cui “la prescrizione puo’ essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo’ essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato”) non possa essere intesa in modo appagante la’ dove interpretata nel senso che essa segni un’invalicabile linea di confine, da un lato, tra il creditore del soggetto avente diritto all’eccezione e, dall’altro, tutti gli “altri soggetti interessati”, onde inferirne la conseguenza per la quale soltanto nel primo caso l’obbligazione e’ destinata tout court all’estinzione, mentre in tutte le altre ipotesi contemplate dall’articolo 2939 c.c., l’effetto estintivo dell’obbligo andrebbe rigorosamente circoscritto alla sola sfera giuridica del terzo eccipiente, cosi’ creandosi una sorta di causa di inesigibilita’ soggettiva nei suoi confronti, ma senza che il rapporto obbligatorio possa dirsi legittimamente estinto, e senza che il soggetto passivo del rapporto stesso (id est il “primo titolare” dell’eccezione, ovvero qualsiasi altro coobbligato diverso dal terzo eccipiente) possa ritenersi a sua volta liberato.
8. In linea preliminare, andra’ osservato come legittimata a far valere la prescrizione sia, in primo luogo, proprio la “parte interessata”, intendendosi come tale il soggetto passivo del rapporto del quale si invochi l’estinzione per decorso del tempo (nei diritti di credito, il debitore; nei diritti reali in re aliena, il proprietario del fondo gravato dai medesimi).
9. La norma in parola, peraltro, equiparando ad ogni effetto l’ipotesi in cui il “prescrivente” (con tale termine volendo intendersi il titolare del diritto a sollevare l’eccezione di prescrizione), chiamato in giudizio, rimanga inerte, omettendo di eccepire la prescrizione, con quella in cui, invece, abbia addirittura rinunciato a farla valere, offre un efficace strumento di tutela al terzo interessato al rapporto su cui incide con effetto estintivo la prescrizione, riconoscendogli una speciale legittimazione a farla valere.
10. Non rileva in questa sede approfondire la questione, vivacemente dibattuta, in ordine al fondamento e alla natura di tale legittimazione. Sul punto, lo sforzo della dottrina che si e’ dedicata a tale problema si e’ concentrato essenzialmente nel valutare differenze e affinita’ dell’istituto con l’azione surrogatoria e con l’azione revocatoria, posto che la legittimazione attribuita ai terzi dall’articolo 2939 c.c., potrebbe dirsi tanto surrogatoria, con riguardo all’ipotesi in cui il prescrivente sia rimasto inerte, quanto revocatoria, ove si ponga l’accento sul fatto che l’intervento del terzo rimuove, sia pure entro certi limiti, gli effetti della rinuncia, mentre, dal suo canto, la giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte opinato trattarsi, nella specie, di una legittimazione surrogatoria, cosi riconoscendo all’esercizio dell’eccezione, limitatamente a tale ipotesi, efficacia assoluta, ossia anche nei rapporti fra debitore e terzo.
11. Va invece esaminata la circostanza per cui, accanto al creditore del soggetto “prescrivente” (il solo esplicitamente menzionato dall’articolo 2939 c.c.), l’ampia e non determinata categoria dei “terzi interessati” diversi dai creditori (considerati, peraltro, non disgiuntivamente da questi ultimi nel lessico della norma in esame), si presenta assai vasta.
12. In via solo esemplificativa, e con riferimento a fattispecie in cui il terzo non assume, diversamente che nel caso odierno, la qualita’ di consorte necessario in lite, possono ricordarsi il garante – fideiussore o terzo datore di ipoteca – interessato ad opporre la prescrizione del credito garantito; l’alienante tenuto alla garanzia per evizione, interessato ad opporre la prescrizione dei diritti vantati dai terzi contro l’acquirente sulla cosa venduta; l’acquirente che ripeta il suo diritto da un titolo annullabile o rescindibile, interessato ad opporre al terzo la prescrizione dell’azione di annullamento o di rescissione; il possessore di beni ereditari, interessato a opporre la prescrizione del diritto di accettare l’eredita’; e infine, caso che piu’ direttamente rileva in questa sede, il debitore solidale, interessato a opporre la prescrizione maturata in favore dell’altro condebitore che non l’abbia eccepita, o vi abbia rinunziato, ovvero – come nella specie – non si sia costituito in giudizio, senza che tale scelta processuale possa per altro modo integrare la fattispecie di un comportamento concludente di rinuncia tacita alla prescrizione.
13. In una tal vasta congerie di “terzi interessati”, si rende allora necessaria una operazione ermeneutica, e una conseguente actio finium regundorum, che consenta la rigorosa individuazione dell’interesse posto a fondamento di tale, peculiare legittimazione del terzo ad eccepire la prescrizione.
14. Se, per il creditore del “prescrivente diretto”, tale interesse puo’ nitidamente cogliersi nella esigenza di conservare la generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore nella sua consistenza attuale, ex articolo 2740 (consistenza destinata inevitabilmente a diluirsi qualora, convenuto in giudizio, quegli sia colto da inerzia nell’eccepire la prescrizione o vi rinunci, ovvero qualora, in quel giudizio, egli decida di non costituirsi affatto), cio’ non comporta certo che le conseguenze dell’intervento di altri terzi si riversino, sempre, tutte e per intero, anche nella sfera giuridica del convenuto che non abbia eccepito la prescrizione, o vi abbia rinunciato, o non si sia costituito: ma cio’, di converso, non comporta nemmeno che tali effetti riflessi non debbano mai aversi a produrre.
15. Cosi’, se ad opporre la prescrizione siano stati terzi interessati “altri”, diversi dal creditore, il loro intervento si caratterizzera’ a seconda della circostanza che una loro situazione di vantaggio possa o meno risultare pregiudicata di riflesso, se la prescrizione non venga da altri eccepita, in seno ad un rapporto di cui essi, purtuttavia, non sono necessariamente parti (il garante puo’, ad esempio, subire effetti pregiudizievoli quando il garantito non opponga la prescrizione o rinunci ad essa, nei confronti di chi pretende di avere diritti rientranti nell’ambito della garanzia).
16. Puo’ allora (convenendo in cio’ con la piu’ attenta dottrina) predicarsi il generale principio secondo cui l’interesse tutelato dalla norma si identifica con l’interesse ad evitare che si produca, nella sfera giuridica del soggetto legittimato in via straordinaria ex articolo 2939 c.c., un effetto riflesso (in quanto destinato ad espandersi nella sua sfera giuridica) di segno per lui pregiudizievole.
17. Considerato ancora che la legittimazione ex articolo 2939 c.c., non e’ riconosciuta a qualsiasi terzo interessato ad opporre la prescrizione, in luogo della parte che non la faccia valere o che vi abbia rinunziato, bensi’ a quei terzi che abbiano un interesse meritevole di tutela e giuridicamente qualificato (vale a dire un interesse giuridico inerente a specifici rapporti tra la parte e il terzo, restandone per contro escluso il mero interesse materiale di fatto, consistente nella utilita’, che da una situazione eventualmente maturata in favore di altri, un terzo si proponga di trarre, indipendentemente da qualsiasi rapporto giuridico con il soggetto titolare) la questione pare allora dipanarsi e pervenire a soddisfacente soluzione, non tanto lungo la speculare, tranchant alternativa tra natura personale e natura reale dell’eccezione del terzo, quanto piuttosto seguendo il sentiero che conduce al contenuto dell’interesse del terzo, inevitabile misura (e limite) degli effetti del suo intervento.
18. Tutte le volte in cui l’interesse del terzo si proietti oltre l’effetto estintivo parziale relativo alla sua personale posizione, risultando in qualche misura immanente (come nel caso di specie) alla complessiva posizione passiva del rapporto obbligatorio, sembra legittimo affermare che l’eccezione di prescrizione da lui sollevata estingue l’intero rapporto (beninteso, entro i limiti dell’ammontare del suo credito o del suo debito).
19. Cosi’ come il creditore del soggetto inerte o rinunziante ha interesse a che il debito di quest’ultimo si estingua per effetto della sua eccezione “surrogatoria”, cosi’ il debitore solidale, che abbia interesse ad una pronuncia di estinzione tout court dell’obbligazione qualora dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore potrebbero derivargliene conseguenze pregiudizievoli, efficacemente propone un’eccezione “ultrattiva”, legittimamente estingue l’intero rapporto obbligatorio, con effetto anche nei confronti del condebitore lato sensu inerte.
20. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui siano convenuti in giudizio il responsabile del sinistro e l’assicuratore, andra’ distinta l’ipotesi in cui il primo si renda contumace per tutto il corso del procedimento (senza che cio’ possa in alcun modo rappresentare “rinuncia tacita alla prescrizione”, dovendo piuttosto ricondursi tale, legittima scelta processuale nella piu’ ragionevole dimensione dell’agnostico “disinteresse” derivante dal sentirsi egli efficacemente tutelato dalla costituzione in giudizio e dalla gestione della lite da parte del suo assicuratore) da quella in cui, invece, il danneggiante sia regolarmente costituito.
21. La soluzione cosi’ rappresentata, predicativa, in punto di diritto, della necessaria estinzione tout court dell’obbligo risarcitorio appare del tutto consonante con il disposto dell’articolo 1306 c.c., comma 2, (che, come e’ noto, ammette l’opponibilita’ al creditore della sentenza favorevole emessa nei confronti di uno dei condebitori solidali), norma che postula, per la sua concreta applicazione, proprio lo svolgimento del giudizio in assenza di uno (o piu’) condebitori solidali.
22. Va ulteriormente precisato che l’unico limite al principio di “ultrattivita’” dell’eccezione vittoriosamente sollevata dall’assicuratore deve ritenersi quello della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del danneggiante (evocato e) ritualmente costituito in giudizio.
23. Una siffatta dichiarazione negoziale di volonta’, espressamente dismissiva del proprio diritto alla liberazione dall’obbligo risarcitorio in conseguenza del decorso del tempo, contiene in se’, nel contempo, una (ulteriore) manifestazione (tacita) di volonta’ di rinuncia ad avvalersi del diritto alla garanzia assicurativa nei confronti dell’assicuratore “eccipiente”, poiche’, con tale atto rinunciativo, quegli manifesta in realta’ l’intento di subire (se del caso) in proprio e in via esclusiva le conseguenze di una eventuale affermazione di sua responsabilita’ in sede giudiziaria.
24. In consonanza, dunque, con il generale principio dettato in tema di obbligazioni soggettivamente complesse, e cioe’ quello per il quale normalmente i fatti favorevoli ai co-obbligati si comunicano, e i fatti sfavorevoli restano circoscritti alla sfera personale di ciascuno di essi (ed e’ noto che proprio il disposto di cui all’articolo 1310 c.c., in tema di interruzione della prescrizione viene comunemente ritenuto una eccezione ex lege a tale regola), deve dunque in questa sede riaffermarsi il seguente principio di diritto:
“L’eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell’altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore, co-obbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia costituito in giudizio.
Di converso, nell’ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest’ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall’assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avra’, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volonta’ di rinunciare altresi’ all’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volonta’ di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all’illecito cosi’ come rappresentato e contestato dall’attore)”.
25. Sulla base di tali premesse, dev’essere accolto il ricorso principale proposto dal (OMISSIS), cui segue la conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua, e il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano.
26. Con il primo motivo del ricorso incidentale, (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e (OMISSIS), censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, e articolo 2953 c.c., nonche’ degli articoli 444 e 445 c.p.p., (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa in sede penale non fosse valsa a determinare il prolungamento del periodo di prescrizione del proprio diritto al risarcimento del danno fino al termine di dieci anni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2953 c.c., in caso di sentenza passata in giudicato.
27. Il motivo e’ infondato.
28. Al riguardo, converra’ osservare come al caso di specie debba trovare applicazione il consolidato principio, gia’ ripetutamente statuito da questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuita’) a sensi del quale, in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto dell’articolo 2947 c.c., comma 3, emerge, per l’ipotesi in cui il fatto costituisca anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento), perche’ essa non ha, nel giudizio civile, l’efficacia di una sentenza di condanna, alla quale e’ invece applicabile, ex articolo 2953 c.c., il termine di prescrizione di dieci anni (v. Sez. 3, Sentenza n. 25042 del 07/11/2013, Rv. 628709 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza, 20 aprile 2018, n. 9808).
29. Sul punto, varra’ considerare che se la ratio della norma e’ comunemente individuata nell’esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all’obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il piu’ breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo dello stesso articolo 2947 c.c., comma 3, riconduce ad armonia la disciplina escludendo l’effetto, piu’ favorevole per il danneggiato, dell’applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo.
30. Ne consegue che quest’ultimo potra’ fruire, ai fini dell’avvio o della prosecuzione dell’azione civile risarcitoria, del termine prescrizionale piu’ ampio in caso, ovviamente, di condanna di controparte, nonche’ di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun’altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilita’ civile.
31. In sostanza, ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, e’ la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il quale possa quindi invocare un accertamento – anche solo sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del fatto-reato: e, poiche’, sia pure con una linea di tendenza in continua evoluzione verso la limitazione della lettera della norma codicistica, la sentenza di c.d. patteggiamento non puo’ ancora in alcun caso equipararsi ad una sentenza di accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato, non puo’ il danneggiato fruire degli effetti favorevoli normalmente riconducibili all’articolo 2947 c.c., comma 3, primo periodo, (v., in termini, Sez. 3, Sentenza n. 21937 del 21/9/2017, nonche’, per quanto con obiter dictum, Cass. Sez. U., Sentenza n. 6959 del 17/03/2017, che, al punto 5 della motivazione in diritto, riconosce in modo inequivocabile la correttezza della riconduzione della sentenza di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., alla nozione di “sentenza irrevocabile” rilevante ai fini dell’operativita’ della prescrizione biennale).
32. Con il secondo motivo, le ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto del (OMISSIS) al conseguimento dell’indennita’ da parte della (OMISSIS) s.p.a., in assenza di alcuna domanda sul punto proposta dalle parti.
33. Il motivo deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, dovendo ritenersi integralmente assorbito, in forza delle argomentazioni ivi articolate, dall’accoglimento del ricorso principale.
34. Sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, in accoglimento del ricorso principale – e disatteso quello incidentale -, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
35. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti relativi al versamento, da parte di (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e di (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale proposto da (OMISSIS).
Rigetta il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e da (OMISSIS).
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e di (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.