quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato.

 

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 maggio 2017, n. 10909

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23031-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del Procuratore speciale, sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonche’ da:

(OMISSIS) SRL, in persona del liquidatore pro tempore dott. MANIERI Enrico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorso –

contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009, la (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio, con autonomi atti, (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l.. Espose l’attrice di essere creditrice della societa’ convenuta per un complessivo importo di Euro 543.655, e che la convenuta aveva alienato alla (OMISSIS) un appartamento e un locale garage. Pertanto, sostenendo che si trattasse di una alienazione lesiva del diritto di credito l’ (OMISSIS) agi’ in revocatoria.

Il Tribunale di Melfi accolse la domanda proposta dalla societa’ di riscossione rilevando che parte attrice aveva provato sia l’esistenza dei propri crediti producendo gli estratti di ruolo, sia che l’atto di compravendita era stato stipulato successivamente al sorgere del credito. Ritenne anche provata la sussistenza del requisito dell’eventus damni e della scientia damni, evincendosi quest’ultima agevolmente dal fatto che l’acquirente era l’amministratrice unica della societa’ alienante.

2. La decisione e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Potenza, con la sentenza n. 138 del 25 febbraio 2014.

3. Avverso tale decisione, propongono ricorso in Cassazione (OMISSIS) con quattro motivi e la (OMISSIS) ricorso incidentale con tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso principale ed incidentale vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c.

I primi tre motivi del ricorso principale e di quello incidentale possono essere trattai insieme in considerazione della loro sostanziale identita’.

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale e quella incidentale deducono “violazione dell’articolo 2901 c.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Lamentano che la Corte territoriale nell’interpretare l’eventus damni non ha tenuto conto del fatto che la societa’ avesse come oggetto sociale la costruzione di case. Quindi la vendita, oggetto della revocatoria, lungi dal poter essere considerata un eventus damni, si sarebbe dovuta ritenere solo un evento fisiologico e non eccezionale, tanto piu’ che gli immobili in questione rientravano in un piano di edilizia economica e popolare, in esecuzione di una convenzione urbanistica stipulata per il Comune di Venosa. Con la conseguenza che portando a termine il programma di cui alla convenzione, (OMISSIS) avrebbe avuto maggiori probabilita’ di recuperare il proprio credito.

Il motivo e’ inammissibile.

Ripropongono con il motivo suesposto le stesse argomentazioni gia’ prospettate davanti al giudice di appello e che sono state ampiamente esaminate con motivazione scevra da vizi logico giuridici.

Ed in ogni caso in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualita’ patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni. Nel caso di specie cio’ non e’ stato fatto.

4.2. Con il secondo motivo, lamentano la “violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, articolo 35”.

Si dolgono che il giudice del merito non abbia adeguatamente valutato la legge sopra richiamata.

4.3. Con il terzo motivo denunciano la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. e dell’articolo 15 della compravendita de qua, regolarmente versata in atti”.

Per quanto riguarda la scientia damni ai fini della configurabilita’ dell’azione ex articolo 2901 c.c. e’ pur sempre necessaria la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Secondo la ricorrente principale e quella incidentale la consapevolezza della natura e della tipologia dell’intervento in questione non poteva lasciar supporre che si stesse creando alcun pregiudizio per (OMISSIS).

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati insieme per la stretta connessione e sono infondati.

L’atto di alienazione, da parte della societa’ costruttrice del diritto di proprieta’ su un immobile, realizzato in base ad un piano di edilizia popolare ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, non e’ sottratto al regime dell’azione revocatoria fallimentare, ove ricorrano le condizioni a tal fine richieste dalla legge (Cass. n. 13443/2003). A tale principio si e’ attenuto il giudice del merito che ha ritenuto sussistere tutti i requisiti per l’azione revocatoria tra cui l’eventus damni e la scientia damni come ampiamente motivato nella sentenza impugnata.

Ma soprattutto non hanno colto la ratio decidendi della sentenza la dove ha affermato che e’ mancata la prova che il residuo patrimonio della societa’ avesse consistenza tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Tale punto della motivazione doveva essere impugnato con l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non attraverso la violazione di legge, perche’ la ricorrente doveva dimostrare che aveva cercato di provare tale questione.

4.4. Con il quarto motivo la (OMISSIS) lamenta la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1395 e 2901 c.c. e L. n. 865 del 1971, articolo 35”.

Si duole di come la Corte d’Appello abbia considerata implicita la scientla damni in considerazione del fatto che rivestiva la qualita’ di amministratore e legale rappresentante della (OMISSIS).

Il motivo e’ inammissibile.

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato (Cass. n. 27546/2014). Tutto questo e’ stato ampiamente motivato e valutato dal giudice del merito.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. in solido al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della controricorrente (OMISSIS) s.p.a. che liquida in complessivi Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.