Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Tribunale|Milano|Sezione 1|Civile|Sentenza|3 luglio 2019| n. 6510
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11301/2017 promossa da:
(…) ((…) (…)), (…) ((…) (…)), con il patrocinio dell’avv. BU.MA., elettivamente domiciliati in TREZZO SULL’ADDA, VIA (…) presso il difensore
ATTORI
contro
ASSOCIAZIONE (…) ((…) (…)), con il patrocinio dell’avv. BA.EM., elettivamente domiciliato in MILANO, VIA (…) presso il difensore
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità professionale
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 7.2.2017, (…), in proprio e nella qualità di socio della società “(…) Snc”, e (…), nella qualità di titolare e legale rappresentate dell’impresa individuale “(…) Dott. (…)” hanno convenuto, innanzi al Tribunale di Milano, l'”Associazione (…)” (di seguito, (…)), chiedendo: “accertare e dichiarare la responsabilità de Associazione (…), in persona del l.r.p.t., per la mancata diligente esecuzione dell’incarico di consulente fiscale, contributivo, tributario e del lavoro, a favore degli odierni attori, e per l’effetto; condannare Associazione (…) , in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al proprio inadempimento colpevole, pari ad Euro 23.339,06 (salvo errori di calcolo od omissioni), ovvero quella maggiore o minore somma che si accerterà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo; condannare Associazione (…), in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno patrimoniale futuro ed altamente probabile di cui all’accertamento contributivo INPS-IVS Commercianti eccedente il minimale per l’anno 2013 per Euro 1.300,00, ovvero quella maggiore o minore somma che si accerterà in corso di causa, anche a mezzo deposito del relativo Avviso, nel caso in cui fosse notificato nelle more del procedimento, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo”.
A sostegno delle domande proposte, gli attori hanno dedotto: che il 15.2.2001 era stata costituita la S.n.c. “(…) Snc” e che, con atto del 2.7.2008, era stato deliberato lo scioglimento della predetta S.n.c., mentre la farmacia era stata rilevata da (…); fin dalla costituzione della S.n.c. la farmacia era ammessa quale associata all’Associazione (…); che il legale rappresentante della Società (…) avevano incaricato la (…) di curare e tutelare non solo i diritti e gli interessi morali, sindacali, tecnici ed economici della Farmacia, ma anche, soprattutto attraverso opportune strutture tecniche previste dallo Statuto de Lombarda, di fornire loro idonea assistenza in materia sindacale, legale, amministrativa, economica, assicurativa e deontologica, nonché assistenza nell’adempimento degli obblighi fiscali, contributivi ed associativi, anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente;
che, in particolare, gli attori avevano incaricato la convenuta di accertare se il sig. (…) dovesse o meno iscriversi nella propria qualità di socio non farmacista della società ereditaria ut supra, presso Gestione INPS IVS-Commercianti con corrispondente onere contributivo;
che un quesito simile era stato posto, dagli odierni attori, alla convenuta, per la collaborazione prestata da (…), familiare non farmacista, a favore del fratello;
che, su tali richieste, i consulenti e gli incaricati di (…) avevano fornito ampie rassicurazioni, in merito all’esonero dei soci e dei collaboratori familiari, non farmacisti, dall’obbligo di iscrizione a IVS-INPS Commercianti e del conseguente esonero dal pagamento dei relativi contributi;
che la giurisprudenza sulla questione pensionistico-contributiva era, sin dal 2007, chiara ed univoca; che, in conseguenza dell’inadempimento della convenuta, l’Inps aveva notificato 3 avvisi di addebito e che il danno patrimoniale di cui a tali Avvisi di addebito per gli anni di omissione di iscrizione e contribuzione nei confronti di Inps-IVS Commercianti, era pari ad Euro 13.750,75; che al sig. (…) erano stati inviati 4 avvisi di addebito, pari ad Euro 5.903,96; che (…), sempre per la posizione contributi del fratello, aveva poi ricevuto due ulteriori Avvisi/Comunicazioni INPS-IVS, e precisamente:
Avviso n. (…) con sanzioni per Euro 2.025,27 e Comunicazione n. (…) con sanzioni per Euro 1.659,08; che, posto che i contributi INPS-IVS Commercianti de quibus sono stati oggetto di Avvisi INPS per quanto riguarda la parte fissa/percentuale sul minimale dal 2007 al 2013, mentre per la parte di contribuzione eccedente il minimale gli Avvisi notificati riguardano gli anni dal 2007 al 2012, appare legittimo e probabile che a breve sarà notificato Avviso per i contributi eccedenti il minimale omessi per il 2013, le cui sanzioni con ragionevole certezza saranno di circa Euro 1.300,00; che non poteva ritenersi sussistente l’ipotesi di speciale difficoltà di cui all’art. 2236 c.c..
Con comparsa di costituzione depositata il 5.6.2017 l’Associazione (…) si è costituita eccependo la carenza di legittimazione attiva della (…) S.n.c., di (…) e di (…), nonché la prescrizione del diritto vantato.
Nel merito ha dedotto: che non potevano applicarsi le disposizioni sul Codice di Consumo; che non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra le parti in causa e che i sig. (…) non avevano conferito un incarico professionale a (…) per la soluzione del caso in esame; che le posizioni dell’Inps e della giurisprudenza sul collaboratore familiare non erano state univoche e che la (…) aveva svolto un’attività di mera tutela sindacale delle questioni inerenti la detta figura; che doveva trovare applicazione la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c.; che non vi era prova dei danni lamentati.
Acquisiti documenti prodotti, sentiti i testi ammessi, raccolti gli interrogatori formali, la causa, all’esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In primo luogo devono essere esaminate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva, sollevate dalla convenuta.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio (così Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016).
Da tali premesse le Sezioni Unite hanno tratto in via generale una serie di conseguenze, applicabili anche alla vicenda processuale in esame: ben potrà accadere che, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
L’attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla; è comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio.
Tanto premesso, deve concludersi che la titolarità costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, che può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c..
Sulla base di tali premesse, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva (formulata dalla difesa di parte attrice, ancora negli scritti conclusivi).
Orbene, in primo luogo la difesa di parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della s.n.c. (…) limitatamente ai fatti accaduti entro il 7.10.2008.
L’eccezione, con riferimento alla s.n.c. deve essere rigettata, atteso che la (…) non ha svolto alcuna domanda.
L’eccezione merita, invece, accoglimento, per quanto riguarda la legittimazione attiva degli attori per i fatti accaduti sino al 7.10.2008 (data di cancellazione della società).
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (Cass. Sez. U. 12/03/2013, n. 6070).
Atteso che l’oggetto della controversia attiene ad un diritto di credito risarcitorio, si deve ritenere che la (…) vi avesse rinunciato.
L’eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio, deve essere dichiarata inammissibile atteso che la convenuta si è costituita tardivamente soltanto un giorno prima dell’udienza.
Nel merito, la domanda di parte attrice risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell’attore dimostrare unicamente l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa:
“Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr.: Cass. Sezioni Unite, 30.10.2001, n. 13533 e Cass., 20.01.2015, n. 826).
Nel caso in esame gli attori – per i fatti accaduti dopo il 7.10.2008 -, non ha fornito la prova della conclusione di un contratto d’opera professionale con l’associazione convenuta.
In via generale, si osserva che il contratto d’opera intellettuale è un negozio per il quale il legislatore non prevede forme particolari (art. 2230 c.c.), tranne nell’ipotesi in cui il soggetto committente sia un ente pubblico. Invero, come esplicitato in una recente pronuncia della Cassazione,
“Il rapporto di prestazione d’opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrarne l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2017, n.1792).
Parte attrice allega l’esistenza di un contratto avente ad oggetto la verifica e gli adempimenti relativi alla figura del collaboratore familiare non farmacista, sulla base dei seguenti elementi:
– Statuto della Lombarda;
– Testimoni escussi;
– Comunicazioni inviate dalla (…);
– Comunicazioni fatte dall’INPS alla (…)
In merito alla Statuto (doc. 1 di parte attrice e doc. 5 di parte convenuta) si osserva come al punto 3.2. sia espressamente previsto che l’Associazione (…) potrà proposti di prestare ai soci tutti i servizi complementari tra i quali “l’assistenza nell’andamento di tutti gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi, anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con personale dipendente, redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta tenuta delle scritture necessarie”.
Del tutto inconferenti le censure di parte convenuta relative al fatto che tale previsione sarebbe presente nella versione dello Statuto approvata il 22.6.2015, atteso che parte convenuta ha comunque omesso di depositare la versione dello Statuto che, eventualmente, prevedrebbe disposizioni di contenuto diverso.
Nonostante tale rilievo, deve tuttavia osservarsi che la mera previsione, nello statuto dell’associazione, della possibilità di offrire tale servizio ai soci non dimostra che, nel caso di specie, le parti abbiano concluso un contratto d’opera intellettuale avente ad oggetto tale prestazione.
Con riferimento alla prova per testi, si osserva quanto segue.
Il primo teste di parte attrice, (…), ha riferito: che il suo studio si occupa della parte contabile, mentre “della questione paghe e contributi si occupava la (…). Per quello che so io (…) si occupava di tutto quanto era inerente al personale”.
In merito alle telefonate nelle quali gli attori avrebbero chiesto agli dell’Ufficio paghe di (…) di aprire la posizione matricola INPS, il teste ha riferito: “Ovviamente io non ero presente a queste telefonate, ma sollecitavo che si aprisse questa posizione e i (…) mi hanno più volte confermato la circostanza delle telefonate stesse”.
Il teste escusso, pertanto, ha riferito circostanze apprese da altri e non direttamente. Nulla, infatti, ha potuto riferire in merito al tempo e al modo in cui il contratto per cui è causa sarebbe stato conferito. Del pari, il contenuto delle telefonate oggetto dei capitoli di prova, gli sarebbe stato riferito (da persone non meglio precisate).
Il secondo teste, (…), moglie di (…) ha dichiarato: di aver lavorato per la farmacia dal 2006; di essere a conoscenza del fatto che la Farmacia aveva dato mandato professionale alla (…) per fornirle assistenza anche per i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale; di sapere che la (…) si era occupata anche del cedolino relativo al suo stipendio; di aver assistito alle telefonate, in viva voce, nel corso delle quali è stata più volte chiesta l’apertura della posizione matricola INPS per (…); che i dipendenti della (…), addetti all’Ufficio Paghe e contributi, avevano risposto che, secondo (…), non si doveva aprire la matricola INPS per i collaboratori familiari non farmacisti e che, comunque, per (…), avrebbero provveduto.
Con riferimento alle dichiarazioni del teste (…), in via generale si osserva che come è dato ravvisare in diverse pronunce della Corte di Cassazione, in tema di prova testimoniale, l’insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. n. 17630/2010; così anche Cass. n. 17384/2004, secondo cui l’insussistenza (per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse).
Nel caso in esame, con riferimento alla deposizione della teste (…), si sottolinea:
– Che non è rilevante il fatto che la (…) si occupasse del cedolino relativo allo stipendio di detto dipendente, atteso che costituisce fatto pacifico lo svolgimento di tale attività (servizio paghe e contributi per i lavoratori dipendenti) da parte di (…);
– Che la teste confonde i profili relativi alla gestione del personale dipendente con quelli relativi ai collaboratori familiari non farmacisti;
– Che non appare verosimile che le numerose telefonate fatte a (…) siano avvenute in “viva voce” (per ragioni poco comprensibili e peraltro, in una farmacia).
Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni della teste debbano essere considerate non attendibili.
Con riferimento ai testi di parte convenuta, in via generale si osserva che non l’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio.
Nel caso in esame non può dirsi sussistente alcun interesse personale, attuale e concreto dei testi di parte convenuta, atteso che la possibilità di un’azione di regresso è solo teorica e priva di alcun elemento di riscontro concreto.
Con riferimento alla valutazione di attendibilità, al fine di giudicare la veridicità e la rilevanza delle deposizioni testimoniali, l’organo giudicante deve far riferimento sia ad elementi di natura oggettiva, quali la mancanza di contraddizioni nell’esposizione dei fatti e la completezza delle dichiarazioni, sia ad elementi relativi alla “soggettività del testimone”, come ad esempio la presenza o la mancanza di rapporti di parentela con una delle parti o la presenza di eventuali interessi personali nella lite.
Nel caso di specie, i due testi hanno fornito dichiarazioni precise e coerenti con i documenti prodotti da parte convenuta e, in assenza di elementi che potrebbero inficiarne la valutazione di attendibilità da un punto di vista soggettivo, devono considerarsi pienamente attendibili.
(…), dipendente dell’associazione (…), fino alla data del 30.11.2017, ha riferito: che era responsabile dell’ufficio che si occupa della gestione dei dipendenti delle Farmacie;
che la (…) si occupava solo di gestione paghe e contributi dei lavoratori dipendenti (e che questo costituiva un servizio che bisognava pagare a parte);
che la (…) non poteva conoscere i compensi corrisposti ad associati, liberi professionisti o altre persone non dipendenti e che si occupava solo dei lavoratori dipendenti.
Il teste (…), dirigente dell’Associazione dei farmacisti, ha riferito: che (…) si occupa esclusivamente dei profili relativi ai lavoratori dipendenti; che elabora per le farmacie le paghe dei dipendenti e quindi tutti gli adempimenti connessi alla gestione della paga, contributi, 770 annuale, le certificazione da dare ai collaboratori dipendenti.
Per le imprese familiari l’unica cosa che gestisce (…) è l’iscrizione all’INAIL del collaboratore familiare, se il farmacista ci comunica l’esistenza dell’impresa familiare.
I calcoli sui contributi previdenziali delle imprese familiari li fanno esclusivamente i commercialisti che calcolano le quote fisse e quelle variabili.”
Dalle dichiarazioni dei testi, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, non emerge la prova del conferimento dell’incarico relativo all’assistenza nell’andamento degli obblighi relativi al coadiutore familiare non farmacista. I testi di parte convenuta, al contrario, hanno con dichiarazioni molto dettagliate escluso che tale incarico sia stato conferito, confermando, invece, che la (…) si occupava della gestione dei lavoratori dipendenti.
I documenti invocati dalla difesa di parte attrice (cfr., in particolare, mail del dott. (…) e degli addetti dell’ufficio paghe e consulenza del lavoro di (…), notizia inviate da (…), documento denominato Notizia n. 2/2018 dell’8.1.2018) non dimostrano l’esistenza del contratto in forza del quale agisce parte attrice.
In particolare:
– Il doc. 2 è una circolare di (…) relativa alla “posizione previdenziale dei collaboratori non farmacisti delle imprese familiari”, che si concludeva con la seguente indicazione: “tenuto anche conto della delicatezza della problematica, in via prudenziale, si considera opportuna un’attenta valutazione con il consulente fiscale che assiste la farmacia, in ordine alle possibili ricadute di ordine tributario sul reddito delle farmacie, della allegata circolare INPS”;
– I doc. 3, 4 e 5 si riferiscono alla rateizzazione delle somme dovute dai (…), richieste tramite (…) all’Agenzia delle Entrate (e non provano, pertanto, la conclusione di alcun contratto per la fase precedente, ma solo un’assistenza nella fase esattoriale);
– I doc. 6, 7, 8 9, 10 e 11 sono documenti relativi alla regolarizzazione contributiva inviata da INPS ai fratelli (…);
– Il doc. 12 è solo l’invito alla negoziazione assistita;
– I doc. da 13 a 16 si riferiscono alla diversa fattispecie di un DURC;
– Il doc. 18 è una mera “nota informativa”;
– La circolare dell’8.1.2018 è del tutto irrilevante, in quanto successiva ai fatti per cui è causa.
Con riferimento, infine, alla comunicazione inviata da INPS alla (…) per il pagamento dei contributi del collaboratore familiare non farmacista (doc. 17), basti osservare come tale documento è del tutto irrilevante ai fini della decisione, atteso che tale invio non prova, in assenza di ulteriori elementi (sopra compiutamente analizzati) che (…) fosse stata all’uopo autorizzata dagli attori.
Parte attrice, inoltre, ha omesso di produrre i documenti dai quali avrebbero potuto trarsi elementi di prova dell’esistenza dell’invocato contratto (quali, ad esempio, i costi per il servizio in esame, la prova del pagamento, ecc.).
Infine, per completezza, si osserva che al pagamento dei contributi per il coadiutore familiare, ex art. 230 bis c.p.c., è tenuto il titolare dell’impresa artigiana che – dovendo corrispondere contributi sul minimale reddituale annualmente stabilito e contributi sulle quote di reddito d’impresa eccedenti il minimale e nel limite del massimale reddituale annuo – deve conoscere l’utile d’impresa e la percentuale spettante al collaboratore. Tra i documenti agli atti non è presente la copia dei rendiconti annuali resi dal titolare della farmacia e trasmessi a (…) e non si comprende, pertanto, come quest’ultima avrebbe dovuto calcolare il quantum dovuto.
In conclusione, in difetto di prova relativa al conferimento dell’incarico per cui è causa, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore di Associazione (…), delle spese di lite, che liquida in complessivi 9.080,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano il 2 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2019.