la disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33, comma 2, lettera u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, e’ inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perche’, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialita’, l’assistito puo’ rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicche’ se il rapporto si e’ svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza e’ frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell’articolo 33 cit.; sia perche’ la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non puo’ quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista”.
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|9 luglio 2019| n. 18460
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9381-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.
FATTO
Il Collegio, premesso che:
Con citazione 1/7 febbraio 2017 (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone l’ (OMISSIS) di Catanzaro, in persona del Dirigente Medico Ospedaliero, per ottenere il risarcimento del danno conseguente a preteso errore diagnostico dei sanitari che lo ebbero in cura presso il detto Ospedale.
Si costitui’ la (OMISSIS) SpA’ ed eccepi’, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Giudice adito; nel merito chiese il rigetto della domanda; in particolare sostenne che la controversia rientrava, sotto tutti i criteri di collegamento esistenti (articoli 19 e 20 c.p.c.), nella competenza del Tribunale di Catanzaro, e che alla stessa non era applicabile neanche il c.d. foro del consumatore (Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2) in quanto, essendo stata resa la prestazione nell’ambito del SSN, il paziente, alla luce dei principi di cui a Cass. 27391/2014, non poteva considerarsi “consumatore”.
scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5-7-2017, il Tribunale, con ordinanza 13-7-2017, esaminate le eccezioni formulate da parte convenuta in merito all’incompetenza territoriale e valutatane l’ammissibilita’ e la rilevanza, ha ritenuto opportuno pronunciarsi sulle stesse; di conseguenza, con la stessa ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 7-2-2018, poi rinviata al 22-2-2018; quindi, con ordinanza assunta alla detta udienza, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio ed ha assegnato alle parti i termini ex articolo 183 c.p.c., comma 6, rinviando a successiva udienza per l’esame delle richieste istruttorie; nello specifico il Tribunale, attesa la “natura privatistica” della struttura sanitaria (OMISSIS) SpA, ha ritenuto applicabile, alla luce di Cass. 8093/2009 e 27391/2014, il foro del consumatore, e quindi quello della residenza dello stesso; di conseguenza, rilevato che l’attore era residente nel circondario dell’Ufficio adito, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio.
Avverso detta ordinanza la (OMISSIS) SpA propone dinanzi a questa S.C. ricorso per regolamento necessario di competenza.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
In data 5-11-2018 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.
OSSERVA
Con l’unico motivo la ricorrente sostiene l’erroneita’ dell’impugnata ordinanza per non avere il Tribunale di Crotone considerato che, come desumibile dalla documentazione in atri (frontespizio cartella clinica contenente specificazione che l’onere della degenza era del SSN), la prestazione erogata era stata resa a totale carico del SSN, sicche’, come affermato anche da Cass. 27391/2014, non poteva trovare applicazione nel caso in esame il codice del consumo, in quanto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (struttura convenzionata con il SSN) non era stato concluso un contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del SSN con addebito all’utente dei costi della prestazione (ovvero un intervento operatorio eseguito da un medico scelto dal paziente ed operante come libero professionista, sebbene nell’espletamento di attivita’ intramuraria).
Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, il regolamento e’ innanzitutto ammissibile.
Per principio piu’ volte ribadito da questa S.C. “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziche’ con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a se’, e’ insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex articolo 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, cosi’ procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocita’ ed incontrovertibilita’, l’idoneita’ della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a se’, la suddetta questione” (Cass. S.U. 20449/2014; conf. 5817/2005; 21561/2015; 20608/2016; v. di recente, anche 5354/2018, secondo cui “deve ritenersi ormai stabilizzato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in se’ le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, e’ tenuto – ai sensi degli articoli 187 e 281-bis c.p.c. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto ” (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008; Cass. 25883/2010; Cass. 4986/2011).
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata e’ stata preceduta dal complesso delle attivita’ su evidenziate, e, in particolare dal formale invito a precisare le conclusioni, poi effettivamente precisate, sicche’ non puo’ dubitarsi dell’avvenuta separazione tra fase istruttoria e fase di decisione, e del consequenziale carattere di definitivita’ assunto dalla detta ordinanza.
Nel merito il ricorso e’ infondato.
E’ vero, infatti, che “la disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33, comma 2, lettera u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, e’ inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perche’, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialita’, l’assistito puo’ rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicche’ se il rapporto si e’ svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza e’ frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell’articolo 33 cit.; sia perche’ la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non puo’ quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista” (Cass. 8093/2009; conf. Cass. 27391/2014 e 22133/2016).
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha affermato che la ricorrente aveva espletato le sue prestazioni come clinica privata, e quindi (e’ da ritenere) al di fuori del S.S.N.; detta affermazione e’ stata contrastata dalla ricorrente, che ha dedotto che le prestazioni erogate erano state invece poste a canto del S.S.N. e che tanto era desumibile dal frontespizio della cartella clinica; siffatta cartella non e’ stata pero’ rinvenuta tra gli atti prodotti in sede di regolamento di competenza (negli atti vi e’ solo la comparsa con indicazione dell’allegazione di tale cartella, ma la cartella non risulta poi effettivamente prodotta), e, pertanto, non puo’ essere tenuta in considerazione da questa S.C..
In conclusione, quindi, il ricorso, pur ammissibile, e’ infondato, sicche’ va affermata la competenza per territorio del Tribunale di Crotone, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Non si provvede sulle spese, non avendo (OMISSIS) svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, darticolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Crotone, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.