l’art. 2048 c.c. pone a carico dell’insegnante una presunzione di omesso rispetto dell’obbligo di vigilanza imposto dal codice civile, qualora un minore subisca un danno nel periodo di tempo in cui è affidato all’istituto scolastico. Nel giudizio di risarcitorio, pertanto, il danneggiato non ha l’onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell’insegnante – o dell’amministrazione dalla quale questi dipenda – per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto. Pertanto, per superare la presunzione di responsabilità gravante sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tribunale|Rieti|Civile|Sentenza|25 luglio 2019
Sentenza pubblicata il 25 luglio 2019
(omissis)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato, R.V. e G.L., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore R.P., convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quale unico soggetto legittimato passivamente nelle azioni risarcitorie per i fatti che si riportano sinteticamente.
Gli attori esponevano che in data 27.04.2012, presso l’Istituto x, il proprio figlio R.P. veniva rovinosamente colpito da un peso di kg 2, mentre si trovava a svolgere l’ora di scienze motorie unitamente ai suoi compagni di terza media inferiore.
Rappresentavano in particolare gli attori che il sinistro si era verificato sotto la vigilanza del docente B.R., allorquando l’alunno G.E., chiamato ad espletare il getto del peso, lanciava accidentalmente di lato l’attrezzo e colpiva il R., che si trovava in una posizione laterale rispetto alla traiettoria di lancio. L’infortunio avveniva nella zona esterna a suolo erboso adiacente all’Istituto.
Precisavano gli attori che il minore attinto accusava perdita di coscienza e svenimento, tanto da richiedere il tempestivo intervento dell’x 118, che, valutata la gravità del caso, trasferiva il minore a mezzo di eliambulanza al x “x di x.
Qui il R. veniva trattato chirurgicamente per “toilette della ferita lacero-contusa, evacuazione dell’ematoma epidurale e riallineamento della frattura infossale”.
Ciò posto, gli attori asserivano che la responsabilità del sinistro patito da R.P. era da imputarsi al docente unico B.R. e all’Istituto x: il primo, per non aver adeguatamente vigilato sull’alunno e sull’intera classe, il secondo per non aver predisposto nello spazio esterno, in cui si svolgeva l’attività motoria al momento dell’accaduto, le adeguate tutele che un’attività rischiosa come l’esercizio del getto del peso avrebbe richiesto, specie qualora posta in essere da minori inesperti.
A tal fine gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043, 2048 e 1218 cc del Miur – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per le lesioni riportate da R.P. in data 27 aprile 2012 e per l’effetto condannare lo stesso convenuto al risarcimento in favore degli istanti in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la postestà di legge su R.P. dei danni patiti dal figlio, patrimoniali e non, ivi compresi quelli biologici, morali , esistenziali, vita di relazione, danni che si quantificano presuntivamente nell’importo di Euro 250.000,00 o in quell’importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre a rivalutazione, interessi legali fino al saldo, rimborso di spese vive attinenti alle cure patite e sostenute; ed ogni altro occorrendo, nulla escluso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, refusione spese generali, CPA, secondo le parametrazioni di legge, per le diverse fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva”.
Si costituiva, per il convenuto, l’Avvocatura Generale dello Stato, che si opponeva alle deduzioni e richieste attoree, eccependo l’assenza di qualsiasi responsabilità sia in capo al docente B., sia in capo all’Istituto Scolastico, ritenendo che quest’ultimo aveva predisposto misure organizzative idonee a garantire la sicurezza degli alunni e che il professore non avrebbe, in alcun modo, potuto evitare l’evento dannoso, originato da un comportamento imprevedibile e repentino dell’alunno R..
L’Avvocatura eccepiva altresì l’inadeguato adempimento all’onere probatorio di parte attrice, che non aveva fornito né una ricostruzione puntuale degli eventi, né la prova del nesso eziologico tra la condotta dolosa o colposa del docente o dell’Istituto e l’evento lesivo verificatosi.
Pertanto, l’Avvocatura chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto, oltre alla chiamata in manleva della Compagnia di Assicurazione A.S..
Il magistrato pro tempore assegnatario del fascicolo autorizzava la chiamata in causa del terzo, ma successivamente, con ordinanza del 3/07/2017, dichiarava il M.I.U.R. decaduto dalla medesima chiamata, per mancato rinnovo della notificazione dell’atto di chiamata.
La causa veniva istruita e veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice.
Venivano sentiti i testi G.E., compagno di classe del R. ed autore materiale del lancio del peso e P.D.S., bidella presso l’Istituto Scolastico. Veniva inoltre disposta CTU medico legale in relazione ai fatti di causa e nominato ausiliario del giudice la Dottoressa A.C., la quale depositava la propria relazione peritale in data 17.01.2018.
Nelle more del giudizio R.P., divenuto maggiorenne, interveniva ex art. 105 c.p.c. e la causa proseguiva fino all’udienza del 24.01.2019, allorquando la stessa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Va premesso, che l’art. 2048 c.c. pone a carico dell’insegnante una presunzione di omesso rispetto dell’obbligo di vigilanza imposto dal codice civile, qualora un minore subisca un danno nel periodo di tempo in cui è affidato all’istituto scolastico. Nel giudizio di risarcitorio, pertanto, il danneggiato non ha l’onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell’insegnante – o dell’amministrazione dalla quale questi dipenda – per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto (Cass. n. 10042/2006 ; n. 2575; Cass. n. 9337/2016).
Pertanto, per superare la presunzione di responsabilità gravante sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.
Sul versante dell’onere probatorio, pertanto, è onere della scuola dimostrare in concreto, benché anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile (Cass. n. 5067/2010; Cass. n. 2559/2011; Cass. n. 9352/2011) ed anche di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno (Cass. n. 9542/2009).
In conclusione, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l’onere della prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (Cass. n. 6844/2016).
Nel caso di specie, l’attore ha adempiuto all’onere della prova su di esso incombente, avendo dato la prova che l’infortunio si è verificato in orario scolastico, durante l’effettuazione dell’attività sportiva di lancio del peso e sotto la vigilanza dell’insegnante.
Il convenuto, invece, non ha fornito la prova di non aver potuto impedire il fatto, né di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sorgere della situazione di pericolo che, oggettivamente, è emersa dagli atti e dall’istruttoria compiuta.
Innanzitutto, va premesso che l’attività di lancio del peso costituisce attività potenzialmente pericolosa, implicante l’esigenza di predisporre misure di sicurezza ed organizzative idonee a prevenire infortuni derivanti dal lancio di oggetti pesanti ed atti ad offendere.
Non reputa il Tribunale che nel caso di specie né il luogo di svolgimento dell’attività, né le misure nel concreto predisposte, abbiano risposto agli standard di sicurezza necessari ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo, nel caso concreto trasmodato in danno.
Innanzitutto, non si è dimostrata idonea la località ove è stata espletata l’attività sportiva, in quanto costituita da campo all’aperto sprovvisto di segnaletica ed indicazioni di sicurezza tali da costituire punti di riferimento certi in merito alla distanza di sicurezza da tenere nelle varie fasi di svolgimento dell’attività.
In secondo luogo, le concrete modalità organizzative dell’attività si sono mostrate all’evidenza inidonee ad assicurare condizioni di sicurezza.
Infatti, la presenza del solo insegnate B.R. in un campo esterno rispetto alle mura scolastiche si è rivelata inidonea ad esplicare un efficace controllo sull’attività in concreto svolta, non potendo questi controllare, ad un tempo: che gli studenti posizionati dietro di sé non si allontanassero, che quelli disposti lateralmente non abbandonassero la posizione di sicurezza e che lo studente impegnato nel lancio vi provvedesse senza arrecare danni a sé e ad agli altri.
Il numero degli studenti (14 allievi), la peculiarità dell’attività esercitata (lancio di pesi da 2 kg) e l’inesperienza degli allievi avrebbero senz’altro richiesto la presenza di più sorveglianti.
A ciò deve aggiungersi che né nella relazione rilasciata dal B., né negli altri atti di parte convenuta, viene indicato se il docente, prima di effettuare l’attività, avesse dettagliatamente ammonito gli studenti a non lasciare la posizione di sicurezza prima che il peso avesse raggiunto il suolo dopo il lancio.
Al contrario, dalla deposizione del testimone G.E. è emerso che al momento del fatto gli alunni si trovavano in ordine sparso, che gli stessi non erano ben allineati dietro il professore ed a debita distanza, che la lezione si svolgeva con il lancio contemporaneo di più pesi e con azioni continuative.
Tali deposizioni, non specificamente contestate, indicano una carenza di un controllo e la mancata predisposizione di un’ organizzazione idonea ad evitare l’insorgere di sinistri, che si sarebbero potuti evitare con la presenza di più insegnanti e la predisposizione di indicazioni idonee sui luoghi del lancio.
Pertanto, risulta provata la responsabilità del convenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2048 c.c.
In punto di quantum debeatur va premesso, quanto ai danni risarcibili, che questo Tribunale condivide l’orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest’ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all’integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d’animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell’integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
L’ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall’interpretazione costituzionalmente orientata dall’art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno -conseguenza) derivanti dalla lesione dell’interesse (danno -evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull’esistenza delle persone, con riguardo al “non poter più fare”, ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno , mediante l’espediente di definirlo in modo diverso (sul punto vedasi Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263) deve essere correttamente inteso ed infatti la Suprema Corte è ripetutamente tornata sul punto, chiarendo che
“Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un’alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori” (Così Cass. n. 19402 del 22/08/2013).
Pertanto, nell’ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o “voci” risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato.
La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n. 11269).
Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre considerare, quanto al danno non patrimoniale, che con la C.T.U. medico legale espletata in corso di giudizio è stato accertato che la vittima, in conseguenza dell’infortunio per cui è causa, ha subito un danno biologico permanente (comprensivo anche del pregiudizio estetico determinato dall’esito cicatriziale) nella misura del sette per cento (7%), da cui è derivato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni trenta (gg.30) ed un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni sessanta (gg.60).
Ciò posto, il Tribunale ritiene di dover procedere al calcolo del danno non patrimoniale corrispondente alle valutazioni in punto di invalidità operate dal CTU adoperando il consolidato strumento delle Tabelle del tribunale di Milano, edizione 2018.
Sul punto si richiama il noto arresto della Corte di cassazione (Cass. 12408/2011) secondo il quale “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.
Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisiopsichica dell’infortunato, sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (aggiornate all’anno 2018), il risarcimento del danno non patrimoniale spettante a R.P. ammonta complessivamente ad Euro 20.468,00.
Detto importo, derivante dalla tabella dei valori monetari “medi” del Tribunale di Milano, esprime la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, mediante il riferimento a valori corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
L’importo citato non comprende, invece, l’ulteriore personalizzazione prevista dalle Tabelle milanesi, che individuano una ulteriore percentuale di aumento dei valori medi, da utilizzarsi solo laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato (cfr. i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale dell’Osservatorio della giustizia civile di Milano, cd. 2018).
Detta ulteriore personalizzazione, pertanto, non può operare automaticamente, ma è subordinata ad una prova specifica che incombe sul danneggiato, il quale dovrà allegare elementi idonei a dimostrare una sofferenza, ovvero uno sconvolgimento delle abitudini di vita che trascendano l’id quod plerumque accidit in riferimento alle conseguenze pregiudizievoli del danno.
Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito alcun elemento da cui desumere, seppur in via presuntiva, l’esistenza e la consistenza di danni morali o “esistenziali” ulteriori rispetto a quelli già inglobati nell’importo derivante dall’applicazione dei valori “medi” delle tabelle, tali da determinare una personalizzazione ulteriore del danno biologico mediante le percentuali all’uopo predisposte, limitandosi invece ad affermazioni di principio sfornite da qualsiasi elemento di pratico riscontro.
Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Quanto poi al danno lamentato in proprio dai genitori R.V. e G.L., la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cassazione sez. III 31/05/03 n. 8827) ha avuto modo di precisare che
“Il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29, comma 1, cost.) va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati.
Allorchè il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all’esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto”.
Precisa ancora Cass. 8827/03 che “Il risarcimento del danno non patrimoniale da compromissione del rapporto parentale, che andrà liquidato tramite adeguata valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., potrà essere riconosciuto in capo ai congiunti della vittima anche in aggiunta al danno morale soggettivo contingente senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento, poichè spetterà al giudice assicurare il giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento”
Ciò posto, si rileva che nel caso di specie, pur non ricorrendo le ipotesi più estreme cui si riferisce la sentenza sopra citata, e non senza rilevare la scarsità e genericità delle allegazioni attoree sul punto, è innegabile che una lesione apprezzabile al rapporto parentale si sia verificata nei confronti degli odierni attori, genitori di P.R., in conseguenza dei fatti di causa, sul piano sia relazionale che morale e, segnatamente: per il patema d’animo conseguente alla conoscenza dell’incidente ed al ricovero del minore presso l’ospedale capitolino con trasporto in eliambulanza, per aver assistito il figlio durante la degenza e nelle vicende successive e per averne visto e condiviso le sofferenze e disagi.
Pertanto, in via equitativa si ritiene ragionevole e congruo liquidare il danno in argomento nella misura di Euro 1.500 per ciascuno dei due genitori.
Spettano poi ai medesimi attori, sulle somme a loro attribuite – pure attualizzate alla data di oggi e, quindi, non suscettibili di rivalutazione monetaria, gli interessi legali, calcolati sulla sorte capitale svalutata a alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Vanno altresì poste definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
– dichiara la responsabilità del M.I.U.R. Ex art. 2048 c.c. in ordine sinistro per cui è causa;
– condanna il M.I.U.R. in persona del legale rappresentate pro tempore, il pagamento in favore di R.P., della somma di Euro 20.468,00 oltre interessi legali calcolati sulla somma di Euro 20.468,00 svalutata al 27.04.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
– condanna il M.I.U.R. in persona del legale rappresentate pro tempore, il pagamento in favore di R.V. e G.L., della somma di Euro 1.500,00 ciascuno, oltre interessi legali calcolati sulla somma di Euro 1.500,00 svalutata al 27.04.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
– condanna il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’attore le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.890,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge ed in Euro 550,0 per diritti ed esborsi;
pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Rieti, il 24 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019.