nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, le parti del processo nel quale e’ stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ragion per cui in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti deve dichiararsi la nullita’ del procedimento e della decisione, la quale dev’essere cassata con rinvio per consentire il riesame, previa integrazione del contraddittorio, dell’opposizione da parte del giudice a quo.

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|22 luglio 2019| n. 19694

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17764-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), COMUNE DI PESARO, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della controricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con domanda di accertamento tecnico preventivo, proposta ai sensi dell’articolo 696 c.p.c., e in subordine articolo 696 bis c.p.c., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedevano al Presidente del Tribunale di Pesaro l’accertamento di vizi e difetti costruttivi e progettuali, nonche’ di difformita’ tra l’eseguito e il progettato e le previsioni di cui alla L. n. 1086 del 1971, della convenzione urbanistica del 27/3/1971, e della L. n. 457 del 1978, quanto alle unita’ immobiliari ed alle parti comuni del (OMISSIS) in Pesaro.

Il ricorso veniva notificato al condominio, al Comune di Pesaro, a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e ad (OMISSIS), il quale chiedeva lo spostamento dell’udienza per chiamare in causa la propria assicurazione, (OMISSIS) s.p.a.

A seguito di costituzione di tutte le parti, il Presidente del Tribunale nominava (OMISSIS) quale consulente tecnico d’ufficio; questi espletava la CTU, e successivamente al deposito della relazione peritale, chiedeva al Presidente la liquidazione del compenso, il quale provvedeva con decreto.

La (OMISSIS), non ritenendo corretta la liquidazione operata, adiva il Tribunale di Pesaro con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15, per ottenere, in via preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto, e nel merito l’annullamento, la revoca o la modifica di tale provvedimento di liquidazione; eccepiva l’inutilizzabilita’ della CTU ai fini della determinazione del compenso del consulente, e di conseguenza contestava il diritto del perito all’onorario e al rimborso. In subordine, chiedeva di limitare l’onorario al minimo previsto dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, articolo 11, attraverso la parametrazione del compenso al valore della controversia, pari ad Euro 33.684,00, con spese limitate a quelle autorizzate e giustificate.

Ritualmente costituitosi per contestare le pretese attoree, (OMISSIS) affermava di esser stato investito di ben quattordici quesiti, ai quali aveva risposto in maniera puntuale, prima inviando alle parti una bozza della relazione, e poi, a seguito delle indicazioni dei CTP, depositando relazione finale con cui, riprese le considerazioni e le conclusioni a cui era pervenuto con la prima bozza, rispondeva anche alle osservazioni di parte.

Con ordinanza del 29/5/2017 il Tribunale di Pesaro rigettava il ricorso sulla base del fatto che all’interno di un giudizio di opposizione avverso decreto di liquidazione, al giudice restava preclusa ogni valutazione circa l’effettiva utilita’ della CTU, che invece spetta al giudice della causa di merito, mentre in tale sede era investito solo dell’accertamento della rispondenza del lavoro svolto dal perito ai quesiti proposti, e della valutazione della difficolta’ dell’indagine e del pregio della prestazione, ma sempre ai soli fini della liquidazione.

Avverso detta ordinanza propone ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 111, Cost., (OMISSIS) sulla base di un motivo di ricorso con cui deduce la “nullita’ degli atti e del procedimento per violazione dell’articolo 102 c.p.c. e articolo 111 Cost. (giusto processo) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 e articolo 111/7 Cost; violazione ovvero falsa applicazione di legge processuale (articolo 102 c.p.c. e articolo 111 Cost. (giusto processo) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e articolo 111/7 Cost.”

(OMISSIS) resiste con controricorso.

Sostiene parte ricorrente che il ricorso ex articoli 696 e 696 bis c.p.c., per l’accertamento tecnico preventivo fu promosso non solo da lei, ma anche da (OMISSIS) e (OMISSIS). Dal momento che l’ordinanza impugnata, emessa a conclusione del giudizio di opposizione a liquidazione del compenso del CTU, e’ stata resa unicamente tra parte ricorrente e (OMISSIS), essa sarebbe affetta da nullita’ per violazione del contraddittorio, mai integrato all’interno di tutto il procedimento di opposizione, e la cui necessarieta’ emerge in maniera ancora piu’ palese se si considera che il decreto di liquidazione del compenso poneva il pagamento a carico non solo della ricorrente ma anche di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ del (OMISSIS).

Il ricorso dev’essere accolto.

Conformemente all’indirizzo consolidato di questa Corte, va ribadito che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, le parti del processo nel quale e’ stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ragion per cui in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti deve dichiararsi la nullita’ del procedimento e della decisione, la quale dev’essere cassata con rinvio per consentire il riesame, previa integrazione del contraddittorio, dell’opposizione da parte del giudice a quo (Cass. 23192/2012; Cass. 17146/2015).

Correttamente rileva parte ricorrente che essa non fu l’unica a partecipare al processo in cui fu disposta la consulenza tecnica, ma la richiesta di accertamento tecnico preventivo pervenne anche da (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ dal condominio, che ha in un secondo momento aderito all’istanza, soggetti che in sede di opposizione non parteciparono al contraddittorio, pur rivestendo la qualifica di litisconsorti necessari.

Ne consegue che l’omessa partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari implica la nullita’ del procedimento e del decreto emesso all’esito dello stesso, trattandosi di nullita’ che ben puo’ essere dedotta anche dalla parte a cura della quale e’ stato introdotto il procedimento ma che non abbia provveduto a correttamente integrare il contraddittorio, non potendo trovare applicazione la diversa regola invocata nelle memoria della controricorrente, secondo cui la nullita’ non puo’ essere invocata dalla parte che vi abbia dato causa.

La riscontrata nullita’ impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Pesaro perche’, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti ricorrenti nella procedura di accertamento tecnico preventivo, occorrendo a tal fine avere riguardo al principio piu’ volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese va posto a carico solo della parte ricorrente che e’ tenuta ad anticiparle, dovendosi reputare abnorme il provvedimento che le ponga a carico anche delle altre parti (cfr. Cass. n. 21756/2015; conf. Cass. n. 14268/2017, che ribadisce che le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento stesso venga acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto).

Ed, infatti, una volta escluso che le spese in oggetto possano essere poste a carico delle parti diverse dal quelle richiedenti l’accertamento, resta escluso che sussista l’esigenza del litisconsorzio nei confronti delle altre parti del procedimento di ATP.

Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato, provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

1 Comment

  • Gaetano

    Egregio avvocato, sono un ctu del Tribunale di Latina e ho ricevuto incarico circa la rideterminazione e ricalcolo della parcella integrativa per la DD.LL. richiesta dal professionista (attore) per un appalto pubblico di circa 5.000.000 euro. Tale ricalcolo è stato eseguito previa quantificazione delle migliorie effettivamente eseguite, che sono da me state computate in 1.070.000 euro circa. Tale quantificazione delle migliorie mi è stato richiesto a verbale dalle parti, e comunque necessario e propedeutico per il ricalcolo della parcella professionale integrativa ai sensi del d.m. 04/04/2001, spettante al professionista attore. Alla bozza di ctu non ho ricevuto osservazioni critiche. Ho richiesto ed ottenuto per decreto un compenso professionale calcolato sulla base dell’art. 11 d.m. 30/02/2002. La convenuta ha prodotto opposizione a tale decreto, dicendo che l’oggetto della perizia era il ricalcolo della parcella spettante al direttore lavori e non già i lavori stessi. Tuttavia come premesso detto ricalcolo è potuto avvenire solo dopo aver quantificato/computato (rilievi in loco, confronto tavole progettuali, ecc.) le migliorie d’appalto che, si badi bene, risultavano offerte per un importo ben maggiore di quello dal sottoscritto appurato, accertato, richiesto dalle parti, e non contestato dalle stesse. Cosa ne pensa di tale opposizione al decreto di liquidazione e che possibilità di accoglimento può avere. Grazie

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.