il negozio fideiussorio puo’ avere anche carattere unilaterale ed essere, percio’, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|26 luglio 2019| n. 20311
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18042/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Funzionario procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 277/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato il 21 luglio 2017 (OMISSIS) impugna la sentenza resa dalla Corte d’appello di Milano, numero 277-2017, pubblicata il 24 gennaio 2017, con la quale e’ stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta della (OMISSIS) S.p.A. nei suoi confronti, in ragione della garanzia personale rilasciata quale cofideiubente di una polizza fideiussoria stipulata dall’assicurazione a favore del Comune di Castel d’Atrio, collegata alle obbligazioni assunte dalla immobiliare (OMISSIS) Srl nei confronti del Comune e relative agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione del complesso residenziale inerente alla lottizzazione “(OMISSIS)”.
Il ricorso e’ affidato a due motivi. La compagnia assicuratrice intimata ha resistito notificando controricorso. La ricorrente e la societa’ assicuratrice hanno depositato memorie ex articolo 380 bis c.p.c..
2. Nel giudizio di primo grado l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta in relazione al terzo motivo di opposizione con cui la opponente, qui ricorrente, dopo aver dedotto in via principale la falsita’ della sua firma, assumeva in via subordinata che la polizza era stata sottoscritta per accettazione da altra societa’, (OMISSIS) S.r.l., eccependo che la garanzia prestata non potesse valere per le obbligazioni della immobiliare (OMISSIS) Srl menzionata nel corpo della polizza quale debitrice principale del Comune.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto valida la sottoscrizione della opponente sulla scorta di una perizia calligrafica e, in accoglimento della eccezione di nullita’ sollevata, aveva dichiarato la nullita’ della garanzia personale rilasciata per la sua insanabile “contraddittorieta’ soggettiva e la conseguente indeterminatezza del suo oggetto”, sul rilievo che mentre il testo della polizza fideiussoria contemplava quale unica contraente la immobiliare (OMISSIS) Srl, la sottoscrizione apposta per due volte in calce al contratto apparteneva ad altro distinto soggetto indicato come debitore, (OMISSIS) s.r.l..
3. La Corte d’appello di Milano, adita su impugnazione della societa’ assicuratrice escussa dal Comune, riformava la sentenza assumendo che la garanzia fosse riferita alla obbligazione della societa’ indicata come debitrice nel contesto della polizza fideiussoria, per il rapporto a garanzia del quale era stata stipulata, a nulla rilevando la sottoscrizione apposta da altra impresa in calce alla polizza, da quest’ultimo sottoscritta per accettazione.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1418, in relazione all’articolo 1325 c.c., n. 3 e articolo 1346 c.c. e violazione e falsa applicazione dell’articolo 1939 c.c., risultando del tutto indeterminato l’oggetto dell’obbligazione da garantire; con il secondo motivo denuncia il vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato la sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte della (OMISSIS) in luogo della Immobiliare (OMISSIS).
1.1. I motivi, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullita’ della sentenza, vengono trattati congiuntamente.
1.2. Il primo motivo e’ infondato. Il rilievo di nullita’ per indeterminatezza del suo oggetto non puo’ svolgersi in astratto, dovendosi tener conto della ratio della cogaranzia rilasciata e del contesto contrattuale cui si riferisce.
1.3. La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che:
1) non vi sia violazione dell’articolo 1936 c.c., articolo 1950 c.c., comma 2, nel considerare valida la fideiussione rilasciata, in quanto la fideiussione e’ efficace anche se il debitore non ne e’ a conoscenza, consistendo in un atto negoziale tra fideiussore e creditore garantito, cui non e’ necessario partecipi il debitore principale;
2) non vi sia violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e della rappresentanza della societa’, ex articolo 2475 bis c.c., in quanto in atti vi e’ riscontro dell’obbligazione del debitore principale oggetto della polizza, desumibile dall’intestazione della polizza, dalla causale della polizza in cui viene menzionato il rapporto principale, dalla comunicazione del Comune che indica la societa’ immobiliare “(OMISSIS)” quale soggetto cui fu volturato il permesso di costruire riportato nella causale della polizza e, infine, dalla menzione delle obbligazioni della immobiliare (OMISSIS) s.r.l. oggetto di garanzia.
1.4. Quanto al negozio di fideiussione incorporato nella predetta polizza, l’applicazione alla fattispecie in esame del principio di diritto secondo cui “il negozio fideiussorio puo’ avere anche carattere unilaterale ed essere, percio’, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore” (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30409 del 19/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 3525 del 2009), e’ corretta e vale per sottolineare che la sottoscrizione del debitore garantito non e’ un elemento necessario ai fini della valida costituzione della garanzia fideiussoria, essendo quest’ultima un negozio (anche unilaterale) rivolto al creditore, e non al debitore, ove non occorre la personale adesione o accettazione del debitore.
1.5. Ragionando sul piano funzionale, la co-fideiussione in esame accede a un contratto di “assicurazione fideiussoria” (cd. polizza fideiussoria) stipulato dalla compagnia assicuratrice a favore del Comune, ed e’ strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo.
Essa costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, ed e’ contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente che in base a tale contratto si impegna a versare i cd premi di polizza (Sez. 2 -, Sentenza n. 2688 del 30/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016).
A tale impegno dell’assicurazione si e’ aggiunto l’impegno fideiussorio della ricorrente, quale cogarante, la cui obbligazione, dunque, si individua nei suoi elementi essenziali per la funzione che ha nell’economia del contratto di aggiungersi a supporto di quella resa dalla compagnia assicuratrice.
1.6. Ed invero l’interpretazione del negozio, nella ricerca della reale volonta’ delle parti, deve essere guidata da vari criteri ermeneutici, e segnatamente non solo da quello letterale, ma anche da quello funzionale che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformita’ agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Sez. 3 -, Sentenza n. 17718 del 06/07/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 23701 del 22/11/2016).
Pertanto, eventuali dichiarazioni divergenti rilasciate dalle parti debbono essere risolte nel senso di salvaguardare lo scopo della dichiarazione resa, a discapito di quella che, invece, rimane estranea agli interessi perseguiti dalle parti.
1.7. Il Giudice del merito ha dato quindi rilievo all’interpretazione funzionale per escludere che l’obbligazione fideiussoria ricada nel vizio di indeterminatezza denunciato, risultando l’oggetto della garanzia invece delineato, nei suoi contorni essenziali, nel corpo della polizza assicurativa, essendo del tutto indifferente che detta polizza sia stata accettata (o meglio sottoscritta per accettazione) da un terzo soggetto non risultante quale parte del rapporto sottostante.
L’operazione ermeneutica effettuata dalla Corte di merito e’ corretta ed e’ priva dei vizi dedotti se solo si considera che la opponente non ha indicato per quale motivo la divergente indicazione del debitore cui si riferisce l’obbligazione principale garantita avrebbe potuto mutare la sua determinazione a rilasciare la cofideiussione richiesta dall’assicuratore per una obbligazione predeterminata, dal medesimo garantita, essendosi limitata a denunciare, in questa sede, la indeterminatezza tout court dell’oggetto di una garanzia consapevolmente rilasciata.
1.8. Il secondo motivo attinente all’omessa considerazione di un fatto decisivo, a dimostrazione di un vizio di motivazione, risulta invece inammissibile, in quanto il fatto che la polizza de qua sia stata sottoscritta da una societa’ diversa e’ stato adeguatamente considerato, ma ritenuto non avere rilevanza ai fini della interpretazione del contenuto dell’obbligo fideiussorio, accessorio al rapporto principale indicato nella polizza fideiussoria.
La censura pertanto e’ inammissibile sotto il profilo dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, poiche’ la lettura del motivo, al lume della motivazione resa con argomenti logici e aderenti agli elementi fattuali presenti in atti, evidenzia come la sua illustrazione non si correli alla motivazione enunciata dalla Corte territoriale (cfr. Cass. SU n. 7074 del 2017).
2. Conclusivamente il ricorso e’ rigettato quanto al primo motivo e dichiarato inammissibile quanto al secondo motivo, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7,200, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge, in favore della parte resistente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.