la proprieta’ e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma e’ necessaria ai soli fini della prova. E difatti, in coerenza con tale impostazione, si reputa non necessaria la riproposizione in appello del tema dell’acquisto a titolo originario, ove non esaminato in primo grado, per consentire al giudice dell’impugnazione di decidere sulla base di tale titolo, sempre che sussistano gia’ gli elementi di prova, erroneamente pretermessi dal primo giudice.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|29 luglio 2019| n. 20434

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11553-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 413/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che si riporta agli atti e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del ricorso per cassazione e’ la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 24 marzo 2015, che ha rigettato l’appello principale proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 645 del 2008, ed ha accolto parzialmente l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS).

1.1. La controversia fu introdotta nel 2002 dalla sig.ra (OMISSIS) per l’accertamento dell’inesistenza di diritti esclusivi della sig.ra (OMISSIS) su parti comuni dell’edificio ubicato in (OMISSIS), e per la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

1.1. La convenuta contesto’ la pretesa, assumendo di avere acquistato i beni in contestazione con l’atto pubblico 17 gennaio 1999 e di averli sempre utilizzati in via esclusiva, come gia’ i danti causa, e propose domanda riconvenzionale per ottenere la rimozione di alcuni manufatti e il risarcimento del danno.

L’attrice, a sua volta, con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5, che fosse accertata la nullita’ parziale dell’atto pubblico 17 gennaio 1999 nonche’ la proprieta’ condominiale delle parti dell’edificio indicate nell’atto di citazione.

1.2. Il Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi di (OMISSIS), dante causa della convenuta, e di (OMISSIS), coniuge dell’attrice, accolse per quanto di ragione la domanda dell’attrice. Secondo il predetto giudice, il portone d’ingresso, il cortile interno e il vano scala erano parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., e la convenuta ne faceva un utilizzo illegittimo in quanto contrastante con il disposto di cui all’articolo 1102 c.c., sicche’ era tenuta a rimuovere tavolini e sedie dalle parti comuni e il paletto di ferro che ostacolava l’accesso al cortile con veicoli.

2. La Corte d’appello, adita dalla (OMISSIS), ha rilevato preliminarmente che si era formato il giudicato interno sul rigetto della domanda, formulata dall’attrice, di accertamento della nullita’ parziale dell’atto pubblico 17 gennaio 1999, ed ha conseguentemente disposto l’estromissione degli eredi (OMISSIS) dal giudizio.

Nel merito, in parziale accoglimento del gravame incidentale, ha dichiarato che anche il porticato d’ingresso costituiva parte comune dell’edificio, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2.1. Secondo la Corte territoriale era corretta la statuizione del Tribunale, che aveva escluso che l’atto di compravendita 17 gennaio 1999 costituisse titolo contrario alla presunzione di condominialita’, e il Tribunale non era incorso nel vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di usucapione, che non era stata proposta.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza (OMISSIS), sulla base di due motivi, ai quali resistono (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso. Il ricorso, gia’ chiamato in decisione nella camera di consiglio prevista dall’articolo 375 c.p.c., comma 1 e articolo 376 c.p.c., comma 1, e’ stato rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 3. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. il ricorso e’ fondato nei termini di seguito precisati.

2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 112 c.p.c. perche’ la Corte d’appello ha ritenuto non formulata, nel giudizio di primo grado, la domanda o l’eccezione riconvenzionale di usucapione.

3. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 112 c.p.c. e si contesta l’omessa pronuncia sull’eccezione di usucapione formulata nell’atto di appello.

4. Il primo motivo e’ fondato e assorbe il rimanente.

4.1. Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello (pag. 7 della sentenza), l’esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale del denunciato vizio (ex plurimis, Cass. 02/02/2017, n. 2771), dimostra che la convenuta aveva contrastato la pretesa dell’attrice assumendo di essere proprietaria esclusiva dei beni in contestazione sia in forza di titolo d’acquisto (rogito di compravendita 17 gennaio 1999) sia per averli posseduti. Se ne ha conferma, del resto, dalla stessa sentenza d’appello, che nello “svolgimento del processo” da’ atto che la convenuta si era difesa deducendo “(…) che i beni in contestazione erano sempre stati utilizzati da lei e dai suoi danti causa come unici ed esclusivi proprietari e che da oltre venti anni gli spazi dell’atrio erano utilizzati per l’attivita’ di pizzeria”.

Con tale deduzione la convenuta aveva introdotto, al fine di paralizzare la domanda dell’attrice, il tema dell’acquisto della proprieta’ esclusiva per usucapione, e non era necessaria alcuna altra specificazione perche’ il giudice dovesse prenderla in esame.

4.2. Come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, la proprieta’ e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma e’ necessaria ai soli fini della prova (ex plurimis, Cass. 06/04/2017, n. 8986; Cass. 08/01/2015, n. 40; Cass. 24/11/2010, n. 23851).

E difatti, in coerenza con tale impostazione, si reputa non necessaria la riproposizione in appello del tema dell’acquisto a titolo originario, ove non esaminato in primo grado, per consentire al giudice dell’impugnazione di decidere sulla base di tale titolo, sempre che sussistano gia’ gli elementi di prova, erroneamente pretermessi dal primo giudice (da ultimo, Cass. 17/10/2017, n. 24435).

4.3. Nel caso di specie, il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare e pronunciare sull’eccezione di usucapione al fine di stabilire se, anche sotto tale profilo, fosse o non superata la presunzione ex articolo 1117 c.c. di proprieta’ comune in campo ai condomini dei beni in contestazione.

In senso contrario non puo’ essere condivisa la tesi dei resistenti, secondo i quali il giudicato interno sulla inidoneita’ del titolo derivativo (rogito 17 gennaio 1999) a trasferire i beni in contestazione alla (OMISSIS) impedirebbe, in ogni caso, l’accessione del possesso finalizzata all’usucapione. Si tratta di tesi che implica la valutazione di questioni neppure prospettate in sede di merito, e percio’ sottratte al sindacato di legittimita’.

5. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procedera’ all’esame dell’eccezione di usucapione e provvedera’ anche a regolare le spese di lite del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il rimanente, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa sezione.

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Avv. Umberto Davide

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