il requisito dell’apparenza della servitu’, di cui all’articolo 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che l’apparenza della servitu’ postula comunque il riscontro dell’univocita’ della funzione oggettiva delle opere rispetto all’uso della servitu’ stessa; tale accertamento dell’apparenza della servitu’, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e’ una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, e’ incensurabile in sede di legittimita’

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|31 luglio 2019| n. 20670

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24337-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1222/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto (OMISSIS) innanzi al tribunale di Nicosia per sentir accertare l’inesistenza di servitu’ di passaggio su stradella di loro proprieta’, proprieta’ che il convenuto ha chiesto in riconvenzionale accertarsi acquistata dallo stesso per usucapione.

2. In riforma della sentenza di primo grado accertativa dell’acquisto per usucapione e di conseguente rigetto della domanda principale, quest’ultima e’ stata accolta dalla corte d’appello di Caltanissetta, che ha ritenuto inammissibile la riconvenzionale in quanto proposta tardivamente.

3. La sentenza della corte d’appello e’ stata cassata da questa corte di legittimita’, con rinvio alla corte d’appello di Palermo. Secondo la sentenza di cassazione, i giudici del merito avrebbero dovuto comunque esaminare le difese formulate nella comparsa di costituzione dal convenuto, tenendo conto di quanto era stato dal medesimo dedotto in merito all’invocato acquisto per usucapione e alle circostanze di fatto sulla base delle quali era fondata quella che andava considerata quanto meno come un’eccezione riconvenzionale tempestivamente sollevata, posto che, in relazione alle eccezioni, nessuna decadenza era comminata dall’articolo 167 c.p.c., nel testo in vigore all’epoca dell’instaurazione del giudizio.

4. Riassunto il giudizio, con sentenza depositata il 26/06/2017 la corte d’appello di Palermo, dando atto dell’intervenuto rigetto della domanda riconvenzionale tesa all’accertamento dell’usucapione, ha proceduto a nuovo accertamento dei fatti e, ritenendo fondata l’eccezione di usucapione proposta dal signor (OMISSIS), ha disatteso la domanda in negatoria dei signori (OMISSIS)- (OMISSIS).

5. A sostegno della decisione la corte d’appello – pur dato atto che “lamentano gli appellanti che non e’ stata dimostrata l’esistenza di opere visibili cui ricondurre l’esercizio di fatto del passaggio sulla stradella” (p. 2) – ha comunque valutato le deposizioni testimoniali in ordine al passaggio, ritenendolo provato per il tempo necessario all’usucapione; ha ritenuto non allegato e non provato l’abbandono dell’esercizio; ha ritenuto dunque fondata l’eccezione di usucapione.

6. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) su due motivi. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

7. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio esaminata altresi’ la memoria illustrativa depositata dal controricorrente – ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 1061 c.c., per avere i giudici di merito riconosciuto fondata l’eccezione di usucapione della servitu’ di passaggio sulla stradella in assenza dell’accertamento delle opere visibili destinate all’esercizio, e cio’ pur a fronte di espressa eccezione di inesistenza delle opere stesse dell’odierna parte ricorrente.

1.1. Il motivo e’ manifestamente fondato, con assorbimento del secondo, relativo a omesso esame di fatto decisivo in tema di utilitas della servitu’.

1.2. Come si evince dal sopra riportato riepilogo della sentenza impugnata, in violazione dell’articolo 1061 c.c., i giudici di merito hanno riconosciuto fondata l’eccezione di usucapione della servitu’ di passaggio sulla stradella in assenza dell’accertamento dell’esistenza di opere visibili destinate all’esercizio; opere che gli odierni ricorrenti avevano assunto come inesistenti.

1.3. La questione era stata espressamente posta con motivo d’appello dagli odierni ricorrenti (cfr. p. 4 della citazione in appello innanzi alla corte d’appello di Caltanissetta e p. 8 del ricorso per cassazione ora esaminato) e, del resto, e’ richiamata dalla stessa sentenza impugnata (p. 2 della motivazione ove si da’ dato atto che “lamentano gli appellanti che non e’ stata dimostrata l’esistenza di opere visibili cui ricondurre l’esercizio di fatto del passaggio sulla stradella”).

1.4. Tuttavia, il motivo non ha ricevuto alcuna trattazione, cio’ che concreta – oltre che un’omessa pronuncia, non dedotta – una violazione dell’articolo 1061 c.c., per essere l’apparenza posta da tale disposizione codicistica come requisito per l’usucapibilita’ delle servitu’. 1.5. In tal senso, la giurisprudenza di legittimita’ (v. ad es. Cass. n. 24856 del 21/11/2014 e n. 13238 del 31/05/2010) ha chiarito che il requisito dell’apparenza della servitu’, di cui all’articolo 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi.

Ne consegue che l’apparenza della servitu’ postula comunque il riscontro dell’univocita’ della funzione oggettiva delle opere rispetto all’uso della servitu’ stessa; tale accertamento dell’apparenza della servitu’, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e’ una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, e’ incensurabile in sede di legittimita’ (cfr. ad es. Cass. n. 22913 del 26/9/18).

1.6. Quanto innanzi premesso consente anche di trattare la deduzione che il controricorrente svolge in memoria, ove si rappresenta che le opere visibili risulterebbero esistenti, che la loro esistenza sarebbe desumibile ex actis nella parte in cui emergerebbe che siano stati rimossi precedenti segni di confine, nonche’ che infine le opere visibili stesse siano da identificarsi proprio in tale mancanza di segni di confine.

1.6.1. Al riguardo, deve anzitutto osservarsi come tale deduzione non possa essere in questa sede esaminata, per la parte in cui sottopone al giudice di legittimita’ l’esigenza di effettuare un accertamento in fatto, non immediatamente riscontrabile in atti, ma che presuppone una considerazione di uno stato dei luoghi, oltre che una complessiva valutazione di ogni altro elemento probatorio anche ulteriore rispetto agli elementi indicati in memoria concernente i luoghi stessi.

1.6.2. Per quanto attiene, invece, al profilo giuridico della deduzione, proponendo la parte odierna controricorrente che sia da considerarsi opera visibile e destinata univocamente all’esercizio della servitu’ un quid che, in effetti, e’ piu’ che altro un’assenza di opere, e precisamente l’assenza di segni di confine (siccome asseritamente rimossi), puo’ osservarsi come, nell’ambito delle valutazioni di sua spettanza, il giudice del rinvio dovra’ comunque attenersi ai seguenti principi di diritto, di chiarimento rispetto a quelli enunciati sub 1.5, per i quali:

– la visibilita’ delle opere, ai sensi dell’articolo 1061 c.c., deve essere tale da escludere la clandestinita’ del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell’obiettivo asservimento della proprieta’ a vantaggio del fondo dominante (cfr. ad es. Cass. n. 24401 del 17/11/2014);

– le opere devono essere permanenti e obiettivamente destinate all’esercizio della servitu’, oltre che rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attivita’ compiuta in via precaria, bensi’ di preciso onere a carattere stabile (cfr. ad es. Cass. n. 13238 del 31/05/2010);

– in materia di passaggio, non e’ pertanto sufficiente l’esistenza di un percorso idoneo allo scopo, essenziale viceversa essendo che esso mostri di essere stato posto in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, con un quid pluris che evidenzi la predetta specifica destinazione all’esercizio della servitu’ (cfr. Cass. n. 13238 del 2010 cit., n. 7004 del 17/03/2017 e n. 25355 del 25/10/2017).

3. In definitiva il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. Va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Palermo in diversa sezione, che si atterra’ ai principi di diritto enunciati e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Palermo, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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