L’azione di simulazione e quella revocatoria sono, invero, del tutto diverse per contenuto e finalita’: infatti, la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione; inoltre, il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge, che e’ una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) e’ illecito, sebbene sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|2 agosto 2019| n. 20875
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23143-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 253/2015 del Tribunale di Verona, depositata il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente che ha concluso come in atti e l’Avvocato (OMISSIS) che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ha proposto nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) una domanda di simulazione di atti di atti di donazione del 26.10.1996 e del il 18.10.1999 con i quali (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano donato a (OMISSIS) e (OMISSIS) dapprima la nuda proprieta’ e poi l’usufrutto di una serie di immobili siti in (OMISSIS) (principalmente vigneti). L’attrice ha agito sul presupposto di essere creditrice dei donanti della somma di circa Euro 1.500.000,00 per avere acquistato dei crediti originariamente vantati dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS).
2. L’adito Tribunale di Verona con sentenza depositata il 3 febbraio 2015 ha respinto la domanda e condannato l’attrice alle spese.
2.1. Secondo il giudice di prime cure l’attrice non aveva fornito la prova della simulazione ed anzi dalla stessa ricostruzione allegata dall’attrice l’intendimento che aveva determinato le due donazioni, si evinceva la volonta’ dei convenuti di spogliarsi dei beni.
3.Impugnata la sentenza in via principale dalla (OMISSIS) ed in via incidentale dai convenuti, la Corte d’appello di Venezia con ordinanza depositata il 25 giugno 2015 e comunicata lo stesso giorno, ha dichiarato inammissibile l’appello principale e quello incidentale con compensazione delle spese.
4.La cassazione della sentenza di prime cure e dell’ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c. (cfr. pag. 6 del ricorso) e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso ritualmente notificato ed articolato sulla base di un unico motivo, pure illustrato da memoria, cui resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.La causa e’ chiamata in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria adottata della sesta sezione civile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso svolta dai controricorrenti, poiche’ diversamente da quanto dagli stessi sostenuto, l’impugnazione notificata il 23/9/2015 e’ tempestivo, cioe’ entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilita’ ex articolo 348 bis c.p.c. emessa dalla Corte d’appello e comunicata lo stesso 25/6/2015 (cfr. Cass. Sez. Un. 11850/2018; Sez. Un. 25513/2016).
2.Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1415 e 1416 c.c. e dell’articolo 100 c.p.c. per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che l’allegazione, da parte del creditore dei donanti, del pregiudizio, anche solo potenziale, derivante dalle due donazioni oggetto dell’azione di simulazione assoluta, deponesse quale riconoscimento dell’effettiva volonta’ di stipularle, incompatibile con il loro denunciato carattere fittizio.
Osserva in particolare la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il pregiudizio era stato dedotto non per affermare che il trasferimento era effettivamente avvenuto ma soltanto per dimostrare l’interesse all’esercizio dell’azione di simulazione proposta.
2.1. La doglianza e’ fondata.
2.2. Innanzitutto e’ bene chiarire che, contrariamente a quanto affermano i controricorrenti, la sentenza del tribunale non si regge su plurime rationes decidendi, ma su un’unica ratio: quella fondata sull’esistenza, agli atti, di una ricostruzione che denota la volonta’ di donare e, quindi, l’assenza di simulazione.
2.3. Cio’ premesso, il tribunale non ha considerato che l’allegato pregiudizio era funzionale a provare la legittimazione ad agire della (OMISSIS), quale creditrice dei donanti ed andava ricondotto nell’ambito delle condizioni di ammissibilita’ dell’azione di simulazione da parte dei creditori del simulato alienante prevista dall’articolo 1416 c.c., comma 2 e dell’articolo 100 c.p.c., che vi annovera l’interesse ad agire in giudizio per la difesa del proprio diritto.
2.4. Cosi’ facendo l’attrice si era attenuta al principio secondo il quale la domanda di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante -in questo caso dei simulati donanti – comporta l’allegazione, come fatti legittimanti uno specifico credito nonche’ la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo puo’ derivare dall’alienazione del bene. (Cass. 5961/2008; id. 21524/2011).
2.5. Ne consegue che l’eventuale pregiudizio derivato ai creditori non e’ a priori incompatibile con la natura simulata del contratto, ne’ riconduce necessariamente la tutela richiesta nell’ambito della diversa azione revocatoria come eccepito da parte controricorrente.
2.6. Il pregiudizio alle ragioni del creditore non implica necessariamente l’avvenuto trasferimento del bene perche’ altrimenti non avrebbe senso la previsione della legittimazione dei creditori all’azione di simulazione.
2.7. L’azione di simulazione e quella revocatoria sono, invero, del tutto diverse per contenuto e finalita’: infatti, la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione; inoltre, il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge, che e’ una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) e’ illecito, sebbene sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto.
2.8. Sulla scorta delle differenze concettuali appena richiamate, questa Corte ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la simulazione assoluta, aveva considerato l’intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito come elemento concorrente – e non unico – della prova della simulazione (Cass. 11372/2005).
3. Nel caso di specie, peraltro, l’attrice aveva allegato specifici elementi probatori a sostegno della sua domanda, quali lo stretto rapporto di parentela fra donanti e donataria, la circostanza che i donanti continuassero a vivere negli immobili donati mentre la donataria era residente in localita’ molto lontana dagli immobili donati nonche’ la confessione stragiudiziale resa a terzi dall’asserito donante (OMISSIS) (cfr. atto di citazione in appello richiamato nel ricorso).
3.1. Tutti questi elementi, pero’, non risultano essere stati assolutamente considerati nella scarna pronuncia impugnata, la cui conclusione – lo si ripete – diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, non e’ costituita da due distinte rationes decidendi – assenza di voluntas donandi e ricostruzione che denota l’intendimento di dar corso agli atti di donazione – ma dall’unitaria e decisiva considerazione che gli elementi comprovanti l’intento frodatorio dei donanti nei confronti dei creditori attestavano l’esistenza della voluntas donandi.
3.2. Cosi’ argomentando, tuttavia, la sentenza non si e’ confrontata con I principi giurisprudenziali su presupposti e finalita’ dell’azione simulatoria promossa dai creditori come sopra richiamati e, conseguentemente, la censura va accolta con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 4, alla Corte d’appello di Venezia che si uniformera’ ai principi di diritto richiamati in motivazione dovendosi evidenziare che l’allegazione della volonta’ di arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie non e’ incompatibile con l’esercizio dell’azione di simulazione assoluta da parte del creditore del simulato donante.
4. La Corte del rinvio provvedera’, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Venezia.