il diritto di abitazione, di cui all’articolo 1022 c.c., si estende sia a tutto cio’ che concorre ad integrare la casa che ne e’ oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc), giacche’ l’abitazione non e’ costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtu’ del combinato disposto degli articoli 983 e 1026 c.c., alle accessioni, fermo tuttavia il rilievo primario che assume quanto previsto dal titolo costitutivo, il quale richiede la forma scritta ex articolo 1350, n. 4, c.c.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|22 agosto 2019| n. 21583

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20716-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), anche quale rappresentante di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 652/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 652/2015 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 12 marzo 2015.

Resiste con controricorso (OMISSIS), per se’ e quale esercente la responsabilita’ genitoriale sulla minore (OMISSIS).

Con citazione del 4 marzo 2009 (OMISSIS) convenne la nuora (OMISSIS) e la nipote (OMISSIS), domandando di accertare la simulazione relativa del contratto di comodato immobiliare concluso in data 24 settembre 1993 col proprio figlio (OMISSIS), nonche’ l’esistenza in suo favore di un diritto di abitazione ex articolo 1022 c.c. inerente allo stesso immobile di via (OMISSIS).

L’adito Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, accerto’ il diritto di (OMISSIS) di abitare la porzione dell’immobile contraddistinta in rosso nella planimetria allegata alla scrittura privata inter partes e condanno’ l’attore a risarcire (OMISSIS) e (OMISSIS) della somma di Euro 12.000,00, quale danno figurativo dovuto a causa dell’indebito utilizzo degli spazi dell’immobile non compresi in quelli descritti nel contratto di comodato.

Proposto gravame da (OMISSIS), la Corte d’appello di Venezia accolse lo stesso limitatamente al risarcimento del danno, perche’ non provato e non configurabile come in re ipsa.

I giudici di secondo grado, invece, confermarono che sia dal contratto simulato di comodato sia dal contratto dissimulato fosse inequivocabile la delimitazione dell’oggetto del diritto di abitazione con riferimento alla medesima porzione dell’immobile contraddistinta in rosso nella planimetria sottoscritta dai contraenti e facente parte integrante dei contratti stessi.

Trattandosi, per di piu’, di contratto costitutivo di diritto reale su bene immobile, nessun rilievo poteva svolgere, secondo la Corte d’Appello, una manifestazione di volonta’ delle parti in contrasto col documento.

La dedotta inidoneita’ della porzione di immobile a soddisfare il diritto di abitazione poteva, invece, avere rilevanza soltanto al fine di ritenere non costituito lo stesso diritto di abitazione, e non ad estenderne l’oggetto.

1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la “insufficiente ed erronea interpretazione degli articoli 1022 e 2909 c.c.”.

Si assume la violazione da parte della Corte d’Appello del giudicato interno formatosi in ordine alla sussistenza del diritto di abitazione, che non consentiva di affermare che (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero inteso limitare l’oggetto del contratto dissimulato costitutivo del diritto di abitazione avendo riguardo all’oggetto del contratto simulato di comodato.

L’eventuale inadeguatezza del diritto di abitazione limitato alle due stanze avrebbe altrimenti determinato la nullita’ del contratto di abitazione per difetto di causa, nullita’ impedita dal giudicato sull’esistenza di un valido diritto di abitazione.

Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) censura nuovamente la “insufficiente ed erronea interpretazione dell’articolo 1022 c.c.”.

La sentenza impugnata non spiegherebbe come sia possibile dichiarare l’esistenza di un diritto di abitazione quando l’oggetto dedotto in contratto sia, in se’, inidoneo a soddisfarne la causa.

Il terzo motivo di ricorso allega l’erronea e falsa applicazione dell’articolo 1350 c.c. e articolo 1362 c.c., comma 2.

Il ricorrente critica la parte della sentenza impugnata che ha affermato che nessuna rilevanza potessero rivestire i fatti asseritamente indicativi di una manifestazione di volonta’ diversa delle parti in contrasto con le emergenze documentali. Il ricorrente trascrive per intero le deduzioni svolte nelle pagine 9 e seguenti della propria comparsa conclusionale nel giudizio di appello, nonche’ la pattuizione oggetto di causa.

MI tre motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente e si rivelano infondati.

Avendo l’attore (OMISSIS) domandato l’accertamento della simulazione relativa del contratto di comodato intercorso col figlio (OMISSIS), per dimostrare la sussistenza di un contratto costitutivo di un diritto di abitazione ex articolo 1022 c.c., di per se’ soggetto alla forma scritta “ad substantiam” in forza dell’articolo 1350 c.c., n. 4, lo stesso ha l’onere di provare la simulazione della convenzione relativa al diritto personale di godimento, nonche’ l’esistenza e l’estensione del proprio diritto reale immobiliare.

L’accertamento della simulazione relativa costituisce, in ogni modo, indagine di fatto riservata al giudice del merito, il quale deve stabilire, attraverso una corretta interpretazione del contratto condotta alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dal Codice Civile e con motivazione immune da vizi logici e giuridici, se, in contrasto con la volonta’ di costituire un determinato rapporto espressa nell’atto negoziale, esista una concorde volonta’ delle parti tendente a porre in essere un diverso negozio vero e reale destinato a rimanere occulto (Cass. Sez. 2, 09/04/1987, n. 3501).

La domanda di (OMISSIS), per l’accertamento della simulazione relativa con riguardo ai contratti di comodato e di abitazione, implicava, del resto, attraverso il duplice accertamento dell’apparenza del negozio simulato e dell’esistenza di quello effettivamente voluto dalle parti, il mutamento di una medesima situazione giuridica.

Nella controscrittura intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) le parti dichiaravano che avevano sottoscritto “un contratto di comodato relativo ad una porzione dell’immobile sito in (OMISSIS)”; che tale contratto doveva intendersi simulato; che “in relazione al contratto di comodato” era stata “loro effettiva e reale volonta’ quella di concludere un contratto di abitazione ex articolo 1022 c.c., valevole per la durata della vita del beneficiario”.

La Corte d’Appello di Venezia ha fondato, cosi’, la propria indagine interpretativa sulle espressioni letterali usate dai contraenti nel rispetto dell’articolo 1362 c.c., ricostruendo la comune intenzione delle parti sulla base delle espressioni usate e dello spirito della convenzione. L’assunta identita’ dell’oggetto del contratto simulato di comodato e di quello dissimulato di abitazione (inteso come limitato, in sostanza, alla medesima porzione dell’immobile contraddistinta in rosso nella planimetria sottoscritta dai contraenti), appare pure frutto di logica inferenza dell’azione di simulazione relativa intentata, la quale, giacche’ diretta ad individuare e far valere la reale volonta’ delle parti, ossia il negozio dissimulato e, con esso, i diritti che dal medesimo discendono, trae derivazione effettuale dalla negazione dell’efficacia di quella determinata attribuzione patrimoniale divisata nel negozio simulato.

Va quindi affermato che la controscrittura redatta allo scopo di rettificare le risultanze di un contratto simulato, inerente ad una determinata consistenza immobiliare, nonche’ di comprovare il negozio dissimulato – sottoposto, come nella specie, alla forma scritta necessaria a pena di invalidita’ – si presume logicamente destinata a regolamentare lo stesso bene oggetto del precedente accordo tra le parti, salvo che la seconda scrittura documenti espressamente la comune volonta’ di comprendere una porzione o un immobile del tutto diversi.

D’altro canto, la Corte di Venezia ha dato il giusto rilievo al richiamo, fatto in contratto, della planimetria sottoscritta dalle parti e facente parte integrante della convenzione, atteso che, nei contratti in cui e’ richiesta la forma scritta ad substantiam, quale e’ quello diretto alla costituzione del diritto di abitazione di una casa, l’oggetto puo’ dirsi determinato o determinabile mediante ricorso ad elementi estranei al documento solo se, come appunto si e’ ritenuto nella specie, la planimetria risulti allegata all’atto, sia firmata dai contraenti e sia anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, 05/03/2007, n. 5028).

Allo scopo di determinare quale fosse la porzione di casa oggetto del diritto di abitazione, neppure possono trarsi elementi dal comportamento successivo delle parti, sulla base della regola ermeneutica stabilita dall’articolo 1362 c.c., comma 2, non rivestendo tale comportamento una funzione integrativa del testo scritto con riguardo agli elementi essenziali dei contratti per i quali e’ prevista la forma scritta “ad substantiam” (Cass. Sez. 2, 07/03/2011, n. 5385).

Ne’ a diverse conclusioni porta la considerazione del ricorrente secondo cui l’estensione del diritto di abitazione concesso non poteva intendersi ristretta ai due locali previsti nel comodato, essendo altrimenti l’immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’habitator.

Invero, i “bisogni” del titolare e della sua famiglia, contemplati nell’articolo 1022 c.c., costituiscono unicamente limitazioni quantitative delle facolta’ di servirsi della cosa imposte al titolare del diritto di abitazione (a differenza della facolta’ accordate all’usuario), e non minimi inderogabili che comportano un’automatica eterointegrazione del contratto.

Deve in proposito riaffermarsi che il diritto di abitazione, di cui all’articolo 1022 c.c., si estende sia a tutto cio’ che concorre ad integrare la casa che ne e’ oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc), giacche’ l’abitazione non e’ costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtu’ del combinato disposto degli articoli 983 e 1026 c.c., alle accessioni (cosi’ Cass. Sez. 2, 17/04/1981, n. 2335), fermo tuttavia il rilievo primario che assume quanto previsto dal titolo costitutivo, il quale richiede la forma scritta ex articolo 1350, n. 4, c.c.

III.Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente (OMISSIS), per se’ e quale esercente la responsabilita’ genitoriale sulla minore (OMISSIS), nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.