Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale e’ suscettibile di cessione ai sensi degli articoli 1260 c.c. e segg. e il cessionario puo’, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilita’ del credito risarcitorio.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|28 agosto 2019| n. 21765
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27761/2017 proposto da:
(OMISSIS) SNC (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato
(OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 737/2017 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 07/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
Nel 2015, la (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Trento, la (OMISSIS), esponendo che: in data 15 marzo 2010 il veicolo di proprieta’ di (OMISSIS), assicurato con la convenuta, aveva subito un danno per esclusiva responsabilita’ del conducente di altro veicolo; in data (OMISSIS) il (OMISSIS) aveva ceduto alla societa’ attrice, esercente l’attivita’ di autocarrozzeria, il diritto di credito vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte;
(OMISSIS) aveva provveduto a pagare la somma corrispondente ai danni materiali subiti dalla autovettura, ma aveva rifiutato di pagare il corrispettivo per l’auto sostitutiva che l’autocarrozzeria aveva fornito al proprio cliente.
Si costitui’ la (OMISSIS), contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria. Eccepi’ in particolare la nullita’ del contratto di cessione del credito, per avere la (OMISSIS) posto in essere un’attivita’ di finanziamento in assenza di requisiti di legge.
Il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 138/2016, emanata secondo equita’, rigetto’ la domanda, rilevando l’illiceita’ del credito de quo, in quanto derivante dall’esercizio di un’attivita’ intermediazione/finanziamento in assenza dei requisiti di legge, ovvero da un’illegittima attivita’ sistematica di autonoleggio, con richiesta non del pagamento del servizio, ma della cessione del credito da parte di danneggiati da sinistri stradali.
2. La decisione e’ stata confermata dal Tribunale di Trento con la sentenza n. 737/2017, depositata il 7 luglio 2017.
Il Tribunale ha rilevato che, dalle risultanze in atti, emerge che la (OMISSIS) esercita, in modo sistematico e organizzato nei confronti della clientela, un’attivita’ di intermediazione finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, in quanto connessa ad operazioni di acquisto di credito ai sensi del Decreto Ministeriale n. 29 del 2009, articolo 3.
E’ poi irrilevante, al fine di qualificare l’operazione in esame come finanziamento, il fatto che la cessione del credito sia avvenuta senza pagamento di una somma di denaro, venendo comunque in rilievo un’utilita’ finanziaria per il cedente, corrispondente al risparmio di spesa connesso al mancato esborso del corrispettivo alla autocarrozzeria che ha effettuato il noleggio del mezzo sostitutivo.
Pertanto, secondo la Corte d’appello, poiche’ l’attivita’ di concessione finanziamento e’ stata posta in essere da soggetto non autorizzato, in violazione della riserva di cui all’articolo 106 T.U.B l’accordo di cessione e’ nullo.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS).
3.1. Resiste con controricorso la (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
4. La ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dei principi regolatori materia di cessione del credito ed attivita’ di finanziamento ex articolo 106 TUB in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che il rapporto tra l’autocarrozzeria ed il cliente integrasse un’ipotesi di esercizio nei confronti del pubblico dell’attivita’ di concessione di finanziamenti, come tale riservata agli intermediari finanziari autorizzati.
Come risulterebbe confermato sia dai Decreto Ministeriale attuativi dell’articolo 106 TUB, sia dall’esame della giurisprudenza disponibile, con il finanziamento, il finanziatore, nelle forme piu’ varie, mette a disposizione dei finanziato una disponibilita’ di denaro.
Nel caso di specie, la societa’ ricorrente non avrebbe finanziato alcunche’, in quanto non avrebbe acquistato il credito risarcitorio mettendo a disposizione del (OMISSIS) una somma di denaro o comunque una disponibilita’ finanziaria.
Al contrario, essa avrebbe effettuato una prestazione a favore del (OMISSIS), il quale avrebbe pagato cedendo il proprio credito risarcitorio.
Il trasferimento della titolarita’ del credito, come di quella di qualsiasi diritto, puo’ avere come titolo anche una cessione finalizzata al pagamento di un debito.
Che sia del tutto lecita la cessione da parte del danneggiato in un sinistro stradale del credito risarcitorio vantato verso il danneggiante e la sua assicurazione, a titolo di pagamento del debito esistente nei confronti di chi ha effettuato le riparazioni, sarebbe poi confermato dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 bis, che prevede in tali casi il versamento previa presentazione della fattura emessa dall’impresa abilitata ai sensi della L. n. 122 del 1992, che ha eseguito le riparazioni.
Il motivo e’ fondato.
Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale e’ suscettibile di cessione ai sensi degli articoli 1260 c.c. e segg. e il cessionario puo’, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilita’ del credito risarcitorio (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601).
Nell’affermare che la cessione del credito implica attivita’ finanziaria soggetta ad autorizzazione Decreto Legislativo n. 385 del 1992, ex articolo 106, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio.
Come evidenziato in una precedente pronuncia relativa ad un caso del tutto analogo, la cessione in esame costituisce non gia’ un’operazione di finanziamento, bensi’ il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito, odierna ricorrente (Cass. civ. Sez. III, 14-02-2019, n. 4300).
5. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.