ove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell’autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|29 agosto 2019| n. 21786

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20814-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 990/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 990/17, del 24 maggio 2017, della Corte di Appello di Palermo, che – respingendo il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 3072/10, del 15 giugno 2010, del Tribunale di Palermo – ha respinto la domanda di risarcimento danni, ex articolo 595 c.p., proposta dall’odierno ricorrente nei confronti di (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito il Tribunale panormita lamentando che il (OMISSIS), intervistato il (OMISSIS) su “(OMISSIS)”, aveva auspicato le dimissioni del (OMISSIS) dalla carica di Presidente della Regione Siciliana, sostenendo che le sue scelte politiche avrebbero “rafforzato un blocco di interessi espressione di un potere affaristico-mafioso”, in tale direzione muovendosi “i provvedimenti sull’abusivismo, i condoni, le convenzioni con le strutture sanitarie private”. Inoltre, il (OMISSIS) stabiliva – con quelle stesse dichiarazioni – un paragone tra la situazione di quel tempo e “quella degli anni 70′, quando la mafia aveva referenti politici ben precisi in (OMISSIS) e (OMISSIS)”.

L’allora attore, inoltre, riferiva del contenuto di un comunicato stampa del (OMISSIS), nel quale il medesimo (OMISSIS) aveva affermato che quanto “pensa il Presidente (OMISSIS) sulla Sicilia coincide con quello che dice (OMISSIS)”, ponendo a confronto le dichiarazioni di quest’ultimo (“Ma quale mafia, ma quale piovra, sono romanzi”), con le parole con le quali il (OMISSIS) avrebbe commentato un’inchiesta giornalistica della trasmissione televisiva “(OMISSIS)”.

Infine, il (OMISSIS) si doleva del fatto che, sempre il (OMISSIS), in un articolo apparso sul quotidiano “(OMISSIS)” il (OMISSIS), avesse accostato la sua figura a quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS), affermando essersi “tornati indietro negli anni bui della collusione tra politica e mafia, gli anni dei (OMISSIS), dei (OMISSIS) e delle stragi”, affermando essere il sistema politico e quello criminale un “unica cosa nella Sicilia del Governatore (OMISSIS)”.

La domanda attorea di risarcimento danni era, tuttavia, respinta dal primo giudice, la cui pronuncia – sebbene appellata dall’odierno ricorrente – era confermata dalla Corte palermitana.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si deduce nullita’ del sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in ragione di omessa pronuncia sul secondo motivo di “ricorso” (“recte”: di appello).

Si censura la sentenza impugnata laddove essa avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale il (OMISSIS) si doleva della decisione del primo giudice, nella parte in cui essa aveva escluso il carattere diffamatorio del paragone, stabilito dal (OMISSIS), tra l’odierno ricorrente e (OMISSIS), e cio’ sul rilievo che, pur in difetto di elementi sul contenuto delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) a commento dell’inchiesta di “(OMISSIS)”, le stesse – secondo il Tribunale potevano “essere comunque desunte dal tenore del comunicato stampa”. Una decisione, questa, ancor piu’ sorprendente, secondo il (OMISSIS), considerato che egli aveva “esplicitamente e pubblicamente stigmatizzato il fenomeno mafioso all’interno del programma elettorale per le elezioni regionali del (OMISSIS)”.

Sul punto, come detto, nessuna decisione – assume il ricorrente sarebbe stata anche adottata dalla Corte territoriale.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si deduce violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell’articolo 111 Cost., ovvero nullita’ del sentenza per assenza di motivazione.

Si assume che la decisione impugnata recherebbe un “simulacro grafico di motivazione”, giacche’ il rigetto della domanda risarcitoria sarebbe avvenuto “senza nemmeno descrivere i fatti di causa, consistenti in tre diverse dichiarazioni”, compiendo “valutazioni giuridiche approssimative”, tanto da rendere “del tutto oscuro l’iter logico seguito”, e cio’, in particolare, quanto alla “infamante equiparazione tra (OMISSIS) e don (OMISSIS)”, non essendo idoneo, a tale scopo, il riferimento alle vicende giudiziarie che hanno investito l’odierno ricorrente, giacche’ le stesse “non hanno in alcun modo riguardato l’operato amministrativo del (OMISSIS) governatore della Regione Siciliana”.

3.3. Con il terzo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione dell’articolo 595 c.p., degli articoli 2043 e 2059 c.c., nonche’ degli articoli 2, 21 e 27 Cost. e degli articoli 6,8 e 10 Cedu, oltre a falsa applicazione dell’articolo 51 c.p..

Si censura la sentenza impugnata per non aver fatto corretta applicazione dei criteri della “continenza formale” e della “verita’ dei fatti”, richiesti per l’operativita’ della scriminante del diritto di critica, censurando la sentenza impugnata laddove essa ha ritenuto che, avuto riguardo alla critica politica, il riferimento alla verita’ obiettiva del fatto sarebbe “del tutto fuori luogo”.

Si assume, per contro, che il diritto di critica sarebbe soggetto agli stessi limiti previsti per quello di cronaca, censurandosi, pertanto, la decisione della Corte palermitana per essersi disinteressata dal porre a proprio fondamento la verita’ dei fatti storici oggetto di critica, ovvero le non provate dichiarazioni del (OMISSIS) sulla trasmissione “(OMISSIS)” e i provvedimenti amministrativi volti a favorire la mafia. Irrilevante, per contro, sarebbero le vicende giudiziarie che hanno investito il (OMISSIS), non solo perche’ lo stesso non e’ mai stato accusato di associazione mafiosa, ma anche perche’ – all’epoca delle dichiarazioni del (OMISSIS) – operava ancora, in favore dell’odierno ricorrente, la presunzione di non colpevolezza, donde l’ipotizzata violazione anche dell’articolo 27 Cost. e dell’articolo 6 CEDU.

4. Il (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, di infondatezza.

In particolare, si rileva – quanto al primo motivo – la ricorrenza di un’ipotesi di pronuncia implicita, evidenziandosi, per il resto, come la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato le ragioni del rigetto del gravame del (OMISSIS), applicando correttamente i principi giurisprudenziali in materia di critica politica, donde l’infondatezza anche dei motivi secondo e terzo.

5. Il ricorrente principale ha presentato memoria, ex articolo 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni ed allegando sentenza resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta che ha accolto domanda risarcitoria dello stesso (OMISSIS) in relazione ad articoli di giornale che si assumono di tenore analogo a quelli oggetto del presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo non e’ fondato.

6.1.1. Sul punto, occorre muovere dal rilievo che e’ da escludere “il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo” (Cass. Sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191, Rv. 646290-01).

Siffatta evenienza ricorre nel caso in esame, visto che la Corte palermitana, nello scrutinare globalmente il gravame proposto dal (OMISSIS) (come e’ dato evincere dall’inciso secondo cui i diversi motivi risultavano “logicamente connessi” e, quindi, da “trattarsi congiuntamente”), ha affermato che ognuna delle tre dichiarazioni rese dal (OMISSIS) non potesse considerarsi illecita, giacche’ espressione del diritto di critica politica.

In particolare, essa ha ritenuto che in tale ambito “il rispetto della verita’ del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non puo’, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica”, su tali basi affermando che “l’accostamento del (OMISSIS), al tempo Governatore della Sicilia, ad esponenti mafiosi ed al sistema criminale appare legittima espressione del diritto di critica, costituendo un ragionevole, ancorche’ opinabile, sviluppo di argomentazioni di indole e finalita’ politica, scaturite da coevi episodi di cronaca, quali le vicende giudiziarie a carico dello stesso (OMISSIS)”.

6.2. Alla stregua di tali considerazioni, anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi non fondato.

6.2.2. La motivazione della sentenza impugnata, difatti, non puo’ certo considerarsi “meramente apparente”.

Sul punto, non pare inutile rammentare che ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte e’ destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte e’, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01.), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perche’ “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01), che e’ quanto, in definitiva, si contesta nel caso di specie.

6.3. Infine, anche il terzo motivo di ricorso non e’ fondato.

6.3.1. In via preliminare, va rammentato che costituisce consolidato principio, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione” (cosi’, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6133, Rv. 648418-01; in senso conforme, tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 3, ord. 30 maggio 2017, n. 13520, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 27 o’luglio 2015, n. 15759, non massimata, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 80, Rv. 621133-01).

Di conseguenza, il “controllo affidato al giudice di legittimita’ e’ dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicita’ dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonche’ al sindacato della congruita’ e logicita’ della motivazione, secondo la previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile “ratione temporis””, mentre resta “del tutto estraneo al giudizio di legittimita’ l’accertamento relativo alla capacita’ diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento” (cosi’, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 6133 del 2018, cit.).

6.3.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’esimente del diritto di critica politica, laddove ha negato rilievo al criterio della verita’ dei fatti.

Si tratta, per vero, di un’affermazione che risponde ai “dicta” di questa Corte, secondo cui “ove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell’autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto” (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 841, Rv. 633962-01), essendosi pure precisato – con affermazione che si attaglia al caso di specie – che, “non essendo, peraltro, la critica politica soggetta ad alcun vincolo di obiettivita’”, deve ritenersi lecita l’esposizione di fatti, “laddove ciascuno di essi sia utilizzato non al limitato fine di offrirne una rassegna, bensi’ come elementi sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche” (Cass. Sez. 3, sent. 28 febbraio 2017, n. 5005, Rv. 645139-01).

6.3.3. Ne’, d’altra parte, in senso contrario, possono richiamarsi i precedenti illustrati dal ricorrente nella propria memoria ex articolo 378 c.p.c., giacche’ concernenti la fattispecie della critica giornalistica, e non – come nella specie – politica, la quale, come noto, “puo’ assumere toni piu’ pungenti rispetto a quelli interpersonali tra privati, potendo essere di parte e non dovendo necessariamente essere obiettiva” (Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2013, n. 23576, Rv. 628625-01), sino a consentire “toni aspri e di disapprovazione piu’ pungenti ed incisivi” (Cass. Sez. 3, sent. 23 febbraio 2010, n. 4325, Rv. 611525-01) di quelli normalmente consentiti.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e, per l’effetto, condanna (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.200,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.