in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualita’, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potesta’ dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiche’ i terzi hanno la possibilita’ di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicita’ legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicita’ legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, pero’, che la contestazione della relativa qualita’ ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualita’ spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. In base a tale principio di diritto, si configura un onere di chi agisce qualificandosi come rappresentate legale della persona giuridica di fornire l’indicazione della fonte del potere di rappresentanza legale, al quale non si accompagna il relativo onere di dimostrazione: detta indicazione determina l’onere di chi contesti l’esistenza del potere rappresentativo di dimostrare che l’allegazione non trova riscontro nella fonte indicata, in quanto soggetta a pubblicita’ legale.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|12 settembre 2019| n. 22741
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28119-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) quest’ultimo nella qualita’ di unico erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3999/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che ha concluso per l’accoglimento del 10 motivo di ricorso p.q.r.;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
(OMISSIS) conveniva (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti a causa di un incidente stradale occorso mentre viaggiava, quale trasportato, a bordo di un’autovettura di proprieta’ del primo e assicurata con la seconda;
intervenivano in giudizio volontariamente (OMISSIS) e (OMISSIS), padre e germano dell’attore, nonche’ (OMISSIS), nuova moglie del primo, chiedendo il risarcimento dei correlati danni patiti anch’essi in ragione delle gravissime lesioni cagionate al congiunto;
il tribunale, dichiarata l’esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS) nella causazione del sinistro, accoglieva le domande avanzate, salvo che per quella di (OMISSIS), accertando, in particolare, un’invalidita’ permanente del 48% e una lesione della capacita’ lavorativa specifica del 35%;
la corte di appello, pronunciando sui distinti e poi riuniti gravami di (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo nella qualita’ di unico erede di (OMISSIS) nelle more deceduta, li rigettava, ferma una rideterminazione delle somme residue al netto del versato, oggetto, le stesse, di rivalutazione monetaria;
osservava la corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, che correttamente il tribunale aveva liquidato il danno da capacita’ lavorativa specifica capitalizzando la perdita in applicazione della tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie della Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali di cui al Regio Decreto n. 1403 del 1922, sulla base del reddito lordo e dell’eta’ del danneggiato al momento del sinistro, senza distinguere, pertanto, un danno patrimoniale passato sino al momento della decisione e un danno futuro, poiche’ questa doppia determinazione avrebbe dovuto operarsi solo qualora la vita effettiva della vittima avesse gia’ superato, come non era accaduto nella fattispecie, il limite anagrafico risultante dai parametri del suddetto regio decreto;
evidenziava, inoltre, che il tribunale non aveva operato la riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, con cio’ attualizzando il computo fondato sulla previsione del 1922;
quanto al danno allegato dalla (OMISSIS), la corte di appello ribadiva carenza di prova di un effettivo e apprezzabile legame affettivo che potesse superare la carenza di un vincolo parentale conseguente alla circostanza che la deducente deceduta era la matrigna del macroleso;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo nella qualita’ di unico erede di (OMISSIS), articolando tre motivi e depositando memoria;
resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a.; non ha svolto difese (OMISSIS), gia’ contumace nei gadi di merito.
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056, c.c., e del Regio Decreto n. 1403 del 1922, poiche’ la corte di appello avrebbe errato omettendo di procedere a distinta liquidazione del danno patrimoniale da lesione alla capacita’ lavorativa specifica, ovvero:
determinando il danno sino alla decisione, quale perdita gia’ subita, e il danno futuro, quale perdita destinata a maturare probabilisticamente nel corso degli anni a venire della vita della vittima, avvalendosi, in tesi, solo per quest’ultimo la tariffa del 1922 che, pero’, per un verso era inapplicabile perche’ implicitamente abrogata, e per altro verso, se utilizzata, da aggiornare, in quanto risalente, sia quanto all’aspettativa di vita, di 54,9 anni mentre, secondo le tavole di mortalita’ dell’ISTAT del 2014, era di 80,281 anni per i maschi; sia, infine, quanto al tasso di capitalizzazione anticipata, da escludere del tutto per il danno passato e, per il danno futuro, non calcolabile con una percentuale di fruttuosita’ del denaro al 4,5%, laddove, al momento della decisione, nel 2017, essa era largamente inferiore visto il tasso legale degli interessi e quello conseguente a investimenti in titoli a reddito fisso;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poiche’ la corte di appello avrebbe mancato di vagliare, in specie presuntivamente, il legame fattuale affettivo della (OMISSIS) con il (OMISSIS), nonche’ le personali sofferenze fisiopsichiche in uno allo sconvolgimento della vita conseguito all’incidente, per la costante necessita’ di assistenza del macroleso, e, al contempo, posto il ruolo di madre che aveva assunto dopo le seconde nozze con il padre della vittima avute nel (OMISSIS), molti anni prima dell’incidente occorso nel (OMISSIS);
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., articoli 2, 3, 29 e 30 Cost., poiche’ la corte di appello avrebbe errato ancorando il rigetto della domanda di (OMISSIS) alla mancanza di convivenza al momento dell’evento e fino allo stesso, posto che avrebbe dovuto ritenere sufficiente la comunanza di vita e affetti ovverosia lo stabile legame di vita, senza preclusioni evinte da un concetto formale di famiglia;
Rilevato che:
1. preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ del controricorso formulata in memoria da parte ricorrente, posto che dall’allegato 3 allo stesso, emerge la sussistenza dei poteri per il conferimento del mandato difensivo;
parte controricorrente ha fatto riferimento e prodotto l’estratto delle disposizioni statutarie sociali da cui emerge l’attribuzione dei poteri in parola, e la rispondenza di questi a tali previsioni non e’ stata idoneamente censurata;
piu’ in generale si deve ribadire il principio di diritto consolidato (Cass., 30/08/2018, n. 21403) secondo cui in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualita’, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potesta’ dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiche’ i terzi hanno la possibilita’ di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicita’ legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicita’ legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, pero’, che la contestazione della relativa qualita’ ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualita’ spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass., Sez. U., 01/10/2007, n. 20596);
in base a tale principio di diritto, si configura un onere di chi agisce qualificandosi come rappresentate legale della persona giuridica di fornire l’indicazione della fonte del potere di rappresentanza legale, al quale non si accompagna il relativo onere di dimostrazione: detta indicazione determina l’onere di chi contesti l’esistenza del potere rappresentativo di dimostrare che l’allegazione non trova riscontro nella fonte indicata, in quanto soggetta a pubblicita’ legale;
2. nel merito cassatorio, il primo motivo e’ fondato;
la corte territoriale, come anticipato in parte narrativa, ha ritenuto di avallare la decisione di prime cure, in punto di liquidazione del danno da riduzione della capacita’ lavorativa specifica, sulla base di due “rationes decidendi”:
a) l’applicazione del Regio Decreto n. 1402 del 1922 a tal fine e’ stata giustificata, nel caso, dal fatto che al momento della liquidazione – e anche al momento della decisione di secondo grado – la vita effettiva del danneggiato non aveva superato i limiti anagrafici considerati dallo stesso testo normativo: in altri termini, come argomentato anche nel controricorso, la vittima, nata nel gennaio 1964, al momento della sentenza del tribunale, dicembre 2011, aveva 47 anni, e al momento della sentenza della corte di appello, ottobre 2017, aveva 53 anni, essendo pertanto lontano dal limite di eta’, di 80 anni, valutato dalla tabella, riportata nella tavola I del suddetto regio decreto, ai fini del coefficiente di capitalizzazione, nell’ipotesi di 16,420 rispetto all’eta’ di 39 anni avuta dalla vittima al momento del sinistro;
b) la necessaria attualizzazione della tabella in parola, era stata effettuata senza applicare una riduzione riferibile allo scarto tra vita lavorativa e vita effettiva (usualmente tra il 10% e il 20%);
alla prima “ratio” e’ sottesa la logica per cui fin tanto che la vita probabile presa in considerazione e’ superiore a quella effettiva, il complessivo computo attuariale, che assume come riferimento temporale iniziale il tempo dell’incidente, escluderebbe la possibilita’ di “sezionare” un danno passato;
solo nel caso opposto, quindi, dovrebbe operarsi una doppia liquidazione, distinguendo inevitabilmente tra danno c.d. “passato” e danno c.d. “futuro”;
alla seconda “ratio” e’ sottesa la logica per cui posto che le tabelle richiamate sono state elaborate sulla base della probabile (intesa come media) vita fisica, e visto che quest’ultima e’ notoriamente maggiore di quella lavorativa che costituisce, invece, il termine di riferimento della voce di danno in liquidazione, dovrebbe essere individuata una percentuale di abbattimento: il mancato calcolo di quest’ultima finirebbe per realizzare un effetto “compensativo” del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall’applicazione delle tabelle del 1922, costruite, come si sta per analizzare piu’ diffusamente, supponendo un tempo medio di sopravvivenza inferiore a quello registrato dall’attualita’;
queste ragioni decisorie si rifanno ad alcuni indirizzi di questa Corte in parte evocati dalla sentenza qui impugnata;
in particolare viene menzionata, quale sentenza piu’ risalente, Cass., 18/11/1997, n. 11439, secondo cui “il criterio di capitalizzazione della rendita, operante in base alla presumibile durata della vita del danneggiato, deve subire un correttivo allorche’ nelle more del giudizio quel limite – calcolato con riferimento alla eta’ del danneggiato all’epoca dell’evento dannoso – venga in concreto superato per la sopravvivenza del soggetto cui la rendita e’ dovuta. In tal caso (…) dovranno operarsi due liquidazioni: la prima, sulla base dell’elemento concreto costituito dal periodo di vita del danneggiato protrattosi fino all’epoca della decisione, trattandosi di danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile; la seconda, invece in via congetturale, sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla data della decisione in poi”;
in realta’ questo arresto, in motivazione, richiama, in termini, Cass., 28/11/1988, n. 6403, che a sua volta risulta conforme a Cass., 30/10/1980, n. 5850;
si tratta di un indirizzo che, in chiave latamente prospettica, ha costituito l’evoluzione di quello secondo cui nel caso di morte della persona danneggiata nel corso del giudizio risarcitorio, per causa sopravvenuta indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto e’ chiamato a rispondere, la liquidazione dei danni “futuri” va fatta con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita del danneggiato (cfr. Cass. n. 437 del 1967, Cass., n. 1059 del 1959);
l’orientamento qui in rilievo, poi, ha registrato ulteriori conferme: Cass., 23/05/1996, n. 4756, e Cass., 11/06/1998, n. 5795, hanno cassato sentenze di merito che, ritenendo preclusa la possibilita’ di una doppia liquidazione, a seguito del raggiungimento da parte del danneggiato, nelle more del giudizio, dell’eta’ ipotizzata come presumibile in base ai parametri di cui al Regio Decreto n. 1403 del 1922, avevano “finito col liquidare alla stregua di un danno futuro quello che era gia’ divenuto danno attuale, negando qualsiasi risarcimento per il danno futuro riconducibile al periodo di maggiore sopravvivenza del danneggiato rispetto a quello pronosticato in base ai parametri adottati” (come si esprime la pronuncia del 1996);
queste ultime parole rendono ancor piu’ evidente che il criterio della doppia liquidazione nasce per evitare che una “piana” trasposizione applicativa delle previsioni contenute nel Regio Decreto del 1922, riferite alla diversa fattispecie della costituzione di rendita vitalizia, fosse foriera di irragionevoli distorsioni nel giudizio risarcitorio in cui di esse si andava a “fruire” per disporre di un metodo obiettivo di liquidazione del danno in questione;
in questo modo puo’ meglio spiegarsi, in ottica evolutiva, il presupposto cui si andava ad ancorare la doppia liquidazione, ossia quello, ribadito dalla corte territoriale nella sentenza qui censurata, per cui essa si rendeva necessaria quando l’eta’ effettiva, superando quella presa a parametro dal R.D., rendeva quest’ultimo irragionevolmente applicabile senza correttivo;
l’arresto del 1997 sopra ricordato, risulta richiamato, dieci anni dopo, da Cass., 11/07/2017, n. 17061, che lo accomuna anche a Cass., 24/07/2012, n. 12902;
ma le decisioni del 2012 (pag. 15) e del 2017 (pag. 19) affermano la necessita’ di distinguere il danno “passato”, costituito dalla flessione reddituale effettivamente subita dal danneggiato (che sia risultato, come nella fattispecie qui in esame, produrre il reddito da lavoro) fino al momento della decisione, trattandosi di danno non “futuro” bensi’ attuale, e il pregiudizio c.d. futuro, rappresentato dall’ipotetica contrazione economica che la vittima andra’ verosimilmente a subire per gli anni a venire, determinati anch’essi probabilisticamente;
la doppia liquidazione, quindi, in questi arresti, non risulta piu’ ancorata al presupposto dell’eta’ effettiva che superi il limite anagrafico del Regio Decreto del 1922;
il principio della doppia liquidazione, che differenzi sempre il danno c.d. passato da quello c.d. futuro, e’ stato affermato ancora, in particolare, da Cass., 30/04/2018, n. 10321 (pagg. 9-11), e Cass., 12/04/2018, n. 9048 (pag. 15);
questo principio, da considerare dunque consolidato, va ribadito, atteso che in ogni caso:
1) sino al momento della liquidazione, il lucro cessante si e’ gia’ verificato e dev’essere accertato, seppure con criterio probabilistico (ricostruendo, cioe’, i redditi da considerare definitivamente perduti perche’, senza l’evento di danno, sarebbero stati acquisiti), mentre;
2) solo dopo la liquidazione (e sara’ tale anche quella in sede di rinvio, salvo che non si accerti che la vittima non avrebbe piu’ prodotto reddito lavorativo: Cass., n. 10321 del 2018, cit., pag. 10) andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri, che la vittima presumibilmente perdera’ vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all’eta’ della stessa al momento in cui si compie l’operazione di capitalizzazione;
per la determinazione del reddito di base e’ utilizzabile l’articolo 137 codice delle assicurazioni private, infatti richiamato dalla corte territoriale (pag. 4) senza che risulti sul punto neppure specifica censura;
sul punto, la decisione risulta quindi erronea e dev’essere cassata;
3. la sentenza impugnata risulta viziata anche sotto altro profilo;
la giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente e univocamente chiarito (Cass., 14/10/2015, n. 20615, Cass., 28/04/2017, n. 10499, Cass., 28/09/2018, n. 23468) che i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perche’:
a) sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalita’ ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
b) i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell’aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalita’ dei decenni successivi (negli studi si e’ esemplificato che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di diciotto anni e’, in base alla tabella del 1922, di 19,383, sia per gli uomini che per le donne e, quindi, indica una presumibile vita del soggetto di trentasette anni;
elaborando una sovrapponibile rendita unitaria anticipata, immediata e intera, in base alle tavole di mortalita’ della popolazione italiana del 1981 (anch’esse notoriamente da aggiornare in aumento) vi sarebbe un coefficiente di 54,64 per gli uomini – con una presumibile vita del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di settantadue anni – e di 61,05 per le donne, con presumibile vita di circa settantanove anni);
c) le tabelle del 1922 non distinguono tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine, per le quali ultime essa e’ maggiore;
d) la rendita del capitale presa in considerazione nel 1922, una volta ridotto drasticamente il saggio legale degli interessi, e anche la rendita da titoli individuabili come non a significativo rischio, e’ maggiore di multipli rispetto a quella attuale,
e) il regio decreto in parola e’ stato e’ stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della Cassa Nazionale per Assicurazioni Sociali (CNAS, ovvero l’ente erogatore delle prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (1933), e quindi dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e comunque per effetto della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale;
il profilo sub c) nel cado qui in scrutinio e’ attenuato dal fatto che si ha riguardo solo a un maschio;
il profilo sub e) potrebbe ritenersi superabile dalla considerazione che il regio decreto in discussione viene utilizzato come parametro e non come prescrizione normativa;
restano pero’ le due non superabili criticita’ di fondo: sara’ necessario, cioe’, aggiornare i coefficienti in ragione della maggiore aspettativa di vita, e, al contempo, diminuire la riduzione correlata al tasso di rendimento del denaro che decurta l’anticipata capitalizzazione;
la corte territoriale ha chiarito (pagg. 6-7) di non aver apportato alcuna riduzione per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ma con cio’ ha corretto solo la prima delle due distorsioni individuate;
nella liquidazione equitativa del danno da lesione della capacita’ lavorativa specifica, qualora si utilizzi, quale parametro, la tabella attuariale di cui al Regio Decreto n. 1403 del 1922, dovranno apportarsi motivatamente due correttivi, quello inerente all’aspettativa di vita e quello afferente alla percentuale di riduzione per capitalizzazione anticipata;
4. il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
in alcuni precedenti, anche recenti, di questa Corte si fa riferimento alla possibilita’ di presumere la prova del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti dall’esistenza dello stretto legame di parentela riferibile alla famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza – che puo’ rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione – bensi’ sull’assenza di legame affettivo tra i familiari stessi e la c.d. vittima primaria nonostante il rapporto di parentela (Cass., 19/11/2018, n. 29784);
nell’arresto appena menzionato, peraltro riferito a un infortunio mortale, sul lavoro, si evidenzia incidentalmente in motivazione (pag. 8) che “solo affinche’ possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori dello stretto nucleo familiare (es. nonni, nipoti, genero, nuora) e’ necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimita’ dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarieta’, di sostegno economico”;
si tratta di un indirizzo da ritenere risalente a Cass., 23/06/1993, n. 6938, e ribadito in Cass., 16/03/2012, n. 4263;
da questa impostazione dissente esplicitamente Cass., 20/10/2016, n. 21230 (in cui la pronuncia da ultimo richiamata e’ riferita per mero errore materiale all’anno 2014 invece che 2012), che ha condivisibilmente constatato come la lesione della sfera affettiva familiare possa prescindere dalla convivenza, che, nel caso, assume rilievo piuttosto come elemento utile alla quantificazione del danno (conf. Cass., 07/12/2017, n. 29332);
ad intendere che la convivenza, per un verso, se sussistente, costituisce indice presuntivo del pregiudizio non patrimoniale da lesione, definitiva o meno, dell’originaria esplicazione del rapporto parentale (v, da ultimo, Cass., 24/04/2019, n. 11212, Cass., 31/01/2019, n. 2788), per altro verso, se mancante, non esclude la diversa prova, anche altrimenti presuntiva, del danno in parola, per poi riflettersi ragionatamente sull’entita’ della liquidazione come del resto accade anche nell’ipotesi di componenti della famiglia “nucleare” che abbiano cessato la coabitazione (cfr. in una fattispecie relativa a madre e fratelli, Cass., 15/02/2018, n. 3767);
deve pertanto ritenersi che si trattera’ sempre di un’adeguata valutazione dell’incarto processuale e corretta sussunzione delle risultanze nelle fattispecie normative (cfr. Cass., 05/07/2017, n. 16514, pagg. 5-7), senza preclusioni di sorta quanto al concetto di famiglia “naturale” largamente recepito dall’articolo 29 Cost. (Cass., n. 29332 del 2017, cit.);
nella fattispecie in scrutinio, la corte territoriale ha vagliato la relazione parentale ma ha escluso, in fatto, la prova della sussistenza dei fatti affermati a cominciare dall’assunzione del “ruolo di madre” allegata da parte ricorrente, che, infatti, non si riporta a specifiche istanze di prova se non all’indicazione della qualifica di “madre” nella riportata cartella clinica, da sola, pero’, oggettivamente ambigua e come tale inidonea a sostanziare un omesso esame decisivo ne’, pertanto, il presupposto per un errore di sussunzione nella fattispecie legale;
al riguardo e’ opportuno rimarcare che alla fattispecie e’ applicabile la nuova previsione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, da interpretarsi come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, sicche’ in cassazione e’ denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullita’ della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonche’ nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorieta’, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940);
la corte di appello non ha escluso l’astratta ipotizzabilita’ del pregiudizio per carenza di convivenza, ma ha complessivamente valutato (pagg. 10-11) che le risultanze istruttorie non permettevano di concludere nel senso del legame affettivo apprezzabile, ai fini in parola, tra la vittima gia’ ventitreenne al momento delle seconde nozze avute dal padre con la deducente nel (OMISSIS), sedici anni prima dell’incidente, il tutto a fronte di emergenze documentali contrarie alla possibilita’ di ipotizzare una convivenza;
a fronte di cio’ residua solo un tentativo di rilettura istruttoria in questa sede inammissibile, proprio perche’ il danno non patrimoniale dei congiunti tale potendo essere anche quello subito dalla nuova moglie del padre della vittima c.d. primaria – dev’essere non solo allegato ma anche provato (cfr., sulla portata generale del principio, da ultimo, Cass., 28/02/2019, n. 5807);
la suddetta prova potra’ essere offerta pure a mezzo di presunzioni e senza preclusioni derivanti dalla mera assenza di convivenza, fermo rimanendo, al contempo, che gli indici presuntivi, in uno alla loro corretta valutazione e sussunzione nel relativo regime legale, costituiscono pur sempre un momento differente dalla mera allegazione dello “status” in parola.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Napoli perche’ provveda anche sulle spese del giudizio di legittimita’.