ai sensi della L.Fall., articolo 111 bis, comma 2, la ammissione in prededuzione non esclude la verifica dei privilegi e la graduazione tra crediti prededucibili. In generale poi, in tema di formazione dello stato passivo, questa Corte ha affermato che ai fini della qualificazione della domanda di ammissione al passivo va privilegiata, rispetto al dato testuale della domanda, la volonta’ del creditore desumibile dalla complessiva prospettazione della propria pretesa creditoria nei confronti del fallimento e, pertanto, nell’ipotesi di un creditore che intenda ottenere l’insinuazione in collocazione privilegiata tale volonta’ puo’ comunque desumersi, qualora manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa e’ richiesta, dovendosi determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

I presupposti per la dichiarazione di fallimento

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|9 ottobre 2019| n. 25391

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS); fax n. (OMISSIS)), che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) in liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura a margine del controricorso, unitamente all’avv. (OMISSIS), e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e (OMISSIS) e ai fax n. (OMISSIS) e (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Monza emesso il 19.7.2016 e depositato il 27.7.2016, n. R.G. 65/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del Cons. Bisogni Giacinto.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Dott.ssa (OMISSIS) ha chiesto l’ammissione in prededuzione al passivo del fallimento (OMISSIS) in liquidazione deducendo di aver stipulato e adempiuto un contratto di assistenza professionale in pendenza della procedura di concordato preventivo della societa’ successivamente fallita che prevedeva un compenso forfettario di Euro 50.000,00 in suo favore.

2. Il credito non e’ stato ammesso al passivo dal G. D. in quanto l’attivita’ prestata non e’ stata ritenuta funzionale all’ammissione alla procedura di concordato.

3. Ha proposto opposizione allo stato passivo (OMISSIS) insistendo per l’ammissione del credito.

4. Il Fallimento ha eccepito l’inammissibilita’ della domanda svolta dalla stessa in sede di opposizione in quanto diversa da quella svolta in sede di insinuazione allo stato passivo e nel merito ha contestato il credito sia in relazione al difetto di indipendenza dell’istante nei confronti della societa’ fallita sia in relazione al non esatto adempimento della prestazione professionale pattuita.

Il curatore tuttavia ha dichiarato di riconoscere il lavoro svolto dalla (OMISSIS), segnatamente la parte relativa alla ricostruzione della posizione debitoria della societa’ nei confronti di (OMISSIS), rilevando che tale attivita’ e’ stata utilizzata anche ai fini della corretta formazione dello stato passivo, e ha valutato a titolo di stima personale l’apporto fornito dalla d.ssa (OMISSIS) in una cifra compresa fra 20.000 e 25.000 Euro.

5. Con il decreto impugnato del 19/27 luglio 2016, il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da (OMISSIS) contro il Fallimento della societa’ (OMISSIS) in liquidazione ritenendo fondata l’eccezione di inammissibilita’ della domanda, avendo la stessa proposto in sede di opposizione una domanda nuova rispetto a quella originariamente svolta in sede di ammissione.

Nel caso di specie, ha rilevato il Tribunale, la Dott.ssa (OMISSIS), dopo aver chiesto l’ammissione in prededuzione del credito in sede di insinuazione al passivo, ne ha richiesto l’ammissione al privilegio con la domanda di opposizione e, stante la radicale diversita’ dei presupposti tra il riconoscimento della prededuzione e del privilegio, va ritenuta la novita’ della domanda introdotta con il ricorso in opposizione che deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Inoltre, ha rilevato il Tribunale monzese, non vi e’ stata, in primo grado, alcuna valutazione dei presupposti per il riconoscimento del privilegio e quindi al giudice dell’opposizione tale valutazione, relativa ad elementi del tutto nuovi, e’ semplicemente preclusa.

Ne’, secondo il Tribunale, puo’ ritenersi idonea a sanare il vizio di immutazione della domanda, la successiva rettifica, circa la persistente richiesta di ammissione del credito in prededuzione, perche’ formulata dall’opponente tardivamente, ne’ parimenti puo’ attribuirsi valore di riconoscimento del credito alle dichiarazioni del curatore che non ha prestato il proprio consenso neanche a una definizione transattiva della controversia.

6. Ricorre per cassazione (OMISSIS) che deduce la violazione e falsa applicazione di norme (articoli 113 e 115 c.p.c. e L.Fall., articolo 111). Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente afferma che il tribunale erra nel qualificare la domanda formulata dall’opponente in sede di opposizione, come domanda di ammissione in via privilegiata, e nel ritenere non ammissibile in quanto nuova la domanda formulata in appello, cosi’ come ha errato il tribunale nel ritenere preclusa una specificazione del contenuto della domanda nel corso del giudizio di appello.

Rileva la ricorrente che la istanza di ammissione aveva chiaramente ad oggetto la insinuazione del credito al passivo in prededuzione e se, per un verso, anche con riferimento alla motivazione della mancata ammissione, non vi era ragione per modificare la richiesta, interamente riproposta nel merito, rinunciando alla prededuzione. Per altro verso una volonta’ della opponente nel senso ritenuto dal Tribunale non emerge ed anzi e’ smentita dal contenuto dell’impugnazione.

A fronte della eccezione della curatela fallimentare la opponente ha inoltre tempestivamente chiarito il contenuto della propria impugnazione.

7. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva il Fallimento che eccepisce preliminarmente: la nullita’ della procura perche’ priva della sottoscrizione sia della Dott.ssa (OMISSIS) che del di lei difensore;

l’improcedibilita’ del ricorso ex articolo 369 c.p.c., per la mancata produzione, nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, della copia autentica del provvedimento impugnato con la relativa notifica;

l’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 360 bis c.p.c., per essere lo stesso in evidente contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimita’ e sostanzialmente inteso a una revisione nel merito della decisione impugnata.

Rileva in particolare il fallimento che la ricorrente (OMISSIS) ha prodotto un documento rubricato sotto la dicitura “decreto di inammissibilita’”, senza alcuna specificazione in merito all’autenticita’ della copia ne’ alla relativa relata di notifica.

In assenza della quale, peraltro, non e’ possibile verificare la tempestivita’ della notifica del ricorso per cassazione. Nel merito il fallimento ritiene la infondatezza del ricorso rilevando che a nulla puo’ rilevare il fatto che, nel ricorso L.Fall., ex articolo 98, la (OMISSIS) abbia fatto riferimento, peraltro in maniera del tutto generica e non contestualizzata, alla giurisprudenza in materia di prededuzione e abbia chiesto l’ammissione al passivo dell’intero credito dato che le espressioni adoperate nella parte espositiva del ricorso in opposizione allo stato passivo, non possono far pensare ne’ implicitamente ne’ indirettamente, ad una volonta’ diversa da quella di cui alla conclusioni e pertanto correttamente il Tribunale di Monza ha ritenuto la sussistenza di una mutatio libelli.

Il tribunale inoltre a giudizio del Fallimento ha rettamente evidenziato che la precisazione formulata dalla (OMISSIS) non poteva sanare, tardivamente, il vizio dell’opposizione allo stato passivo.

In subordine il Fallimento chiede il rigetto del ricorso non avendo la ricorrente adempiuto con diligenza all’incarico conferitole e non avendo l’attivita’ svolta apportato alcuna utilita’ ai creditori. Infine il Fallimento richiede la condanna ex articolo 96 c.p.c., della ricorrente per essere stato il ricorso proposto nonostante la sua chiara infondatezza.

RITENUTO IN DIRITTO

che:

8. E’ infondata la eccezione di nullita’ della procura risultando notificata in via telematica la riproduzione del ricorso e specificamente della prima pagina contenente la procura a margine sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore senza che l’autenticita’ di tali sottoscrizioni sia stata contestata dal controricorrente fallimento.

9. Quanto alla eccezione di improcedibilita’ del ricorso ex articolo 369 c.p.c., va ribadito quanto affermato dalla sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019 delle Sezioni Unite secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformita’ del difensore del Decreto Legge n. 179 del 2012, ex articolo 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformita’ della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilita’ il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformita’ all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”.

La ricorrente nel caso in esame ha provveduto a quest’ultimo incombente depositando entro la data dell’adunanza in camera di consiglio la predetta asseverazione di conformita’.

La tempestivita’ dell’impugnazione rende superflua la verifica circa la prova della notifica del provvedimento impugnato.

10. Nel merito il ricorso e’ fondato e non si oppone a una pacifica applicazione della giurisprudenza di legittimita’ per cui va respinta preliminarmente l’ulteriore eccezione di inammissibilita’ ex articolo 360 bis c.p.c..

Al contrario la ricorrente contesta l’utilizzazione di canoni interpretativi meramente testuali da parte del Tribunale nella qualificazione della domanda come nuova domanda, in quanto non piu’ diretta alla ammissione in prededuzione ma alla ammissione in via privilegiata del proprio credito.

Va rilevato che, ai sensi della L.Fall., articolo 111 bis, comma 2, la ammissione in prededuzione non esclude la verifica dei privilegi e la graduazione tra crediti prededucibili. In generale poi, in tema di formazione dello stato passivo, questa Corte ha affermato che ai fini della qualificazione della domanda di ammissione al passivo va privilegiata, rispetto al dato testuale della domanda, la volonta’ del creditore desumibile dalla complessiva prospettazione della propria pretesa creditoria nei confronti del fallimento e, pertanto, nell’ipotesi di un creditore che intenda ottenere l’insinuazione in collocazione privilegiata tale volonta’ puo’ comunque desumersi, qualora manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa e’ richiesta, dovendosi determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati (Cass. civ. sez. 6 – 1, ordinanza n. 8636 del 9 aprile 2018).

Nel caso in esame il Tribunale avrebbe dovuto verificare e tenere conto delle argomentazioni difensive secondo cui:

a) la mera (e non decisiva) dizione “ammissione in privilegio” nelle conclusioni non coincideva logicamente con il contenuto dell’atto di opposizione in cui si argomentava, invocando la giurisprudenza di legittimita’, sulla prededucibilita’ dei crediti sorti, prima della dichiarazione di fallimento, in occasione o in funzione delle procedure concorsuali che lo hanno preceduto;

b) una rinuncia alla richiesta di prededuzione non aveva una giustificazione logica a fronte della riproposizione delle stesse deduzioni relative alla fondatezza del credito nella sua interezza gia’ proposte in sede di richiesta di ammissione al passivo.

Un corretto esercizio del compito interpretativo richiedeva quindi la valutazione complessiva dell’atto per espungere eventuali dubbi interpretativi e giustificava il chiarimento reso nel corso del giudizio dalla opponente che non puo’ essere considerato come una ulteriore e inammissibile immutazione della domanda ma come una necessaria chiarificazione conseguente alla eccezione sollevata dalla curatela fallimentare.

11. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Monza che decidera’, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Monza che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.