Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza.
Tribunale|Crotone|Civile|Sentenza|10 gennaio 2020| n. 22
Data udienza 10 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Valentina Tumedei ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1919/2012 R.G. promossa da:
Ab. S.N.C. (P.IVA (…)), in persona dei legali rappresentanti ed amministratori AB.GI. e MU.PA., nonché questi ultimi in proprio e quali soci della società predetta, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall’avv. Fa.Pi. e dall’avv. Ma.Lo. e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima sito in Crotone alla via (…)
PARTE ATTOREA
contro:
GE.IT. S.p.A. (già IN. S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. (…) e P.IVA (…)), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Ca.Ga. e dall’avv. Ma.Bi. e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Crotone alla via (…)
PARTE CONVENUTA
Oggetto: agenzia.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Con atto di citazione notificato in data 20/08/2012, la società Ab. S.N.C. in persona dei legali rappresentanti ed amministratori AB.GI. e MU.PA., nonché questi ultimi in proprio e quali soci e delegati assicurativi di IN. S.P.A., hanno convenuto in giudizio la predetta compagnia di assicurazione esponendo che:
– con lettera di conferimento di mandato agenziale dell’01/04/2009, IN. S.p.A. ha concesso ad Ab. S.N.C. l’esercizio dell’Agenzia Generale in Crotone attribuendo la qualifica di co-amministratori e delegati assicurativi ad AB.GI. e MU.PA.;
– sin dall’inizio del rapporto agenziale (peraltro in regime monomandatario), IN. S.p.A. ha violato prescrizioni di legge e di contratto adottando una politica elusiva dell’obbligo a contrarre polizze R.C.A. (mediante la predisposizione di blocchi sui terminali dell’agenzia ha impedito l’emissione di nuove polizze, la sostituzione su polizze già esistenti per cambio di veicolo da parte dell’assicurato, la riassunzione di polizze antecedentemente disdettate ed ha rimosso la scontistica applicata sulle polizze R.C.A. già esistenti in portafoglio) nonché operando un’indiscriminata e massiva disdetta del portafoglio aziendale;
– poiché tali condotte, oltre ad essere palesemente contrarie al principio di correttezza e buona fede, hanno integrato un inadempimento contrattuale dal quale è discesa un’ingente perdita di guadagni e l’esborso di una rata di rivalsa non proporzionale al portafoglio clienti a disposizione dell’agenzia, in data 24/06/2011 è stata inviata alla compagnia di assicurazione missiva con la quale é stato comunicato il recesso per giusta causa dal contratto, con contestuale invito alla preponente di presenziare l’01/07/2011 presso i locali dell’agenzia per eseguire le operazioni di riconsegna della stessa;
– tali operazioni, poi differite al 06/07/2011, non sono state eseguite in ragione della circostanza che i soggetti intervenuti in loco per conto della compagnia di assicurazione erano privi dei poteri per rappresentare in quella sede IN. S.P.A.;
– poiché dunque l’incontro si é chiuso con un verbale negativo di riconsegna, previo inventario dei beni, il materiale a disposizione dell’agenzia è stato restituito alla preponente mediante spedizioniere;
– tuttavia, IN. S.P.A., non solo non ha dato seguito né alla predetta offerta di restituzione nè a quella successivamente effettuata financo ex art. 1209, co. 2 cod. civ. il 19/07/2011, ma in data 04/07/2011 ha impugnato il recesso per giusta causa comunicando a sua volta il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia ed in data 11/07/2011 ha promosso avanti al Tribunale di Crotone giudizio cautelare d’urgenza (poi confermato in sede di reclamo) con il quale ha chiesto ed ottenuto la condanna alla restituzione dei locali dell’agenzia nonché di tutti i documenti e beni di pertinenza della stessa;
– ricevuta altresì notifica dell’atto di precetto, è seguita la comunicazione ad IN. S.p.A. di voler provvedere alla restituzione del materiale in data 10/02/2012, tuttavia all’incontro IN. S.p.A. non è stata in grado di ricevere la prestazione ed ha formulato una nuova richiesta di consegna;
– eccepita la mora credendi con richiesta di ristoro dei danni e di rimborso delle spese sostenute per la custodia e la conservazione dei beni derivanti dalla mora, IN. S.P.A., in data 16/04/012, ha provveduto al ritiro delle cose presso il deposito della ditta “Sa.” così accettando il deposito effettuato ex art. 1210 cod. civ..
Parte attorea ha pertanto concluso che, poiché la politica (di blocco e di bonifica delle polizze R.C.A.) intrapresa ed imposta dalla preponente è contraria, oltre che ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1375 e 1749 cod. civ., alle norme di legge vigenti, ed ha reso inevitabile il recesso per giusta causa formulato, si è reso necessario adire l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’accertamento della legittimità del recesso per giusta causa fatto valere contro IN. S.P.A., e di contro, l’accertamento dell’insussistenza di una legittima causa di recesso fatta valere dalla preponente nei confronti dell’agenzia, nonché la condanna di IN. S.p.A. al pagamento di tutte le indennità di fine rapporto previste dall’ANA vigente (ossia, l’indennità di penale ex art. 12 ter, l’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 13, le provvigioni spettanti dopo lo scioglimento del contratto di agenzia ex art. 20, l’indennità dovuta in base agli incassi dei rami indicati dall’art. 24 ex art. 26, l’indennità dovuta in base alle provvigioni dei rami indicati dall’art. 24 ex art. 27, l’indennità per il ramo vita ex art. 28, l’indennità dovuta per la riduzione del portafoglio di agenzia ex art. 8 bis) nonché alla restituzione della quota di rata di rivalsa indebitamente corrisposta in ragione della diminuzione del portafoglio clienti ed in ogni caso in forza dell’applicazione di tassi di interessi illegittimi mediante cd. piano di ammortamento alla francese ed infine, al risarcimento di tutti i danni patiti, che si estrinsecano, quanto ai danni patrimoniali, nelle spese sostenute per l’allestimento e l’organizzazione dell’agenzia, nelle perdita del portafoglio, nelle perdite subite per non aver gestito il mandato durante il periodo di preavviso, nei mancati guadagni e nel mancato godimento della pensione derivati, rispettivamente, dal riscatto anticipato della polizza fruttifera n. (…) e del fondo pensioni agenti (entrambi resisi necessari per fronteggiare la minore disponibilità economica causata dall’inadempimento della compagnia di assicurazione) e nelle spese sostenute per consentire ad IN. S.p.A. di ricevere la consegna del materiale intimata con atto di precetto, mentre, a titolo di danni non patrimoniali, nel danno patito in ragione della truffa contrattuale subita, nel danno all’immagine arrecato agli agenti personalmente ed all’agenzia, nella denigrazione professionale patita in occasione del recesso ingiustificatamente ed immotivatamente fatto valere da parte avversaria, nella perdita dell’avviamento commerciale e nel danno psicofisico patito dagli agenti.
2.
In data 26/04/2013, si è costituita in giudizio IN. S.P.A., la quale, dedotta l’insussistenza della giusta causa addotta dall’agenzia ai fini del recesso ed eccepita – in ogni caso – l’infondatezza tanto delle domande di indennità formulate (stante l’inapplicabilità al rapporto oggetto di causa dell’Accordo Collettivo Agenti, ANA 2003 e l’operatività dall’Accordo Nazionale Agenti dell’IN. in vigore), quanto delle domande restitutorie e risarcitorie avanzate poiché infondate e del tutto sprovviste di prova, eccepita altresì la legittimità del recesso per giusta causa spiegato dalla compagnia di assicurazione, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria ed in via riconvenzionale, ha domandato la condanna di parte attorea al pagamento di Euro 796.838,89 a titolo di saldo dei conti di liquidazione.
3.
Concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 cod. proc. civ., con ordinanza pronunciata in data 09/01/2014 è stata rigettata l’eccezione sollevata da parte attorea di nullità del mandato alle liti di parte convenuta ed è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da IN. S.p.A. poiché formulata in spregio alle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.
La causa istruita documentalmente, mediante prova orale e CTU (solo) contabile a firma del dott. Damiano Falco è stata ritenuta matura per la decisione in data 08/11/2017 e rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 15/05/2018.
Dopo diversi rinvii disposti in ragione del gravoso carico di ruolo e la necessità di definire cause di più risalenti iscrizioni a ruolo, le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 17/09/2019 e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. nella misura massima di legge.
4.
La domanda di parte attorea è parzialmente fondata e trova accoglimento ma nei limiti che seguono.
4.1.
Premesso che, nel caso di specie, può dirsi pacifico che il rapporto contrattuale dedotto in atti (un contratto di agenzia di assicurazione) è disciplinato dalle previsioni contrattuali e dallo speciale Accordo Nazionale Agenti IN. S.p.A. del 2005 (di seguito anche AN.), deve, in primo luogo, affermarsi la legittimità del recesso per giusta causa manifestato da parte attorea e, conseguentemente, che il recesso esercitato successivamente dalla preponente è tamquam non esset.
4.2.
In punto di diritto, chiarito che l’AN. prevede il diritto di recesso dell’agente (art. 12 co. 2) e disciplina sia il caso di recesso ad nutum (art. 13 co. 1) sia l’ipotesi di recesso per giusta causa (art. 18), si rammenta che, con riferimento a tale seconda fattispecie, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, co. 1 cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato: con la conseguenza che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata nel rapporto di agenzia ” (cfr. Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11728 del 26/05/2014 confermata, anche di recente, da Cass. civ., sez. lav. Sentenza n. 29290 del 12/11/2019).
La Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che “la regola dettata dall’art. 21119 cod. civ. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto” (si legga Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1376 del 19/01/2018).
Nel caso di specie parte attorea ha provato, documentalmente (cfr. doc. 5 fascicolo parte attorea) e mediante prova orale, che IN. S.p.A. ha adottato una politica aziendale – elusiva dell’obbligo a contrarre polizze R.C.A. nonché di bonifica del portafoglio clienti – che ha sensibilmente inciso sul sinallagma contrattuale poiché non solo ha determinato una contrazione dei guadagni dell’agenzia ma ha imposto una strategia imprenditoriale non conforme alla legislazione vigente (é pacifico che in subiecta materia vige l’obbligo di contrarre ex art. 132 co. 1 D.Lgs. 209/2005) e comunque mortificante anche da un punto di vista professionale.
Le testimonianze rese hanno tutte confermato in modo univoco e coincidente quanto dedotto da parte attorea, ed in particolare, che IN. S.p.A. ha inviato massive disdette direttamente agli assicurati, che ha inibito la procedura telematica di emissione delle nuove polizze R.C.A. e di sostituzione delle polizze per cambio veicolo, che ha dato disposizioni per contingentare le nuove polizze R.C.A. da emettere fino ad impedirne totalmente la stipula, che ha revocato la scontistica così da imporre anche ai vecchi clienti l’applicazione della tariffe in vigore.
A conferma di tali assunti si riportano le dichiarazioni più significative rese dai testimoni escussi. Ie.Ma., ex sub-agente di Petilia Policastro, escusso all’udienza del 28/04/2014, ha affermato: “Sono a conoscenza del fatto che ad un mio cliente (n.d.r. tal Ie.Lo., poi escusso all’udienza del 02/07/2014 che ha confermato tali circostanze) venne disdettata la polizza direttamente dalla Direzione della compagnia. Io mi accorsi di ciò in quanto, allorché tentai di effettuare la variazione della polizza, avendo il citato cliente cambiato il proprio veicolo, il terminale andava in blocco. Mi recai presso l’agenzia generale di Crotone per chiedere chiarimenti ed anche loro tentarono di effettuare la suddetta variazione ma senza nessun esito. (…) Ricordo che gli agenti Ab. e Mu. mi comunicavano, alla presenza degli altri sub-agenti operanti nella provincia di Crotone, che erano stati contattati dalla Direzione Generale di Roma e gli era stato comunicato che non sarebbero potuto essere emesse più di dieci polizze R.C.A. al mese nell’ambito territoriale dell’agenzia generale di Crotone (includente le sub-agenzie). (…) Prima di dette riunione io in media stipulavo venti/venticinque polizze al mese. (…) Confermo che l’agenzia generale di Crotone mi comunicò che non avrei più potuto applicare la scontistica ai clienti come in passato”.
Iu.Ro., ex sub-agente di Cotronei, escusso all’udienza del 28/04/2014 ha affermato: “Confermo che si verificarono disdette massive operate dalla Direzione Generale di Roma, tant’è vero che nel 2006 sono riuscito ad incassare sino ad Euro 540.000 a titolo di portafoglio mentre poco prima di andare via (n.d.r. ad ottobre 2011) avevo incassato a titolo di portafoglio meno di Euro 300.000. Nel 2009 mi venne detto dagli agenti Ab. e Mu. che la Direzione Generale di Roma aveva dato disposizione di non poter emettere più di dieci polizze R.C.A. mensili per tutto il territorio di competenza dell’agenzia generale di Crotone. Nel 2010 mi venne riferito che non potevano essere complessivamente emesse più di circa polizze R.C.A. mensili ed infine nel 2011 mi venne detto che non avrei potuto emettere nemmeno una polizza R.C.A., motivo per cui detti le dimissioni ad ottobre 2011. Dal 2009 mi è stato tolto il collegamento telematico per emettere polizze, ragion per cui dovevo recarmi presso l’agenzia generale di Crotone per provvedere. (…) Confermo che in caso di assunzione e sostituzione di polizze ai vecchi clienti veniva applicata una tariffa in vigore al momento, senza scontistica.” Mu.Fe., ex dipendente dell’Ab. S.N.C., escusso all’udienza del 30/05/2014, ha dichiarato: “Confermo che il programma in uso nella agenzia impediva la riassunzione di polizze disdettate dalla Direzione Generale di Roma (…). In particolare il programma bloccava l’emissione della polizza con riferimento al singolo cliente e targa. (.) Le attivazioni di nuove polizze R.C.A. erano limitate ad un massimo di numero 5 (cinque) al mese per l’intera provincia (…). Confermo che nel corso degli anni 2009-2010 la scontistica iniziale dal 5 al 30% sulle polizze R.C.A. venne rimossa dalla Direzione Generale (…).
Allorchè provavo ad emettere una delle cinque polizze R.C.A. mensili, il terminale non mi consentiva l’emissione immediata, occorrendo una previa autorizzazione della Direzione Generale di Roma. (…) Confermo che si è verificato più volte il blocco del terminale, la cui schermata consentiva solo il salvataggio dei dati in attesa dell’approvazione della Direzione Generale. Confermo che la Direzione Generale contattata da me telefonicamente, negava l’emissione di polizze R.C.A. nell’ipotesi in cui avessimo già oltrepassato il limite di 5 polizze emettibili. Il programma andava in blocco anche in caso di sostituzione di polizza per cambio veicolo allorché vi era già inserita una disdetta direzionale”.
Poiché è evidente che nel caso di specie la condotta della preponente, in violazione di norme di legge e del principio di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1749 cod. civ., ha gravemente inficiato il rapporto fiduciario intercorso con gli agenti, decisamente sacrificati nello svolgimento della loro attività professionale, così impedendo qualsivoglia prosecuzione del rapporto anche in via provvisoria, deve affermarsi la legittimità del recesso per giusta causa manifestato da parte attorea e, conseguentemente, il recesso per giusta causa avanzato successivamente dalla preponente è tamquam non esset.
5.
Ciò detto, può passarsi alla disamina delle richieste di indennità e di risarcimento danni formulate da parte attorea.
Premesso che l’intestato Tribunale condivide gli accertamenti ed i risultati cui è giunto il CTU dott. Damiano Falco nel proprio elaborato peritale atteso che resi nel contraddittorio delle parti, coerenti e logici rispetto agli atti ed alla documentazione prodotta, immuni da vizi formali e logici, si osserva quanto segue.
5.1.
Le domande di indennità formulate da parte attorea sono meritevole di accoglimento ma nei limiti di cui infra.
In virtù dell’esercizio del diritto di recesso per giusta causa, spettano a parte attorea, in applicazione dell’art. 18 AN., le indennità – domandate e provate – ex artt. 27 e 28 cit. accordo (corrispondenti agli artt. 27 e 28 ANA), quantificate dal CTU, rispettivamente, in Euro 10.078,06 ed Euro 10.685,24.
Come giustamente osservato dal CTU non spettano invece l’indennità richiesta ex art. 12 AN. (sostanzialmente coincidente con quella ex art. 12 ter ANA) atteso che afferente una fattispecie di recesso ad nutum e quella domandata ex art. 13 ANA atteso che non prevista dall’Accordo Nazionale Agenti IN. S.p.A. e comunque, ancora una volta, afferente una fattispecie di recesso ad nutum.
Del pari non possono essere riconosciute le indennità richieste ex art. 8 AN. (corrispondente all’art. 8 bis ANA), ex art. 20 AN. (corrispondente all’art. 20 ANA) ed ai sensi dell’art. 26 cit. accordo (corrispondente all’art. 26 ANA) atteso che, come evidenziato dal CTU, parte attorea non ha prodotto la documentazione necessaria a supportarne la valutazione e la quantificazione: né può osservarsi che il mancato assolvimento di tale onere probatorio dipenda e quindi sia imputabile (con le conseguenze che ne discendono ex art. 116 co. 2 cod. proc. civ. ovvero, secondo la giurisprudenza più rigorosa, ex art. 88 cod. proc. civ.) al comportamento di parte convenuta che non ha adempiuto all’ordine di esibizione pronunciato con l’ordinanza del 16/01/2016 atteso che parte attorea non ha comunque né allegato né provato che la documentazione richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. non gli è mai stata consegnata, che ha fatto tutto ciò che era in suo potere per ottenerla e che non fosse possibile acquisirla aliunde.
Va da sé dunque che le uniche indennità che possono essere riconosciute a parte attorea sono quelle di cui agli artt. 27 e 28 AN. per complessivi Euro 20.763,30 e stante l’applicazione dell’art. 34 AN., come previsto dal CTU, la somma totale da liquidare a parte attorea, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, è di Euro 23.588,06 (ottenuta dalla sommatoria tra il 70% dell’intera indennità dovuta il 13/11/2011 così come rivalutata e incrementata di interessi all’attualità, ossia Euro 16.558,92 ed il 30% dell’intera indennità dovuta, con la maggiorazione del 3% annuo, entro il 31/10/2012 così come rivalutata ed incrementata di interessi all’attualità, pari ad Euro 7.029,14).
5.2.
Per quanto concerne l’ulteriore domanda di parte attorea di condannare parte convenuta alla restituzione della quota di rata di rivalsa prelevata da IN. S.p.A. del tutto illegittimamente stante la riduzione massiva del portafoglio clienti verificatasi in ragione della politica aziendale adottata, si ritiene che la stessa debba essere rigettata poiché del tutto sfornita di prova.
Ed invero, non solo la domanda sul punto è estremamente generica rendendo così di fatto sostanzialmente esplorativa la CTU contabile richiesta (si badi che parte attorea, anche con riferimento alla censura mossa in ordine all’applicazione di interessi anatocistici, non ha offerto criteri di calcolo né una quantificazione complessiva dell’indebito), ma, così come accertato dal dott. Damiano Falco, la documentazione prodotta a corredo della domanda non è sufficiente ai fini dell’analisi (cfr. pag. 50 e 51 della relazione peritale): sul punto si evidenzia in particolare che, nonostante la produzione richiamata dal CTP di parte attorea in sede di osservazioni peritali, il CTU ha espressamente rilevato che i tabulati della produzione agenziale contengono periodi di competenza di altri ex agenti ed in più si sovrappongono tra loro, ed ancora, che il documento relativo alle disdette massive reca un indice delle disdette di polizze senza riportare il valore delle polizze disdettate.
Come acutamente osservato dal CTU, “il CTP non ha evidenziato alcun importo di portafoglio iniziale di importi di produzione agenziale e di relative riduzioni del portafoglio: se i dati in suo possesso fossero stati esaustivi si presume che il CTP avrebbe potuto e dovuto opporre le proprie quantificazioni, cosa che non si evidenzia neanche nell’atto di citazione”.
5.3.
Con riguardo alle richieste risarcitone invece, premesso che è da condividere l’assunto di parte attorea secondo cui l’indennità di cessazione del rapporto non la priva del diritto all’eventuale risarcimento dei danni atteso che quest’ultimo riguarda i danni ulteriori da fatto illecito contrattuale (o extracontrattuale) (come, ad esempio, l’illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, all’induzione dell’agente ad oneri e spese), configurando un’ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito per cessazione del rapporto, con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta dell’asserito danneggiante sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito (in tal senso si veda Cass. civ., sez. II, sentenza n. 3251 del 07/02/2017), si rammenta che, nella fattispecie in esame, parte attorea ha domandato il risarcimento di tutti i danni patiti identificandoli, quanto ai danni patrimoniali, nelle spese sostenute per l’allestimento e l’organizzazione dell’agenzia, nella perdita del portafoglio, nelle perdite subite per non aver potuto gestire il mandato durante il periodo di preavviso, nei mancati guadagni e nel mancato godimento della pensione derivati, rispettivamente, dal riscatto anticipato della polizza fruttifera n. (…) e del fondo pensioni agenti (entrambi resisi necessari per fronteggiare la minore disponibilità economica causata dall’inadempimento della compagnia di assicurazione) e nelle spese sostenute per consentire ad IN. S.p.A. di ricevere la consegna del materiale intimata con atto di precetto; mentre, quanto ai danni non patrimoniali, nel danno patito in ragione della truffa contrattuale subita, nel danno all’immagine arrecato agli agenti personalmente ed all’agenzia, nella denigrazione professionale patita in occasione del recesso ingiustificatamente ed immotivatamente fatto valere da parte avversaria, nella perdita dell’avviamento commerciale e nel danno psicofisico patito dagli agenti.
5.3.1.
Per quanto concerne i danni patrimoniali, si ritiene che l’unica posta ristorabile, poiché riscontrata a livello probatorio, sia quella relativa alle spese sostenute per l’allestimento e l’organizzazione dell’agenzia pari ad Euro 33.611,00 (cfr. doc. 33 fascicolo parte attorea); somma tuttavia che, quale debito di valore, dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data dell’esborso effettivo sino alla data della presente pronuncia, nonché maggiorata degli interessi legali (calcolati dalla data dell’esborso rivalutata anno dopo anno) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, così come sancito da Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995 n. 1712.
Di contro, la domanda di risarcimento delle perdite subite per non aver potuto gestire il mandato durante il periodo di preavviso non può trovare accoglimento atteso che, come già abbondantemente argomentato, nel caso di specie non si controverte in un ordine ad un recesso ad nutum ma per giusta causa e dunque alcun periodo di preavviso era previsto; con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni derivati dai mancati guadagni e dal mancato godimento della pensione derivati, rispettivamente, dal riscatto anticipato della polizza fruttifera n. (…) e del fondo pensioni agenti, si osserva che la documentazione versata in atti, peraltro relativa solo a MU.PA. (cfr. doc. 34 e 35 fascicolo di parte attorea), non è idonea a ricostruire il danno patito (la polizza fruttifera n. (…) non è stata prodotta in atti quindi non è possibile individuare i rendimenti a scadenza e gli importi anticipatamente riscattati, mentre con riguardo alla domanda relativa al fondo pensioni, è stata prodotta in atti la domanda di riscatto ma non sono stati indicati né gli importi da ricevere, né il periodo di maturazione, né i rendimenti annuali).
Da ultimo, deve essere rigettata altresì la domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute per consentire ad IN. S.p.A. di ricevere la consegna del materiale intimata con atto di precetto poiché non documentate.
5.3.2.
In relazione ai danni non patrimoniali invece, parte attorea ha domandato il risarcimento del danno patito in ragione della truffa contrattuale subita, il risarcimento del danno all’immagine arrecato agli agenti personalmente ed all’agenzia nonché del danno derivante dalla denigrazione professionale patita in occasione del recesso ingiustificatamente ed immotivamente fatto valere dalla preponente, ancora, il risarcimento del danno subito per la perdita dell’avviamento commerciale ed infine del danno psicofisico patito dagli agenti.
Premesso che il danno derivante dalla perdita dell’avviamento commerciale è un danno di natura patrimoniale e non può essere liquidato perché solo genericamente allegato e non provato, si osserva che in materia di danno non patrimoniale è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all’accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (…).” (così da ultimo Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Nel caso de quo non può non osservarsi come il bene della vita sotteso a tutte le domande risarcitone di natura non patrimoniale sollevate da parte attorea sia sostanzialmente il medesimo, dunque, occorre circoscrivere il presente scrutinio al danno non patrimoniale complessivamente e genericamente (seppur declinato sub specie di danno all’immagine, alla reputazione ed al credito professionale) patito dall’agenzia ed dagli agenti personalmente a causa alla condotta gravemente inadempiente assunta dalla preponente.
Con riguardo al danno non patrimoniale patito dall’agenzia, preliminarmente, preme chiarire che l’intestato Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto” (si veda Cass. civ., sez. III, sentenza n. 12929 del 04/06/2007).
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza” (si veda Cass. civ., sez. I, sentenza n. 11446 del 10/05/2017).
Orbene nel caso di specie si ritiene che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti per affermare che le “strategie imprenditoriali” adottate da IN. S.p.A. e da questa imposte all’agenzia AB. E MU. S.N.C., così come accertate al paragrafo 4.2., hanno fatto si che nell’utente pubblico si sia sviluppata nei riguardi di parte attorea una sensazione di sfiducia, di poca affidabilità e di disistima, sfociata in alcuni casi in autentiche aggressioni.
A tal proposito si evidenzia che il testimone Iu.Ro. cit. ha riferito di aver raccolto personalmente le lamentele che i clienti hanno rivolto sia alla sua agenzia sia a quella generale di Crotone; il testimone Tu.Ma., ex collaboratore dell’agenzia, escusso all’udienza del 30/05/2014, ha affermato che ha assisto personalmente alle lamentele dei clienti esternate all’interno dell’agenzia e che queste spesso sono sfociate in aggressioni verbali ed offese direttamente nei confronti degli agenti; il testimone Mu.Fe. cit., ha dichiarato di essere stato presente allorquando alcuni clienti hanno offeso gli agenti e gli altri dipendenti dell’agenzia e di essere stato personalmente aggredito ad una mano da un cliente di Cu. stante l’impossibilità di procedere alla sostituzione della polizza al lui intestata per cambio veicolo; i testimoni Au.Du. e Ga.Ca., ex assicurati IN. S.p.A. hanno sostanzialmente dichiarato che, in ragione dell’inefficienza di parte attorea, si sono rivolti ad altra compagnia di assicurazione.
Ciò detto, venendo ora alla quantificazione del danno non patrimoniale, considerati da un lato, la dimensione dell’agenzia ed il bacino di utenza del contesto di riferimento, e dall’altro lato, la circostanza che il contratto di agenzia ha avuto esecuzione per due soli anni, il Tribunale ritiene equo liquidare la somma (comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria) in Euro 70.000,00.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale patito da AB.GI. e MU.PA. invece, il Tribunale, sulla scorta dei paradigmi di cui sopra, ritiene di poter liquidare in via equitativa la somma (comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria) di Euro 50.000,00 ciascuno.
6.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
7.
Vista la sostanziale soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese di lite sono compensate nella misura di 2/3; per la restante quota di 1/3 sono poste a carico di IN. S.p.A. e sono liquidate in dispositivo in favore di parte attorea alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. 37/2018, tenuto conto di quanto liquidato a parte attorea (art. 5, co. 1) e dei valori medi previsti per ciascun fase.
Alla stessa stregua le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono compensate nella misura di 2/3 e poste a carico di parte convenuta nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accerta la legittimità del recesso per giusta causa formulato da parte attorea e per l’effetto condanna IN. S.p.A. (oggi GE.IT. S.P.A.) a corrispondere a parte attorea la somma di Euro 23.588,06 a titolo di indennità ex artt. 27 e 28 AN.;
2. condanna IN. S.p.A. (oggi GE.IT. S.P.A.) al risarcimento dei danni che liquida in favore di Ab. S.P.A., a titolo di danni patrimoniali, in Euro 33.611,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva ed, a titolo di danni non patrimoniali, in Euro 70.000,00;
3. condanna IN. S.p.A. (oggi GE.IT. S.P.A.) al risarcimento dei danni che liquida in favore di AB.GI. e MU.PA., a titolo di danni non patrimoniali, in Euro 50.000,00 ciascuno;
4. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3 e per la restante quota di 1/3 condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di parte attorea in Euro 498,00 per spese, in Euro 4.476,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
5. compensa tra le parti le spese di CTU nella misura di 2/3 e per la restante quota di 1/3 le pone a carico di parte convenuta.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Crotone il 10 gennaio 2020.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2020.