In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell’evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi “coesistente” vuoi “concorrente” rispetto al maggior danno causato dall’illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c.. In particolare, quella “coesistente” è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella “concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
Tribunale|Piacenza|Civile|Sentenza|7 febbraio 2020| n. 82
Data udienza 7 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1433/2015 promossa da:
SC.CA. (c.f. (…)) elettivamente domiciliata in VIA (…) PIACENZA presso il Difensore PI.ST.
ATTORE
contro
TE.MA. (c.f. (…)), BR.MA., PE.MA. tutti elettivamente domiciliati in VIA (…) MILANO presso il Difensore RA.AU.
IR. IS.OR. elettivamente domiciliato in VIA (…) presso l’Avv. R.BE. e con gli avv.ti V.GE. e S.DA.
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA CITTA’ DI MILANO elettivamente domiciliata in BOLOGNA via (…) presso il Difensore CO.MA.
CONVENUTI
E nei confronti di
AS.MI. S.P.A., elettivamente domiciliata in FIORENZUOLA D’ARDA (PC) VIA (…) presso l’avv. FU.MI. e con l’avv. VI.EL.
ZU. S.p.A. elettivamente domiciliato in Piacenzia via (…) presso il Difensore DA.ST.
UN. S.p.A. elettivamente domiciliato in FIDENZA (PR) VIA (…) presso il Difensore CO.AN.
TERZE CHIAMATE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
1. Oggetto della causa: risarcimento danni da malpractice medico-sanitaria.
Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l’ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d’altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull’interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta che dall’eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass. 13906/ 2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002).
Implica cioè una verifica – che il giudice può e deve compiere d’ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006).
In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia, necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell’agente” (Cass. 14574/2010).
2. Ciò premesso, la domanda risarcitoria va ritenuta infondata. Per quanto ciò appaia estremamente spiacevole, in considerazione delle condizioni di salute della sig.ra Sc., occorre rifarsi interamente all’accuratissima ricostruzione che il collegio di CTU ha svolto della complessa vicenda clinica dell’attrice. Si tratta di un elaborato consuetamente attento, accurato, scrupoloso, equilibrato, correttamente motivato ed immune da vizi logici, e come tale meritevole di integrale recepimento. Tale elaborato ha altresì l’ulteriore pregio di focalizzarsi, con rara accuratezza, anche sui profili problematici che caratterizzano il caso di specie, e che appaiono molto ben tratteggiati.
Il primo aspetto che pertanto va considerato come definitivamente accertato è che la sig.ra Sc. soffre di una malattia degenerativa che l’ha costretta ad un vero e proprio martirio iniziato nel 1997 con il primo di una lunga serie di interventi chirurgici alla colonna vertebrale. Lungo tale calvario si colloca l’intervento, che ha dato luogo al presente giudizio, eseguito in data 25/02/2008 presso l’Is.Or. (convenuto) e nell’ambito del quale – come sarà poi accertato già nelle successive revisioni chirurgiche – “si era verificato un errore di posizionamento dei mezzi di fissazione (viti rigide ed elastiche), il quale aveva provocato, tra l’altro, la comparsa di segni di sofferenza “radicolare (Ipoestesia in Regione Laterale Femore DX e gamba DX)” Per queste ragioni veniva disposto ed eseguito un re-intervento urgente durante il quale venivano riposizionate le viti e la barra a DX..
Nei giorni seguenti si manifestava una formazione di raccolta liquida sottocutanea di natura “siero – ematica”, la quale costringeva all’effettuazione di ripetuti drenaggi (…) per un periodo di tempo di cinque giorni” (conclusionale parte attrice, p. 4).
L’attrice rilevava, a mezzo proprio consulente specialista, la sussistenza di un nesso causale tra l’invalidità al 60% derivantele dalle predette complicazioni post-operatorie e la tecnica asseritamente negligente, imprudente, imperita con cui erano stati eseguiti detto intervento e quelli immediatamente precedenti, sempre presso l’Is.Or..
Dal tenore della narrazione attorea si evince, in definiva, l’asserita sussistenza di un danno differenziale, eziologicamente imputabile a suo dire agli interventi eseguiti presso il predetto Istituto, con inevitabili ripercussioni negative negli anni futuri e aggravamento della patologia già sussistente a suo carico.
Osserva al riguardo, in particolare, che le è stata riconosciuta una invalidità al 100% con diagnosi di “esiti di parziale rimozione di mezzi di sintesi in esiti di stabilizzazione anteriore e posteriore di L5-S1 in spondilolistesi, deficit sensitivo motorio arti inferiori, depressione cronica grave”. Lamenta pertanto un aggravamento in misura non inferiore al 30% (partendo dall’iniziale 60% che possiamo dire fosse la misura di invalidità esistente al momento della presa in carico da parte dei sanitari dell’Istituto Ga.).
Il secondo aspetto che può ritenersi definitivamente accertato è, per l’appunto, quell’errore nel posizionamento delle viti, con conseguente algia e formazione di fistola liquorosa, e necessità di revisione chirurgica. Tale erroneo posizionamento è documentato anche visivamente in atti.
3. Un terzo ed estremamente problematico profilo attiene, in logica consecuzione, alla rilevanza causale di tale errore tecnico. Occorre cioè chiedersi se ed in che misura esso si ponga, nella più che complessa serie causale che dall’insorgere originario della patologia ha portato al danno finale del 100%, come fattore eziologico idoneo ad incidere, aggravandolo, sullo stato di salute della Sig.ta Sc..
È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ. 4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/ 2008) – oggi la giurisprudenza sia attestata sulla differenziazione metodologica tra l’accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile, ove vige la regola del “più probabile che non”.
Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell’affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica) (v. sul punto, tra le più recenti, Cass. 29853/2018; Cass. 8461/2019; Cass. 16581/2019).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d. generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell’id quod plerumque accidit; per un quadro di sintesi sul concorso tra fatto umano e fatto naturale v. da ultimo Cass. 22.11.2019 n. 30521) – dalla causalità c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta Dottrina ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico; vale a dire, si perviene all’accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque, quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto, realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul tema – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230; da ultimo anche Cass. 28992/2019; Cass. 4298/2019).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. II gennaio 2008 n. 576; Cass. 21255/2013 e Cass. 23575/2013; Cass. 23), e che può essere ulteriormente precisato rilevando che, in ogni caso, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l’evento lesivo “deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell’evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento stesso” (cfr. Cass. 23915/2013; Cass. 21086/2015).
Queste premesse di ordine generale vanno verificate ed integrate alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in subiecta materia, ormai consolidata.
“In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 975 del 2009, ex multis; da ultimo Cass. n. 28991/2019).
In tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, una accurata ricognizione del complesso rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quella della colpa, con specifico riferimento ai rispettivi, peculiari profili probatori, consente la enunciazione dei seguenti principi:
1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell’illecito, che corre – su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico – tra un comportamento (dell’autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l’evento;
2) nell’individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell’autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell’aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell’illecito);
3) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell’evento stesso;
4) il nesso di causalità giuridica è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sè soli idonei a determinare l’evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti;
5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell’evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l’aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri
a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi;
b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura; con l’ulteriore precisazione che, nell’illecito omissivo, l’analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare – quanto al profilo probabilistico – rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento/comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l’incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non/probabilistica con l’evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall’esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell’evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell’agente” (Cass. n. 7997 del 2005; Cass. 28985/2019; Cass. 21939/2019).
In definitiva, nell’ambito della responsabilità civile medica il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all’evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del sanitario (riferibile alla struttura, che opera attraverso di esso) si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell’evento (cfr. Cass. 20904/2013).
Ed in tale prospettiva è principio ormai consolidato quello secondo cui “l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e l’inadempimento qualificato del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare, o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno. (Sez. Un. n. 577 del 2008)” (Cass. 22225/2014, in motivazione).
Da ultimo, quasi in terminis, la Cassazione ha osservato che
“In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell’evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi “coesistente” vuoi “concorrente” rispetto al maggior danno causato dall’illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c.. In particolare, quella “coesistente” è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella “concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni” (Cass. 11.11.2019 n. 28986).
4. Pacifica l’esistenza del contratto o contatto e l’allegazione attorea di un inadempimento astrattamente idoneo a provocare causalmente il danno, dall’istruttoria svolta risulta che l’errore di posizionamento delle viti nel febbraio 2008 assume senz’altro rilevanza come fattore causale astrattamente idoneo a determinare il danno. E tuttavia tale rilevanza viene in concreto a perdere, sol che si considerino:
a) l’immediatezza dell’intervento di “ripristino”, che fu eseguito in tempi brevissimi, sicché questo fattore disfunzionale ha una portata oggettivamente limitata sia per durata, rispetto all’arco temporale complessivo che occorre necessariamente considerare retrodatando l’indagine al 1997 (quando iniziò il calvario dell’attrice); sia per efficacia lesiva, poiché è stato accertato che i reliquati permanenti pur enucleabili appaiono idonei a configurare, a tutto voler concedere, un incremento di 3-4 punti percentuali complessivi;
b) l’imponenza degli effetti lesivi della patologia originaria, ontologicamente degenerativa e tale cioè da far ritenere che – sottraendo mentalmente il fattore considerato (c.d. giudizio controfattuale) (cioè l’errore nell’intervento di posizionamento delle viti) – il danno si sarebbe comunque prodotto, e si sarebbe prodotto in una misura talmente prossima a quella reale da non determinare un significativo aggravamento dello stato di salute della sig.ra Sc., già gravemente e profondamente compromesso: “… la paziente pativa già un problema importante alla colonna e, durante il gesto chirurgico, vi è una criticità a breve riparata. In prosieguo il quadro di base procede ed arriviamo alla clinica odierna rilevata collegialmente.
La colpa medica non è pertanto un quid novi che si inserisce in una storia clinica precedente ben definita ed aggravandola, bensì un modesto traumatismo tissutale subito che si “inserisce” nella invalidità globale, slatentizzando una quota parte di ulteriore sintomo doloroso, quantificabile come già indicato.
Ed a riguardo anche le Linee Guida in uso segnalano che l’apprezzamento tecnico preciso risulta disagevole e finanche arbitrario in caso di piccole invalidità inferiori al 10% attesa la grossolanità dei nostri strumenti di misurazione che rendono inattendibile ad esempio un incremento da 2 a 3.
Peraltro tali difficoltà sono superabili se ritenute accettabili in un sistema convenzionale. Si conferma che non siamo di fronte ad un differenziale visto che di fatto, al di là del traumatismo tissutale, nulla in termini funzionali vi è di ulteriore. In altri termini appare attribuibile a tale lesione, con conseguente necessità di ulteriore intervento riparatore, anche una quota di partecipazione alla complessa sindrome algico disfunzionale.
Questa è da intendersi tuttavia in una percentuale estremamente bassa, visto che il quadro clinico-patologico era già inficiato e compromesso dagli interventi precedenti all’atto operatorio per cui è causa e dalle complicanze incolpevoli dell’allergia ai mezzi di sintesi (esclusa la fistola liquorale) (…) Il posizionamento anomalo della vita si è verificato per qualche ora; vite che poi è stata rimossa senza deficit neurologici aggiuntivi.
Ci si domanda in che cosa sia consistita la malattia ulteriore/differenziale richiesta dal collega per quelle poche ore. Si concorda che tale atto chirurgico ha portato alla necessità di un ulteriore intervento chirurgico, ma tale fatto non ha allungato la malattia nel senso che la degenza è stata assolutamente sovrapponibile a quella che si sarebbe avuta senza complicanza” (CTU, pagg. 26-28; enfasi aggiunte).
5. Un quarto aspetto che va altresì necessariamente puntualizzato riguarda la sussistenza di eventuali profili di negligenza, imprudenza, imperizia in capo ai medici e ai sanitari che a vario titolo nel tempo hanno preso in carico la paziente.
Occorreva cioè chiedersi se, indipendentemente da quell’errato posizionamento delle viti, il danno biologico e alla vita di relazione della sig.ra Sc. potesse ugualmente risultare prevenibile evitabile e contenibile nella sua latitudine e dunque, una volta prodottosi, testimoniare con la sua sola presenza l’inadempimento di quegli obblighi di prevenzione e contenimento.
Orbene, al riguardo il Collegio peritale non ha ravvisato profili di colpa – neppur minima – puntualmente esaminando gli interventi eseguiti e i successivi esiti. Tale valutazione appare esatta e condivisibile, poiché va necessariamente rimarcata la particolarità sia della patologia sofferta sia degli interventi cui ha dato luogo.
L’incidenza sulla colonna vertebrale rende infatti di per sé la malattia degenerativa di cui soffre l’attrice particolarmente lesiva e foriera di effetti dannosi permanenti (c.d. lungolatenza del danno). La necessità di intervenire meccanicamente sulla colonna vertebrale implica poi l’adozione di tecniche particolarmente invasive – artrodesi, laminectomia, posizionamento di placche metalliche, autotrapianti ossei – e assai gravose per l’organismo.
Sono interventi molto pesanti e che, quand’anche possano dirsi “tecnicamente riusciti”, cioè eseguiti a regola d’arte, nulla garantiscono – né, per le vedute ragioni, possono – in ordine alla guarigione del paziente, cioè alla eliminazione della patologia per cui si operava. Sono interventi, come giustamente rimarca il Collegio dei CTU, che presentano un tasso di insuccesso molto elevato, tra il 30 e il 40% dei casi.
La Sig.ra Sc. soffre oggi di qualcosa che si è andato ad innestare sulla sua malattia e che con locuzione estremamente eloquente la scienza classifica come “failed back surgery syndrome”, cioè “sindrome da fallimento del trattamento chirurgico della schiena”.
Osservano i CTU come “Appare del tutto evidente che, nel caso in esame, trattasi di insuccesso della chirurgia del rachide. Insuccesso che non significa necessariamente errore tecnico censurabile. (…) Nel caso in esame, come si vedrà meglio in seguito, non si riconoscono errori di livello o lato, fibrosi epidurale..
Nel caso in questione si assiste ad una progressione della disfunzionalità dolorosa malgrado i provvedimenti terapeutici, chirurgici o conservativi intrapresi in differenti strutture sanitarie” (CTU, pag. 13-14) e malgrado siano stati eseguiti gli interventi appropriati (i CTU lo dicono espressamente), di cui la paziente è stata adeguatamente informata, avendo cura altresì di fornirle supporto psicologico così mostrando (si condivide anche tale valutazione dei CTU) di aver adeguatamente ponderato anche l’incidenza negativa (cioè la sua rilevanza come fattore di rischio specifico) dello stato depressivo della paziente ai fini del buon esito del trattamento chirurgico.
Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, si noterà il mancato riscontro di due elementi strutturali dell’obbligazione risarcitoria: a) il nesso di causalità; b) il danno risarcibile.
Manca il nesso di causalità tra le condotte ascritte ai sanitari e il danno biologico e alla vita di relazione della Sig.ra Sc., poiché tale danno appare riconducibile, per la totalità della sua estensione e profondità, alla patologia di cui essa soffriva ex ante e al suo decorso fisiologico.
In altri termini, sottraendo mentalmente nella serie causale sia l’intervento chirurgico in cui sono state messe male le viti, sia gli interventi antecedenti e successivi, si può pervenire alla conclusione per cui il danno complessivamente patito vede la malattia degenerativa “originaria” come fattore causale assolutamente prevalente sugli altri e dunque tale da non consentire di affermare un legame di derivazione eziologica con le condotte dei sanitari, perché tale ipotesi ricostruttiva non è quella “più probabile che non”.
Manca il danno concretamente accertabile, posto che se si legge approfonditamente la CTU si perviene alla conclusione per cui l’errore di quell’intervento non ha determinato un significativo peggioramento delle condizioni di vita della Sig.ra Sc.: il danno si sarebbe prodotto comunque, molto verosimilmente nella medesima percentuale. Si potrebbe teoricamente discutere di quel 3% in più, ma senza solide basi scientifiche (ne danno atto i CTU).
Il pregiudizio biologico e quello alla vita di relazione, pertanto, trovano ristoro – ad avviso di questo Giudice mediante gli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento giuridico, e di matrice indennitaria e compensativa (e dunque amministrativa: prestazioni erogabili dall’INPS) ma non risarcitoria. Abbiamo cioè, per chiarire in sintesi, non un danno ma una lesione.
Ne discende il rigetto della domanda dell’attrice, il che travolge e supera ogni conseguente ulteriore domanda che rimane assorbita.
6. L’estrema difficoltà nella valutazione dei fatti, la controvertibilità dei relativi giudizi, la natura non pretestuosa né strumentale del giudizio (oggettivamente molto complesso) integrano i presupposti di legge per la totale compensazione delle spese di lite, incluse quelle di CTU che, in quanto assolutamente necessarie per l’accertamento dei fatti, vanno poste a carico solidale di tutte le parti, tutte essendo interessate a tale attività di indagine tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda
Compensa integralmente le spese, incluse quelle di CTU.
Così deciso in Piacenza il 7 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020.